TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3417 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
D'NZ (ME) , Cod. Fisc. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Via Aurelio Saffi N.32 98123 MESSINA ITALIA presso lo studio dell'Avv. NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, PRESSO LA SEDE INPS 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. TROVATI ANTONELLA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso introduttivo la sig.ra ha impugnato il Parte_1 provvedimento con cui l' ha rideterminato la pensione cat. IO n. 15049445, CP_1 addebitandole un indebito di € 2.026,31 per somme asseritamente percepite nel
2018 a titolo di integrazione al minimo, ritenuta non dovuta per superamento dei limiti reddituali. La ricorrente ha dedotto che l'asserito superamento sarebbe dipeso esclusivamente dalla corresponsione nel mese di aprile 2018 degli arretrati della pensione ai superstiti cat. SO (periodo 01.07.2013–31.01.2017), già liquidati con provvedimento del 13.12.2016, sicché tali arretrati non potevano essere computati “per cassa” nell'anno 2018, ma dovevano essere imputati pro quota agli anni di competenza.
L' si è costituito contestando la domanda, confermando tuttavia che CP_1 nel 2018 venivano erogati gli arretrati della reversibilità e che la sommatoria dei redditi percepiti nell'anno avrebbe determinato la perdita del diritto all'integrazione al minimo sull'assegno di invalidità.
La controversia ruota attorno alla corretta determinazione del reddito rilevante quando il diritto (o la misura) della prestazione è condizionato da soglie reddituali.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui, in ogni caso in cui l'erogazione di benefici previdenziali/assistenziali sia rapportata a un limite di reddito, gli arretrati devono essere considerati non nel loro importo complessivo nell'anno di effettiva corresponsione (criterio di cassa), bensì nelle quote maturate per ciascun anno di competenza (criterio di competenza).
Tale approdo risulta recepito anche in pronunce di merito prodotte in atti, nelle quali, in fattispecie analoghe (superamento occasionale delle soglie per pagamento di arretrati), si è escluso che l'“evento causale” del pagamento concentrato in un solo anno potesse assumere valore decisivo ai fini della perdita del diritto, imponendosi invece l'imputazione per competenza.
Nel caso di specie, è pacifico che l'importo corrisposto in aprile 2018 costituiva arretrato riferito a un arco temporale pluriennale (2013–2017): ne consegue che, ai fini della verifica dei limiti reddituali rilevanti per l'integrazione al minimo nel 2018, l' non poteva computare l'intero importo arretrato quale CP_1 reddito “dell'anno”, dovendo invece procedere alla sua imputazione pro quota ai rispettivi anni di maturazione.
Quanto all'onere probatorio, è vero che, nel giudizio promosso dall'accipiens per l'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, incombe su quest'ultimo la prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione (o del titolo che qualifichi come “adempimento” quanto ricevuto). Tuttavia, nella specie la ricorrente ha allegato la documentazione fiscale e previdenziale necessaria a ricostruire il reddito rilevante e a dimostrare che l'asserito superamento discendeva unicamente dal cumulo “per cassa” degli arretrati.
In particolare, nelle note difensive si evidenzia che: il limite reddituale personale richiamato è pari a € 11.967,28; il reddito personale 2018 risultava pari a € 11.586,00; dal reddito rilevante andava escluso l'importo della pensione da integrare;
sicché, effettuata la detrazione, il reddito utile rimaneva comunque al di sotto della soglia.
Alla luce del principio di competenza sopra richiamato e della documentazione prodotta, il provvedimento di recupero fondato sul computo “per cassa” degli arretrati deve ritenersi illegittimo, con conseguente insussistenza dell'obbligo restitutorio in capo alla ricorrente.
Ad abundantiam, anche a voler ritenere configurabile un indebito, la relativa ripetizione incontra i limiti del sistema speciale dettato dall'art. 52 L.
88/1989 e dall'art. 13 L. 412/1991, che, nel bilanciamento tra tutela dell'affidamento del percettore e correttezza della spesa previdenziale, consente il recupero in presenza di presupposti tipizzati (dolo o omissioni/incomplete comunicazioni su fatti non già conosciuti dall'ente; ovvero non ricorrenza delle condizioni della “sanatoria” riferita all'errore imputabile all'ente).
Nel caso concreto, l'erogazione degli arretrati deriva da atti dell' e da CP_1 dati nella disponibilità dell'Istituto; non emerge dolo della ricorrente, né
l'allegazione di fatti ulteriori non conoscibili dall'ente con l'ordinaria attività istituzionale. Pertanto, anche sotto tale profilo, la pretesa restitutoria non risulta sostenibile.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla natura della controversia e alla particolarità della questione trattata
(incentrata sul criterio di imputazione degli arretrati ai fini della verifica dei limiti reddituali), che giustifica la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla/revoca il provvedimento di recupero dell'indebito di € 2.026,31 relativo alla pensione cat. IO n.
15049445;
2. Dichiara che Notaro non è tenuta alla restituzione della Parte_1 predetta somma;
3. Condanna l' alla restituzione in favore di Notaro delle CP_1 Parte_1 somme eventualmente già trattenute, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al soddisfo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 20/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo