Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 10/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 71/2026
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai signori magistrati:
RU ME CO Presidente AN SS Giudice Relatore Gianpiero Madeo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio n. 21107 iscritto sul conto giudiziale n. 25090, reso dall’agente contabile sig. RQ EL TT del Comune di Oricola (AQ) relativamente all’esercizio finanziario 2021, periodo 01.01.2021/31.12.2021.
Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.
Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 28 aprile 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull’ammissibilità, sull’improcedibilità e sull’irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all’ampiezza dei beni interessati dalla gestione.
Uditi, nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli.
Con l’assistenza del segretario di udienza Velia Volpe.
Considerato in
FATTO
Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della sua ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata da RQ EL TT, funzionario del Comune di Oricola (AQ).
Con relazione di irregolarità depositata in data 28 aprile 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di consegnatari di beni in materia di contabilità di Stato e il quadro normativo di riferimento sull’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per “debito di custodia”, ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.
Pertanto, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:
la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o “materie” per le quali l'agente contabile abbia “debito di custodia”. Nel conto risultano inseriti centinaia di beni immobili dell’ente locale, tra i quali boschi, terreni, fabbricati, campi di calcetto, scuole, municipi, rete fognaria, cimiteri, parchi archeologici, verde pubblico, fontane, rete idrica, strade, pubblica illuminazione, eccetera. La natura dei beni è tale da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi in magazzini. Con riferimento alla gestione esaminata, va chiarito che i beni immobili (e quelli ad essi assimilati a fini inventariali, come ad esempio le biblioteche), nonostante vada correttamente nominata la figura del consegnatario, sono esclusi dal giudizio di conto, in quanto non rientrano nel concetto di “custodia” o “maneggio” che implicano operazioni di carico e scarico tipiche dei beni mobili.
Il magistrato relatore ha precisato che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l’inversione dell’onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l’obbligo di presentazione del conto, tenuto ben presente che la presentazione del conto costituisce automaticamente l’agente in giudizio con incardinamento del relativo giudizio presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente, incidendo la qualifica di agente contabile su materie riservate allo Stato, non ha ritenuto, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, che sia facoltà dell’ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un’indebita invasione della competenza normativa statale.
Conclusivamente, tenuto conto che il conto include all’evidenza beni dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto per i quali sussiste un mero debito di vigilanza e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo sopra indicato e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l’atto presentato dall’agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti Sent. n. 75/2018, Sez. Piemonte e Sent. n. 38/2018, Sez. Liguria) essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi.
Con memoria depositata in data 17/09/2025, si è costituito l’agente contabile che ha chiesto di dichiarare improcedibile il giudizio, sostenendo di non essere un agente contabile, ma un agente amministrativo con debito di vigilanza. Nella memoria l’agente contabile, in aderenza alle considerazioni del giudice relatore, ha richiesto la pronuncia di inammissibilità, improcedibilità o declaratoria di nullità del Conto Giudiziale in oggetto con conseguente archiviazione, conto trasmesso alla Corte dei conti per mero errore di interpretazione e valutazione della normativa circa gli obblighi di “rendere il conto”.
All’udienza del 28 gennaio 2026, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che venga dichiarata l’improcedibilità del giudizio di conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.
Assente in aula l’agente contabile RQ EL TT.
Ritenuto in
DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827/1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016). In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso “obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) siano in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito. Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. D’altro canto, lo stesso agente contabile ha dichiarato di condividere i rilievi formulati dal magistrato istruttore in merito.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravi sul consegnatario RQ EL TT un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia “, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l’improcedibilità del giudizio di conto in questione riguardante il sig. RQ EL TT.
Spese compensate.
Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(AN SS) (RU ME CO)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria, lì 10.02.2026 Il Direttore della Segreteria F.to EL LA