Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/03/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 24.3.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.5689/2023 del Ruolo Generale affari contenziosi
TRA
, avv. M NOVIELLI Parte_1
- ricorrente
CONTRO
Avvocatura dello Stato Controparte_1
- resistente – conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, con contestuale istanza cautelare in corso di causa ex art. 700 cpc, l'istante conveniva in giudizio la parte intimata chiedeva di accertare il diritto ad essere correttamente inserita nelle graduatorie per le progressioni economiche tra le fasce retributive all'interno delle aree I, II e III del personale del Comparto ministeri del , con decorrenza CP_2 giuridica ed economica 1° gennaio 2022, classe di concorso Area 2, passaggio dalla fascia F4 alla fascia
F5 con la posizione n. 31; conseguentemente, per l'effetto, ordinare alla stessa amministrazione di procedere alla correzione delle suddette graduatorie, inserendola nei rispettivi posti e con i punteggi a Co lei spettanti per come sopra specificati. Si costituiva in giudizio la intimata, contestando la fondatezza della domanda, concludendo per il relativo rigetto con vittoria delle spese, rimanendo contumaci i controinteressati evocati, previa autorizzazione alla notifica sul sito dello stesso CP_1 intimato. Rigettata l'istanza cautelare ed istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza, si discuteva la causa ed il giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel merito costituiscono circostanze pacifiche, in assenza di contestazioni inter partes, che l'istante: ha partecipato alla procedura per le progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 1° gennaio 2022, presentando domanda per il passaggio dalla fascia retributiva Area II/F4 all'Area II/F5; all'esito dell'espletamento della procedura ha ottenuto un punteggio pari a 48 punti e, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, avvenuta in data 30 dicembre 2022, si è collocata in posizione
2. Tanto premesso, va subito evidenziato che secondo l'art.5 comma 3 del contratto integrativo del 20 ottobre 2022 in atti richiamato, qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti abbiano conseguito il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva deve avvenire secondo i criteri che seguono, in ordine di priorità: a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
b) 5 maggiore anzianità di servizio nei ruoli;
c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
d) minore età anagrafica.
3. Rispetto ai candidati che hanno conseguito lo stesso punteggio della ricorrente, a parità di numero di giorni lavorati nella fascia economica immediatamente precedente nonché a parità di numero di giorni di servizio complessivamente, non pare dubbio che il criterio distintivo da applicarsi ed in concreto applicato ex art. 5 cit. ai fini della redazione della graduatoria sia quello residuale della minore età anagrafica. Facendo applicazione di tale criterio, appare corretto il punteggio riportato dall'istante che pertanto non può dolersi di nulla sicchè il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-
2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
2 5. Le spese di causa, comprensive della fase cautelare svolta, vanno compensate in toto tra le parti costituite attesa l'opinabilità e novità delle questioni controverse.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari, 24.3.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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