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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4265/2022 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 23 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 9/07/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e l'avv. BERTI MI ha Parte_1 CP_1 Controparte_2 concluso come da nota depositata in data 22.12.2025 per l'avv. IZZO TO ha concluso come da nota depositata in Parte_2 data 20.12.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:38 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 4265/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4265/2022 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
(c.f. , rappresentate e difese dall'avv. BERTI Controparte_2 C.F._3
MI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Sezze (LT), Via Marconi 16, in virtù di separate procure alle liti allegate alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
attrici contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. IZZO Parte_2 C.F._4
TO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Latina (LT), Corso Matteotti n.
61, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuto
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in rinnovazione ritualmente notificato, le attrici come in epigrafe indicate, premettendo di essere comproprietarie pro indiviso, dell'immobile sito in Sezze (LT), Via Porta S.
Andrea n. 2, catastalmente censito al N.C.E.U. al Foglio 154, Particella 909 sub. 3, loro pervenuto mortis causa, hanno convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – il signor
[...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, Parte_2 contariis reiectis, ordinare al Sig. l'immediata restituzione in favore delle attrici Parte_2 del lastrico solare, sito in Sezze (LT), distinto in Catasto Urbano del Comune di Sezze al foglio 154,
Particella 138 sub 23, sovrastante all'immobile di loro proprietà ubicato in Sezze (LT), Piazza Sant'Andrea SNC Piano T, e distinto al foglio 154, Particella 909 sub 3, C/1 consistenza 42 mq, ed attualmente illegittimamente a lui intestata e detenuta perché di loro esclusiva proprietà in virtù di giusti e legittimi titoli;
Voglia altresì condannare il Sig. , a corrispondere in favore delle Parte_2 attrice l'indennità di occupazione dell'immobile dall'illegittima appropriazione a tutt'oggi e comunque sino alla data dell'effettivo rilascio, da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di apposita C.T.U.; Voglia condannare altresì il , a risarcire alle attrici ogni qualsiasi Parte_2 danno in ragione dell'illegittimo possesso dell'area in questione nessuno escluso, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa secondo le risultanze processuali;
Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore del difensore antistatario;
”.
Le attrici, a fondamento della propria pretesa, hanno dedotto: - che la copertura dell'immobile in loro comproprietà come sopra descritto, accessibile da botola interna (mai classificata come lastrico solare, essendo sempre stata una semplice copertura), era sempre stata nella loro esclusiva proprietà;
- che, a seguito dell'acquisto della limitrofa unità immobiliare adiacente alla propria, l'area di copertura dell'immobile in parola era stata “graffata” e qualificata come “lastrico solare”, distinto al del predetto Comune al foglio 154, Particella 138 sub 23, risultando illegittimamente CP_3 intestato all'odierno convenuto, il quale aveva, arbitrariamente, chiuso la botola di accesso, proveniente dal locale sottostante di loro proprietà, cedendo, a loro insaputa, l'utilizzo dello stesso a terzi;
- di aver vanamente diffidato l'odierno convenuto, a mezzo di raccomandata a/r del 16/02/2021, alla restituzione del lastrico solare, nonché a ripristinare lo status quo ante.
Il convenuto , tempestivamente costituitosi in giudizio con comparsa di Parte_2 costituzione e risposta depositata il 28/04/2023, contestando integralmente la ricostruzione avversaria, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva delle attrici per mancanza di accettazione dell'eredità del loro dante causa, instando, nel merito, per la reiezione della domanda Persona_1 avversaria, avendo questi acquisito la piena proprietà del lastrico solare in virtù di specifico atto di compravendita del 17/11/2005 per atto del Notaio , regolarmente trascritto e seguito da Per_2 voltura catastale, da cui non sarebbe emersa alcuna servitù attiva e passiva spettante a terzi.
Espletata con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, l'eccezione di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta risulta destituita di fondamento.
Le odierne attrici assumono essere comproprietarie nella quota di 1/3 ciascuna del locale Fg. 154, part. 909, sub 3 in forza di successione mortis causa del di loro dante causa, il de cuius Persona_1 il che è documentalmente evincibile dalla visura storica dell'immobile in allegato all'atto di citazione
(all. 1).
L'assenza di un'accettazione espressa dell'eredità del de cuius risulta, invero, agevolmente superabile dalla proposizione della presente azione giudiziale, nella implicita veste di eredi di quest'ultimo, il che vale a configurare un atto di accettazione tacita dell'eredità del sig. Persona_1
Nel merito, la domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Ai fini di una corretta qualificazione dell'azione promossa, dalla lettura delle conclusioni in calce all'atto di citazione, si evince come le odierne attrici abbiano chiesto la condanna del convenuto al rilascio dell'immobile, occupante abusivo dello stesso, “perché di loro esclusiva proprietà in virtù di giusti e legittimi titoli”, il che presuppone un previo accertamento della comproprietà in capo alle odierne agenti.
A tale proposito giova rammentare che, secondo il costante indirizzo di legittimità, in tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, ove è sussumibile l'odierna fattispecie, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova (Cass. civ., sez. II., 19/02/2002, n. 2392), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso,
e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. civ., sez. III, 24 febbraio 2000, n. 2092).
Nel caso di specie, inquadrata l'odierna azione quale rivendica della proprietà, l'onere probatorio gravante sulle attrici risulta particolarmente rigoroso, dovendo dimostrare un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, dovendo risalire fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, o, ancora, dovendo fornire la prova del possesso ad usucapionem del bene.
Ciò rilevato, parte attrice non ha fornito la prova dei fatti costitutivi alla base della propria pretesa, non adempiendo all'onus probandi su di essa gravante.
Ed invero, risultano versati agli atti di causa, al fine di fondare la pretesa proprietà dell'immobile in contestazione, soltanto l'atto di acquisto da parte del de cuius, per atto pubblico del Persona_1
Notar Rep. 33570, Racc. 4580 del 07/07/1986 (all. n. 3, citazione), dai Sigg. Per_3 CP_4
, e e la visura storica del bene da cui emerge l'intervenuta acquisizione
[...] CP_5 CP_6 dello stesso per il tramite della denunzia di successione a seguito del decesso del dante causa.
L'atto di vendita del 1986 è un titolo di acquisto a titolo derivativo e non originario, implicante l'esistenza di un diritto di proprietà in capo al proprio dante causa. Dall'esame del documento emerge che i venditori avevano acquistato a loro volta il bene per successione del loro dante causa e per titoli anteriori al 1967, mentre alcuna indicazione viene fornita circa l'acquisto a titolo originario da parte dei danti causa.
La dichiarazione di successione e la visura catastale dell'immobile, per consolidata giurisprudenza, non sono documenti idonei a dimostrare la proprietà dell'immobile, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (Cass. II, n. 25793/2016; cfr. anche
Trib. Santa Maria Capua Vetere 28.10.2024, n.3976 "la visura catastale e la dichiarazione di successione…non sono idonee a dimostrare la proprietà dell'immobile e possono valere, al più, quale dato indiziario e presuntivo, se e in quanto accompagnate da altri elementi idonei a fondare il diritto di proprietà").
La mancata dimostrazione dei passaggi nella proprietà risulta dirimente ai fini della reiezione della domanda attorea avente ad oggetto la restituzione di un lastrico solare che i medesimi rivendicano in proprietà esclusiva.
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea va, dunque, integralmente rigettata.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Non risulta, infine, meritevole di accoglimento la richiesta di condanna – formulata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta – nei confronti delle attrici, ex art. 96, co. 1, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Ed invero, questo Giudice osserva che il convenuto non ha opportunamente dimostrato la ricorrenza dell'elemento soggettivo e oggettivo, presupposti necessari per l'accoglimento della relativa domanda, né tantomeno allegato – come rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte (la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, perciò, non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato, così Cass. n. 21798/2015; Cass. S.U., n. 7583/2004)
– alcunché al fine di vedere accolta la domanda ex art. 96, co. 1, c.p.c..
Sul punto, la giurisprudenza, anche di merito, ha asserito che la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla compiuta soccombenza, anche un'inescusabile negligenza o malafede nella resistenza processuale, causativa di un tangibile danno alla controparte di cui la stessa deve fornire la relativa prova;
ed ancora, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento ogni qualvolta sia carente non solo l'elemento soggettivo dell'illecito e, dunque, la mala fede o la colpa grave, ma anche l'elemento oggettivo, ovvero la entità del danno sofferto (cfr. ex multis, Trib. Cassino 28.7.2016, Trib. Ivrea 17.2.2012).
Oltre ai presupposti soggettivo e oggettivo sopra richiamati, ai fini dell'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento dei danni è, altresì, necessario che la controparte dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima (Cass. 4443/2015). Infatti, la liquidazione dei danni, sebbene effettuabile d'ufficio, richiede comunque la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (ex multis, App. Firenze 15.9.2010; Trib. Bari
15.11.2017; Trib. Taranto 9.10.2012; Trib. Bassano del Grappa 27.10.2011; Trib. Bari 25.5.2011).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile - complessità bassa), tenuto conto della natura strettamente documentale della causa e dal mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) rigetta la domanda di condanna delle attrici ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte convenuta;
c) condanna in solido le attrici a rimborsare al convenuto le spese di lite, che si liquidano in euro
3.809,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini