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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 07/11/2024, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Torre Annunziata Seconda Sezione Civile
…………………………………………………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dr.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al C/so Umberto I n. 131 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonella Sindona che lo rappresenta e difende in virtù della procura rilasciata in allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Sant'Antonio Abate alla via Stabia n. 57 presso lo studio dell'avv. Francesco Mandara che la rappresenta e difende in virtù della procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti presso la Parte_1
esponendo che, in data 6.10.2016, era stato sottoposto ad Controparte_1 un intervento chirurgico di “ernioplastica inguinale”, eseguito presso la suddetta struttura sanitaria;
che il mattino seguente, mentre era ancora ricoverato in detta clinica, dopo essersi alzato dal lettino, per potersi recare al tavolo posto alla sua sinistra e dove gli era stata servita la colazione dal personale addetto, cadeva a terra battendo il viso all'altezza della bocca;
che, dopo essere stato dimesso, persistendo il dolore ai denti superiori, si recava presso uno specialista di sua fiducia il quale gli diagnosticava una “frattura totale della componente smalto dentinale a carico del II medio della corona dell'incisivo laterale superiore destro”.
Sulla scorta di tale assunto, chiedeva pertanto, accertarsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per non avere i dipendenti della Controparte_1 struttura sanitaria adempiuto al loro dovere di vigilanza del paziente stesso e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
La causa, all'udienza dell'11.10.2024 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa la richiesta di parte attrice di riapertura del processo per consentire l'espletamento della prova testimoniale, correttamente disattesa dal precedente giudicante, considerato che i relativi capi di prova contengono valutazioni soggettive oltre che essere efferenti a circostanze documentali.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Si premette in diritto che nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, nella fattispecie configurabile ai sensi dell'art. 1228 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il
"contatto"), ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, quest'ultimo, invece, o la struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'ospedale risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod, civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in esame, si rileva innanzitutto che non è stata fornita dall'attore, seppure onerato ex art. 2697 c.c., alcuna prova circa le modalità della sua caduta.
Né, d'altro canto, risulta documentato che era un paziente eccezionale, nel Parte_1 senso che sussistevano particolari fattori di rischio, quali disturbi nell'equilibrio e nella deambulazione dell'attore, ovvero che il medesimo era affetto da disabilità o gravi patologie che avrebbero importo al personale sanitario particolari precauzioni. Di qui, la esclusione di ogni responsabilità e concorso di responsabilità degli operatori per omessa sorveglianza del paziente, dovendosi rinvenire nel caso di specie la accidentalità della caduta come causa del danno riportato e, come tale, fatto idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra cosa e danno.
Ne discende quindi il rigetto della domanda.
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il reale accadimento dell'infortunio, seppure non in collegamento causale con l'attività dei sanitari, e la scarsa attività istruttoria giustificano la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 07.11.2024.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dr.ssa Silvia Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3685 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno, e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Torre Annunziata al C/so Umberto I n. 131 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonella Sindona che lo rappresenta e difende in virtù della procura rilasciata in allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, in persona del suo l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Sant'Antonio Abate alla via Stabia n. 57 presso lo studio dell'avv. Francesco Mandara che la rappresenta e difende in virtù della procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il presente giudizio, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti presso la Parte_1
esponendo che, in data 6.10.2016, era stato sottoposto ad Controparte_1 un intervento chirurgico di “ernioplastica inguinale”, eseguito presso la suddetta struttura sanitaria;
che il mattino seguente, mentre era ancora ricoverato in detta clinica, dopo essersi alzato dal lettino, per potersi recare al tavolo posto alla sua sinistra e dove gli era stata servita la colazione dal personale addetto, cadeva a terra battendo il viso all'altezza della bocca;
che, dopo essere stato dimesso, persistendo il dolore ai denti superiori, si recava presso uno specialista di sua fiducia il quale gli diagnosticava una “frattura totale della componente smalto dentinale a carico del II medio della corona dell'incisivo laterale superiore destro”.
Sulla scorta di tale assunto, chiedeva pertanto, accertarsi la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per non avere i dipendenti della Controparte_1 struttura sanitaria adempiuto al loro dovere di vigilanza del paziente stesso e, per l'effetto, sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti, con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la , la quale Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
La causa, all'udienza dell'11.10.2024 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa la richiesta di parte attrice di riapertura del processo per consentire l'espletamento della prova testimoniale, correttamente disattesa dal precedente giudicante, considerato che i relativi capi di prova contengono valutazioni soggettive oltre che essere efferenti a circostanze documentali.
Nel merito, la domanda è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito evidenziati.
Si premette in diritto che nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, nella fattispecie configurabile ai sensi dell'art. 1228 c.c., il danneggiato ha l'onere di allegare e di provare il contratto (o il
"contatto"), ed il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, quest'ultimo, invece, o la struttura sanitaria convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c. ha l'onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
L'ospedale risponde dunque a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod, civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in esame, si rileva innanzitutto che non è stata fornita dall'attore, seppure onerato ex art. 2697 c.c., alcuna prova circa le modalità della sua caduta.
Né, d'altro canto, risulta documentato che era un paziente eccezionale, nel Parte_1 senso che sussistevano particolari fattori di rischio, quali disturbi nell'equilibrio e nella deambulazione dell'attore, ovvero che il medesimo era affetto da disabilità o gravi patologie che avrebbero importo al personale sanitario particolari precauzioni. Di qui, la esclusione di ogni responsabilità e concorso di responsabilità degli operatori per omessa sorveglianza del paziente, dovendosi rinvenire nel caso di specie la accidentalità della caduta come causa del danno riportato e, come tale, fatto idoneo di per sé ad interrompere il collegamento causale tra cosa e danno.
Ne discende quindi il rigetto della domanda.
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, il reale accadimento dell'infortunio, seppure non in collegamento causale con l'attività dei sanitari, e la scarsa attività istruttoria giustificano la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 07.11.2024.
Il Giudice Onorario di Pace
(dr.ssa Silvia Pirone)