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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 13185/2023 R.G. promossa da
(DE ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in cancelleria, rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Patrick Mauloni del Foro di
Bolzano
attore/opponente
contro
( ) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli avv.ti Roberto
Morelli e Luca Parrillo Email_1
del Foro di Modena, che lo rappresentano e Email_2
difendono per delega in atti
convenuto/opposto
Oggetto: appalto – pagamento corrispettivo – opposizione a decreto ingiuntivo Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 29/10/2024 che si è svolta nelle forme della cd trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo la società opposta ha Controparte_1
chiesto nei confronti dell'opponente società tedesca il Parte_1
pagamento della somma di euro 20.340,00 oltre interessi moratori, a saldo della fattura n. 75 del 26/10/2021 emessa per i lavori eseguiti su incarico della società
debitrice presso il suo cliente Alca Immobiliare nel cantiere di Modena via Ugo da
Carpi.
Ha proposto opposizione la società ingiunta, la quale non contesta l'avvenuta esecuzione da parte dell'opposto dei lavori fatturati, né l'ammontare del prezzo preteso, ma contesta di aver dato incarico alla controparte di eseguire i lavori in questione e deduce che non vi è stato nessun rapporto contrattuale fra le parti in relazione al cantiere di Modena della Pertanto l'opponente Controparte_2
chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita ritualmente la società creditrice opposta (attore sostanziale), la quale allega: che, in occasione della fornitura di una palazzina prefabbricata in bio-edilizia alla sua cliente Alca Immobiliare, la aveva incaricato Pt_1 CP_1
di rimediare alla mancata predisposizione dell'impianto elettrico nelle pareti prefabbricate consegnate, nonché di eseguire altre opere necessarie alla costruzione;
che i dipendenti della società opposta avevano quindi provveduto a realizzare i fori per alloggiare le scatole e le prese elettriche, a posizionare i tubi in carrugato per il passaggio dei fili, a richiudere le pareti prefabbricate ed a stuccare le parti interessate dai lavori per l'impianto elettrico, nonché ad eseguire altri lavori sulla costruzione, in particolare a sostituire delle putrelle in ferro;
che dopo aver eseguito i lavori aveva ottenuto il benestare sul conteggio riepilogativo da parte dei responsabili della società opponente ed aveva inviato alla controparte la fattura allegata al ricorso monitorio. Pertanto l'opposto chiede il rigetto dell'opposizione.
L'istruttoria si è articolata nell'acquisizione dei documenti prodotti e nell'escussione dei testi e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
Testimone_4
Venendo all'esame della domanda di pagamento della somma di euro 20.340,00
oltre interessi moratori avanzata da è incontroverso e risulta CP_1
chiaramente anche dalle deposizioni dei testimoni escussi che ha CP_1
eseguito sulle componenti prefabbricate della costruzione, realizzata da per CP_3
un suo cliente (estraneo al processo), i lavori necessari all'installazione dell'impianto elettrico e altri interventi sul piano quarto analiticamente indicati con i relativi prezzi nella missiva del 7/9/2021 inviata all'odierna opponente (vd doc. 3
dell'opposto e dichiarazioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
all'udienza del 2/7/2024). Testimone_4
Come detto, il contrasto fra le parti verte unicamente sulla titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, poiché la società opponente contesta di aver dato incarico alla di eseguire tali lavori, mentre non CP_1
contesta in alcun modo l'avvenuta esecuzione dei lavori e l'ammontare del corrispettivo preteso dall'opposto ed indicato sia nella missiva del 7/9/2021 sia nella fattura n. 75 del 26/10/2021. Sulla base delle risultanze istruttorie e del comportamento tenuto dall'opponente prima del giudizio risulta provato che ha commissionato a CP_4 CP_1
i lavori in questione, necessari per la costruzione della palazzina prefabbricata oggetto del distinto contratto concluso dall'opponente con la propria cliente
[...]
(estranea al presente giudizio). Controparte_2
Il teste geometra libero professionista che su incarico di Testimone_1 CP_1
seguiva i lavori di montaggio della palazzina prefabbricata prodotta da ha CP_3
riferito che fu il sig. referente di sul cantiere, ad Testimone_4 CP_3
incaricare di eseguire i lavori necessari per realizzare l'impianto CP_1
elettrico e per la sostituzione di una trave in acciaio, precisando che la società
oggi opponente si sarebbe fatta carico dei costi (vd verbale del 2/7/2024). Il teste
- legale rappresentante della che aveva Testimone_3 Controparte_2
concluso con il contratto di fornitura della struttura prefabbricata - ha CP_4
riferito che la struttura doveva essere fornita con la predisposizione per gli impianti mentre invece era stata consegnata priva di tale predisposizione, che fu poi eseguita da , ed ha precisato che in occasione di un incontro in cantiere CP_1
gli incaricati di presenti, e CP_4 Testimone_2 Testimone_4
dissero che si sarebbero fatti carico loro dei costi necessari per ovviare alla mancata predisposizione degli impianti (vd verbale del 2/7/2024).
La teste dipendente della società opponente, ha confermato Testimone_2
che le pareti della struttura avrebbero dovuto essere predisposte per gli impianti ma erano state fornite prive di tale predisposizione ed ha anche precisato di essersi recata personalmente insieme al geom. ad acquistare una trave per Tes_1
sostituire una trave di dimensioni sbagliate consegnata da (vd verbale del CP_3
2/7/2024). Il teste all'epoca dei fatti dipendente Testimone_5 dell'opponente, ha anch'egli confermato che i lavori necessari ad installare l'impianto elettrico furono eseguiti da e ha dichiarato di essersi recato in CP_1
cantiere insieme alla collega perché alcune componenti della struttura Tes_2
prefabbricata consegnata erano errate, negando di aver incaricato la e CP_1
riferendo che i rapporti con la società opposta avevano riguardato solo le istruzioni di montaggio della struttura (vd verbale del 2/7/2024). È evidente la scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone nel Testimone_4
riferire sull'assenza di rapporti negoziali con posto che secondo le CP_1
dichiarazioni del teste e del teste (quest'ultimo estraneo alle Tes_1 Testimone_3
parti) è stato lo stesso ad incaricare di provvedere alla Testimone_4 CP_1
predisposizione degli impianti non eseguita da CP_3
Inoltre, entrambi i testimoni indicati dall'opponente ( e Testimone_2 Tes_4
hanno riferito che il documento in atti con la contabilità dei lavori fu
[...]
effettivamente inviato da ad (doc. 3 dell'opposto). CP_1 CP_4
Alle risultanze istruttorie suddette va aggiunto che prima del giudizio l'opponente non risulta aver mai sollevato nessuna contestazione alla controparte, né dopo la ricezione della contabilità dei lavori del settembre 2021, né dopo la ricezione della fattura del 26/10/2021 emessa da con l'espressa indicazione del CP_1
prezzo per “lavori eseguiti c/o Vs cliente loc. Modena via Controparte_2
Ugo da Carpi come da contabilità del 7/9/2021” (doc.1 dell'opposto).
Qualora effettivamente non avesse dato incarico alla di provvedere ad CP_1
eseguire i lavori necessari per completare la struttura prefabbricata consegnata al proprio cliente e non si fosse obbligata a sostenere i costi relativi, è evidente che avrebbe contestato alla controparte sia la missiva del settembre 2021 CP_4 in cui venivano riepilogati i lavori eseguiti ed indicati i relativi costi, sia la fattura n.
5 del 2021 per il pagamento del prezzo.
Il fatto che prima del giudizio l'opponente non abbia mai contestato né il rapporto contrattuale né il credito di cui si discute, oltre a quanto emerso dalle dichiarazioni dei testimoni sopra richiamate, fa ritenere provato il diritto della società opposta ad ottenere il pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo.
In particolare, risulta provato che ha concluso con un CP_1 CP_4
contratto di appalto in base al quale quest'ultima ha incaricato l'odierna opposta di eseguire delle opere sulla struttura prefabbricata sopra descritta, obbligandosi al pagamento del corrispettivo.
A norma degli artt. 1655 e ss c.c. l'appaltatore ha pertanto diritto al CP_1
pagamento del corrispettivo risultante dalla fattura emessa ed inviata alla controparte, la quale come detto non solleva contestazioni in ordine al “quantum debeatur”.
Per le ragioni esposte, va quindi rigettata l'opposizione e va confermato il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo a norma dell'art. 648 c.p.c.
In base al principio della soccombenza, la società opponente va condannata a rifondere alla controparte le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda dell'opposto risultata fondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 22/3/2023, da nei confronti di Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 740/2023 emesso dal Tribunale di Controparte_1 Milano il 10/1/2023 e notificato il 2/2/2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto già provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte Parte_2
le spese di lite liquidate in complessivi euro 4.800,00 per compensi, oltre rimborso di spese generali e oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 14/3/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari