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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5597 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 447bis e dell'art. 437 c.p.c. all'esito dell'udienza del 01.10.2025 e del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso gli avvocati Curzio
Cicala (c.f. ) e Carlo Vitalini Sacconi (c.f. C.F._2
), che lo rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLANTE PRINCIPALE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._4 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Franco
Glandarelli (c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._5
- APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: appello principale di e appello incidentale di Parte_1
, entrambi avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. CP_1
10971/2020, in data 16.07.2020, resa tra le parti, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 2999/2019, promosso da nei confronti di – CP_1 Parte_1 locazione uso abitativo e pagamento somme -
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 17.01.2019, conviene in giudizio, dinanzi CP_1 al Tribunale di Roma, e rassegna le seguenti conclusioni: Parte_1
“(…) accertare che Sig. C.F. , in Parte_1 C.F._1 relazione al contratto di locazione in epigrafe meglio specificato:
1) si è reso inadempiente al proprio obbligo di pagamento degli oneri condominiali per
€ 719,81; 2) si è reso inadempiente al proprio obbligo di riconsegna dell'immobile alla data del 30.04.2017 ritardando deliberatamente la stessa la 31.10.2017; 3) ha rilasciato l'immobile e gli arredi danneggiati ed ha effettuato opere non autorizzate dal locatore;
e per l'effetto, dichiarare il medesimo responsabile per Parte_1 le condotte sopra ascritte e condannarlo al pagamento in favore del Sig.
[...]
di: - € 719,81 quali oneri di condominio e di riscaldamento non corrisposti; - € CP_1
14.396,00 quale risarcimento danni all'immobile ed agli arredi come quantificati nella perizia prodotta o nella diversa misura che sarà accertata di giustizia;
- al risarcimento del danno da lucro cessante da liquidarsi ex art. 1226 c.c. derivato dalla mancata disponibilità dell'immobile al data prevista per la riconsegna, dalla successiva mancata possibilità di immediata fruibilità dell'immobile e degli arredi poiché danneggiati e palesato nel nocumento subito dal Sig. nella peggiorate condizioni di messa a CP_1 reddito del bene (ritardata decorrenza e minore quantificazione canoni)”.
Premesso di aver sottoscritto, in qualità di locatore, con il convenuto, in qualità di conduttore, in data 28.03.2013, contratto per la locazione dell'immobile in Roma, Via
Calalzo 21, richiamati gli artt. 3, 6, 8, 9 e 10 del contratto, a sostegno delle riportate conclusioni, allega:
- Il conduttore, con comunicazione del 01.10.2016 ai sensi dell'art. 3 del contratto di locazione, recede dal contratto che tuttavia riconsegna (non alla scadenza peer periodo di preavviso, aprile 2017), ma solo in data 31.10.2017, interrompendo il pagamento dei canoni.
- Di aver accettato la riconsegna dell'immobile locato “con riserva”, avendo rilevato danni alle pareti, alla rubinetteria, agli infissi, alle porte, alla pavimentazione e ad altri tra accessori e arredi ed opere, nonché la avvenuta esecuzione di opere non autorizzate dal locatore.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 - All'atto del rilascio, il conduttore deve otto canoni di locazione, per un totale di euro 14.880,00, oltre oneri condominiali (al lordo del deposito cauzionale di euro 11.100,00, che deve essere imputato al risarcimento dei danni allegati).
- Il tribunale di Roma per gli otto canoni maturati e non corrisposti (euro
14.880,00) ha emesso il D.I. n. 28357/2017, opposto dal conduttore con la introduzione del giudizio iscritto al n.r.g.8636/2018.
- Il conduttore è inadempiente rispetto all'obbligo, contrattualmente assunto, della stipula di una polizza assicurativa per danni.
- Il conduttore deve corrispondere l'ulteriore importo di euro 719,81 (pari a euro
278,03 per oneri condominiali e euro 441,78 per spese di riscaldamento).
- Il conduttore deve risarcire i danni per euro 14.396,00, causati all'immobile e agli arredi, stimati nella perizia di parte prodotta (doc. 6).
- Il conduttore deve risarcire i danni da lucro cessante, per aver consegnato in ritardo l'immobile e in considerazione dei tempi e dei costi necessari per la riparazione dei danni causato all'immobile, per la quantificazione del quale deve tenersi conto che il nuovo contratto di locazione per l'immobile, pur sottoscritto in data 21.11.2017, decorre la locazione dal 01.05.2018 e per aver dovuto pattuire una canone inferiore di euro 150,00.
Con comparsa depositata in data 18.03.2019, si costituisce;
resiste Parte_1 alle domande del locatore e rassegna le seguenti conclusioni:
“ (…) in via pregiudiziale: - dichiarare nullo il ricorso per quanto di ragione;
in via preliminare: - disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio n. R.G.
8639/2018 pendente davanti al Tribunale di Roma;
nel merito: - rigettare il ricorso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Il conduttore oppone difetti riscontrati fin dai primi mesi di utilizzo dell'immobile e contestati al locatore;
l'esecuzione, a proprie spese, di lavori necessari al ripristino della funzionalità di impianti e strutture dell'appartamento, sostenendo esborsi per circa euro
500,00 di cui chiede il rimborso;
che la riconsegna dell'immobile in data 31.10.2017 (in ritardo rispetto ai sei mesi dal preavviso) è stata concordata con locatore;
di aver corrisposto , per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2017, la somma di euro 9.250,00; che il locatore non ha restituito il deposito cauzionale di ( euro 11.100,00 oltre ad interessi maturati); che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( per il pagamento della somma di euro 14.880,00 a titolo di canoni di locazione), di aver chiesto in separata sede la restituzione del deposito cauzionale euro 11.100,00 o la r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 compensazione giudiziale di tale credito con il credito azionato in via monitoria;
per gli oneri condominiali, che il locatore non ha mai effettuato la richiesta ex art. 9 L.
392/1978 e che non sono stati mai portati a sua conoscenza importi e criteri di ripartizione, ad eccezione che per le spese di riscaldamento, servizio di pulizia, manutenzione dell'ascensore e fornitura di servizi comuni;
la genericità della domanda di risarcimento del danno e la mancata prova del danno stesso;
la mancata prova del collegamento causale tra i lamentati danni all'immobile e la posticipata decorrenza del nuovo contratto di locazione o la misura deteriore del canone pattuita con il nuovo conduttore.
La sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, della complessiva somma di € 719,81; 2) condanna
[...] Parte_1 al pagamento, in favore di , della somma complessiva di € 3.700,00, CP_1
a titolo di risarcimento del danno per ritardata restituzione del bene ai sensi dell'art.
1591 c.c.; 3) condanna alla rifusione delle spese processuali Parte_1 in favore di , che liquida in complessivi € 2.667,00, di cui € 237,00 CP_1 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge>>.
Di seguito, le ragioni della decisione, nei limiti di quanto di rilievo per la decisione delle censure proposte in questa sede.
- Sono circostanze documentate o non contestate:
1) La stipula ( in data 28.03.2013) e la successiva registrazione del contratto di locazione ad uso abitativo, per l'appartamento in oggetto, al canone di locazione annuo di euro 22.200,00 da corrispondersi in ratei mensili di euro 1.850,00 ciascuno, con facoltà di recesso, per il conduttore, dando preavviso di sei mesi;
con obbligo del conduttore di corrispondere il canone sino al rilascio dell'immobile e di riconsegnare dell'unità immobiliare locata nello stato in cui l'ha ricevuta (salvo il deperimento d'uso), pena il risarcimento del danno, nonché con divieto, per il conduttore, di apportare modifiche, innovazioni, migliorie o addizioni all'immobile, senza il preventivo consenso scritto del locatore;
con acquisizione, alla cessazione della locazione, delle modifiche al locatore, senza onere di rimborsi.
2) La avvenuta comunicazione, con raccomandata del 01.10.2016, del recesso del conduttore.
3) La avvenuta riconsegna dell'immobile, al locatore, in data 31.9.2017.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 4) La sottoscrizione del verbale di riconsegna, con accettazione dell'immobile, da parte del locatore, “con riserva” e senza ulteriori specificazioni.
5) La stipula, in data 21.11.2017, di un nuovo contratto di locazione per il medesimo immobile e uso, per anni 4 “decorrenti dal 1° maggio 2018 al 30 aprile 2022”, al canone annuo di euro 20.400,00, da corrispondersi in 12 rate mensili di euro 1.700,00 ciascuna).
6) Il pagamento, da parte del conduttore, al locatore, di euro 9.250,00, in ratei di euro
1.850,00 ciascuno, imputandoli ai canoni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2017.
- La domanda avente ad oggetto i danni cagionati dal conduttore non è fondata.
È generica: l'entità delle modifiche apportate e delle asserite opere non autorizzate non possono ritenersi sufficientemente specificate, essendosi la parte limitata ad un generico richiamo alla propria perizia di parte, atto inidoneo a supportare, di per sé, il convincimento del giudice.
La consulenza di parte è generica, anche per mancata specificazione dei criteri adoperati al fine di quantificare i costi degli interventi di ripristino ritenuti necessari. La struttura in ferro che dalla foto allegata all'elaborato peritale di parte risulta installata sulla ringhiera del balcone non vi è la prova che sia stata montata dal Parte_1
L'impianto di condizionamento è installato in posizione sopraelevata, ma ciò non concretizza una modifica strutturale tale da rappresentare un grave danno all'immobile locato o da rendere necessario un esborso di notevole entità per l'esecuzione di eventuali opere di rispristino.
La consulenza di parte si limita a riportare la presenza di “delle tracce per il passaggio delle tubazioni malamente ripristinate”, ma non specifica gli elementi che, in concreto, lo hanno condotto ad esprimere un simile giudizio.
Nel verbale di riconsegna dell'immobile, seppure asseritamente avvedutosi della presenza di modifiche illecite apportate all'immobile, ne accetta la riconsegna “con riserva” senza nulla specificare, neanche in termini sintetici.
Domanda di risarcimento da lucro cessante da liquidarsi ex art. 1226 c.c.
Il locatore chiede il risarcimento per mancata disponibilità del bene durante il periodo occorrente per il restauro e tale pregiudizio non configura danno in re ipsa.
Il periodo di indisponibilità dell'immobile reso necessario dall'urgenza del restauro è equiparato alla ritardata restituzione dell'immobile, con la conseguenza che spetterà per r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 tale periodo al proprietario “il corrispettivo convenuto”, ai sensi dell'art. 1591 c.c., salva la prova del maggior danno, che grava sul locatore.
La disdetta del contratto è in data 01.10.2016.
La riconsegna dell'immobile è avvenuta il 31.10.2017.
La istruttoria non prova l'accordo sulla ritardata consegna.
Il conduttore stesso produce prova del pagamento di euro 9.250,00 in ratei di euro
1.850,00 ciascuno, imputandoli ai canoni relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e settembre 2017.
Il conduttore non prova di aver corrisposto i canoni relativi ai mesi di agosto ed ottobre, mensilità all'evidenza ricomprese nel periodo di godimento dell'immobile sine titulo
Per contratto, il conduttore era tenuto a corrispondere il canone di locazione fino alla data del rilascio dell'immobile.
Il conduttore, dunque, deve corrispondere, per ritardata restituzione del bene, la complessiva somma di euro 3.700,00 (canoni per i mesi di agosto e ottobre 2017).
Il “maggior danno” di cui all'art. 1591 c.c. deve essere provato dal locatore, non vertendosi in ipotesi di danno in re ipsa.
Deve essere dimostrata la situazione di mora del conduttore e deve essere comprovata l'esistenza del nesso di causalità tra il ritardo nella riconsegna e la perdita dell'eventuale proposta vantaggiosa (cfr. Cass., n. 1372/2012; Cass., n. 22352/2014).
Non è dimostrato il nesso causale tra le condotte contestate al conduttore e il minor guadagno che il ricorrente lamenta di aver sofferto in considerazione dell'inferiore rendimento che avrebbe tratto dal contratto di locazione stipulato con : Controparte_2 non può escludersi che gli interventi di ristrutturazione del nuovo conduttore corrispondano a sue specifiche esigenze.
Non può essere accolta l'istanza di liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. che non può prescindere dalla prova di tutti gli elementi costitutivi del proprio diritto leso dall'altrui condotta e, in particolare, l'esistenza di un danno-conseguenza, divenendo. Il mezzo previsto dall'art. 1226 c.c. non può quindi supplire ad una negligenza probatoria della parte.
Spese di lite.
Regolate secondo soccombenza e liquidate, in ragione del decisum, in applicazione del
D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, in euro 405,00 per la fase di studio, euro 405,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase di trattazione e euro 810,00 per la fase di decisione.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): 1) accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento da parte del sig.
[...] in favore del sig. della somma complessiva di euro Parte_1 CP_1
3.700,00, a titolo di canone di locazione per i mesi di agosto e ottobre 2017 e, per
l'effetto, dichiarare non dovuta la medesima somma al sig. a titolo di CP_1 risarcimento del danno per ritardata restituzione del bene ai sensi dell'art. 1591 c.c.;
2) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario spese generali ex lege>>.
Con comparsa depositata il 10.06.2021, si costituisce e rassegna le CP_1 seguenti conclusioni, proponendo appello incidentale.
<< (…) respingere l'appello proposto dal Sig. perché infondato in Parte_1 fatto e in diritto e al contempo, previo espletamento di C.T.U., in accoglimento dell'appello incidentale qui spiegato per la parziale riforma della sentenza del tribunale di Roma n. 10971/2020:
- accerti e dichiari la responsabilità del Sig. per i danni patiti dal Parte_1
Sig. riportati all'immobile ed agli arredi nella misura dedotta in perizia CP_1
o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia;
- accerti e dichiari la responsabilità del Sig. per i danni patiti dal Parte_1
Sig. in conseguenza della mancata disponibilità del cespite per i tempi CP_1 necessari al restauro dell'immobile e degli arredi qui quantificato nell'equivalente di cinque mensilità o nella diversa misura che sarà accertata di giustizia;
- accerti e dichiari la responsabilità del Sig. per i danni patiti dal Parte_1
Sig. in conseguenza del lucro cessante da canone ridotto con CP_1 liquidazione ex art. 1226 c.c. Con vittoria di spese del doppio grado>>.
Due, i motivi di appello principale.
1) Rubricato: “Sulla inesistenza del danno da ritardata restituzione del bene ex art.
1591 c.c.”. Il conduttore censura la decisione nella parte in cui condanna il conduttore a corrispondere, al locatore, euro 3.700,00 a titolo di ritardata restituzione dell'immobile ex art. 1591 c.c. (indennità pari ai canoni di locazione per i mesi di agosto e ottobre 2017). A tal fine, L'appellante richiama le rispettive note di trattazione scritta del giudizio di primo grado con le quali si da atto dell'avvenuto pagamento anche delle mensilità dovute per agosto e ottobre
2017, in spontaneo adempimento della sentenza emessa sul punto a definizione del procedimento iscritto al n.r.g. 8636/2018, con il pagamento di euro r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 19.927,15, eseguito dall'ex conduttore con bonifico bancario in data 4.12.2019
(doc. 3 dell'appello). La condanna al pagamento in questa sede concretizza una duplicazione del titolo.
2) Rubricato: “Sulla eccessività delle spese liquidata nella sentenza”, si contesta la decisione impugnata nella parte in cui è stato condannato alle Parte_1 spese di lite.
Due, i motivi di appello incidentale proposti dal locatore.
1) Rubricato: “Sulla richiesta del risarcimento dei danni arrecati all'immobile ed al mobilio”. Il locatore lamenta la errata valutazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui la decisione impugnata respinge, per difetto di prova, la domanda di risarcimento dei danni causati all'immobile locato e all'arredamento del medesimo immobili, male interpretando il contratto di locazione, con allegata documentazione fotografica di immobile e arredi;
la documentazione fotografica che rappresenta l'immobile alla data della consegna e il verbale di riconsegna “con riserva “nonché la consulenza di parte a firma dell'Ing. , Per_1 corredata di riscontri fotografici dei danni ed evidenza contabile dei costi di riparazione degli stessi. Aggiunge che lo stesso conduttore ammette la esistenza di tali danni alla pagina 6 della comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio.
2) Rubricato: “Sulla richiesta del risarcimento dei danni da lucro cessante”. Il locatore censura la sentenza nella parte in cui non liquida al locatore il danno da indisponibilità dell'immobile conseguita alla sospensione del canone pattuito con il nuovo contratto per due mesi sui cinque necessari a rimuovere i danni causati dal e nella parte in cui non riconduce a tali danni la Parte_1 necessità di ridurre il canone di locazione con il contratto successivo al rilascio dell'immobile.
Sui motivi di appello principale e incidentale, nell'ordine logico di trattazione.
Motivo di appello principale sub 1)
È meritevole di accoglimento.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 22595/2019, in data 21.11.2019 (che non è allegato essere stata oggetto di impugnazione), respinge la opposizione proposta, dal conduttore, avverso il decreto ingiuntivo n. 28357/2017, avente ad oggetto il pagamento di canoni di locazione dovuti in esecuzione del medesimo contratto di locazione oggetto del presente giudizio.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 Tale sentenza condanna a corrispondere, a , euro Parte_1 CP_1
14.800,00 per canoni di locazione (non meglio indicati nel ricorso monitorio, ma che la sentenza che definisce il giudizio di opposizione accerta essere dovuti per la occupazione dell'immobile, da parte del relativi ai mesi di ottobre, Parte_1 novembre e dicembre 2016, nonché ai mesi di gennaio, febbraio, marzo , agosto e ottobre 2017, gli ultimi due liquidati anche con la sentenza impugnata in questa sede con il punto di decisione oggetto della censura in esame.
Il versa agli atti del presente giudizio (in data 16.02.2021) copia, non Parte_1 contestata, di un bonifico di pagamento in data 09.12.2019 in favore di , CP_1 per euro 19.927,15, bonifico che evidenzia la causale:” Sentenza n. 22595/2019”.
Nel corso del giudizio di primo grado definito con la sentenza impugnata in questa sede, il difensore del conduttore, in data 01.07.2020, con le note di precisazione delle conclusioni, richiama la citata sentenza n. 22595/2019 e allega “che tale condanna è stata tempestivamente ottemperata”.
Con le note depositate per il locatore in data 06.07.2020, il difensore rappresenta di aver ottenuto il pagamento dei canoni maturati nel corso del rapporto locatizio ( oggetto del presente giudizio nonché della domanda proposta in sede monitorio e del successivo procedimento di opposizione), limitandosi ad allegare di non aver ottenuto ristoro per i danni all'immobile e per i danni da minor introiti ricavati dalla nuova locazione dell'immobile stesso, nonché per il pagamento di oneri condominiali.
Ciò detto, il pagamento dei canoni di locazione oggetto della censura in esame è intervenuto prima della pronuncia impugnata e non è dovuto.
Motivo di appello incidentale sub 1)
Le censure non si pongono in relazione critica con la sentenza e non la inficiano sul punto di decisione in oggetto.
La sentenza impugnata, con riferimento alla valenza probatoria della consulenza di parte, la esclude, richiamando, sul punto, giurisprudenza di legittimità e motivando, diffusamente, sulla mancata prova della riconducibilità delle modifiche al conduttore;
sulla mancata esplicitazione degli elementi posti a fondamento delle conclusioni raggiunte e tali punti di argomentazione non sono intaccati dalle censure dell'appellante incidentale che si limita a richiamare documenti prodotti.
Quanto alla valenza probatoria del verbale di consegna, la sentenza impugnata ne accerta la genericità rispetto ai rilevati danni a immobile e mobili, motivando diffusamente sul fatto che l'accettazione della riconsegna del bene da parte del locatore ,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 pur avvenuta “ con riserva”, non contiene alcuna indicazione, neppure di sintesi, ai motivi della riserva espressa;
non contiene alcuna descrizione della consistenza o della natura delle problematiche riscontrate, alle spese di ripristino da parte del conduttore necessarie, come pure è espressamente previsto nell'articolo 9 del contratto di locazione.
Per altro verso, e diversamente da quanto sostiene l'appellante incidentale, con la comparsa di costituzione e risposta, il conduttore resiste alla domanda in esame, tanto che oppone che i fori alle pareti erano già presenti alla consegna dell'immobile; la genericità delle allegazioni del locatore;
di aver eseguito solo lavori di miglioramento dell'immobile per garantire il funzionamento dei diversi impianti presenti nella abitazione, con ciò non potendosi ritenere, per mancata contestazione, il locatore esonerato dall'onere della prova su di lui incombente.
Né una consulenza di ufficio avrebbe potuto essere espletata.
Difettano, infatti, elementi oggettivi idonei a sostenere una indagine tecnica e la c.t.u. non è un mezzo di prova, ma uno strumento istruttorio finalizzato a valutare, scientificamente, fatti già provati dalle parti e, al pari di una consulenza di parte, costituisce solo una “lettura tecnica” di elementi che la parte interessata deve provare in giudizio, ma non costituisce, ex se, prova dei fatti oggetto della valutazione e non può sollevare le parti dai rispettivi oneri probatori.
Motivo di appello incidentale sub 2)
La valutazione del motivo di appello incidentale sub 1) assorbe la valutazione del motivo di appello incidentale sub 2), che presuppone l'accertamento di danni all'immobile causati dal conduttore.
Spese di lite e motivo di appello principale sub 2)
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
In considerazione dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della misura di accoglimento della domanda (la domanda proposta è stata indicata avere un valore di euro 26.000,00 e viene accolta per euro 719,81, dato che i canoni di locazione di agosto e settembre 2017 erano già oggetto della domanda proposta in sede monitoria), le spese r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 processuali del doppio grado, per la sostanziale reciproca soccombenza, si compensano, tra le parti.
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di Parte_1
e appello incidentale di , entrambi avverso la sentenza del
[...] CP_1
Tribunale Ordinario di Roma n. 10971/2020, in data 16.07.2020, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 2999/2019, promosso da nei CP_1 confronti di , ogni diversa conclusione disattesa, così provvede: Parte_1
- In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di di condanna di CP_1 Parte_1 al pagamento dei canoni di locazione maturati, sino al rilascio dell'immobile.
- Respinge l'appello incidentale di . CP_1
- Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 01.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11