CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 364/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZA CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4073/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048299752000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064095817119 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale in intestazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 25.9.2025, per tasse auto anno 2020 su ruolo della Regione Campania.
Deduceva: l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la competenza territoriale dell'intestata Corte;
la prescrizione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato concludendo per l'annullamento della cartella e dichiarazione di prescrizione della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: il difetto di legittimazione passiva quanto agli atti dell'ente creditore con particolare riferimento agli atti prodromici;
comunque non ricorrere la dedotta prescrizione stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania deducendo: l'inammissibilità del ricorso;
non ricorrere la dedotta prescrizione per regolare notificata degli atti prodromici.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo quanto al ricorso.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito rilevabile di ufficio a mente dell'art. 5 del D.L.vo
546/92.
Il ricorrente col ricorso contesta in nuce la pretesa deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti la cartella, ovvero gli avvisi di accertamento da parte della Regione Campania e la conseguenziale prescrizione della pretesa, senza censure riferite a quest'ultima.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 è competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La ratio di tale decisione è quella di evitare l'eccessiva onerosità per il ricorrente di impugnare un atto di un
Concessionario e/o dei soggetti abilitati alla riscossione siti in Regioni lontane.
È pur vero che, per quanto qui ne occupa, il ricorrente risiede, come da atto impugnato, nella stessa Regione
Campania che è sede dell'Ente impositore. Ciò, però, non fa venir meno il principio di cui a citata Corte Costituzionale poiché, nel momento in cui è controverso l'atto emesso dall'ente locale, la competenza a conoscere della lite è la Corte di Giustizia in cui questo territorialmente ricade (Comm. Trib. Reggio Emilia Sez. I, sentenza n. 204 del 31.7.2017).
La formulazione dell'art. 4 del D.L.vo 546/92 ad una sommaria lettura porta a ritenere che la competenza territoriale del giudice tributario debba coincidere con la CGT nella cui circoscrizione ricade l'ambito provinciale di operatività dell'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto, poi, impugnato.
Ritiene, però l'intestato giudice che la decisione della Corte Costituzionale n. 44/2016 involga tutti i soggetti riscossori dei tributi locali e non solo quelli iscritti nel menzionato albo.
Tale interpretazione trova conforto nelle decisioni del giudice di legittimità.
Questo con la sentenza n. 30054/2018 ed in riferimento ad una cartella emessa dall'allora TA RI –
Agente della riscossione per la Provincia di Roma, relativa ad avvisi di accertamento TARSU del Comune di Milano, ha ribadito come il contribuente avrebbe dovuto adire la Commissione Tributaria Provinciale di
Milano e non quella di Roma proprio alla luce di Corte Costituzionale n. 44/2016.
Il giudice di legittimità con ordinanza n. 28064/2019 della Sezione Tributaria ha confermato quanto già espresso dalla menzionata Cass. n. 30054/2018 e così anche Cass. con Ordinanza n. 18132/2021 e Cass.
Ordinanza n. 4115/2023, aderendo a Cass. Ord. n. 28064/2019.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli.
Peraltro e per completezza va detto che la Regione Campania prova in giudizio l'avvenuta notifica degli atti presupposti con notifica a mezzo posta raccomandata in data 30.9.2023 come da avviso di ricevimento non impugnato con querela di falso.
Trattandosi di tassa automobilistica anno 2020 l'avviso di accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo ovvero il 31.12.2023.
Risultando questo notificato il 30.9.2023 esso è tempestivo.
Il successivo termine prescrizionale andrà a scadere il 30.9.2026 dal che la cartella è tempestiva e nessuna prescrizione si è verificata.
Spese compensate tra il ricorrente ed il Concessionario per la non sempre facile intellegibilità dell'art. 4 del
D.L.vo 546/92.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli avanti alla quale il giudizio va riassunto nei termini di legge. Spese compensate tra le parti. Caserta li 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ZA CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4073/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250048299752000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064095817119 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava la cartella esattoriale in intestazione emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata 25.9.2025, per tasse auto anno 2020 su ruolo della Regione Campania.
Deduceva: l'omessa notifica dell'atto presupposto;
la competenza territoriale dell'intestata Corte;
la prescrizione della pretesa.
Allegava l'atto impugnato concludendo per l'annullamento della cartella e dichiarazione di prescrizione della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo: il difetto di legittimazione passiva quanto agli atti dell'ente creditore con particolare riferimento agli atti prodromici;
comunque non ricorrere la dedotta prescrizione stante la regolare notifica dell'avviso di accertamento.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva la Regione Campania deducendo: l'inammissibilità del ricorso;
non ricorrere la dedotta prescrizione per regolare notificata degli atti prodromici.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative ribadendo quanto al ricorso.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito rilevabile di ufficio a mente dell'art. 5 del D.L.vo
546/92.
Il ricorrente col ricorso contesta in nuce la pretesa deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti la cartella, ovvero gli avvisi di accertamento da parte della Regione Campania e la conseguenziale prescrizione della pretesa, senza censure riferite a quest'ultima.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 3 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 è competente la
Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
La ratio di tale decisione è quella di evitare l'eccessiva onerosità per il ricorrente di impugnare un atto di un
Concessionario e/o dei soggetti abilitati alla riscossione siti in Regioni lontane.
È pur vero che, per quanto qui ne occupa, il ricorrente risiede, come da atto impugnato, nella stessa Regione
Campania che è sede dell'Ente impositore. Ciò, però, non fa venir meno il principio di cui a citata Corte Costituzionale poiché, nel momento in cui è controverso l'atto emesso dall'ente locale, la competenza a conoscere della lite è la Corte di Giustizia in cui questo territorialmente ricade (Comm. Trib. Reggio Emilia Sez. I, sentenza n. 204 del 31.7.2017).
La formulazione dell'art. 4 del D.L.vo 546/92 ad una sommaria lettura porta a ritenere che la competenza territoriale del giudice tributario debba coincidere con la CGT nella cui circoscrizione ricade l'ambito provinciale di operatività dell'Agente della Riscossione che ha emesso l'atto, poi, impugnato.
Ritiene, però l'intestato giudice che la decisione della Corte Costituzionale n. 44/2016 involga tutti i soggetti riscossori dei tributi locali e non solo quelli iscritti nel menzionato albo.
Tale interpretazione trova conforto nelle decisioni del giudice di legittimità.
Questo con la sentenza n. 30054/2018 ed in riferimento ad una cartella emessa dall'allora TA RI –
Agente della riscossione per la Provincia di Roma, relativa ad avvisi di accertamento TARSU del Comune di Milano, ha ribadito come il contribuente avrebbe dovuto adire la Commissione Tributaria Provinciale di
Milano e non quella di Roma proprio alla luce di Corte Costituzionale n. 44/2016.
Il giudice di legittimità con ordinanza n. 28064/2019 della Sezione Tributaria ha confermato quanto già espresso dalla menzionata Cass. n. 30054/2018 e così anche Cass. con Ordinanza n. 18132/2021 e Cass.
Ordinanza n. 4115/2023, aderendo a Cass. Ord. n. 28064/2019.
Va, pertanto, dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli.
Peraltro e per completezza va detto che la Regione Campania prova in giudizio l'avvenuta notifica degli atti presupposti con notifica a mezzo posta raccomandata in data 30.9.2023 come da avviso di ricevimento non impugnato con querela di falso.
Trattandosi di tassa automobilistica anno 2020 l'avviso di accertamento andava notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo ovvero il 31.12.2023.
Risultando questo notificato il 30.9.2023 esso è tempestivo.
Il successivo termine prescrizionale andrà a scadere il 30.9.2026 dal che la cartella è tempestiva e nessuna prescrizione si è verificata.
Spese compensate tra il ricorrente ed il Concessionario per la non sempre facile intellegibilità dell'art. 4 del
D.L.vo 546/92.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli avanti alla quale il giudizio va riassunto nei termini di legge. Spese compensate tra le parti. Caserta li 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini