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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 05/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2620/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via G. Marconi n. 139 presso lo studio dell'Avv. Antonina
Costantino che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via N. Bixio n. 33 presso lo studio dell'Avv.
Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 febbraio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6 dicembre 2024 agiva in giudizio davanti Parte_1 al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo che in data 25 novembre 2022 il aveva indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per il Controparte_1 reclutamento a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2024, di un'unità di personale, cat.
B posizione economica B3, con il profilo professionale di Operatore Autista di mezzi d'opera e speciali di protezione civile per la tutela e salvaguardia del territorio e la prevenzione dei rischi ambientali.
Rappresentava che la Commissione giudicatrice – a seguito della notifica da parte del ricorrente del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'annullamento della graduatoria (nella quale il era risultato secondo rispetto all'altro candidato Parte_1 ) – aveva rettificato la graduatoria, individuando nel ricorrente il primo Persona_1 classificato.
Lamentava che, nonostante l'espletamento della procedura concorsuale e la sua posizione in graduatoria, il non aveva proceduto alla sua assunzione. Controparte_1
Sosteneva che con l'approvazione della graduatoria aveva maturato il diritto all'assunzione e chiedeva, pertanto, anche in via d'urgenza la condanna del a Controparte_1 provvedere all'assunzione ed al risarcimento dei danni subiti a causa della mancata erogazione della retribuzione, dei contributi previdenziali, del danno da perdita di chance derivante dal mancato arricchimento professionale, del danno non patrimoniale (danni complessivamente quantificati in € 50.000,00 o nella diversa misura determinata dal
Tribunale.
Nella resistenza del con ordinanza del 5 febbraio 2025 veniva Controparte_1 dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza cautelare alla luce della rinuncia alla relativa domanda formulata dal ricorrente con le note di udienza depositate il 4 febbraio 2025.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
La domanda del ricorrente non merita accoglimento.
Nel ricorso il sostiene di aver diritto all'assunzione in virtù dell'approvazione Parte_1 della graduatoria finale del concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2024, di un'unità di personale, cat. B posizione economica
B3, indetto dal il 25 novembre 2022. Controparte_1
Tuttavia dalle allegazioni del si evince che in realtà, a seguito della redazione della CP_1 graduatoria provvisoria da parte dalla Commissione giudicatrice (cfr. verbale dell'1 marzo
2023), l'Ente non ha mai approvato la graduatoria finale.
La mancata approvazione della graduatoria da parte del è circostanza, invero, CP_1 incontestata. Ed infatti con ricorso del 31 dicembre 2024 (e dunque successivamente all'introduzione del presente giudizio) il ricorrente ha agito in giudizio davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale lamentando proprio che il aveva Controparte_1 omesso di approvare le operazioni e le risultanze della procedura concorsuale sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso.
Ha quindi chiesto al Giudice amministrativo di ordinare al di Controparte_1 procedere alla formazione, pubblicazione ed approvazione della graduatoria finale del concorso.
Si osserva che l'approvazione della graduatoria finale da parte dell'Ente, oltre a rappresentare l'atto conclusivo della procedura concorsuale, costituisce altresì l'atto, di natura costitutiva, con il quale la P.A. fa proprio l'operato della commissione giudicatrice. Ne discende che, in mancanza dell'approvazione finale della graduatoria da parte del non può ritenersi configurabile un diritto soggettivo del Controparte_1 ricorrente all'assunzione.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha in più occasioni chiarito che “in tema di concorsi nel pubblico impiego privatizzato, l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato, quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.” (Cass. 16 gennaio
2017, n. 851, Cass., 14 giugno 2012 n. 9807, Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399).
Nel caso in esame il ricorrente non può vantare, come già osservato, alcun diritto all'assunzione, ma – non essendo ancora terminata la procedura concorsuale – può al più dolersi davanti al Giudice amministrativo del cattivo esercizio del potere (o meglio del ritardo della P.A. nell'adozione del provvedimento amministrativo corrispondente all'approvazione della graduatoria finale).
A tal proposito, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la domanda risarcitoria per il ritardo illegittimo e colpevole nell'espletamento della procedura concorsuale e nell'emanazione dell'atto conclusivo di approvazione della graduatoria appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, collegandosi il danno lamentato, in forza dell'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, all'esercizio di attività autoritative da parte della P.A. e, dunque, alla posizione di interesse legittimo del dipendente al corretto espletamento di detta procedura fino al suo atto terminale” (Cass. 7 luglio 2014, n. 15428, Cass., Sez. un., 30 giugno 2009, n.
15235).
È appena il caso di osservare, infine, che le ragioni addotte del per giustificare CP_1
l'omessa approvazione della graduatoria del concorso esulano dalla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di aspetti che dovranno, piuttosto, essere valutati dal Giudice amministrativo nell'ambito dell'azione sul silenzio intentata dal . Parte_1
Va, in ultimo, rigetta l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio promosso dal davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, in Parte_1 quanto la pregiudizialità di una controversia amministrativa è configurabile quando il giudice amministrativo è chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora innanzi allo stesso sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in quest'ultima ipotesi, il giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo (cfr. Cass. 13 novembre 2023, n.
31539, Cass. 3 agosto 2018, n. 20491).
Peraltro nel caso in esame, non vi è pregiudizialità con il giudizio amministrativo, dal momento che l'approvazione della graduatoria finale rappresenta un elemento costitutivo del diritto all'assunzione che deve necessariamente preesistere al momento dell'introduzione della domanda giudiziale.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
In considerazione della complessità della vicenda procedimentale, sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 5 febbraio 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino