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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 598/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 30.01.2025 da: TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Laterza e , nata a Controparte_1
Sateramo in Colle (BA) il 07.10.1959, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Rosa Giuseppina Porfido;
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 30.01.2025, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
4203/2013, pubblicata il 06/12/2013, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 3573/2009;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva, a carico di , Parte_1 l'obbligo del versamento alla genitrice , dell'assegno mensile di € Controparte_1
200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (10.09.1994), da corrispondere con le modalità e i Per_1 termini già concordati;
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, rappresentavano la circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia , oggi di anni 30, Persona_2 la quale, con dichiarazione sottoscritta in data 18 ottobre 2024, dichiarava di essere andata a convivere con il compagno, , lasciando l'abitazione dove viveva Controparte_2 precedentemente con la madre;
-rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto all'elisione del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 nonché, correlativamente, alla revoca dell'obbligo del medesimo padre di concorrere alle spese straordinarie afferenti alla stessa figlia;
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 22.02.2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 30.01.2025, da Parte_1
e così provvede, in integrale accoglimento della domanda Controparte_1 introduttiva:
-DICHIARA la definitiva cessazione dell'obbligo, oggi posto a carico di , di Parte_1 concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia maggiorenne;
Persona_2
-REVOCA, quindi, con effetto a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2025, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno perequativo attualmente dovuto da , alla genitrice , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso paterno al mantenimento della ridetta figlia comune, ; Persona_2
-NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
I SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento iscritto al N. 598/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto “Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)”, come da nota di iscrizione a ruolo, ha pronunciato la seguente SENTENZA
a seguito di ricorso a firma congiunta presentato in data 30.01.2025 da: TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Giovanni Laterza e , nata a Controparte_1
Sateramo in Colle (BA) il 07.10.1959, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Rosa Giuseppina Porfido;
-RICORRENTI- MOTIVAZIONE
-esaminato il ricorso congiunto, proposto in data 30.01.2025, finalizzato alla modifica delle condizioni di divorzio, attualmente vigenti tra le parti, giusta sentenza del Tribunale di Bari n.
4203/2013, pubblicata il 06/12/2013, con la quale è stato definito il procedimento civile divorzile, distinto dal n. R.G. 3573/2009;
-rilevato che la summenzionata sentenza divorzile prevedeva, a carico di , Parte_1 l'obbligo del versamento alla genitrice , dell'assegno mensile di € Controparte_1
200,00, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, (10.09.1994), da corrispondere con le modalità e i Per_1 termini già concordati;
-rilevato che le parti, con il presente ricorso, rappresentavano la circostanza sopravvenuta del raggiungimento dell'autonomia economica da parte della figlia , oggi di anni 30, Persona_2 la quale, con dichiarazione sottoscritta in data 18 ottobre 2024, dichiarava di essere andata a convivere con il compagno, , lasciando l'abitazione dove viveva Controparte_2 precedentemente con la madre;
-rilevato che, pertanto, a fronte della predetta sopravvenienza, le parti hanno raggiunto un nuovo accordo volto all'elisione del contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne , Per_1 nonché, correlativamente, alla revoca dell'obbligo del medesimo padre di concorrere alle spese straordinarie afferenti alla stessa figlia;
-rilevato che nulla osta alla ratifica della pattuizione di cui trattasi;
-rilevato che, in data 22.02.2025, il PM esprimeva parere favorevole all'accoglimento delle richieste già congiuntamente rassegnate nel ricorso introduttivo;
-rilevato che nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato da un ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con ricorso a firma congiunta, proposto, in data 30.01.2025, da Parte_1
e così provvede, in integrale accoglimento della domanda Controparte_1 introduttiva:
-DICHIARA la definitiva cessazione dell'obbligo, oggi posto a carico di , di Parte_1 concorrere al mantenimento, ordinario e straordinario, della figlia maggiorenne;
Persona_2
-REVOCA, quindi, con effetto a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 2025, quale mese di proposizione della domanda mediante deposito del ricorso introduttivo, l'assegno perequativo attualmente dovuto da , alla genitrice , a titolo di Parte_1 Controparte_1 concorso paterno al mantenimento della ridetta figlia comune, ; Persona_2
-NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il 18 marzo 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato