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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4040/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Salento - Piazza Europa 2 84070 Salento SA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1065115250000283 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 726/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
nessuno è presente alle ore 12:30 ne in collegamento da remoto ne in presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l' INGIUNZIONE n. 1065115250000283 notificatoa a mani proprie il 31.07.2025 emessa dal Comune di Salento relativa ad IMU del complessivo importo di € 272,00 riferita all'anno 2014 e ne ha chiesto l'annullamento. Ha addotto i seguenti motivi d'impugnazione: Omessa notifivca degli atti presupposti e prescrizione del diritto. Il Comune non si è costituito in giudizio e così facendo non ha provato la notifica del presupposto avviso di accertamento che risulterebbe notificato il 12.12.2019. Le risultanze dell'ingiunzione non hanno alcun valore probatorio. In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Cassazione civile sez. trib., 19/05/2025, n.13329).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ingiunzione.
Spese come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sezione IX, in composizione monocratica Ricorrente_1pronunziando sul ricorso in oggetto proposto da così provvede: accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Salerno il giorno 23.2.2026 Il Giudice (dott. Rocco Abbondandolo)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
ABBONDANDOLO ROCCO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4040/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Salento - Piazza Europa 2 84070 Salento SA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 1065115250000283 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 726/2026 depositato il 24/02/2026
Richieste delle parti:
nessuno è presente alle ore 12:30 ne in collegamento da remoto ne in presenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha impugnato l' INGIUNZIONE n. 1065115250000283 notificatoa a mani proprie il 31.07.2025 emessa dal Comune di Salento relativa ad IMU del complessivo importo di € 272,00 riferita all'anno 2014 e ne ha chiesto l'annullamento. Ha addotto i seguenti motivi d'impugnazione: Omessa notifivca degli atti presupposti e prescrizione del diritto. Il Comune non si è costituito in giudizio e così facendo non ha provato la notifica del presupposto avviso di accertamento che risulterebbe notificato il 12.12.2019. Le risultanze dell'ingiunzione non hanno alcun valore probatorio. In tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato ( Cassazione civile sez. trib., 19/05/2025, n.13329).
Ne segue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ingiunzione.
Spese come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, sezione IX, in composizione monocratica Ricorrente_1pronunziando sul ricorso in oggetto proposto da così provvede: accoglie il ricorso e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 150,00, oltre accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Salerno il giorno 23.2.2026 Il Giudice (dott. Rocco Abbondandolo)