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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2005 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto “diritti della ADnza” vertente:
TRA
, nata il [...] a [...], Galles, Regno Unito, Parte_1 residente in 135 Sheen Road, Richmond, Galles, Regno Unito;
C.F._1
nato il [...] a [...], Galles, Regno Unito, residente in 94° _1
Heol Y Banc, Bancffosfelen, Llanelli, Galles, Regno Unito;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Pinelli, con domicilio eletto presso lo studio del difensore sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica Controparte_2
a Roma in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catanzaro ( ; Email_1
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento ADnza IA iure sanguinis
Conclusioni: all'udienza del 10 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato Controparte_2 per lo status di AD IA in quanto discendente in linea Parte_1 retta da un avo cittadino italiano nonché per per il vincolo iuri _1 matrimoni; esponevano, al riguardo, che l'ascendente non aveva mai perduto la ADnza IA ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
In particolare, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di , nata il Persona_1
28.03.1959 da genitori italiani nel Comune di Falerna (Catanzaro), poi emigrata nel
Regno Unito (doc. n. 1).
1 non ha mai rinunciato alla ADnza IA. Il Comune di Falerna ha reso Persona_1
Certificato A.I.R.E. della stessa (doc. n. 2).
contraeva matrimonio in data 06.06.1981 con , nato il Persona_1 _1
29.11.1957 a Swansea, Galles, Regno Unito (doc. n. 3), odierno ricorrente in quanto coniugato con AD IA prima del 21.04.1983 (doc. n. 4).
Dall'unione nasceva il 24.03.1984 a Carmarthen, Galles, Regno Unito, Persona_2
odierna ricorrente (doc. n. 5), la quale contraeva matrimonio in data 05.07.2014
[...] con , acquisendo il nome (doc. n. 6). Persona_3 Parte_1
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della ADnza iure sanguinis - non avendo l'avo , nata il [...] nel Comune di Falerna, in provincia di Persona_1
Catanzaro, mai perso la ADnza IA e avendola trasmessa alla propria figlia - nonché iuri matrimoni – in favore di , coniuge della predetta AD. _1
Il si costitutiva in giudizio contestando la domanda e chiedendo al Controparte_2
Tribunale la compensazione delle spese in caso di soccombenza.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 10 febbraio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art. 1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di ADnza IA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nata il [...] nel Comune di Falerna, in provincia di
Catanzaro, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della discendenza da AD IA emigrata nel Regno Unito.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto dopo l'entrata in vigore della Costituzione Italiana, precisamente dall'avo , nata il [...], la quale non aveva mai perso la ADnza Persona_1 IA, alla propria figlia , nata il [...] dal matrimonio Persona_2 contratto il 06.06.1981 con il cittadino britannico . _1
In particolare, va evidenziato che, alla data del matrimonio dell'avo, erano oramai venute meno sia la previsione dell'art. 10, comma 3, legge n. 555/1912, che stabiliva la perdita della ADnza IA per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, sia quella dell'art. 1 n. 1 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre AD”.
Infatti, dapprima la nota sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione, il sopra citato art. 10, legge n. 555/1912, “nella parte in cui prevede la perdita della ADnza IA indipendentemente dalla volontà della donna” (la
2 successiva legge n. 91/1992 ha integralmente sostituito la legge n. 555/1912 non riproponendo alcuna forma di discriminazione nei confronti della donna AD a seguito del suo matrimonio), quindi, la sentenza n. 30 del 1983 aveva riconosciuto l'illegittimità costituzione, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 1
n. 1 legge 555/1912 “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre AD”.
Tutto ciò premesso, dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né
l'ascendente abbiano mai rinunciato alla ADnza IA e che non vi siano state interruzioni nella relativa catena di trasmissione.
Vale, ancora, richiamare le recenti sentenze “gemelle” della Cass. a S.U. nn. 25317 e
25318 che hanno fissato i seguenti principi di diritto:
1) la ADnza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della ADnza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
2) la perdita della ADnza IA è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della ADnza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
3) il diritto di ADnza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
4) la fattispecie di perdita della ADnza IA, correlata all'accettazione di un
"impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.
Per quanto riguarda, invece, la posizione del ricorrente , coniuge della _1 AD IA , deve osservarsi che il matrimonio della coppia risale al Persona_1
06.06.1981, ovvero prima dell'entrata in vigore, in data 27.4.1983, della legge n.
123/1983 che ha fatto venire meno l'acquisto automatico della ADnza per comunicazione (iure matrimonii).
Antecedentemente a tale data, invece, la normativa in materia di matrimonio (legge n.
555/1912, articolo 10, comma 2) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un
3 cittadino acquista la ADnza IA” senza che fosse necessario alcun requisito temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Orbene, non v'è dubbio che, circoscritta al coniugio dell'uomo cittadino, tale disposizione risultava gravata da una palese illegittimità costituzionale a causa dell'immotivata disparità di trattamento con la situazione in cui è un uomo straniero a maritarsi con una AD IA.
Sennonché, posto che la fattispecie in esame rientra nel regime normativo precedente a quello vigente e che quest'ultimo ha eliminato ogni differenza fra il matrimonio dell'uomo e della donna AD con coniuge straniero, risulta rispondere ad un principio di economia processuale il riconoscimento della ADnza iure matrimonii al coniuge di una donna AD senza la previa proposizione di una questione di legittimità costituzionale dall'esito scontato. Pertanto, deve essere dichiarato l'acquisito della ADnza IA iure matrimonii in favore di , coniuge della AD IA . _1 Persona_1
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nata il [...] a [...], Galles, Regno Unito;
Parte_1
, nato il [...] a [...], Galles, Regno Unito. _1
2) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 7.3.2025
Il Giudice
Pietro Carè
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