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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 281/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
EL MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 281 R.G. dell'anno 2025 tra
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Lara Morgantini, elettivamente domiciliata nel suo studio in Montepulciano
(SI), Strada per Chianciano n. 42
OPPONENTE contro
(C.F.: ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_2 P.IVA_3 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo Poggiali Candidi
SI CR, elettivamente domiciliata nel suo studio in Firenze, Via Lorenzo il
Magnifico n. 46
OPPOSTO avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.12.2025, N. 281/2025 R.G. 2 / 7
per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE l'Avv. Lara Morgantini Parte_1 precisa le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo
n.881/2024 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Tribunale di Siena in data 29/11/2024 ed in ogni caso la sua inopponibilità nei confronti della per i motivi spiegati negli scritti difensivi, Parte_1 con conseguente revoca di tale opposto titolo. Dichiarare l'improcedibilità dell'eventuale domanda di accertamento del credito già azionato in via monitoria, che la dovesse proporre senza la dovuta specificazione di volersi Controparte_1 munire di titolo esecutivo al fine di poter avviare esecuzione forzata sugli immobili offerti in garanzia ed in proprietà dai terzi datori di ipoteca. Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”; per l'Avv. Giancarlo Poggiali Candidi SI CR e Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c depositata in data 13.05.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in composizione monocratica, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per l'effetto CONFERMARE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 881/2024 (RG 2246/2024) - precisando che l'odierna comparente ha interesse a munirsi di titolo esecutivo al fine di poter avviare esecuzione forzata sugli immobili offerti in garanzia ed in proprietà dai terzi datori di ipoteca - e, nel contempo, ASSEGNARE il termine per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione. RIGETTARE l'opposizione in quanto CP_3 non provata ed infondata, per tutti i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena. In denegata
e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, Voglia CONDANNARE la società - precisando che l'odierna comparente ha interesse a Parte_1 munirsi di titolo esecutivo al fine di poter avviare esecuzione forzata sugli immobili offerti in garanzia ed in proprietà dai terzi datori di ipoteca -al pagamento, in favore N. 281/2025 R.G. 3 / 7
dell'odierna opposta - della somma di euro 214.456,15, oltre agli interessi moratori, sul capitale residuo, al tasso convenzionale di cui al contratto in appresso descritto ed allegato, entro comunque i limiti del tasso soglia usura, dal 24.10.209 – giorno successivo al passaggio a sofferenza - al saldo integrale ed effettivo, oltre alle spese
e alle competenze successive tutte occorrende. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 881/2024, il Tribunale
Ordinario di Siena ingiungeva a di pagare a Parte_1 Controparte_1
e per essa alla mandataria la somma di € 214.456,15, oltre interessi e CP_2 spese della procedura monitoria, credito derivante da un contratto di finanziamento ipotecario mediante apertura di credito in conto corrente, rientrante nell'ambito di una cessione di crediti in blocco.
Avverso tale decreto ingiuntivo, ad essa notificato il 24.12.2024,
[...] proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato il 31.1.2025, iscrivendo la causa a ruolo il 7.2.2025, e conveniva
[...]
e per essa la mandataria dinanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Siena; a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la pronuncia della liquidazione giudiziale della con sentenza del Parte_1
Tribunale di Siena n. 11/24 dell'8-12.3.2024, precedente alla richiesta ed all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto i crediti nei confronti della società in liquidazione dovevano essere fatti valere con la procedura di accertamento del passivo di cui all'art. 151 CCII, l'inopponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti della liquidazione giudiziale, in quanto non munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e l'improcedibilità della domanda in sede di cognizione ordinaria volta all'accertamento del credito;
concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
L'opposta e per essa la mandataria si Controparte_1 CP_2 costituiva il 14.4.2025, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 23.6.2025; sosteneva di avere agito in N. 281/2025 R.G. 4 / 7
via monitoria nei confronti del fallito per munirsi di un titolo esecutivo da far valere, ai soli fini extraconcorsuali, in via esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca, come comunicato al Curatore con pec del 14.1.2025 e come indicato nella domanda di ammissione al passivo ritualmente depositata;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 24.6.2025 e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.12.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ed originaria ricorrente in sede monitoria e Controparte_1 per essa la mandataria ha proposto una domanda di pagamento CP_2 somme nei confronti di un soggetto sottoposto a Liquidazione Giudiziale, la
[...]
a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla CP_4
Liquidazione Giudiziale la Banca, in sede di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, ha specificato che la propria domanda era in realtà finalizzata a munirsi di titolo esecutivo nei confronti del debitore, da far valere nei confronti del terzo datore di ipoteca.
È in proposito pacifico e documentalmente provato (doc. 5 fasc.monitorio) che la
(poi divenuta Controparte_5 [...]
, Controparte_6 poi incorporata nella Controparte_7
ha stipulato un contratto di finanziamento ipotecario mediante
[...] apertura di credito in conto corrente in data 15.6.2016 con quale Parte_1 correntista e datrice di ipoteca, nonché con e Persona_1 Persona_2 quali terzi datori d'ipoteca. N. 281/2025 R.G. 5 / 7
È altrettanto pacifico e documentalmente provato (doc. 2 e 3 fasc.monitorio) che con contratto in data 18.11.2020, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cessione di crediti in blocco, ha acquistato il credito vantato da
Controparte_6 nei confronti di e le relative garanzie, e quindi anche
[...] Parte_1
l'ipoteca sui beni immobili del e della Per_1 Per_2
È altresì pacifico e documentalmente provato che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 11/2024 del 12.3.2024 (doc. 2 fasc.opponente), ha dichiarato l'apertura della
Liquidazione Giudiziale nei confronti di Parte_1
Ed è infine pacifico e documentalmente provato che e per Controparte_1 essa la mandataria ha chiesto l'ammissione al passivo della CP_2
Liquidazione Giudiziale (doc. 9 fasc.opposta), in relazione - tra gli Parte_1 altri - allo stesso credito oggetto della domanda monitoria e del presente procedimento di opposizione.
In questo quadro, va premesso che, poiché il titolo di credito in base al quale il creditore deve agire nei confronti del terzo datore di ipoteca è quello concernente il credito vantato nei confronti del debitore sottoposto a Liquidazione Giudiziale, ai sensi degli artt. 602 e 603 c.p.c., deve escludersi che tale titolo possa essere conseguito nei confronti non del debitore ma del terzo: costui, difatti, in quanto estraneo al rapporto di credito, non sarebbe legittimato nel giudizio diretto alla creazione del titolo concernente tale credito.
In questo senso, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore ad agire nei confronti del debitore, per munirsi di un titolo esecutivo da far valere nei confronti del terzo datore d'ipoteca.
Ciò detto, com'è noto, l'art. 151 CCII, così come in precedenza l'art. 52 L.Fall., dispone, al comma 1, che “la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore” e al successivo comma 2, che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile… deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo [cioè attraverso la procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale], salvo diverse disposizioni della N. 281/2025 R.G. 6 / 7
legge”; l'art. 143 CCII, così come il precedente art. 43 L.Fall., dispone che “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore” e l'art. 151 CCII, così come il precedente art. 51 L.Fall., dispone che “nessuna azione individuale esecutiva… può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
Tuttavia, la legittimazione del curatore è necessaria solo allorché il giudizio potrà o dovrà avere efficacia nei confronti della massa dei creditori.
Ora, nel caso di specie, la pronunzia che il creditore intende ottenere nei confronti del debitore, per lo stesso credito per il quale esso creditore ha già chiesto l'ammissione al passivo, non è opponibile alla Liquidazione Giudiziale, posto che nei confronti di questa valgono solo i provvedimenti emessi in sede fallimentare e secondo la normativa fallimentare ed un'azione nei confronti della Liquidazione Giudiziale al di fuori delle forme previste dagli artt. 201 e ss. CCII risulterebbe inammissibile (ex multis, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 2090; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24156; Cassazione civile, sez.unite, 10 dicembre 2004 n. 23077).
D'altro canto, l'azione “extraconcorsuale” proposta dal creditore direttamente nei confronti del debitore, per la quale sussiste l'interesse ad agire del creditore per le ragioni evidenziate supra, non potrebbe arrecare pregiudizio alla massa dei creditori, nel senso che non potrebbe incidere sul giudizio, pendente in sede concorsuale, di verifica dei crediti, perché tale giudizio è autonomo ed ha efficacia esclusivamente all'interno della procedura concorsuale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2024,
n. 7772; Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2022, n. 11808).
Dunque, in conclusione, in mancanza di efficacia dell'azione ordinaria in sede concorsuale e, conseguentemente, in mancanza di pregiudizio derivante da tale azione per la massa dei creditori, si deve ritenere che l'azione in questione contro il debitore personalmente sia ammissibile e, in deroga alla regola generale, sussista la legittimazione passiva straordinaria del medesimo debitore (in tal senso, cfr. anche
Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 1998, n. 3495).
Per converso, per gli stessi motivi, deve ritenersi insussistente l'interesse della N. 281/2025 R.G. 7 / 7
Liquidazione Giudiziale a proporre opposizione. E conseguentemente, l'opposizione da essa proposta deve essere ritenuta inammissibile.
A fronte di ciò, tuttavia, non è possibile per il Giudice, in questa sede, pronunciare la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. In effetti, se la domanda monitoria è rivolta personalmente nei confronti del debitore sottoposto a
Liquidazione Giudiziale, il quale ha una legittimazione straordinaria a stare in giudizio rispetto a tale domanda, anche la notificazione del decreto ingiuntivo non doveva essere effettuata nei confronti della Liquidazione Giudiziale, come è invece avvenuto nel caso di specie, ma nei confronti del debitore personalmente.
* * * * * * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, tenuto conto della complessità della materia trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione; rigetta la richiesta di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo;
compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice Dott. EL MO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott.
EL MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 281 R.G. dell'anno 2025 tra
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Lara Morgantini, elettivamente domiciliata nel suo studio in Montepulciano
(SI), Strada per Chianciano n. 42
OPPONENTE contro
(C.F.: ) e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato allegato CP_2 P.IVA_3 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giancarlo Poggiali Candidi
SI CR, elettivamente domiciliata nel suo studio in Firenze, Via Lorenzo il
Magnifico n. 46
OPPOSTO avente ad oggetto: RI (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.12.2025, N. 281/2025 R.G. 2 / 7
per LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE l'Avv. Lara Morgantini Parte_1 precisa le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice Adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, Accertare e dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo
n.881/2024 provvisoriamente esecutivo emesso dal Giudice del Tribunale di Siena in data 29/11/2024 ed in ogni caso la sua inopponibilità nei confronti della per i motivi spiegati negli scritti difensivi, Parte_1 con conseguente revoca di tale opposto titolo. Dichiarare l'improcedibilità dell'eventuale domanda di accertamento del credito già azionato in via monitoria, che la dovesse proporre senza la dovuta specificazione di volersi Controparte_1 munire di titolo esecutivo al fine di poter avviare esecuzione forzata sugli immobili offerti in garanzia ed in proprietà dai terzi datori di ipoteca. Con vittoria di spese, compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”; per l'Avv. Giancarlo Poggiali Candidi SI CR e Controparte_1 insiste per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate nella memoria ex art. 171-ter n. 1 c.p.c depositata in data 13.05.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Siena in composizione monocratica, contrariis rejectis, IN VIA PRELIMINARE
RIGETTARE l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e per l'effetto CONFERMARE la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 881/2024 (RG 2246/2024) - precisando che l'odierna comparente ha interesse a munirsi di titolo esecutivo al fine di poter avviare esecuzione forzata sugli immobili offerti in garanzia ed in proprietà dai terzi datori di ipoteca - e, nel contempo, ASSEGNARE il termine per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione. RIGETTARE l'opposizione in quanto CP_3 non provata ed infondata, per tutti i motivi esposti in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena. In denegata
e non creduta ipotesi di revoca del decreto opposto, Voglia CONDANNARE la società - precisando che l'odierna comparente ha interesse a Parte_1 munirsi di titolo esecutivo al fine di poter avviare esecuzione forzata sugli immobili offerti in garanzia ed in proprietà dai terzi datori di ipoteca -al pagamento, in favore N. 281/2025 R.G. 3 / 7
dell'odierna opposta - della somma di euro 214.456,15, oltre agli interessi moratori, sul capitale residuo, al tasso convenzionale di cui al contratto in appresso descritto ed allegato, entro comunque i limiti del tasso soglia usura, dal 24.10.209 – giorno successivo al passaggio a sofferenza - al saldo integrale ed effettivo, oltre alle spese
e alle competenze successive tutte occorrende. Con vittoria di spese e competenze legali della presente fase di opposizione a cognizione piena”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 881/2024, il Tribunale
Ordinario di Siena ingiungeva a di pagare a Parte_1 Controparte_1
e per essa alla mandataria la somma di € 214.456,15, oltre interessi e CP_2 spese della procedura monitoria, credito derivante da un contratto di finanziamento ipotecario mediante apertura di credito in conto corrente, rientrante nell'ambito di una cessione di crediti in blocco.
Avverso tale decreto ingiuntivo, ad essa notificato il 24.12.2024,
[...] proponeva opposizione con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato il 31.1.2025, iscrivendo la causa a ruolo il 7.2.2025, e conveniva
[...]
e per essa la mandataria dinanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Siena; a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la pronuncia della liquidazione giudiziale della con sentenza del Parte_1
Tribunale di Siena n. 11/24 dell'8-12.3.2024, precedente alla richiesta ed all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto i crediti nei confronti della società in liquidazione dovevano essere fatti valere con la procedura di accertamento del passivo di cui all'art. 151 CCII, l'inopponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti della liquidazione giudiziale, in quanto non munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., e l'improcedibilità della domanda in sede di cognizione ordinaria volta all'accertamento del credito;
concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.
L'opposta e per essa la mandataria si Controparte_1 CP_2 costituiva il 14.4.2025, in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 23.6.2025; sosteneva di avere agito in N. 281/2025 R.G. 4 / 7
via monitoria nei confronti del fallito per munirsi di un titolo esecutivo da far valere, ai soli fini extraconcorsuali, in via esecutiva nei confronti del terzo datore di ipoteca, come comunicato al Curatore con pec del 14.1.2025 e come indicato nella domanda di ammissione al passivo ritualmente depositata;
concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c., espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 24.6.2025 e fallito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita solo con la produzione di documenti.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.12.2025, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3° c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierna opposta ed originaria ricorrente in sede monitoria e Controparte_1 per essa la mandataria ha proposto una domanda di pagamento CP_2 somme nei confronti di un soggetto sottoposto a Liquidazione Giudiziale, la
[...]
a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dalla CP_4
Liquidazione Giudiziale la Banca, in sede di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta nel giudizio di opposizione, ha specificato che la propria domanda era in realtà finalizzata a munirsi di titolo esecutivo nei confronti del debitore, da far valere nei confronti del terzo datore di ipoteca.
È in proposito pacifico e documentalmente provato (doc. 5 fasc.monitorio) che la
(poi divenuta Controparte_5 [...]
, Controparte_6 poi incorporata nella Controparte_7
ha stipulato un contratto di finanziamento ipotecario mediante
[...] apertura di credito in conto corrente in data 15.6.2016 con quale Parte_1 correntista e datrice di ipoteca, nonché con e Persona_1 Persona_2 quali terzi datori d'ipoteca. N. 281/2025 R.G. 5 / 7
È altrettanto pacifico e documentalmente provato (doc. 2 e 3 fasc.monitorio) che con contratto in data 18.11.2020, nell'ambito di Controparte_1 un'operazione di cessione di crediti in blocco, ha acquistato il credito vantato da
Controparte_6 nei confronti di e le relative garanzie, e quindi anche
[...] Parte_1
l'ipoteca sui beni immobili del e della Per_1 Per_2
È altresì pacifico e documentalmente provato che il Tribunale di Siena, con sentenza n. 11/2024 del 12.3.2024 (doc. 2 fasc.opponente), ha dichiarato l'apertura della
Liquidazione Giudiziale nei confronti di Parte_1
Ed è infine pacifico e documentalmente provato che e per Controparte_1 essa la mandataria ha chiesto l'ammissione al passivo della CP_2
Liquidazione Giudiziale (doc. 9 fasc.opposta), in relazione - tra gli Parte_1 altri - allo stesso credito oggetto della domanda monitoria e del presente procedimento di opposizione.
In questo quadro, va premesso che, poiché il titolo di credito in base al quale il creditore deve agire nei confronti del terzo datore di ipoteca è quello concernente il credito vantato nei confronti del debitore sottoposto a Liquidazione Giudiziale, ai sensi degli artt. 602 e 603 c.p.c., deve escludersi che tale titolo possa essere conseguito nei confronti non del debitore ma del terzo: costui, difatti, in quanto estraneo al rapporto di credito, non sarebbe legittimato nel giudizio diretto alla creazione del titolo concernente tale credito.
In questo senso, deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore ad agire nei confronti del debitore, per munirsi di un titolo esecutivo da far valere nei confronti del terzo datore d'ipoteca.
Ciò detto, com'è noto, l'art. 151 CCII, così come in precedenza l'art. 52 L.Fall., dispone, al comma 1, che “la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore” e al successivo comma 2, che “ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile… deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo [cioè attraverso la procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale], salvo diverse disposizioni della N. 281/2025 R.G. 6 / 7
legge”; l'art. 143 CCII, così come il precedente art. 43 L.Fall., dispone che “nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore” e l'art. 151 CCII, così come il precedente art. 51 L.Fall., dispone che “nessuna azione individuale esecutiva… può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”.
Tuttavia, la legittimazione del curatore è necessaria solo allorché il giudizio potrà o dovrà avere efficacia nei confronti della massa dei creditori.
Ora, nel caso di specie, la pronunzia che il creditore intende ottenere nei confronti del debitore, per lo stesso credito per il quale esso creditore ha già chiesto l'ammissione al passivo, non è opponibile alla Liquidazione Giudiziale, posto che nei confronti di questa valgono solo i provvedimenti emessi in sede fallimentare e secondo la normativa fallimentare ed un'azione nei confronti della Liquidazione Giudiziale al di fuori delle forme previste dagli artt. 201 e ss. CCII risulterebbe inammissibile (ex multis, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. III, 24 gennaio 2023, n. 2090; analogamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24156; Cassazione civile, sez.unite, 10 dicembre 2004 n. 23077).
D'altro canto, l'azione “extraconcorsuale” proposta dal creditore direttamente nei confronti del debitore, per la quale sussiste l'interesse ad agire del creditore per le ragioni evidenziate supra, non potrebbe arrecare pregiudizio alla massa dei creditori, nel senso che non potrebbe incidere sul giudizio, pendente in sede concorsuale, di verifica dei crediti, perché tale giudizio è autonomo ed ha efficacia esclusivamente all'interno della procedura concorsuale (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2024,
n. 7772; Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2022, n. 11808).
Dunque, in conclusione, in mancanza di efficacia dell'azione ordinaria in sede concorsuale e, conseguentemente, in mancanza di pregiudizio derivante da tale azione per la massa dei creditori, si deve ritenere che l'azione in questione contro il debitore personalmente sia ammissibile e, in deroga alla regola generale, sussista la legittimazione passiva straordinaria del medesimo debitore (in tal senso, cfr. anche
Cassazione civile, sez. I, 4 aprile 1998, n. 3495).
Per converso, per gli stessi motivi, deve ritenersi insussistente l'interesse della N. 281/2025 R.G. 7 / 7
Liquidazione Giudiziale a proporre opposizione. E conseguentemente, l'opposizione da essa proposta deve essere ritenuta inammissibile.
A fronte di ciò, tuttavia, non è possibile per il Giudice, in questa sede, pronunciare la declaratoria di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo. In effetti, se la domanda monitoria è rivolta personalmente nei confronti del debitore sottoposto a
Liquidazione Giudiziale, il quale ha una legittimazione straordinaria a stare in giudizio rispetto a tale domanda, anche la notificazione del decreto ingiuntivo non doveva essere effettuata nei confronti della Liquidazione Giudiziale, come è invece avvenuto nel caso di specie, ma nei confronti del debitore personalmente.
* * * * * * *
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, tenuto conto della complessità della materia trattata, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018 n. 77.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'opposizione; rigetta la richiesta di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo;
compensa integralmente le spese di lite.
Siena, 13 dicembre 2025
Il Giudice Dott. EL MO