Ordinanza cautelare 22 ottobre 2021
Sentenza 27 maggio 2022
Sentenza breve 1 febbraio 2023
Parere definitivo 14 agosto 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
Parere definitivo 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/05/2022, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2022
N. 00856/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00046/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 46 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
VI D’NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 243 del 12 ottobre 2020, notificata il successivo 17 ottobre 2020, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino ha ordinato la demolizione delle opere nella stessa indicate;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa, ove occorra, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 247 del 28 settembre 2020.
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4 ottobre 2021:
- del provvedimento prot. n. 19743 del 10 giugno 2021, notificato a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino ha respinto l’istanza di ristrutturazione in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 di un vecchissimo fabbricato perché << ubicato in area destinata dal PRG a “parco attrezzato urbano” >>;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è proprietario di un compendio immobiliare residenziale ubicato nell’abitato di Copertino, località Gelsi, di recente acquistato, semidiruto ed in stato di abbandono, in catasto terreni al foglio 41, part.lle 1078, 9, 1139, 641 ed in catasto fabbricati alla part. 1408 sub 1.
In data 12/10/2018, il ricorrente, in qualità di promissario acquirente, ebbe a presentare una SCIA per la “ realizzazione di una recinzione e messa in sicurezza di un fabbricato ”.
In data 21/09/2020, l’UTC del Comune di Copertino ha effettuato un sopralluogo nel cantiere del ricorrente rilevando:
“ - costruzione di un muro di recinzione in difformità della S.C.I.A. n. 18/D229, a firma del geom. Valentina Micca da Nardò, relativo alla delimitazione del lotto sito in Copertino loc. “Gelsi”, censito in catasto al foglio 41 part. 1078, 9, 1139, 641 e dell’immobile di vecchia costruzione (masseria Gelsi) part. 1408 sub 1;
- Ricostruzione di alcune coperture a volta crollate nel corso degli anni e realizzazione di nuovi ambienti in muratura con volte a stella in ampliamento del vecchio immobile (masseria Gelsi), il tutto privo di titoli autorizzativi ”.
Il verbale precisava, altresì, che “ La SCIA n. 18/D229 menzionava solo il consolidamento dell’immobile ai fini della messa in sicurezza ”.
Di conseguenza, con ordinanza n. 247 del 28/09/2020, il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino ordinava la sospensione dei lavori come sopra descritti.
Con ordinanza n. 253 del 12/10/2020, oggetto di impugnativa, il Dirigente dell’Area Tecnica di Copertino, intimava la demolizione delle opere nella stessa descritte.
In particolare, l’ordinanza citata ha intimato la demolizione delle seguenti opere:
“ - Ricostruzione di un muro di cinta che delimita l’area di pertinenza dell’immobile dell’altezza mt 3,50 e n. 3 colonne d’ingresso dell’altezza di mt 4,00;
- Ricostruzione di alcune coperture a volta crollate nel corso degli anni per una superficie di mq 133,57;
- Realizzazione n. 3 nuovi vani in muratura con volte a stessa in ampliamento del vecchio immobile (Masseria Gelsi), il tutto privo di titoli autorizzativi per una superficie di circa 83,88 mq ed una volumetria di circa 377,46 mc;
- Sul lato retrostante ingresso: realizzazione di nr. 3 pilastri in muratura dell’altezza variabile di mt. 2,00 e 1,25, e nr. 2 scavi per ulteriori pilastri;
- Sul prospetto principale realizzazione di una quinta prospettica su portico esistente, dell’altezza di mt. 2,25 con tre aperture ;
Tali abusi sono stati realizzati su lotto sito in Copertino loc. “Gelsi”, meglio censito al N.C.T. al foglio 41 part. 1078, 9, 1139, 671 e fabbricato nel N.C.E.U. foglio 41 part. 1406 sub 1 (graffati sub 3 e 3), in corso di costruzione e classificato come zona F4 verde pubblico “Parco di Quartiere”, dallo strumento urbanistico vigente (P.R.G.) ”.
L’ordinanza di demolizione, quindi, accertava che “ le opere sono state realizzate in totale difformità della S.C.I.A. n. 18/D229 del 15.10.2018, ai sensi dell’art. 37 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. ed in assenza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 ”.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento con ricorso notificato in data 16 dicembre 2020, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. – violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – violazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 – violazione dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 2 e 3, DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii – contraddittorietà ed illogicità manifesta.
In data 24/03/2021, il ricorrente proponeva istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR n. 380/2001, per i lavori di ristrutturazione realizzati in assenza di titolo edilizio.
Con il provvedimento prot. n. 19743 del 9 giugno 2021, notificato in data 10/06/2021, il Responsabile dell’UTC del Comune di Copertino ha opposto il diniego di accertamento di conformità sul presupposto che il fabbricato fosse in contrasto con il vigente PRG che qualifica l’area come “ parco attrezzato urbano ” ex art. 22.2 delle N.T.A. del vigente PRG.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 9 settembre 2021, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: I. Violazione dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del DPR n. 380/2001 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 DPR n. 380/2001 – eccesso di potere per erroneità dei presupposti – difetto assoluto di motivazione.
Il Comune di Copertino non si è costituito in giudizio.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Con il primo motivo di ricorso introduttivo il ricorrente deduce che il Comune di Copertino ha emesso l’ordinanza di demolizione impugnata senza motivare adeguatamente il provvedimento sanzionatorio, né istruire il procedimento finalizzato all’adozione della misura demolitoria, non consentendo alla parte di partecipare al procedimento mediante la produzione di scritti difensivi e documenti.
Quanto all’onere di adeguata motivazione, si rinvia al principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 9/2017 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in base al quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Ne deriva che l’ordinanza di demolizione costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, affrancato dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res , dove la repressione dell’abuso corrisponde per definizione all’interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato. Pertanto, essa è da ritenersi sorretta da adeguata e sufficiente motivazione, quando l’Amministrazione provvede alla compiuta descrizione delle opere abusive e alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio (cfr. ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 31/03/2021, n. 2687; Cons. Stato, Sez. VI, 04/03/2021, n. 1859).
Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, il provvedimento per cui è causa risulta congruamente motivato, tenuto conto che l’Amministrazione comunale:
- ha individuato la fonte del proprio potere, espressamente richiamando, altresì, l’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al Comune procedente il potere di demolire gli interventi edilizi eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire;
- ha descritto in maniera puntuale le opere edificate dall’odierno ricorrente;
- ha precisato che tali opere erano state edificate in totale difformità dalla Scia e in assenza del permesso di costruire.
Quanto alla pretesa violazione delle garanzie partecipative, il Collegio osserva che risulta “ pacifico in giurisprudenza il principio per il quale “ l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e che, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria - per l’appunto - la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 agli interessati (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2018, n. 1717; 29 novembre 2017 n. 5595; 12 ottobre 2016, n. 4204; Sez. V, 17 giugno 2015, n. 3051) in virtù del quale deve “escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l’ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l’amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale (così, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, n. 1717 del 2018 cit.)” (Cons. Stato, Sez. II, 13 giugno 2019, n. 3971 )” (Cons. Stato, Sez. VI, 27/10/2021, n. 7197; Cons. Stato, Sez. VI, 05/04/2022, n. 2523).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso introduttivo, la circostanza per cui il provvedimento impugnato non reca la specifica indicazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione non costituisce causa di invalidità dell’ordinanza di demolizione. Il provvedimento di acquisizione ha, infatti, una sua autonomia ed è adottato successivamente all’inottemperanza spontanea all’ordine di demolizione. Soltanto se tale provvedimento presenta deficienze in ordine all’esatta individuazione dell’area, esso deve ritenersi illegittimo. In subiecta materia deve, dunque, applicarsi il principio giurisprudenziale per cui “ l’omessa o imprecisa indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione [...] mentre con il contenuto dispositivo di quest’ultima si commina, appunto, la sanzione della demolizione del manufatto abusivo, l’indicazione dell’area costituisce presupposto accertativo ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria (Cons. St. Sezione IV n. 5593 del 25 novembre 2013) ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 agosto 2020, n. 5057; cfr. altresì tra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 22/07/2021, n. 5518; Cons. Stato, Sez. VI, 04/11/2021, n. 7379). Pertanto, deve considerarsi superato il pregresso orientamento, menzionato dal ricorrente, seguito dal T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, secondo il quale l’omessa indicazione dell’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, lungi dall’atteggiarsi a vizio meramente formale, è tale da pregiudicare dal punto di vista sostanziale gli interessi del ricorrente, il quale deve essere messo in condizione di valutare, in termini di “costo-beneficio”, l’opportunità di adempiere o meno all’ordine di demolizione (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12/02/2010, n. 552; id. 03/02/2010, n. 435; id. 26/11/2009, n. 2859).
Ciò posto, è possibile procedere all’esame dell’unico motivo formulato nel ricorso per motivi aggiunti.
Con tale motivo il ricorrente sostiene che le opere contestate sarebbero sussumibili secondo una valutazione unitaria nell’ambito della categoria della ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001; non vi sarebbe stato incremento dei volumi, ma sarebbe stata realizzata soltanto una diversa sagoma, dovuta alla costruzione di un porticato mediante riallocazione di preesistenti volumetrie. Orbene, il rifacimento di precedenti strutture, mediante la loro integrale sostituzione con nuove strutture, dovrebbe ritenersi coerente con le finalità conservative dell’edificio, ancorché parte di esso risulti essere in contrasto con la disciplina edilizia ed urbanistica sopravvenuta, escludendosi, pertanto, in tali casi, solo interventi di nuova edificazione o di ampliamento. Il ricorrente deduce che la variazione di sagoma, definita come “ampliamento” dal Comune resistente, altro non sarebbe che un porticato, cioè una pertinenza del manufatto principale che, peraltro, è stato realizzato traslando volumi preesistenti.
Detto motivo di ricorso risulta privo di pregio.
Come si evince dal raffronto tra la planimetria catastale all’impianto e la sagoma dell’edificio risultante dall’aerofotogrammetria, vi è stato un significativo aumento dei volumi originari; la modifica della sagoma esclude il carattere ‘leggero’ della ristrutturazione e comunque non è stata acquisita agli atti la prova che attesti l’esistenza dei volumi oggetto dell’asserita traslazione. In ogni caso assume carattere dirimente il fatto che la SCIA n. 18/D229 abbia precisato che i lavori consistessero soltanto nella “ realizzazione di una recinzione e messa in sicurezza di un fabbricato ”.
Giova, inoltre, evidenziare che, per costante giurisprudenza, un porticato, per il suo carattere trasformativo ed innovativo rispetto a quello manutentivo e conservativo, comporta un manufatto del tutto nuovo per consistenza e materiali utilizzati, idoneo con riguardo al tipo di copertura ed alla presenza del parapetto a svolgervi varie attività della vita quotidiana, in quanto tale comportante nuova volumetria, nuova superficie utile e quindi, per la sua realizzazione, il previo rilascio del permesso di costruire in mancanza del quale costituisce abuso edilizio (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 09/03/2021, n. 232; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 05/06/2019, n. 546; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06/03/2019, n. 500; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 13/03/2018, n. 386; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10/11/2012, n. 1087; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 09/02/2012, n.695; Cons. Stato, Sez. IV, 13/10/2010, n. 7481).
Gli interventi edilizi interessati dall’art. 36 del DPR n. 380/2001, per i quali i soggetti legittimati possono richiedere un permesso a costruire in sanatoria, previo accertamento di conformità urbanistica, sono tutti quelli la cui esecuzione è subordinata all’acquisizione di un permesso a costruire.
Ai sensi del citato art. 36, condizione essenziale per la sanatoria a posteriori delle opere illegittimamente eseguite è la doppia conformità alle previsioni normative di riferimento, nonché alle prescrizioni contenute negli atti amministrativi generali (piano regolatore, piani particolareggiati, regolamenti edilizi).
Nel caso di specie, l’intervento edilizio posto in essere dal ricorrente risulta in contrasto con l’art. 22.2 – Parchi urbani – delle N.T.A. del vigente PRG, essendo l’immobile per cui si richiede il P.d.C. per l’accertamento di conformità ubicato in area destinata dal PRG a “ Parco attrezzato urbano ”; a mente di tale prescrizione, “ In attesa dei progetti esecutivi e/o particolareggiati di esecuzione, nei fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di ordinaria manutenzione, senza cambiamenti delle destinazioni d’uso esistenti alla data di adozione del P.R.G. ”.
In conclusione, devono essere respinti, in quanto infondati, sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Copertino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, li respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO