Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della prima sezione civile così composto :
Dott. Alessandra Tabarro Presidente
Dott. Anna Scognamiglio Giudice rel,.
Dott. Nadia Zampogna Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9541/2024 R.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F. ), residente ad Parte_1 C.F._1
Aosta, al C.so Ivrea n. 47, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Desiato (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato MA (CE), alla via C.F._2
Starzalunga n. 34, giusta procura agli atti
- RICORRENTE –
CONTRO
, nata a [...] il [...] ( C.F. Controparte_1
ed ivi residente a[...]
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
- INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
premesso che :
[...]
- in data 15.10.1990 aveva contratto matrimonio con la sig.ra nata a [...] Controparte_1
di OL (NA) il 06/07/1959 ( C.F. ed ivi residente a[...]
Popolari;
- il matrimonio era stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di NO di OL , Anno
1990, Parte 1, Serie n. 44;
- dal matrimonio erano nati due figli il 02/09/1989 e il 10/2/1992, entrambi Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti;
-
- con sentenza n. 493/2016, pubblicata il 15/01/2016 il Tribunale di OL e passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi e rigettata la domanda di mantenimento;
chiedeva : “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra ed il Sig. Controparte_1
ed ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Parte_1 annotazione della sentenza nel registri dello stato civile atto n. 44, parte I dell'anno 1990”; ciò sul presupposto dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 493/2016 con la quale il
Tribunale di OL dichiarava la intervenuta separazione tra i coniugi ed attesa, altresì, la decorrenza del termine di otto anni a far data dall'avvenuta pubblicazione di tale decisione, avvenuta in data 15/01/2016.
Con decreto n. cronol. 10819/2024 del 05/12/2024 veniva fissata al 29.04.2025 la prima udienza di comparizione delle parti ed assegnati al ricorrente, termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza fino al 30.01.2025 ed alla resistente termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio.
La sig.ra nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, non si Controparte_1
costituiva.
All'udienza del 29.04.2025 alla quale, dunque, compariva il solo ricorrente unitamente al proprio avvocato, sulle conclusioni rassegnate da quest'ultimo, il giudizio veniva trattenuto in decisione ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c. .
Il PM apponendo il visto, nulla opponeva.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della sig.ra non costituita in Controparte_1
giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo. Ed invero il ricorrente ha prodotto in atti copia notificata del ricorso con pedissequo decreto di fissazione di udienza dalla quale emerge l'avvenuta consegna in data 23.01.2025 alla resistente “a mani sue proprie”.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta. Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di OL, nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 493/2016 pubblicata in data 15/1/2016 e passata in cosa giudicata e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Il ricorrente ha dedotto che i due figli della coppia, e sono maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti e che ciascuno dei coniugi è titolare di pensione, e pertanto in mancanza di richieste accessorie, nulla va pronunciato oltre lo scioglimento del matrimonio.
Attesa la natura del giudizio che ha riguardato la pronuncia sul solo status vanno dichiarate non ripetibili le spese del presente giudizio
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in NO di OL il 15.10.1990 da nato a [...] l'[...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(NA) il 06/07/1959
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di OL di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 44 parte I
- anno 1990) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 07.05.2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio