Articolo 8 della Legge 31 dicembre 2012, n. 245
Articolo 7Articolo 9
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1 febbraio 2013
Art. 8. Ministri di culto 1. La qualifica di ministro di culto e' certificata dall'UBI, che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. In caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013