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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/06/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2046 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI SVEVA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARDINI SVEVA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025 le parti, premesso che in data
22.06.1996 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che in data Persona_1
08.03.2005 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. 1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1)- Il signor e la signora continueranno a vivere Parte_1 CP_1 separati con obbligo del mutuo rispetto.
2)- Casa coniugale
La casa coniugale sita in Roma, in Via Tropea n. 19 di proprietà esclusiva della signora resta assegnata alla stessa. CP_1
3) Mantenimento dei ricorrenti
Gli odierni istanti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
4) Passaporti
Gli odierni istanti si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi
è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che quanto alla casa coniugale essa debba considerarsi in godimento a che ne è, peraltro, esclusiva proprietaria e che la presente CP_1 sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 2046/2025:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e a Roma in data 22.06.1996; Pt_1 CP_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno1996, atto n. 598, Parte II Serie
A03);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2046 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BERNARDINI SVEVA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. BERNARDINI SVEVA, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 13.02.2025 le parti, premesso che in data
22.06.1996 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e che in data Persona_1
08.03.2005 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi. 1 Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, come di seguito integralmente riportate:
1)- Il signor e la signora continueranno a vivere Parte_1 CP_1 separati con obbligo del mutuo rispetto.
2)- Casa coniugale
La casa coniugale sita in Roma, in Via Tropea n. 19 di proprietà esclusiva della signora resta assegnata alla stessa. CP_1
3) Mantenimento dei ricorrenti
Gli odierni istanti provvederanno ciascuno al proprio mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
4) Passaporti
Gli odierni istanti si danno il reciproco consenso al rilascio dei passaporti.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi
è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che quanto alla casa coniugale essa debba considerarsi in godimento a che ne è, peraltro, esclusiva proprietaria e che la presente CP_1 sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario all'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.r.g. 2046/2025:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e a Roma in data 22.06.1996; Pt_1 CP_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno1996, atto n. 598, Parte II Serie
A03);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 10/06/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Larosa Dott.ssa Marta Ienzi
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