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Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2023, n. 22622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22622 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NK KE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE NE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 22622 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14/07/2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 07/10/2019, aveva condannato AL RI alla pena di giustizia per il delitto di furto in abitazione tentato, commesso in Roma il 16/08/2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, enunciando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, in rapporto agli artt. 178, comma 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen. ed agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU: pur avendo il difensore fatto pervenire tempestivamente istanza di discussione orale dell'appello, il giudizio di secondo grado è stato celebrato senza convocare le parti, e ciò comporterebbe nullità a regime intermedio della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta punibilità, a titolo di tentativo, degli atti compiuti dal ricorrente: si verserebbe in ipotesi di desistenza volontaria, avendo l'agente volontariamente abbandonato l'azione prima del sopraggiungere di terze persone. 2.3. Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente, è fondato. 4.1. Risulta dagli atti allegati al ricorso (accessibili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: - il difensore dell'imputato, il 12 marzo 2021, faceva pervenire alla Corte di appello di Roma, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di discussione orale dell'appello; - la prima udienza era fissata per il 29 marzo 2021, ma per tale data era pronunciata un'astensione di categoria e pertanto il difensore non si presentava. In tale sede, tuttavia, la Corte disponeva comunque un rinvio dovuto alla mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato appellante, dichiarando sospesi i termini di prescrizione del reato;
- la successiva udienza del 27 gennaio 2022 era rinviata per impedimento di salute del difensore, con sospensione dei termini di prescrizione;
2 - nell'udienza ancora successiva, il 14 luglio 2022, la Corte dichiarava di procedere con le modalità semplificate previste dalla normativa emergenziale «non avendo alcuna delle parti formulato richiesta di discussione orale». 4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, oltre a numerose altre successive conformi e non massimate;
per il caso in cui, tra più imputati, uno solo abbia chiesto la trattazione orale si veda Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706; v. anche, per l'individuazione esatta del termine perentorio entro il quale la richiesta va formulata, Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534). 4.3. La Corte di appello ha disposto due rinvii delle udienze, ed il secondo di essi è spiegabile proprio e soltanto in ragione dell'accoglimento della richiesta di trattazione orale: in caso contrario, non sarebbe stato necessario differire il processo per ragioni di salute di un difensore che non avesse chiesto di presenziare. Non si può ritenere che la richiesta di trattazione orale dovesse essere reiterata per le udienze successive alla prima, essendo previsto dall'art. 23, comma 1, decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149, che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - dovesse valere per la «decisione degli appelli» e non per le singole udienze (cfr. Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello, Rv. 283002, nonché Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, cit.). 4.4. All'udienza fissata per la trattazione dell'appello, il 14 luglio 2022, si è proceduto senza nemmeno verificare se un difensore fosse presente, ed in assenza del pubblico ministero, perché la Corte ha erroneamente ritenuto - come si desume dalla già citata motivazione della sentenza impugnata - che nessuna delle parti avesse tempestivamente avanzato richiesta di trattazione orale. 4.5. Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172). 5. Consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per un nuovo giudizio. 3 6. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 30/03/2023
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TE NE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 22622 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: SGUBBI VINCENZO Data Udienza: 30/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 14/07/2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 07/10/2019, aveva condannato AL RI alla pena di giustizia per il delitto di furto in abitazione tentato, commesso in Roma il 16/08/2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, enunciando tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020, in rapporto agli artt. 178, comma 1 lett. c) e 180 cod. proc. pen. ed agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU: pur avendo il difensore fatto pervenire tempestivamente istanza di discussione orale dell'appello, il giudizio di secondo grado è stato celebrato senza convocare le parti, e ciò comporterebbe nullità a regime intermedio della sentenza impugnata. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta punibilità, a titolo di tentativo, degli atti compiuti dal ricorrente: si verserebbe in ipotesi di desistenza volontaria, avendo l'agente volontariamente abbandonato l'azione prima del sopraggiungere di terze persone. 2.3. Con l'ultimo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente, è fondato. 4.1. Risulta dagli atti allegati al ricorso (accessibili in questa sede essendo stato dedotto un error in procedendo: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) che: - il difensore dell'imputato, il 12 marzo 2021, faceva pervenire alla Corte di appello di Roma, a mezzo posta elettronica certificata, la richiesta di discussione orale dell'appello; - la prima udienza era fissata per il 29 marzo 2021, ma per tale data era pronunciata un'astensione di categoria e pertanto il difensore non si presentava. In tale sede, tuttavia, la Corte disponeva comunque un rinvio dovuto alla mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato appellante, dichiarando sospesi i termini di prescrizione del reato;
- la successiva udienza del 27 gennaio 2022 era rinviata per impedimento di salute del difensore, con sospensione dei termini di prescrizione;
2 - nell'udienza ancora successiva, il 14 luglio 2022, la Corte dichiarava di procedere con le modalità semplificate previste dalla normativa emergenziale «non avendo alcuna delle parti formulato richiesta di discussione orale». 4.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172, oltre a numerose altre successive conformi e non massimate;
per il caso in cui, tra più imputati, uno solo abbia chiesto la trattazione orale si veda Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706; v. anche, per l'individuazione esatta del termine perentorio entro il quale la richiesta va formulata, Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Jovanovic, Rv. 283534). 4.3. La Corte di appello ha disposto due rinvii delle udienze, ed il secondo di essi è spiegabile proprio e soltanto in ragione dell'accoglimento della richiesta di trattazione orale: in caso contrario, non sarebbe stato necessario differire il processo per ragioni di salute di un difensore che non avesse chiesto di presenziare. Non si può ritenere che la richiesta di trattazione orale dovesse essere reiterata per le udienze successive alla prima, essendo previsto dall'art. 23, comma 1, decreto-legge 9 novembre 2020 n. 149, che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - dovesse valere per la «decisione degli appelli» e non per le singole udienze (cfr. Sez. 6, n. 8588 del 12/1/2022, Rossello, Rv. 283002, nonché Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, cit.). 4.4. All'udienza fissata per la trattazione dell'appello, il 14 luglio 2022, si è proceduto senza nemmeno verificare se un difensore fosse presente, ed in assenza del pubblico ministero, perché la Corte ha erroneamente ritenuto - come si desume dalla già citata motivazione della sentenza impugnata - che nessuna delle parti avesse tempestivamente avanzato richiesta di trattazione orale. 4.5. Si è, pertanto, determinata una violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU, e, conseguentemente, una nullità di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172). 5. Consegue la necessità di annullare la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, per un nuovo giudizio. 3 6. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso il 30/03/2023