TRIB
Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 309/2025
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Elvira Bellantoni, letta l'ordinanza n° 12/2025 emessa in data dal Sindaco del Comune di Vallo della Lucania comunicata a questo ufficio in data odierna ore 10,31, con la quale si disponeva il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di C.F.: Parte_1
, nata il [...] a [...] e ivi residente al Largo C.F._1
Calcinai n. 1; letti gli atti;
preso atto che si comunica che è stato disposto il ricovero presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura ubicato nell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania;
rilevato che nella fase medica un primo sanitario (dott. ) ha formulato in Persona_1 data 13/6/2025 una proposta motivata (art. 33, 3° comma, L. 23.12.1978 n. 833) che è Parte stata convalidata in data 13/6/2025 da un medico dell' (dott. ) con un Persona_2 decreto motivato (art. 34, 4° comma, L. 23.12.1978 n. 833); considerato che dalle motivazioni dei sanitari emerge:
A. una completa descrizione dello stato del paziente da cui emerge inequivocabilmente che la si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;
B. il rifiuto delle predette terapie farmacologiche
C. l'impossibilità di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere. considerato ancora che nella successiva fase (c.d. sindacale) il sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, sulla base degli atti precedenti, ha ritenuto di disporre l'adozione del in condizioni di assistenza ospedaliera;
Pt_3 rilevato che l'ordinanza sindacale è stata notificata all'interessato in data 13/6/2025 ore
10,09 ed è stata tempestivamente comunicata all' CP_1
1 sentita l'interessata in data 13/6/2025 alle ore 12,45 e rilevato che la stessa a cagione dei farmaci, che le sono stati somministrati è apparsa particolarmente confusa;
ritenuto quindi che il procedimento abbia (nell'assoluto interesse del tutelato) rispettato la scansione prevista dagli artt. 33 e 34 della legge 23.12.1978 n. 833 e che, dalla disamina del provvedimento sindacale e degli atti allegati, emergano i presupposti richiesti dalla legge per disporre il T.S.O essendovi un preciso riferimento all'urgenza ed all'indispensabilità di un intervento in condizioni di degenza ospedaliera da parte di personale sanitario specializzato al fine di verificare le ipotizzate alterazioni psichiche e di individuare le appropriate cure;
visto l'art. 35 della legge 23.12.1978 n. 833
CONVALIDA il provvedimento con il quale il predetto Sindaco ha disposto il T.S.O. nella sua qualità di autorità sanitaria disponendo il ricovero di .F.: Persona_3 C.F._1 nata il [...] a [...] e ivi residente al Largo Calcinai n. 1 presso il presidio di diagnosi e cura ubicato nell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania;
avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare»; manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione, ex art. 35 co. 3 della Legge n.
833/1978:
1. al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza e nel quale la sig.ra Parte_4
;
[...]
2. nonché per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante, ove esistente tramite la competente polizia municipale .
Vallo della Lucania, 13/06/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Elvira Bellantoni
2
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Tutelare, dott.ssa Elvira Bellantoni, letta l'ordinanza n° 12/2025 emessa in data dal Sindaco del Comune di Vallo della Lucania comunicata a questo ufficio in data odierna ore 10,31, con la quale si disponeva il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti di C.F.: Parte_1
, nata il [...] a [...] e ivi residente al Largo C.F._1
Calcinai n. 1; letti gli atti;
preso atto che si comunica che è stato disposto il ricovero presso il Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura ubicato nell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania;
rilevato che nella fase medica un primo sanitario (dott. ) ha formulato in Persona_1 data 13/6/2025 una proposta motivata (art. 33, 3° comma, L. 23.12.1978 n. 833) che è Parte stata convalidata in data 13/6/2025 da un medico dell' (dott. ) con un Persona_2 decreto motivato (art. 34, 4° comma, L. 23.12.1978 n. 833); considerato che dalle motivazioni dei sanitari emerge:
A. una completa descrizione dello stato del paziente da cui emerge inequivocabilmente che la si trova in una situazione di alterazione tale da necessitare urgenti interventi terapeutici;
B. il rifiuto delle predette terapie farmacologiche
C. l'impossibilità di adottare tempestive ed idonee misure extraospedaliere. considerato ancora che nella successiva fase (c.d. sindacale) il sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, sulla base degli atti precedenti, ha ritenuto di disporre l'adozione del in condizioni di assistenza ospedaliera;
Pt_3 rilevato che l'ordinanza sindacale è stata notificata all'interessato in data 13/6/2025 ore
10,09 ed è stata tempestivamente comunicata all' CP_1
1 sentita l'interessata in data 13/6/2025 alle ore 12,45 e rilevato che la stessa a cagione dei farmaci, che le sono stati somministrati è apparsa particolarmente confusa;
ritenuto quindi che il procedimento abbia (nell'assoluto interesse del tutelato) rispettato la scansione prevista dagli artt. 33 e 34 della legge 23.12.1978 n. 833 e che, dalla disamina del provvedimento sindacale e degli atti allegati, emergano i presupposti richiesti dalla legge per disporre il T.S.O essendovi un preciso riferimento all'urgenza ed all'indispensabilità di un intervento in condizioni di degenza ospedaliera da parte di personale sanitario specializzato al fine di verificare le ipotizzate alterazioni psichiche e di individuare le appropriate cure;
visto l'art. 35 della legge 23.12.1978 n. 833
CONVALIDA il provvedimento con il quale il predetto Sindaco ha disposto il T.S.O. nella sua qualità di autorità sanitaria disponendo il ricovero di .F.: Persona_3 C.F._1 nata il [...] a [...] e ivi residente al Largo Calcinai n. 1 presso il presidio di diagnosi e cura ubicato nell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania;
avverte che, ex art. 35 co. 8 della Legge n. 833/1978, «chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare»; manda con urgenza alla Cancelleria per la comunicazione, ex art. 35 co. 3 della Legge n.
833/1978:
1. al Sindaco del Comune che ha emesso l'ordinanza e nel quale la sig.ra Parte_4
;
[...]
2. nonché per la notificazione all'interessato o al suo legale rappresentante, ove esistente tramite la competente polizia municipale .
Vallo della Lucania, 13/06/2025
Il Giudice Tutelare dott.ssa Elvira Bellantoni
2