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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 25/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 241/2025 promossa da:
c.f. , col patrocinio dell'avv. Antonella Mosca, con Parte_1 C.F._1 domicilio in Biella, piazza Martiri della Libertà 20, ammessa al PSS;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. con residenza in Garbagnate Milanese, via Controparte_1 C.F._2
Roma 100; non costituito;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di Berrechid
(Settat – CO), pratica 1350/1626/2023, provvedimento 1739, data 19 dicembre 2023
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Dall'unione matrimoniale delle parti sono nate, a Calcinate il 14 luglio 2014, e a Persona_1
Garbagnate Milanese il 21 marzo 2019, Essendosi verificata una crisi coniugale, Parte_2 la madre e le minori si sono trasferite in CO. Le parti hanno quindi divorziato in CO il 19 dicembre 2023; il Tribunale ha disposto la custodia delle minori alla madre, con facoltà per il padre di incontrarle secondo un calendario prestabilito;
ha inoltre stabilito un contributo al mantenimento delle minori equivalente a complessivi € 212,07. Successivamente, la madre e le minori hanno scelto di ritrasferirsi in Italia. La sig. ha presentato un ricorso a questo Tribunale chiedendo la Pt_1 modifica delle condizioni di divorzio in considerazione delle mutate necessità economiche della famiglia e del crescente disinteresse del padre per le minori. Il sig. non si è costituito nel CP_1 procedimento. All'udienza del 16 luglio 2025 la giudice sentiva la madre e adottava provvedimenti provvisori. La parte concludeva richiamandosi ai provvedimenti provvisori e rinunciando alle memorie conclusionali.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre per il presente procedimento, il Tribunale ritiene di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima e con facoltà del padre di incontrare le minori su sua richiesta e previo accordo con la madre;
inoltre, in assenza di prova dei redditi paterni, tenuto conto del maggiore costo della vita in Italia rispetto al CO (come attestato per esempio dal database Numbeo, il cui contenuto deve ritenersi fatto notorio, che attribuisce all'Italia un punteggio di 57,20 e al CO un punteggio di 29,28), il Tribunale ritiene di condannare il padre a versare alla madre complessivi €
300,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Biella;
assegno unico come per legge. Ai sensi dei decreti ministeriali e del testo unico in materia di spese di giustizia, tenuto conto della natura e della complessità della causa, nonché dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, le spese legali si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il convenuto dovrà versare dette spese all'erario.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 241
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) e alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di adottare in CP_2 Pt_2 via autonoma anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2) Colloca le minori presso la madre;
3) Dispone che le minori possano incontrare il padre su sua richiesta, previo accordo con la madre;
4) Condanna il padre a versare alla madre l'importo di € 300,00 (€150,00 per figlia) mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario delle minori, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie a loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge;
5) Condanna il padre a rifondere all'erario le spese legali, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Enrico Chemollo Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 241/2025 promossa da:
c.f. , col patrocinio dell'avv. Antonella Mosca, con Parte_1 C.F._1 domicilio in Biella, piazza Martiri della Libertà 20, ammessa al PSS;
parte attrice
nei confronti di:
, c.f. con residenza in Garbagnate Milanese, via Controparte_1 C.F._2
Roma 100; non costituito;
parte convenuta
Atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica della sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Prima Istanza di Berrechid
(Settat – CO), pratica 1350/1626/2023, provvedimento 1739, data 19 dicembre 2023
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 16 luglio 2025
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
Dall'unione matrimoniale delle parti sono nate, a Calcinate il 14 luglio 2014, e a Persona_1
Garbagnate Milanese il 21 marzo 2019, Essendosi verificata una crisi coniugale, Parte_2 la madre e le minori si sono trasferite in CO. Le parti hanno quindi divorziato in CO il 19 dicembre 2023; il Tribunale ha disposto la custodia delle minori alla madre, con facoltà per il padre di incontrarle secondo un calendario prestabilito;
ha inoltre stabilito un contributo al mantenimento delle minori equivalente a complessivi € 212,07. Successivamente, la madre e le minori hanno scelto di ritrasferirsi in Italia. La sig. ha presentato un ricorso a questo Tribunale chiedendo la Pt_1 modifica delle condizioni di divorzio in considerazione delle mutate necessità economiche della famiglia e del crescente disinteresse del padre per le minori. Il sig. non si è costituito nel CP_1 procedimento. All'udienza del 16 luglio 2025 la giudice sentiva la madre e adottava provvedimenti provvisori. La parte concludeva richiamandosi ai provvedimenti provvisori e rinunciando alle memorie conclusionali.
DIRITTO
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c., tenuto conto del disinteresse manifestato dal padre per il presente procedimento, il Tribunale ritiene di disporre l'affido super esclusivo delle minori alla madre, con collocamento presso quest'ultima e con facoltà del padre di incontrare le minori su sua richiesta e previo accordo con la madre;
inoltre, in assenza di prova dei redditi paterni, tenuto conto del maggiore costo della vita in Italia rispetto al CO (come attestato per esempio dal database Numbeo, il cui contenuto deve ritenersi fatto notorio, che attribuisce all'Italia un punteggio di 57,20 e al CO un punteggio di 29,28), il Tribunale ritiene di condannare il padre a versare alla madre complessivi €
300,00 mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Biella;
assegno unico come per legge. Ai sensi dei decreti ministeriali e del testo unico in materia di spese di giustizia, tenuto conto della natura e della complessità della causa, nonché dell'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, le spese legali si liquidano in € 1.500,00 oltre accessori;
ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il convenuto dovrà versare dette spese all'erario.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile RG 241
2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) e alla madre in via esclusiva, con facoltà per quest'ultima di adottare in CP_2 Pt_2 via autonoma anche le decisioni di straordinaria amministrazione;
2) Colloca le minori presso la madre;
3) Dispone che le minori possano incontrare il padre su sua richiesta, previo accordo con la madre;
4) Condanna il padre a versare alla madre l'importo di € 300,00 (€150,00 per figlia) mensili rivalutabili per il mantenimento ordinario delle minori, nonché a sostenere la metà delle spese straordinarie a loro necessarie, come da Protocollo del Tribunale;
assegno unico come per legge;
5) Condanna il padre a rifondere all'erario le spese legali, liquidate in € 1.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Biella, 23/07/2025
La giudice rel. Il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore