Sentenza 20 gennaio 1999
Massime • 1
Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere, che è discrezionale e non già arbitrario, il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CO LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE n° 44, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PUGLIESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO MINGIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TANGARA PRODUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DEL NAZARENO N. 11, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CERNIGLIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI CERRI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5825/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 30/5/97 R.G.N. 132/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8/10/98 dal Consigliere Dott. Marino Donato SANTOJANNI;
udito l'Avvocato Marco MINGIONE;
udito l'Avvocato Giovanni CERRI;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OL TT chiedeva ed otteneva dal RE di Milano in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per lire quattordici milioni contro la società NG UZ, sul presupposto che l'istante aveva prestato attività lavorativa a favore della stessa società per la produzione di un filmato pubblicitario, attività durata circa due mesi e per la quale era stato pattuito un compenso di lire 500.000 giornaliere.
Avverso tale decreto la stessa società proponeva opposizione con ricorso al RE di Milano. In via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza dell'adito RE e l'irritualità, per difetto di condizioni, del decreto ingiuntivo;
nel merito l'opponente non contestava che la TT avesse svolto la propria opera in occasione della produzione di un filmato pubblicitario e che tale attività avesse avuto la durata di circa due mesi, ma negava che fosse stato pattuito il compenso di lire 500.000 giornaliere;
tale compenso era stato previsto per un periodo di pre-produzione (di durata dal 18 gennaio al 3 febbraio), durante il quale la TT non aveva potuto prestare la propria attività perché infortunata;
il compenso - specificava l'opponente - era di lire sei milioni al mese;
la TT aveva lavorato due mesi ed aveva ricevuto anticipi per nove milioni, cosicché, a tutto concedere, il residuo credito era di lire tre milioni.
La TT, costituitasi in giudizio, deduceva di avere svolto una serie di attività continuative proprie del lavoro subordinato e di averle svolte con tale livello di autonomia da dover essere considerate dirigenziali;
pertanto, chiedeva, in via principale, la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo;
in subordine, la condanna della NG UZ a pagarle il premio di produzione di lire 500.000 al giorno per un importo globale che il RE avrebbe dovuto determinare secondo giustizia.
In via riconvenzionale principale chiedeva la condanna della società al pagamento del compenso pattuito per la durata dall'ottobre 1992 all'aprile 1993 e, in subordine, il pagamento di somma correlata all'accertamento di un rapporto di lavoro dirigenziale o impiegatizio.
Il RE, con sentenza in data 5 giugno 1995 n. 1712, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, ritenuto che non esisteva la prova scritta del credito, revocava l'opposto decreto ingiuntivo e, decidendo nel merito, condannava la società al pagamento della somma di lire nove milioni, avendo fissato in lire tre milioni, con valutazione equitativa, il compenso mensile. Proposti appello principale da parte della TT e appello incidentale da parte della società il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 30 maggio 1997 rigettava entrambi gli appelli. La sentenza è così motivata.
L'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è stata esclusa dal primo Giudice e la relativa statuizione non è stata impugnata dall'interessata, a prescindere dall'estrema genericità della riprospettazione delle domanda fondate su tale rapporto nel secondo grado del giudizio.
Quanto alle domande correlate a un rapporto di lavoro autonomo, va rilevato che l'appellante principale chiede da un lato un "premio di produzione" e dall'altro prospetta le ulteriori domande come collegate alla previsione di un compenso "a tempo" che spetterebbe appunto perché ella sarebbe rimasta impegnata per un tempo non coperto dal relativo e promesso compenso.
Quanto al primo punto, va detto che nessuna delle risultanze acquisite al processo consente di ritenere provata la pattuizione di un "premio di produzione" a favore dell'appellante principale. Quanto al secondo punto, va tenuto presente che il teste GA afferma che i compensi erano pattuiti per ogni singola produzione e non a tempo.
Escluso, pertanto, quanto richiesto dalla TT, resta da definire ciò che è a lei dovuto per un periodo di tre mesi in cui vi fu una prestazione, ma senza pattuizione di compenso.
Il criterio equitativo (art. 432 cod. proc. civ.) utilizzato dal RE, che fa riferimento a quanto corrisposto in un periodo precedente, è certamente ragionevole perché ha riguardo ad una valutazione già fatta dalle parti e adottabile quindi anche in occasioni in cui un'espressa valutazione è mancata. Avverso tale sentenza la TT ricorre per cassazione, deducendo cinque motivi, illustrati con successiva memoria.
La società intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente, denunciando falsa applicazione e violazione degli artt. 432, 228 e seguenti, 233 cod. proc. civ., artt. 2736 e seguenti cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), deduce che:
nel corso del giudizio di merito, peraltro, si è dimostrato (nulla quaestio in proposito) che la ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa continuativamente, per tutto il periodo da essa indicato (ottobre 1992 - aprile 1993), che ha attivamente partecipato a tutta l'attività di pre-produzione per quel periodo specifico, ultroneo ed integrativo dell'emolumento dovuto;
peraltro, il sig. GA, legale rappresentante della società, erroneamente indicato come teste dal Tribunale aveva reso in sede d'interpello, la seguente dichiarazione confessoria: "Leggo ora la lettera di Engeli dell'8.4.93 e ritengo che precedentemente avessero concordato che per la produzione la società avrebbe pagato L. 500.000 al giorno per i 15 giorni";
i testi avevano fornito elementi sufficienti per compiere una qualificazione del dovuto, senza che fosse necessario ricorrere all'applicazione del criterio equitativo effettuata dal RE;
inoltre, qualora il Tribunale avesse ritenuto che le confessioni dei legali rappresentanti dell'appellata e le dichiarazioni testimoniali non costituissero prova sufficiente per il pieno accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente, avrebbe ben potuto fugare ogni dubbio applicando il disposto dell'art. 2736 n. 2 cod. civ.. Questo motivo è infondato.
In primo luogo, si osserva che la ricorrente lungi dall'evidenziare errori logici o giuridici (art. 360 cod. proc. civ.) si limita a contestare le circostanze di fatto poste dal Tribunale a base della sua decisione, proponendo una sua diversa interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie. In realtà, il motivo, così come articolato, sollecita il riesame del merito, che è estraneo ai compiti istituzionali di questa Corte Suprema (vedasi anche l'art.65 r.d. 30 gennaio 1941 n. 12), che non è "giudice del caso singolo"
ma di determinate questioni, agevolmente individuabili attraverso specifici motivi di censura.
In particolare, mentre il Tribunale afferma che "il significato e i limiti della lettera dell'8 aprile 1993 (sulla quale la TT fonda il diritto al c.d. premio) sono stati spiegati dalla stessa TT (il documento servì esclusivamente per ottenere un beneficio assicurativo: non aveva pertanto contenuto negoziale), la ricorrente deduce, per converso, che detta lettera "non ha ne' doveva avere alcun contenuto negoziale, trattandosi di una semplice ricognizione scritta di accordi già raggiunti verbalmente fra le parti" (pag. 7 - 8 del ricorso), dilungandosi poi in una serie di valutazioni di elementi di fatto, inammissibili in questa sede di legittimità per quanto già osservato.
Sempre in particolare, a proposito della pretesa confessione resa dal legale rappresentante (GA) della società NG, di cui alla riportata sintesi del motivo, è agevole osservare: che, pur avendo il Tribunale attribuito erroneamente, a detto rappresentante la qualifica di testimone (sul punto sembrano concordi le parti), ha, tuttavia, ritenuto, sulla base delle dichiarazioni del suddetto GA che "i compensi erano pattuiti per ogni singola produzione e non a tempo"; che la ricorrente sostiene, al contrario, che tali dichiarazioni racchiudevano una "confessione" circa il preteso premio, dimenticando non solo che la valutazione di esse è riservata al potere del giudice del merito, non sindacabile in questa sede, salvo errori qui non evidenziati, ma, soprattutto, il decisivo rilievo che detta confessione (art. 2730 cod. civ.) non può avere per oggetto valutazioni o giudizi, ma soltanto fatti obiettivi, secondo la chiara formulazione letterale del citato articolo e costante giurisprudenza (il GA avrebbe riferito che "riteneva" esistente un accordo al riguardo).
Quanto alla mancata ammissione del giuramento suppletorio (art. 2736 n. 2) cod. civ.), di cui pure si duole la ricorrente, è appena il caso di osservare che la valutazione in concreto della sussistenza del requisito della "semiplena probatio" e dell'opportunità di valersi di tale mezzo di prova (Cass. 8 agosto 1990 n. 7990; 20 agosto 1984 n. 4659) rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 16 aprile 1981 n. 2307) 2 - Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando omessa e insufficiente motivazione circa la scelta del criterio equitativo utilizzato ex art. 432 cod. proc. civ. con riferimento al combinato disposto degli artt. 277, 228 e ss. e 233 cod. civ., 2736 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 277 citato in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., sostiene che:
il Tribunale osserva che il criterio equitativo "fa riferimento a quanto corrisposto in un periodo precedente" e avrebbe riguardo ad una valutazione già fatta dalle parti";
peraltro, nell'atto d'appello era stato espressamente illustrato come in realtà il Giudice di primo grado avesse utilizzato un criterio del tutto fuorviante nella valutazione equitativa della somma dovuta, posto che la cifra di lire tre milioni mensili utilizzata, per esplicita affermazione del magistrato, quale parametro mensile per il calcolo del quantum dovuto alla ricorrente, non era mai stata concordata fra le parti, ne', tanto meno, era mai stata versata alla dott. TT;
comunque, il criterio utilizzato per la quantificazione delle somme dovute alla ricorrente è del tutto incomprensibile, privo di motivazione logica, contrario alle risultanze processuali e frutto di travisamenti di fatti.
3 - Con il terzo motivo la ricorrente, denunziando falsa applicazione e violazione del disposto degli artt. 115 e 228 ss. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, nonché omessa motivazione in materia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.), assume che:
il legale rappresentante della società aveva confessato "che per la specifica produzione "Models Fantasy" aveva concordato con la TT lire sei milioni mensili per tutto il periodo che doveva durare (circa due mesi)".
4 - Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando falsa applicazione e violazione del combinato disposto degli artt 429, comma terzo, e 277 cod. proc. civ. e omessa motivazione (art. 360 n. 3 e 5 stesso codice), deduce che: il Tribunale si è limitato a seguire il criterio equitativo applicato dal RE, omettendo al riguardo qualsivoglia motivazione, nonostante che espressa doglianza fosse stata specificamente formulata nell'atto d'appello, in ordine all'implicito rigetto dell'eccezione di mancata applicazione dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., per quanto concerneva la richiesta di rivalutazione e interessi.
I motivi sub n. 2 - 3 - 4, che possono essere congiuntamente trattati in quanto fra loro connessi, sono fondati nei sensi e nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.
Va in primo luogo opportunamente precisato che la ricorrente aveva formulato nell'atto d'appello specifici motivi di doglianza in ordine alla valutazione equitativa della prestazione (art. 432 cod. proc. civ.) e a proposito del mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione e agli interessi ex art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. (ciò dicasi perché, essendo stata denunciata la violazione di norme processuali, questa Corte è anche, com'è noto, giudice del "fatto").
Inoltre, va tenuto presente che, secondo costante giurisprudenza, il giudice del merito, esercitando il potere - discrezionale ma non arbitrario - di effettuare la valutazione equitativa della prestazione ai sensi del citato art. 432, sul presupposto, da evidenziare con corretta ed adeguata motivazione, dell'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo, è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del quantum debeatur, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (cfr. Cass. 1 marzo 1990, n. 1605; Cass. 10 marzo 1987, n. 2491). Il Tribunale non si è uniformato al principio di diritto così enunciato, in quanto si è limitato ad affermare che era ragionevole il criterio equitativo utilizzato dal RE, che fa riferimento a quanto corrisposto in un periodo precedente - senza tuttavia precisarlo - "perché ha riguardo ad una valutazione già fatta dalle parti e adottabile quindi anche in occasioni in cui un'espressa valutazione è mancata".
Non precisa neppure "tale valutazione già fatta dalle parti" e non tiene conto, in particolare, che, come risulta dalla stessa parte espositiva della sentenza impugnata, la società, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva specificato che il compenso "era di lit. sei milioni al mese".
Risulta poi del tutto omessa la motivazione in ordine alla censura formulata nell'atto d'appello, relativa al mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione e agli interessi ex art. 429, comma terzo, cod. proc. civ..
5 - Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente, denunciando ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 277 cod. proc. civ. e omessa motivazione, sostiene che:
il Tribunale ha del tutto omesso qualsivoglia motivazione in ordine al "mancato espletamento di tutte le indagini istruttorie" reiterate con l'atto di appello";
in secondo luogo ha omesso di motivare l'implicito rigetto dell'appello in relazione alla parziale compensazione delle spese del primo grado del giudizio, effettuata dal RE. La prima censura, in cui si articola il motivo in esame, è manifestamente infondata perché estremamente generica, non indicando, neppure in sintesi, il contenuto dei mezzi istruttori proposti, al fine di consentire in questa sede la valutazione della decisività della censura stessa.
La seconda censura, viceversa, rimane assorbita per effetto dell'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso, nei sensi e nei limiti già precisati, e della conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altro giudice d'appello che si designa nel Tribunale di Lodi, il quale si uniformerà al principio di diritto già enunciato (sentenza di questa corte n. 1605 del 1 marzo 1990); si pronuncerà sul motivo di appello relativo alla richiesta di rivalutazione e interessi e provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione (artt. 384, comma primo, prima ipotesi, e 385, comma terzo, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa per l'effetto la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame al Tribunale di Lodi, Sez. Lavoro, il quale provvederà altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.