Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 508
CASS
Sentenza 20 gennaio 1999

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Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere, che è discrezionale e non già arbitrario, il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/1999, n. 508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 508
    Data del deposito : 20 gennaio 1999

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