Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SU3293/02 IN NOM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 12289/99 Consigliere Cron. Dott. Ettore MERCURIO 7673 PUTATURO DONATI V. - Consigliere Rep. Dott. Mario Consigliere Ud. 13/12/01 Dott. Francesco A. MAIORANO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AUTOLINEE F.LLI NE LE & SO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLANTONIO NINO, rappresentato e difeso dall'avvocato DI SILVESTRE UGO, giusta delega in atti;
ricorrente 118
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati RINA SARTO, 4973 -1- FABRIZIO CORRERA, giusta procura speciale atto notar FRANCO LUPO di ROMA del 27.07.99, rep. N. 31777; - resistente con procura avverso la sentenza n. 23/99 del Tribunale di CHIETI, depositata il 25/02/99 R.G.N. 282/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto. -2- 1 12289/99 Svolgimento del processo Con ricorso dell'11.12.1992 al Pretore del lavoro di Chieti SOC. Autolinee EL ON s.n.c. chiedeva la la condanna dell'INPS al rimborso dei contributi assicurativi versati in misura maggiore del dovuto per omessa detrazione degli sgravi contributivi spettanti alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, in applicazione dell'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, oltre interessi e rivalutazione. A sostegno del ricorso esponeva che per il periodo 1.1.1990/28.2.1991 la società, indotta in errore da istruzioni impartite dall'INPS di Chieti, non aveva più richiesto lo sgravio non solo per il personale stabile (posizione n. 2300386516) soggetto alle norme del r.d.
8.1.1931 n. 148, ma Ojori anche per il personale avventizio (posizione n. 2031935966) non soggetto alle norme del r.d. predetto, per il quale gli sgravi medesimi erano stati sempre concessi. L'Inps si costituiva ed osservava che in data 11.2.1993 aveva già provveduto a versare alla società la somma di lire 41.370.000 quale rimborso degli sgravi non goduti. Sosteneva, pertanto, che nulla era più dovuto a titolo di rimborso;
che sulle somme restituite non erano dovuti gli interessi moratori, in quanto le somme predette erano state spontaneamente versate dalla società; che, in subordine, erano dovuti solo gli interessi maturati dopo il 121° giorno dalla domanda di rimborso. Il Pretore, con sentenza n. 1297 del 2.10.1996, rigettava la domanda. L'appello proposto dalla società veniva a sua volta respinto dal Tribunale di Chieti con la sentenza qui impugnata. 2 In motivazione il Tribunale osservava che sulle somme dovute agli imprenditori restituzionein dall'INPS operanti nel sentenza della Corte Mezzogiorno per effetto della Costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella G.U. del interessi ed accessori a norma 29.6.1991, non erano dovuti n. 71, convertito indell'art. 1 punto 3 del d.l. 22.3.1993 legge 20.5.1993 n. 151; rilevava, altresì che tale esclusione andava riferita al rimborso relativo a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della sentenza predetta effettuato mediante rateizzazione decennale;
per quanto invece riguardava il periodo compreso tra la corresponsione indebita della somma ed il 29.6.1991 (data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale), ad avviso del Tribunale gli interessi non erano parimenti dovuti a norma dell'art. 2033 Юраї C.C., stante la presunzione di buona fede che operava in favore del debitore. Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la società lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente confermato la sentenza di primo grado non rilevando gli errori in cui era incorso il primo giudice. In particolare il Tribunale non avrebbe rilevato che la ricorrente non aveva basato la sua domanda di rimborso sulla lacitata sentenza n. 261/1991 della Corte Costituzionale, quale si riferiva agli sgravi per i dipendenti "di ruolo" soggetti al r.d. n. 148 (c.d. equo trattamento) e non soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione;
la domanda del ricorrente si riferiva, invece, ai dipendenti avventizi, 3 regolarmente assoggettati all'assicurazione contro la disoccupazione, e per i quali il godimento degli sgravi contributivi non era mai stato contestato;
di conseguenza la sentenza pretorile, che aveva disquisito sulla citata sentenza della Corte Costituzionale e sulla legge 20.5.1993 n. 151, aveva pronunciato su materia diversa rispetto alla domanda della parte privata;
il Tribunale, per contro, incorrendo nello stesso errore del Pretore, aveva respinto l'appello sul falso presupposto che la società avesse inteso chiedere gli interessi e la rivalutazione su rimborsi per contributi versati in favore di personale godente di stabilità. Giova premettere che l'art. 18, secondo comma, della legge 25 ottobre 1968 n. 1089, nella originaria formulazione, escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali Don operanti nel Mezzogiorno d'Italia relativamente al personale erano soggette аdipendente, le cui retribuzioni non contribuzione contro la disoccupazione involontaria, per essere rispettivi posti di lavoro presidiati da garanzia dii stabilità. Costituzionale, con sentenza n. 261 del 1991, La Corte nella gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1991, pubblicata dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma predetta nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contributivi le imprese industriali operanti nel Mezzogiorno relativamente al personale stabile non soggetto a contribuzione contro la disoccupazione. L'art. 1 punto 3 del d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993 n. 151, ha disposto che il rimborso delle somme alle imprese industriali dovute in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 cit. e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione della medesima è effettuato dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda, "in dieci rate annuali di pari importo .senza alcun aggravio per rivalutazione о interessi ....". applicabile alla Così precisato il quadro normativo Osservato che il fattispecie in esame, va ulteriormente ricorrente lamenta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed i pronunciato, cosa che abilita il Collegio all'esame diretto degli atti rinvenibili nell'incarto processuale, in considerazione del vizio "in procedendo" denunciato. ricorso introduttivo la società affermava che, Orbene, nel "con lettera raccomandata Den per il periodo 1.1.1990/28.2.1991, A.R. del 12.7.1991 ricevuta dall'INPS il successivo giorno di Chieti il 13.7.1991........questa ditta richiedeva all'INPS rimborso dei contributi versati in più in conseguenza della la posizione n. mancata detrazione degli sgravi sia per 2300386516 per il personale soggetto al r.d.
8.1.1931 n. 148 e sia per la posizione n. 2301935966 per il personale avventizio non soggetto al r.d.
8.1.1931 n. 148"; nelle conclusioni la società chiedeva la condanna dell'INPS al rimborso della complessiva somma di lire 53.519.015 per "sgravi, rivalutazione ed interessi". L'INPS, costituendosi nel giudizio di primo grado, confermava che la società aveva chiesto il rimborso degli sgravi sia per sia il personale di ruolo, che per il personale avventizio;
Osservava che la società aveva sempre goduto degli sgravi in relazione al personale avventizio e che "spontaneamente" dal 1 gennaio 1990 non aveva più fruito del beneficio;
riferiva di 5 aver provveduto a versare in data 11.2.1993 (successivamente alla proposizione del ricorso) la somma di lire 41.370.315 "quale rimborso degli sgravi non goduti", con esclusione degli interessi, perché non dovuti;
chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Con il ricorso in appello la società precisava che la raccomandata con la quale in data 12.7.1991 è stato richiesto all'INPS il rimborso della somma complessiva di lire 53.519.015 esclusivamente agli sgravi contributivi (oltresi riferiva interessi e rivalutazione) per il personale avventizio;
precisava altresì che la domanda giudiziale. era volta ad ottenere solo il rimborso dei contributi (ed accessori) versati Юрії per gli avventizi e non si riferiva al personale di ruolo;
addebitava al Pretore di aver erroneamente inteso la domanda come diretta ad ottenere la rivalutazione e gli interessi sul rimborso dei contributi versati per i dipendenti di ruolo (oltre accessori); concludeva con richiesta al Tribunale di condanna del convenuto "al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute dall'INPS per rimborsi di contributi indebiti versati per mancato godimento degli sgravi oneri sociali spettanti per il periodo dal 1.1.1990 al 31.5.1991, determinando detti interessi e rivalutazione dal 1.1.1990 al 11.2.1993 sulla sorte capitale di lire 41.370.315 oltre gli ulteriori interessi dal 12.2.1993 al soddisfo da calcolarsi sul residuo credito al 11.2.1993 al netto dell'acconto di £. 41.370.315 versati.......". Così ricostruito il contenuto dei motivi di appello, è di tutta evidenza che il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda della società. Questa aveva chiesto la riforma della 6 sentenza pretorile e la condanna dell'INPS al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulla somma già corrisposta a titolo di rimborso dei contributi versati per il personale avventizio, per il quale era pacifico che operasse lo sgravio di cui all'art. 18 della legge n. 1089 del 1968, in quanto soggetto a contribuzione contro la disoccupazione involontaria. Il Tribunale ha invece inteso che la richiesta si riferisse agli interessi ed alla rivalutazione dovuti sulle somme in restituzione agli imprenditori operanti nel Mezzogiorno per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991, ossia in relazione al personale dipendente godente di stabilità e per il quale non veniva versata la contribuzione Desi per la disoccupazione involontaria. Il Tribunale ha finito così per discettare e decidere su questione completamente diversa da quella sottoposta al suo esame, posto che sia la sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 1991, sia il successivo d.
1. n. 71 del 1993, convertito in legge n. 151 del 1993, riguardano rimborsi dei contributi versati per il personale stabile e non erroneamente versati per quello la ripetizione dei contributi avventizio. Nei limiti delle considerazioni sopra esposte il ricorso, dunque, si dimostra fondato. Di conseguenza la sentenza causa deve essere rinviata impugnata deve essere cassata e la per un nuovo esame ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle 7 cassazione, di Appello di spese del giudizio di alla Corte Così deciso in Roma il 13 dicembre 2001 L'Aquila. Япаніі р увій Il Presidente Il Cons. estensore Оріонів Дротім Suello delle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,. 7 MAR. 2002 IL CANCELLIERE Quas нас I O, D LL O 10 P T. 833 R A PO TASSA 1 IM 1 2 A -8-7 D D N ESENTE , E REGISTRO 1 A IRI D DELLA O