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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/06/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIUSEPPE ALBRIZIO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. RENATA PAGLIA e dall'Avv. ROMANA BERTOLI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti e come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , con richiesta di addebito, avendo le Controparte_2
parti contratto matrimonio in DALMINE in data 21/04/2012 e dalla cui unione sono nati i figli Per_1
e domandando altresì l'affido esclusivo dei minori, rimettendo al Giudice l'indicazione della Per_2
frequenza del diritto di visita dl padre previa verifica dell'esito degli esami tossicologici e dell'andamento del percorso di sostegno psicologico, in atto presso il centro di salute mentale di pagina 1 di 9 Canonica d'Adda, nonché l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto del figlio la somma mensile di €
1.000 (€ 500 per ogni figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie. La ricorrente chiedeva inoltre l'emissione, inaudita altera parte, di un ordine di protezione a carico del resistente, viste le condotte aggressive e minacciose poste in essere dal marito.
Il Giudice Relatore, letta l'istanza depositata dalla ricorrente, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'emanazione del provvedimento inaudita altera parte, rinviava per la comparizione personale delle parti al solo scopo di discutere dell'istanza di applicazione urgente degli ordini di protezione avanzata dalla ricorrente all'udienza del 5 marzo 2024, nell'ambito di un subprocedimento n. 651-1/2024 RG, ordinando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, assegnando a parte convenuta termine per il deposito memoria difensiva.
All'udienza così fissata, il Giudice, rilevato che in atti non risultava l'attestazione di avvenuto ricevimento della cad al resistente, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 14 marzo 2024, con termine fino al 12 marzo 2023 per il deposito di memoria difensiva ed eventuale documentazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4/04/2024 si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le domande di controparte, nonch chiedendo il rigetto dell'istanza della ricorrente, stante l'assenza dei presupposti per l'emissione dei richiesti provvedimenti ex art. 473 bis. 70 ss. c.p.c., sia in ragione della mancata dimostrazione dei comportamenti a lui contestati, sia in ragione dell'atteggiamento tenuto dalla che, con diversi Pt_1
messaggi, aveva proposto al marito soluzioni transattive della vertenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2024, all'esito dell'escussione delle parti il
Giudice con ordinanza del 18.03.2024 rigettava l'istanza di parte ricorrente, ritenendo l'insussistenza dei presupposti, incaricando i Servizi Sociali di provvedere con urgenza alla presa in carico del nucleo familiare, vista l'altissima conflittualità tra le parti e le condotte contestate dalla ricorrente al resistente, nonché in ragione delle esigenze di tutela dei due figli minori della coppia, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]). Per_2
All'esito dell'udienza del 8/05/2024, il Giudice, dopo aver sentito ampiamente e separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa Alle ore 13.45 fa ingresso la parte resistente che viene edotta delle proposte conciliative finora esposte e della relazione preliminare dei Servizi Sociali.
Tes_ Il resistente, interrogato liberamente, dichiara: “Io ho contattato il su indicazione della dott.ssa ma mi ha detto che occorre l'incarico del Giudice. Io ho posso offrire la somma di € 400 a Per_3
figlio e il 50% delle spese straordinarie con assegno unico tutto per lei”.
pagina 2 di 9 Dopo ampia discussione, su invito del Giudice relatore, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione ai soli fini della emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, mantenendo ferma la delega ai Servizi Sociali anche per l'attivazione degli incontri facilitati tra padre e figli e degli ulteriori interventi di sostegno per il nucleo familiare (attivazione percorso PAS/HC). Il
Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio per la sola pronuncia sulla domanda di status, come da sentenza n. 1138/2024 pubblicata in data 7/01/2025.
La causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore pe verificare l'andamento del monitoraggio e della presa in carico del padre, finalizzata al superamento delle problematiche legate all'assunzione da alcol.
All'esito dell'udienza del 8/04/2025, dopo aver sentito ampiamente le parti e aver preso atto dell'opportunità di avviare un percorso terapeutico a favore del padre, con ordinanza del 9/04/2025, il
Giudice relatore d. formulava una proposta conciliativa motivata che veniva accettata dalle parti come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15/05/2025.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, viste le verbalizzazione delle parti e le relazioni dei
Servizi Sociali.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole, trattandosi di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono convergenti e che in minori sono stati comunque sentiti anche dagli operatori dei Servizi
Sociali. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I
29.9.2015 n. 19327).
1) La domanda di separazione e di addebito
Nulla deve disporsi in punto di status, vista la sentenza parziale sopra richiamata, né in punto di addebito, viste le reciproche rinunce formalizzate dalle parti.
2) La responsabilità genitoriale e i provvedimenti economici
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei due figli minori e stante la Per_1 Per_2 permanente conflittualità tra le parti e considerato l'attuale assetto che vede di fatto una “delega” alla ricorrente per l'assunzione in via autonoma delle decisioni relative ai due figli minori e al disbrigo delle relative pratiche (con successiva ratifica del padre che la considera “una buona madre”), nonché tenuto pagina 3 di 9 conto del percorso di disintossicazione virtuosamente avviato dal padre e dei periodi – seppur brevi – di ricovero prospettati, il Collegio reputa scarsamente funzionale, quanto meno allo stato, confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, risultando maggiormente opportuno, ai fini della semplificazione della gestione della “macchina di rappresentanza degli interessi del minore” (T.
Milano, ordinanza 20/03/2014 est. Dott. Giuseppe Buffone) - e quindi non al fine di punire il resistente
- nonché allo scopo di ridurre le occasioni di conflitto tra i coniugi, disporre un affido esclusivo in favore della madre come da dispositivo.
Il Tribunale, viste le relazioni dei Servizi Sociali e tenuto conto del legame affettivo tra padre e figli, ritiene che possano essere confermate nel resto le ulteriori statuizioni disposte in via temporanea e urgente, nonché la delega al servizio sociale per la prosecuzione degli incontri facilitati con i minori, oltre che per la verifica della costante presa in carico del Sig. presso il servizio specialistico CP_1
SMI, per monitorare l'astinenza dal consumo di alcol.
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, devono essere confermate anche le ulteriori statuizioni disposte in via temporanea e urgente a recepimento dell'accordo tra i due coniugi.
Il Tribunale prende inoltre atto delle ulteriori condizioni, concordate tra i coniugi e inerenti alla prole, come in dispositivo.
3. Le spese di lite
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE l'affido esclusivo dei minori alla madre conferendo a quest'ultima il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), potendo intrattenere in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche pagina 4 di 9 prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare trasferimenti scolastici o iscrizioni a nuovi cicli di studio, vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei
Servizi Sociali delegati. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di con Per_1 Per_2
correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi
Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti;
2. dispone il collocamento dei minori presso la madre e che le visite con il padre avvengano mediante incontri facilitati secondo una cadenza e una durata stabilita dai Servizi Sociali con facoltà di disporne un aumento o una diminuzione in ragione condizione psico- emotiva dei minori e dell'andamento del percorso di disintossicazione avviato dal padre;
3. INCARICA i Servizi Sociali di Dalmine di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e in particolare di:
a) proseguire l'attività di monitoraggio sulle condizioni dei due minori e e Per_1 Per_2
sulla loro relazione con ciascun genitore, organizzando incontri facilitati tra il padre e i minori, secondo i tempi e la cadenza maggiormente conforme all'interesse di questi ultimi e con eventuale progressiva liberalizzazione delle frequentazioni, ove ne ricorrano i presupposti anche con riguardo all'andamento del percorso di disintossicazione avviato dal padre;
b) avviare ogni ulteriore intervento a favore di e di e dei due genitori (tra cui Per_1 Per_2
il percorso PAS-HC);
c) segnalare alla Procura minorile ogni eventuale situazione di pregiudizio per i due minori;
4. DISPONE la prosecuzione della presa in carico del sig. presso lo SMI CP_1
competente, prescrivendo al resistente di attenersi alle indicazioni e prescrizioni del personale sanitario;
5. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare € 400 a ciascun figlio entro il 18 di ogni mese a decorrere da maggio 2024;
pagina 5 di 9
6. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 6 di 9 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 9 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla moglie;
8. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui si impegnano a rimettere le querele e a tenere entrambi un comportamento volto al reciproco rispetto e alla collaborazione, evitando il più possibile occasioni di incontro e contatti relativi a questioni estranee alle esigenze dei figli, da veicolare possibilmente per il tramite dei Servizi Sociali;
9. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui vi è consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei due minori;
10. PRENDE ATTO delle rinunce alle domande di addebito reciprocamente avanzate e alle istanze istruttorie;
11. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui l'assegno di mantenimento per e Per_1
verrà versato con bonifico bancario immediato, entro e non oltre il giorno 18 di Per_2
ogni mese;
12. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, in conformità al vigente protocollo e purché
pagina 8 di 9 adeguatamente giustificate, dovrà essere effettuato entro 7 giorni a favore del genitore che le anticipa;
13. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui il resistente autorizza la Sig.ra Parte_1
alla registrazione dei minori nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico;
quanto al
[...]
conto corrente "Bruco", sul quale sono depositate somme appartenenti ai minori, lo stesso verrà mantenuto in essere fino a che i minori non potranno disporre liberamente delle somme versate, con la precisazione che qualsiasi eventuale ulteriore soluzione dovrà prevedere che le somme risultino vincolate a favore di e;
Per_2 Per_1
14. COMPENSA le spese di lite;
15. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
16. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali di
DALMINE.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 651/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
GIUSEPPE ALBRIZIO
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. RENATA PAGLIA e dall'Avv. ROMANA BERTOLI
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti e come da foglio di precisazione congiunta delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , con richiesta di addebito, avendo le Controparte_2
parti contratto matrimonio in DALMINE in data 21/04/2012 e dalla cui unione sono nati i figli Per_1
e domandando altresì l'affido esclusivo dei minori, rimettendo al Giudice l'indicazione della Per_2
frequenza del diritto di visita dl padre previa verifica dell'esito degli esami tossicologici e dell'andamento del percorso di sostegno psicologico, in atto presso il centro di salute mentale di pagina 1 di 9 Canonica d'Adda, nonché l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto del figlio la somma mensile di €
1.000 (€ 500 per ogni figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie. La ricorrente chiedeva inoltre l'emissione, inaudita altera parte, di un ordine di protezione a carico del resistente, viste le condotte aggressive e minacciose poste in essere dal marito.
Il Giudice Relatore, letta l'istanza depositata dalla ricorrente, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l'emanazione del provvedimento inaudita altera parte, rinviava per la comparizione personale delle parti al solo scopo di discutere dell'istanza di applicazione urgente degli ordini di protezione avanzata dalla ricorrente all'udienza del 5 marzo 2024, nell'ambito di un subprocedimento n. 651-1/2024 RG, ordinando la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente, assegnando a parte convenuta termine per il deposito memoria difensiva.
All'udienza così fissata, il Giudice, rilevato che in atti non risultava l'attestazione di avvenuto ricevimento della cad al resistente, rinviava per i medesimi incombenti all'udienza del 14 marzo 2024, con termine fino al 12 marzo 2023 per il deposito di memoria difensiva ed eventuale documentazione.
Con comparsa di costituzione depositata in data 4/04/2024 si costituiva in Controparte_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le domande di controparte, nonch chiedendo il rigetto dell'istanza della ricorrente, stante l'assenza dei presupposti per l'emissione dei richiesti provvedimenti ex art. 473 bis. 70 ss. c.p.c., sia in ragione della mancata dimostrazione dei comportamenti a lui contestati, sia in ragione dell'atteggiamento tenuto dalla che, con diversi Pt_1
messaggi, aveva proposto al marito soluzioni transattive della vertenza.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.03.2024, all'esito dell'escussione delle parti il
Giudice con ordinanza del 18.03.2024 rigettava l'istanza di parte ricorrente, ritenendo l'insussistenza dei presupposti, incaricando i Servizi Sociali di provvedere con urgenza alla presa in carico del nucleo familiare, vista l'altissima conflittualità tra le parti e le condotte contestate dalla ricorrente al resistente, nonché in ragione delle esigenze di tutela dei due figli minori della coppia, (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]). Per_2
All'esito dell'udienza del 8/05/2024, il Giudice, dopo aver sentito ampiamente e separatamente le parti, formulava una proposta conciliativa Alle ore 13.45 fa ingresso la parte resistente che viene edotta delle proposte conciliative finora esposte e della relazione preliminare dei Servizi Sociali.
Tes_ Il resistente, interrogato liberamente, dichiara: “Io ho contattato il su indicazione della dott.ssa ma mi ha detto che occorre l'incarico del Giudice. Io ho posso offrire la somma di € 400 a Per_3
figlio e il 50% delle spese straordinarie con assegno unico tutto per lei”.
pagina 2 di 9 Dopo ampia discussione, su invito del Giudice relatore, le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione ai soli fini della emissione dei provvedimenti provvisori e urgenti, mantenendo ferma la delega ai Servizi Sociali anche per l'attivazione degli incontri facilitati tra padre e figli e degli ulteriori interventi di sostegno per il nucleo familiare (attivazione percorso PAS/HC). Il
Giudice rimetteva quindi la causa in decisione al Collegio per la sola pronuncia sulla domanda di status, come da sentenza n. 1138/2024 pubblicata in data 7/01/2025.
La causa veniva rimessa sul ruolo del Giudice relatore pe verificare l'andamento del monitoraggio e della presa in carico del padre, finalizzata al superamento delle problematiche legate all'assunzione da alcol.
All'esito dell'udienza del 8/04/2025, dopo aver sentito ampiamente le parti e aver preso atto dell'opportunità di avviare un percorso terapeutico a favore del padre, con ordinanza del 9/04/2025, il
Giudice relatore d. formulava una proposta conciliativa motivata che veniva accettata dalle parti come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 15/05/2025.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, viste le verbalizzazione delle parti e le relazioni dei
Servizi Sociali.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della prole, trattandosi di adempimento manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono convergenti e che in minori sono stati comunque sentiti anche dagli operatori dei Servizi
Sociali. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I
29.9.2015 n. 19327).
1) La domanda di separazione e di addebito
Nulla deve disporsi in punto di status, vista la sentenza parziale sopra richiamata, né in punto di addebito, viste le reciproche rinunce formalizzate dalle parti.
2) La responsabilità genitoriale e i provvedimenti economici
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento dei due figli minori e stante la Per_1 Per_2 permanente conflittualità tra le parti e considerato l'attuale assetto che vede di fatto una “delega” alla ricorrente per l'assunzione in via autonoma delle decisioni relative ai due figli minori e al disbrigo delle relative pratiche (con successiva ratifica del padre che la considera “una buona madre”), nonché tenuto pagina 3 di 9 conto del percorso di disintossicazione virtuosamente avviato dal padre e dei periodi – seppur brevi – di ricovero prospettati, il Collegio reputa scarsamente funzionale, quanto meno allo stato, confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, risultando maggiormente opportuno, ai fini della semplificazione della gestione della “macchina di rappresentanza degli interessi del minore” (T.
Milano, ordinanza 20/03/2014 est. Dott. Giuseppe Buffone) - e quindi non al fine di punire il resistente
- nonché allo scopo di ridurre le occasioni di conflitto tra i coniugi, disporre un affido esclusivo in favore della madre come da dispositivo.
Il Tribunale, viste le relazioni dei Servizi Sociali e tenuto conto del legame affettivo tra padre e figli, ritiene che possano essere confermate nel resto le ulteriori statuizioni disposte in via temporanea e urgente, nonché la delega al servizio sociale per la prosecuzione degli incontri facilitati con i minori, oltre che per la verifica della costante presa in carico del Sig. presso il servizio specialistico CP_1
SMI, per monitorare l'astinenza dal consumo di alcol.
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, devono essere confermate anche le ulteriori statuizioni disposte in via temporanea e urgente a recepimento dell'accordo tra i due coniugi.
Il Tribunale prende inoltre atto delle ulteriori condizioni, concordate tra i coniugi e inerenti alla prole, come in dispositivo.
3. Le spese di lite
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DISPONE l'affido esclusivo dei minori alla madre conferendo a quest'ultima il potere di adottare autonomamente le decisioni relative ai figli minori in ordine all'istruzione e alle attività extrascolastiche (sottoscrizione di moduli, quali deleghe per ritiro da scuola, moduli privacy, consenso allo svolgimento di gite e viaggi anche con pernottamento, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica) ed extrascolastiche (quali grest, catechismo, sport, musica, e attività connesse), potendo intrattenere in via autonoma gli ordinari rapporti con l'istituto scolastico frequentato dai figli e ogni altro ente o istituto di formazione, nonché con il medico pediatra di base, potendo ella prestare il consenso a vaccinazioni obbligatorie e a visite specialistiche dei minori ovvero cure dentistiche presso strutture pubbliche pagina 4 di 9 prescritte dal pediatra o da medico curante del servizio sanitario pubblico, restando invece fermo che ogni ulteriore decisione di maggiore interesse per i figli – in particolare trasferimenti scolastici o iscrizioni a nuovi cicli di studio, vaccinazioni non obbligatorie, terapie, cure dentistiche e interventi medici di rilevante entità ovvero presso strutture sanitarie private, trasferimento di residenza ovvero rilascio dei documenti validi per l'espatrio – siano adottate da entrambi i genitori, eventualmente con il supporto dei
Servizi Sociali delegati. In capo al padre permane il diritto e il dovere di vigilanza e di controllo sulle decisioni assunte dall'altra genitrice nell'interesse di e di con Per_1 Per_2
correlato dovere della madre di comunicare – eventualmente per il tramite dei Servizi
Sociali – al resistente ogni informazione rilevante in ordine alla salute e all'istruzione del minore e ogni determinazione assunta in tali ambiti;
2. dispone il collocamento dei minori presso la madre e che le visite con il padre avvengano mediante incontri facilitati secondo una cadenza e una durata stabilita dai Servizi Sociali con facoltà di disporne un aumento o una diminuzione in ragione condizione psico- emotiva dei minori e dell'andamento del percorso di disintossicazione avviato dal padre;
3. INCARICA i Servizi Sociali di Dalmine di mantenere la presa in carico del nucleo familiare e in particolare di:
a) proseguire l'attività di monitoraggio sulle condizioni dei due minori e e Per_1 Per_2
sulla loro relazione con ciascun genitore, organizzando incontri facilitati tra il padre e i minori, secondo i tempi e la cadenza maggiormente conforme all'interesse di questi ultimi e con eventuale progressiva liberalizzazione delle frequentazioni, ove ne ricorrano i presupposti anche con riguardo all'andamento del percorso di disintossicazione avviato dal padre;
b) avviare ogni ulteriore intervento a favore di e di e dei due genitori (tra cui Per_1 Per_2
il percorso PAS-HC);
c) segnalare alla Procura minorile ogni eventuale situazione di pregiudizio per i due minori;
4. DISPONE la prosecuzione della presa in carico del sig. presso lo SMI CP_1
competente, prescrivendo al resistente di attenersi alle indicazioni e prescrizioni del personale sanitario;
5. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di versare € 400 a ciascun figlio entro il 18 di ogni mese a decorrere da maggio 2024;
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6. PONE A CARICO delle parti in misura del 50% ciascuna le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pagina 6 di 9 pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 7 di 9 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico e universale verrà interamente percepito dalla moglie;
8. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui si impegnano a rimettere le querele e a tenere entrambi un comportamento volto al reciproco rispetto e alla collaborazione, evitando il più possibile occasioni di incontro e contatti relativi a questioni estranee alle esigenze dei figli, da veicolare possibilmente per il tramite dei Servizi Sociali;
9. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui vi è consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei due minori;
10. PRENDE ATTO delle rinunce alle domande di addebito reciprocamente avanzate e alle istanze istruttorie;
11. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui l'assegno di mantenimento per e Per_1
verrà versato con bonifico bancario immediato, entro e non oltre il giorno 18 di Per_2
ogni mese;
12. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, in conformità al vigente protocollo e purché
pagina 8 di 9 adeguatamente giustificate, dovrà essere effettuato entro 7 giorni a favore del genitore che le anticipa;
13. PRENDE ATTO dell'accordo tra le parti per cui il resistente autorizza la Sig.ra Parte_1
alla registrazione dei minori nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico;
quanto al
[...]
conto corrente "Bruco", sul quale sono depositate somme appartenenti ai minori, lo stesso verrà mantenuto in essere fino a che i minori non potranno disporre liberamente delle somme versate, con la precisazione che qualsiasi eventuale ulteriore soluzione dovrà prevedere che le somme risultino vincolate a favore di e;
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14. COMPENSA le spese di lite;
15. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DALMINE per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
16. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali di
DALMINE.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Raffaella Cimminiello Veronica Marrapodi
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