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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/11/2025, n. 4591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4591 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9564/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9564 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “appello”, vertente TRA
, P. Iva in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Attilio Carlone, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Salerno alla via Trento n. 82 B;
Appellante E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Luca Cirillo, unitamente al quale elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA), alla Via C. Colombo snc, Centro Dir.le e Comm.le ” Fabb. B;
CP_2 Appellato Nonché
, C.F. , in persona del Presidente quale legale Controparte_3 P.IVA_2 rappr.te p.t.; Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 551/2021 (RG n. 733/2021), pubblicata in data 30.07.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 0000987 afferente alla cartella esattoriale n. 10020130004227483000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2008 e concludeva domandando la declaratoria di inesistenza della pretesa con vittoria di spese di giudizio. A sostegno della domanda, deduceva di aver interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito contestato, stante la sopravvenuta prescrizione dello stesso e lamentava, altresì, l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento. Con sentenza n. 551/2021, il Giudice adito ravvisava il proprio difetto di giurisdizione sulla questione controversa, individuando l'autorità giudiziaria tributaria come competente a statuire nel merito e disponeva, quanto alle spese processuali, la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle stesse. 1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, l' Parte_1
proponeva gravame domandando la riforma della sentenza gravata nel
[...] senso di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado, per essere competente la Corte di Giustizia tributaria di Salerno, con termine per la riassunzione e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In dettaglio, lamentava la contraddittorietà della pronuncia impugnata con riguardo all'accertamento reso in punto di giurisdizione, atteso che alla declinazione della stessa, si accompagnava una valutazione sul merito della domanda. In via subordinata, ravvisava la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado e, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Infine, contestava la regolamentazione delle spese processuali del primo grado, per violazione dell'art. 91 c.p.c. avendo il giudice adito condannato la parte che era risultata vittoriosa in giudizio. 1.2 Con propria comparsa, si costituiva l'appellata deducendo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per essere già stato accertato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Eboli. Inoltre, eccepiva la violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c. e contestava la censura afferente alla propria carenza di interesse ad agire, puntualizzando di aver diritto ad agire giudizialmente avverso l'estratto di ruolo. Assumeva, poi, l'infondatezza del motivo relativo all'improcedibilità dell'azione in primo grado giacché proposta in spregio all'art. 1, commi 537 – 544, L. n. 228/2012. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio e condanna per lite temeraria della controparte.
1.3 Di contro, non si costituiva scegliendo la contumacia per il presente grado di giudizio la per quanto regolarmente evocata alla lite. Controparte_3
2. Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, non può trovare accoglimento il motivo di doglianza concernente l'asserita violazione dell'art 339 c.p.c. a mente del quale nelle cause incardinate presso il Giudice di Pace con valore non eccedente i millecento euro vige un peculiare regime di impugnazione, prevedendosi che questi, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, eserciti giurisdizione equitativa. Nella specie, il valore della controversia in esame- pari ad euro 572,65- è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
2.1 Ancora in limine litis, non risulta parimenti fondata la dedotta inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo la prospettazione offerta dall'appellata, l' avrebbe proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invocava la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
3. Venendo al merito del gravame, parte appellante insta per la riforma della sentenza impugnata sostenendo la difettosità della motivazione resa dal Giudice di Pace adito in primo grado in punto di giurisdizione, nonché in ordine alla conseguenziale regolamentazione delle spese di lite del primo grado, dal momento che veniva disposta condanna alla refusione delle spese a carico della parte risultata vittoriosa in primo grado, anziché in capo alla la parte attorea soccombente. Più in dettaglio, incardinando il presente gravame, l'appellante ha domandato che “le circostanze e le motivazioni devono essere così ricostruite e decise: “... dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e la competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, fissando termine per la riassunzione;
OPPURE: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e/o la carenza di interesse ad agire e rigetta / dichiara inammissibile la domanda attorea. OPPURE: rigetta l'eccezione di prescrizione, o formule analoghe. In ogni caso: condanna l'appellato al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al difensore antistatario”, dolendosi della violazione dei principi generali di ripartizione della giurisdizione (art. 7 c.p.c. e art 19 D.P.R. 546/1992), nonché del principio generale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Gli argomenti di riforma proposti risultano solo parzialmente fondati. In primo luogo, va considerato il profilo afferente alla mancata indicazione del giudice dinanzi al quale si dovrebbe riassumere la causa nonché del termine entro cui la causa dovrebbe essere riassunta ai sensi dell'art. 59 della L. 69 del 2009. Nella specie, il giudice adito si è limitato a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77) e dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007, n. 4636) in materia di translatio iudicii, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1, parte prima, ha disposto che: "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione". Conseguentemente, il giudice che si ritenga privo (in tutto o in parte) di giurisdizione deve non solo dichiarare tale difetto, ma altresì indicare il giudice munito di giurisdizione. Tuttavia, merita di essere condiviso il principio per cui è da considerare valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive della L. n. 69 del 2009, art. 59 (cfr. Cass. n. 7680/2012; Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2019, n. 3410; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608). Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche la questione dell'omessa indicazione (sia in motivazione che in dispositivo) del giudice munito di giurisdizione sul thema decidendum, giungendo ad affermare che la previsione suddetta non sia presidiata da alcuna sanzione, per cui la sua violazione non determina la nullità della sentenza impugnata, non incidendo sul diritto di difesa e non precludendo neppure l'eventuale denuncia di conflitto (negativo) di giurisdizione" (in termini: Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7680; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608). La mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione, il quale può sempre trovare tutela - attraverso il rimedio previsto dall'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, nell'eventualità che si profili un conflitto negativo di giurisdizione all'esito di un'analoga pronuncia di carattere assolutorio da parte di un giudice appartenente ad altra giurisdizione (cfr. sul punto, da ultimo Cassazione civile sez. trib., 23/01/2023, n. 1913). Ebbene, nella motivazione della sentenza impugnata è indicato in modo chiaro che la questione da decidere rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, attese le doglianze articolate e la natura tributaria del credito controverso. 3.1 Con riguardo poi all'ulteriore profilo afferente alla mancata indicazione del termine per la riassunzione del giudizio, va osservato come ove non sia indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trovi applicazione, in via analogica, quello di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 31 maggio 2017, n. 13734; Cass. civ., 7 ottobre 2015, n. 2010). L'art. 59 della legge n. 69/2009 ha introdotto l'istituto della translatio iudicii, meccanismo idoneo a trasferire il giudizio dinnanzi al G.A., o altro giudice ritenuto munito di potere, mantenendo salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande, ferme restando le eventuali preclusioni maturate. In sostanza, il giudice ad quem, innanzi al quale avviene la riassunzione, eredita un giudizio nel medesimo stato in cui è stato abbandonato dal precedente giudice, favorendone la definizione in applicazione dei principi di celerità ed economia processuale. Ne consegue che anche tale ulteriore profilo di doglianza non risulti fondato ai fini di una riforma della decisione gravata, ben potendo la parte appellante procedere a riassumere la causa de qua nei termini ex lege fissati innanzi al giudice tributario. 3.2 Ancora, deve vagliarsi la doglianza proposta dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado. Come sopra rilevato, il Giudice di Pace di Eboli, pur avendo riconosciuto la propria carenza di giurisdizione sul credito tributario ha concluso in punto di spese per la condanna della parte convenuta, e non già per la condanna della parte attorea che aveva erroneamente incardinato la causa presso il giudice privo di potere giurisdizionale, di talché, in questo grado, l'Agenzia chiede la riforma del relativo capo sulle spese: “In ogni caso: condanna l'appellato al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al difensore antistatario”. Sul punto, l'appello risulta fondato per la ragioni che di seguito si espongono. Dal tenore testuale della pronuncia gravata, emerge che il Giudice di Pace di Eboli aveva ritenuto di declinare la propria giurisdizione sulla questione quesita evidenziando come il credito controverso concerneva un tributo e che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, dovessero applicarsi i criteri ermeneutici fissati dal giudice di legittimità in plurimi pronunciamenti, da ultimo condensati nella sentenza resa n. 7822/2020 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nella parte dispositiva, pertanto, concludeva con “declina la conoscenza e quindi la decisione della odierna questione, appartenendo la giurisdizione all'Autorità giudiziaria Tributaria” e, tuttavia, disponeva “condanna la convenuta società a corrispondere all'antistatario euro 243,00 (omnia)”. In dettaglio, nel percorso logico argomentativo elaborato, il Giudice di Pace ha riconosciuto come, a fronte delle doglianze proposte dalla parte opponente in primo grado (id est omessa notifica della cartella di pagamento nonché sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria), l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estenda ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. L'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In tal modo dando seguito all'orientamento sulla scorta del quale la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Difatti, la giurisprudenza più di recente ha chiarito che nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetti ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva (cfr. sul punto Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024). Tali coordinate ermeneutiche, avrebbero, invero, potuto condurre il giudice di prime cure a statuire per la condanna alle spese di lite a carico della parte che aveva erroneamente individuato il giudice non munito di giurisdizione, i.e. l'attore in primo grado, così applicando il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., o, tuttalpiù, come la scrivente ritiene ragionevole, ad una statuizione sulle spese nel senso della compensazione integrale delle stesse. Nel caso di specie, si ritiene, infatti, opportuno dare rilievo alla circostanza che la questione di giurisdizione nei termini in cui è stata decisa possa ricondursi all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, espressamente contemplata dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c., quale caso da cui far conseguire la compensazione delle spese tra le parti, attesa la recente formazione dell'orientamento interpretativo richiamato dal Giudice di prime cure. Invero, anche la natura processuale della decisione appare idonea a determinare la compensazione delle spese di lite, riconducibile ai gravi ed eccezionali motivi ammessi ex art. 92 c.p.c. Pertanto, le spese del primo grado di giudizio vanno riformate, essendo risultata irragionevole la statuizione resa sul punto dal Giudice di Pace di Eboli. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali del presente grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle questioni scandagliate, si ritiene equo disporre la compensazione delle stesse anche per il presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_3
2. Accoglie parzialmente l'appello spiegato da Parte_2 e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 551/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio del presente grado.
Così deciso in Salerno, lì 14.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9564 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto “appello”, vertente TRA
, P. Iva in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Attilio Carlone, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Salerno alla via Trento n. 82 B;
Appellante E
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._1 mandato in atti, dall'Avv. Luca Cirillo, unitamente al quale elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Battipaglia (SA), alla Via C. Colombo snc, Centro Dir.le e Comm.le ” Fabb. B;
CP_2 Appellato Nonché
, C.F. , in persona del Presidente quale legale Controparte_3 P.IVA_2 rappr.te p.t.; Appellato contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Eboli n. 551/2021 (RG n. 733/2021), pubblicata in data 30.07.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attore in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 0000987 afferente alla cartella esattoriale n. 10020130004227483000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica dell'anno 2008 e concludeva domandando la declaratoria di inesistenza della pretesa con vittoria di spese di giudizio. A sostegno della domanda, deduceva di aver interesse ad agire per l'accertamento negativo del credito contestato, stante la sopravvenuta prescrizione dello stesso e lamentava, altresì, l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento. Con sentenza n. 551/2021, il Giudice adito ravvisava il proprio difetto di giurisdizione sulla questione controversa, individuando l'autorità giudiziaria tributaria come competente a statuire nel merito e disponeva, quanto alle spese processuali, la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle stesse. 1.1 Con atto di appello tempestivamente notificato, l' Parte_1
proponeva gravame domandando la riforma della sentenza gravata nel
[...] senso di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in primo grado, per essere competente la Corte di Giustizia tributaria di Salerno, con termine per la riassunzione e condanna dell'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. In dettaglio, lamentava la contraddittorietà della pronuncia impugnata con riguardo all'accertamento reso in punto di giurisdizione, atteso che alla declinazione della stessa, si accompagnava una valutazione sul merito della domanda. In via subordinata, ravvisava la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado e, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Infine, contestava la regolamentazione delle spese processuali del primo grado, per violazione dell'art. 91 c.p.c. avendo il giudice adito condannato la parte che era risultata vittoriosa in giudizio. 1.2 Con propria comparsa, si costituiva l'appellata deducendo, in CP_1 via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello per essere già stato accertato il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace di Eboli. Inoltre, eccepiva la violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c. e contestava la censura afferente alla propria carenza di interesse ad agire, puntualizzando di aver diritto ad agire giudizialmente avverso l'estratto di ruolo. Assumeva, poi, l'infondatezza del motivo relativo all'improcedibilità dell'azione in primo grado giacché proposta in spregio all'art. 1, commi 537 – 544, L. n. 228/2012. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di giudizio e condanna per lite temeraria della controparte.
1.3 Di contro, non si costituiva scegliendo la contumacia per il presente grado di giudizio la per quanto regolarmente evocata alla lite. Controparte_3
2. Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, non può trovare accoglimento il motivo di doglianza concernente l'asserita violazione dell'art 339 c.p.c. a mente del quale nelle cause incardinate presso il Giudice di Pace con valore non eccedente i millecento euro vige un peculiare regime di impugnazione, prevedendosi che questi, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, eserciti giurisdizione equitativa. Nella specie, il valore della controversia in esame- pari ad euro 572,65- è posto entro la soglia indicata dalla norma citata, per cui l'appello costituisce l'unico rimedio impugnatorio ordinario azionabile da chi ne ha interesse, per i motivi limitati di revisione indicati dalla norma dell'art 339 comma III c.p.c., così come sostituita ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello avverso le sentenze equitative del Giudice di Pace, è tenuto a verificare, secondo l'art. 339 comma III c.p.c., l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (cfr. Cass. 769/2021). Pertanto, ove azionato il mezzo di gravame in relazione all'esercizio della giurisdizione equitativa del Giudice di Pace, la cognizione del Giudice di seconde cure è limitato ai motivi indicati dalla norma, con conseguente pronuncia di inammissibilità in relazione alle doglianze eventualmente dedotte, che esulino dalle categorie di norme indicate. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'equità del Giudice di Pace non concerne l'applicazione delle norme processuali, la cui osservanza non può venire meno neppure in ragione del valore della lite, ma si riferisce alle norme sostanziali (cfr. ex multis Cass. 14454/2005). In tal senso, con riferimento all'appello in esame, si riscontra che la parte appellante, ha dedotto vizi della sentenza impugnata riconducibili alla categoria delle norme sul procedimento, rientranti nel novero dei motivi limitati ex art 339 co III c.p.c., per le quali questo Tribunale può vagliarne la fondatezza.
2.1 Ancora in limine litis, non risulta parimenti fondata la dedotta inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. Secondo la prospettazione offerta dall'appellata, l' avrebbe proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invocava la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma (cfr. atto di appello), sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015).
3. Venendo al merito del gravame, parte appellante insta per la riforma della sentenza impugnata sostenendo la difettosità della motivazione resa dal Giudice di Pace adito in primo grado in punto di giurisdizione, nonché in ordine alla conseguenziale regolamentazione delle spese di lite del primo grado, dal momento che veniva disposta condanna alla refusione delle spese a carico della parte risultata vittoriosa in primo grado, anziché in capo alla la parte attorea soccombente. Più in dettaglio, incardinando il presente gravame, l'appellante ha domandato che “le circostanze e le motivazioni devono essere così ricostruite e decise: “... dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito e la competenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, fissando termine per la riassunzione;
OPPURE: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e/o la carenza di interesse ad agire e rigetta / dichiara inammissibile la domanda attorea. OPPURE: rigetta l'eccezione di prescrizione, o formule analoghe. In ogni caso: condanna l'appellato al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al difensore antistatario”, dolendosi della violazione dei principi generali di ripartizione della giurisdizione (art. 7 c.p.c. e art 19 D.P.R. 546/1992), nonché del principio generale di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Gli argomenti di riforma proposti risultano solo parzialmente fondati. In primo luogo, va considerato il profilo afferente alla mancata indicazione del giudice dinanzi al quale si dovrebbe riassumere la causa nonché del termine entro cui la causa dovrebbe essere riassunta ai sensi dell'art. 59 della L. 69 del 2009. Nella specie, il giudice adito si è limitato a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 12 marzo 2007, n. 77) e dalla Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109; Cass., Sez. Un., 28 febbraio 2007, n. 4636) in materia di translatio iudicii, la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59, comma 1, parte prima, ha disposto che: "1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione". Conseguentemente, il giudice che si ritenga privo (in tutto o in parte) di giurisdizione deve non solo dichiarare tale difetto, ma altresì indicare il giudice munito di giurisdizione. Tuttavia, merita di essere condiviso il principio per cui è da considerare valida la sentenza che, nel dichiarare il difetto della propria giurisdizione, indichi il giudice che ritiene munito di giurisdizione in motivazione, anche se non nel dispositivo, poiché ciò è sufficiente ad adempiere a quanto prescrive della L. n. 69 del 2009, art. 59 (cfr. Cass. n. 7680/2012; Cass., Sez. 5, 6 febbraio 2019, n. 3410; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608). Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato anche la questione dell'omessa indicazione (sia in motivazione che in dispositivo) del giudice munito di giurisdizione sul thema decidendum, giungendo ad affermare che la previsione suddetta non sia presidiata da alcuna sanzione, per cui la sua violazione non determina la nullità della sentenza impugnata, non incidendo sul diritto di difesa e non precludendo neppure l'eventuale denuncia di conflitto (negativo) di giurisdizione" (in termini: Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7680; Cass., Sez. 5, 28 febbraio 2022, n. 6608). La mancata indicazione del giudice munito di giurisdizione non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'agente della riscossione, il quale può sempre trovare tutela - attraverso il rimedio previsto dall'art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, nell'eventualità che si profili un conflitto negativo di giurisdizione all'esito di un'analoga pronuncia di carattere assolutorio da parte di un giudice appartenente ad altra giurisdizione (cfr. sul punto, da ultimo Cassazione civile sez. trib., 23/01/2023, n. 1913). Ebbene, nella motivazione della sentenza impugnata è indicato in modo chiaro che la questione da decidere rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice tributario, attese le doglianze articolate e la natura tributaria del credito controverso. 3.1 Con riguardo poi all'ulteriore profilo afferente alla mancata indicazione del termine per la riassunzione del giudizio, va osservato come ove non sia indicato il termine per adire il giudice munito di giurisdizione, trovi applicazione, in via analogica, quello di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c. (cfr. Cass. civ., 31 maggio 2017, n. 13734; Cass. civ., 7 ottobre 2015, n. 2010). L'art. 59 della legge n. 69/2009 ha introdotto l'istituto della translatio iudicii, meccanismo idoneo a trasferire il giudizio dinnanzi al G.A., o altro giudice ritenuto munito di potere, mantenendo salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande, ferme restando le eventuali preclusioni maturate. In sostanza, il giudice ad quem, innanzi al quale avviene la riassunzione, eredita un giudizio nel medesimo stato in cui è stato abbandonato dal precedente giudice, favorendone la definizione in applicazione dei principi di celerità ed economia processuale. Ne consegue che anche tale ulteriore profilo di doglianza non risulti fondato ai fini di una riforma della decisione gravata, ben potendo la parte appellante procedere a riassumere la causa de qua nei termini ex lege fissati innanzi al giudice tributario. 3.2 Ancora, deve vagliarsi la doglianza proposta dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado. Come sopra rilevato, il Giudice di Pace di Eboli, pur avendo riconosciuto la propria carenza di giurisdizione sul credito tributario ha concluso in punto di spese per la condanna della parte convenuta, e non già per la condanna della parte attorea che aveva erroneamente incardinato la causa presso il giudice privo di potere giurisdizionale, di talché, in questo grado, l'Agenzia chiede la riforma del relativo capo sulle spese: “In ogni caso: condanna l'appellato al pagamento delle spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio e con attribuzione al difensore antistatario”. Sul punto, l'appello risulta fondato per la ragioni che di seguito si espongono. Dal tenore testuale della pronuncia gravata, emerge che il Giudice di Pace di Eboli aveva ritenuto di declinare la propria giurisdizione sulla questione quesita evidenziando come il credito controverso concerneva un tributo e che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, dovessero applicarsi i criteri ermeneutici fissati dal giudice di legittimità in plurimi pronunciamenti, da ultimo condensati nella sentenza resa n. 7822/2020 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Nella parte dispositiva, pertanto, concludeva con “declina la conoscenza e quindi la decisione della odierna questione, appartenendo la giurisdizione all'Autorità giudiziaria Tributaria” e, tuttavia, disponeva “condanna la convenuta società a corrispondere all'antistatario euro 243,00 (omnia)”. In dettaglio, nel percorso logico argomentativo elaborato, il Giudice di Pace ha riconosciuto come, a fronte delle doglianze proposte dalla parte opponente in primo grado (id est omessa notifica della cartella di pagamento nonché sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria), l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estenda ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. L'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientrerebbe nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In tal modo dando seguito all'orientamento sulla scorta del quale la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso di intimazione bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Difatti, la giurisprudenza più di recente ha chiarito che nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetti ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non sia qualificabile come meramente esecutiva (cfr. sul punto Cass. civile -Sez. Un. 25 maggio 2022, n.16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n.21642, Trib. Nocera Inferiore 2 agosto 2023, n.1677 e da ultimo anche Cass. 6289/2024). Tali coordinate ermeneutiche, avrebbero, invero, potuto condurre il giudice di prime cure a statuire per la condanna alle spese di lite a carico della parte che aveva erroneamente individuato il giudice non munito di giurisdizione, i.e. l'attore in primo grado, così applicando il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., o, tuttalpiù, come la scrivente ritiene ragionevole, ad una statuizione sulle spese nel senso della compensazione integrale delle stesse. Nel caso di specie, si ritiene, infatti, opportuno dare rilievo alla circostanza che la questione di giurisdizione nei termini in cui è stata decisa possa ricondursi all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, espressamente contemplata dall'articolo 92, secondo comma, c.p.c., quale caso da cui far conseguire la compensazione delle spese tra le parti, attesa la recente formazione dell'orientamento interpretativo richiamato dal Giudice di prime cure. Invero, anche la natura processuale della decisione appare idonea a determinare la compensazione delle spese di lite, riconducibile ai gravi ed eccezionali motivi ammessi ex art. 92 c.p.c. Pertanto, le spese del primo grado di giudizio vanno riformate, essendo risultata irragionevole la statuizione resa sul punto dal Giudice di Pace di Eboli. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali del presente grado, attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle questioni scandagliate, si ritiene equo disporre la compensazione delle stesse anche per il presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_3
2. Accoglie parzialmente l'appello spiegato da Parte_2 e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 551/2021 resa dal Giudice di Pace di Eboli, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
3. Compensa integralmente le spese di giudizio del presente grado.
Così deciso in Salerno, lì 14.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro