Art. 23.
Il consiglio di amministrazione del consorzio e' cosi' composto:
1) dal presidente, nominato con apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
2) dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste:
a) nove membri eletti dall'assemblea del consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo.
Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avra' ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;
b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;
c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;
d) un esperto del settore designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;
e) un rappresentante della regione della Calabria;
f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
g) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni consultive.
A parita' di voti prevale quello del presidente.
Lo statuto puo' prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.
Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
Il consiglio di amministrazione del consorzio e' cosi' composto:
1) dal presidente, nominato con apposito decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
2) dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste:
a) nove membri eletti dall'assemblea del consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo.
Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avra' ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;
b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;
c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;
d) un esperto del settore designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;
e) un rappresentante della regione della Calabria;
f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
g) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni consultive.
A parita' di voti prevale quello del presidente.
Lo statuto puo' prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.
Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.