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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3840 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 9282/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.8.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Lorenzi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Gerla presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18.9.2011 (anno 2011 atto n. 630 reg. / parte II serie A) in regime di separazione dei beni. Dalla loro unione era già nato nato a [...] il [...] (C.F. , Persona_1 C.F._3 cittadino italiano FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Il figlio delle Parti, resterà affidato in via condivisa a entrambi i genitori, Persona_1 mantenendo la residenza presso la madre, attualmente nella casa di DA (MI) in Via dell'Ontano, n. 18/F, a lei intestata e alla stessa assegnata. Al riguardo si precisa che il sig. provvederà al Parte_1 trasferimento di tutte le password di utilizzo del sistema di automazione dell'immobile e che tutte le utenze, nessuna esclusa, saranno a carico della sig.ra Pt_2
2. Il signor si impegna a lasciare la casa familiare entro il termine ultimo del 17 ottobre Parte_1
2025, o in via anticipata laddove i lavori di ristrutturazione dell'immobile dallo stesso acquistato lo consentano.
3. Circa i tempi di frequentazione, salvi naturalmente i desideri del figlio - ormai quasi maggiorenne - e i diversi accordi dei genitori - finché minorenne -, trascorrerà, di regola, Per_1 il proprio tempo con ciascun genitore secondo la seguente articolazione settimanale: lunedì e martedì con un genitore;
mercoledì e giovedì con l'altro genitore;
fine settimana (da venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera) a settimane alterne con ciascun genitore. L'alternanza settimanale sarà organizzata in modo che, nella settimana successiva al fine settimana trascorso con un genitore, il lunedì e martedì saranno trascorsi con l'altro genitore, così da garantire al giovane di poter mantenere una frequentazione equilibrata dei propri genitori.
4. Tenuto conto dei tempi di frequentazione e permanenza del figlio con entrambi i genitori, gli stessi provvederanno in via diretta al mantenimento ordinario del figlio. Considerata, tuttavia, la prevalente permanenza di presso l'abitazione materna, il padre, a partire dal mese in cui Per_1 lascerà l'immobile, contribuirà al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre, in via anticipata mensile, della somma di € 450,00/mese, con bonifico da accreditare entro il giorno 5 di ogni mese;
somma che sarà soggetta a rivalutazione annuale ISTAT a partire da un anno dopo la prima corresponsione, tenendo come mese di riferimento per il calcolo quello immediatamente precedente alla prima corresponsione.
5. I genitori divideranno a metà le spese extra assegno che si rendessero necessarie per il figlio secondo le “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” sottoscritte da Corte d'Appello di Milano- Tribunale di Milano-COA Milano-Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel giugno 2025, che qui si riportano, con la precisazione di cui al punto 6:
Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore, quando si tratta di decisioni di
“maggior interesse”, devono essere sempre concordate dai genitori salvo che ci sia un affido super esclusivo. In caso di figlio divenuto maggiorenne tali scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con ambedue i genitori. L'assegno di mantenimento periodico posto a carico di un genitore a favore dell'altro è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e del maggiorenne non autonomo economicamente. Devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi, tassa spazzatura, spese condominiali, di gestione dell'immobile comprese quelle per la pulizia), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio. In ogni altro caso, ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
FIGLI IN CONDIZIONI DI DISABILITA' ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024
Le spese documentate per i figli in condizione di disabilità ex art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. 62/2024 non richiedono un preventivo accordo se riguardano: a) beni e servizi con finalità di prevenzione, di cura o di riabilitazione, anche in regime privato, qualora oggetto di prescrizione medica oppure urgenti;
b) alimenti e integratori per esigenze nutrizionali o terapeutiche specifiche;
c) abbigliamento e calzature su misura ove necessario;
d) presidi per la deambulazione o la fruizione degli spazi anche domestici;
e) assistenza a domicilio o per scopi educativi o di istruzione;
f) partecipazione ad attività sportive o culturali di gruppo;
g) frequenza di centri diurni;
h) veicoli anche modificati di costante utilizzo;
i) patente, bollo e assicurazione se obbligatori per tali veicoli;
l) costi privati dei cani-guida; il tutto salve eventuali statuizioni più favorevoli per la prole.
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata
o stabilita giudizialmente.
6. I coniugi si danno sin d'ora l'assenso reciproco per le spese per la retta scolastica di Per_1 presso l'Istituto De Amicis, per le spese relative al corso di tennis (iscrizione al Club, alla FITP, ai tornei con relative spese di tragitto e trasferta, integratori specifici e barrette, abbigliamento, scarpe e attrezzature comprese le incordature delle racchette) oltre a quelle relative al quadriciclo elettrico Citroen AMI.
7. La signora continuerà a beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali relative alle Pt_2 spese straordinarie, ove spettanti.
8. La signora continuerà a percepire e trattenere per intero l'Assegno Unico Universale Pt_2 per il figlio, mentre il signor lavoratore in Svizzera, continuerà a percepire e trattenere per Parte_1 intero l'assegno familiare svizzero.
9. I coniugi concordano che il cane Ralph, razza barboncino, resterà a vivere nella casa della signora Tutte le spese ordinarie di mantenimento del cane (come cibo, vaccinazioni e visite Pt_2 annuali e tosature) saranno divise al 50% e si intendono già concordate, mentre le spese straordinarie (come quelle per visite veterinarie straordinarie o per interventi chirurgici) dovranno essere previamente concordate e nel caso di accordo la ripartizione sarà sempre al 50%.
10. I coniugi continueranno ad utilizzare le vetture e i quadricicli secondo le rispettive intestazioni e gli usi specificati nella premessa del ricorso introduttivo, senza avanzare reciproche pretese economiche in relazione agli acquisti/noleggi/leasing degli stessi. 11. I coniugi danno atto di avere entrambi piena capacità reddituale e patrimoniale e rinunciano, pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, a ogni contribuzione di mantenimento.
12. A definizione dei reciproci rapporti di carattere economico e patrimoniale, la signora Pt_2 verserà al signor la somma di € 47.000,00 in due tranche, la prima di € 23.500,00 Parte_1 regolarmente versata entro fine agosto 2025 e la seconda di € 23.500,00 da versare quando il marito lascerà l'abitazione familiare, con versamento a mezzo bonifico sul conto intestato al alle Parte_1 seguenti coordinate: [...].
13. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 11, le Parti danno atto di aver compiutamente definito i loro rapporti interpersonali di carattere economico e patrimoniale e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, motivo o ragione men che meno connesso, dipendente o conseguente al loro rapporto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_2 Parte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 18.9.2011 (anno 2011 atto n. 630 reg. / parte II serie A) in regime di separazione dei beni;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
4) dà atto che le Parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di lite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, tra cui la comunicazione al Comune di DA e agli eventuali altri Comuni dove il matrimonio risulta trascritto.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG