Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984, 1985, 1986, valutato in lire 31.894.000.000 per ciascun anno, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni, per la medesima voce, nell'allegato C/3 del bilancio triennale 1984-86.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1984, 1985, 1986, valutato in lire 31.894.000.000 per ciascun anno, si provvede, per l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali" e per gli anni 1985 e 1986 mediante corrispondente riduzione delle quote previste, per gli stessi anni, per la medesima voce, nell'allegato C/3 del bilancio triennale 1984-86.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.