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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/08/2025, n. 11727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11727 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del dr. Vincenzo
Giuliano, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39375 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Corso Parte_1 P.IVA_1
D'Italia 95, 00198 Roma (RM), in persona del liquidatore pro tempore, signora
[...]
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nomentana 295, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Gianluca Talanti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato depositato in atti
- Attore opponente -
CONTRO con sede legale in 30037 SCORZE' (VE) VIA VENEZIA 146, Controparte_1
(C.F. e P.Iva n. ), in persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Triscari Binoni Paolo Francesco, giusta delega in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta presso il quale è elettivamente domiciliata;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 10428/24, emesso dal
Tribunale di Roma, in data 2.8. 2024.
Conclusioni delle parti.
Per la società opponente: “
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni
Generali di Vendita, si richiede di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma, dichiarando la competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Si chiede, pertanto, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 10428/24, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2 agosto 2024, nel procedimento R.G. 31587/2024. 2. Nel merito: per i motivi già esposti e per ulteriori motivi che l' On. le Ufficio ritenesse opportuno considerare, si chiede di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, sia in fatto che in diritto, l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della richiesta, nonché l'illegittima applicazione e addebito delle penali. Si evidenzia che, in ogni caso, non è dovuta l'IVA sulla penale, né sono dovuti interessi moratori. Pertanto, si richiede, in accoglimento della presente opposizione,
l'annullamento e/o la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 10428/24 nel procedimento R.G.
31587/2024 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 2/08/24. Si chiede inoltre di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Per la società opposta: “ In via preliminare e principale - preso atto dell'adesione di all'eccezione di incompetenza territoriale, fatto salvo ed Controparte_1 impregiudicato ogni proprio diritto, potere e facoltà di natura sostanziale e processuale, pronunciare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano con concessione del termine per riassunzione del processo ex art. 38 c.p.c. - Con vittoria di onorari e spese della presente causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il quale il
Tribunale di Roma ha ingiunto al medesimo il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 12.544,85, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, dovuta in favore di per forniture di merci Parte_1 impagate.
A fondamento dell'opposizione, parte opposta ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano, in virtù dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto, nel quale si stabilisce che : “per qualsiasi controversia tra le parti comunque inerente e/o connessa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni generali di vendita il foro di Milano avrà competenza esclusiva”.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale nel prendere atto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza formulata, chiedendo al tribunale di voler concedere termine, ex art. 38 c.p.c., per la riassunzione del processo avanti il Tribunale di Milano, fatto salvo ed impregiudicato ogni proprio diritto, potere e facoltà di natura sostanziale e processuale.
3. All'udienza del 10.07.2025 le parti chiedevano trattenersi la causa in decisione.
4. Preliminarmente va osservato che, come noto, occorre distinguere tra la competenza, funzionale ed inderogabile, dell'adito Tribunale, quale Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la competenza sulla domanda monitoria, azionata dal creditore mediante il ricorso per ingiunzione.
La competenza a decidere sull'opposizione, in quanto competenza inderogabile, non può essere sottratta alla decisione di questo Tribunale il quale – avendo emesso il decreto opposto – è tenuto a pronunciarsi, con sentenza, sulla validità del decreto opposto e sulla richiesta di revoca dello stesso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato, essendo fondata l'eccezione di incompetenza, formulata da parte opponente ed alla quale l'opposta ha aderito.
È dunque certa l'incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. Infatti, come precisato più volte in giurisprudenza, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. (cfr. sul punto: Trib. Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Trib. Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451; Trib. Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civ., sez. III,
24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182; Cass. civ., sez.
III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civ., sez.
II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civ., sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Trib. Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Trib. Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010, n. 32568/09; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182/07).
Inoltre, secondo l'indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza, il Giudice deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa d avanti al giudice competente.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano;
per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato;
- dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
5 Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, tenuto conto che la parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente e che, in materia, esistono orientamenti contrastanti, appaiono sussistere i presupposti per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma nr. 10428/24, emesso in data 02.08.2024, che viene revocato;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma 31.07.2025
Il Giudice Vincenzo Giuliano
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del dr. Vincenzo
Giuliano, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 39375 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Corso Parte_1 P.IVA_1
D'Italia 95, 00198 Roma (RM), in persona del liquidatore pro tempore, signora
[...]
elettivamente domiciliata in Roma alla Via Nomentana 295, presso lo studio Parte_2 dell'Avv. Gianluca Talanti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato depositato in atti
- Attore opponente -
CONTRO con sede legale in 30037 SCORZE' (VE) VIA VENEZIA 146, Controparte_1
(C.F. e P.Iva n. ), in persona dell'Amministratore Delegato P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Triscari Binoni Paolo Francesco, giusta delega in
[...] calce alla comparsa di costituzione e risposta presso il quale è elettivamente domiciliata;
- Convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 10428/24, emesso dal
Tribunale di Roma, in data 2.8. 2024.
Conclusioni delle parti.
Per la società opponente: “
1. In via preliminare, ai sensi dell'art. 9 delle Condizioni
Generali di Vendita, si richiede di accertare l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma, dichiarando la competenza esclusiva del Tribunale di Milano. Si chiede, pertanto, la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 10428/24, emesso dal Tribunale Civile di Roma in data 2 agosto 2024, nel procedimento R.G. 31587/2024. 2. Nel merito: per i motivi già esposti e per ulteriori motivi che l' On. le Ufficio ritenesse opportuno considerare, si chiede di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, sia in fatto che in diritto, l'assenza di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della richiesta, nonché l'illegittima applicazione e addebito delle penali. Si evidenzia che, in ogni caso, non è dovuta l'IVA sulla penale, né sono dovuti interessi moratori. Pertanto, si richiede, in accoglimento della presente opposizione,
l'annullamento e/o la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 10428/24 nel procedimento R.G.
31587/2024 emesso dal Tribunale Civile di Roma il 2/08/24. Si chiede inoltre di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario”;
Per la società opposta: “ In via preliminare e principale - preso atto dell'adesione di all'eccezione di incompetenza territoriale, fatto salvo ed Controparte_1 impregiudicato ogni proprio diritto, potere e facoltà di natura sostanziale e processuale, pronunciare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano con concessione del termine per riassunzione del processo ex art. 38 c.p.c. - Con vittoria di onorari e spese della presente causa”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il quale il
Tribunale di Roma ha ingiunto al medesimo il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di euro 12.544,85, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, dovuta in favore di per forniture di merci Parte_1 impagate.
A fondamento dell'opposizione, parte opposta ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano, in virtù dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto, nel quale si stabilisce che : “per qualsiasi controversia tra le parti comunque inerente e/o connessa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni generali di vendita il foro di Milano avrà competenza esclusiva”.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale nel prendere atto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata ex adverso, ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza formulata, chiedendo al tribunale di voler concedere termine, ex art. 38 c.p.c., per la riassunzione del processo avanti il Tribunale di Milano, fatto salvo ed impregiudicato ogni proprio diritto, potere e facoltà di natura sostanziale e processuale.
3. All'udienza del 10.07.2025 le parti chiedevano trattenersi la causa in decisione.
4. Preliminarmente va osservato che, come noto, occorre distinguere tra la competenza, funzionale ed inderogabile, dell'adito Tribunale, quale Ufficio Giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la competenza sulla domanda monitoria, azionata dal creditore mediante il ricorso per ingiunzione.
La competenza a decidere sull'opposizione, in quanto competenza inderogabile, non può essere sottratta alla decisione di questo Tribunale il quale – avendo emesso il decreto opposto – è tenuto a pronunciarsi, con sentenza, sulla validità del decreto opposto e sulla richiesta di revoca dello stesso.
Ciò posto, il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato nullo e revocato, essendo fondata l'eccezione di incompetenza, formulata da parte opponente ed alla quale l'opposta ha aderito.
È dunque certa l'incompetenza del Tribunale di Roma sulla domanda monitoria e il decreto ingiuntivo opposto va pertanto revocato.
Invero, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”. Infatti, come precisato più volte in giurisprudenza, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare, con sentenza, l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo. (cfr. sul punto: Trib. Torino, sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731; Trib. Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451; Trib. Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975; Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civ., sez. III,
24 giugno 2009, n. 14825; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182; Cass. civ., sez.
III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civ., sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civ., sez.
II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civ., sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civ., sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Pertanto, qualora nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte convenuta-opposta dichiari di aderire all'indicazione del giudice ritenuto competente da parte dell'attrice opponente, non trova applicazione l'art. 38, 2° comma, c.p.c., talché il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite (cfr. in tal senso: Trib. Modena, sez. I, 07 febbraio 2013, n. 194; Trib. Torino, sez. III civile, 1 luglio 2010, n. 32568/09; Trib. Torino, 22 febbraio 2007, n. 1182/07).
Inoltre, secondo l'indirizzo ormai prevalente in giurisprudenza, il Giudice deve anche fissare un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa d avanti al giudice competente.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano;
per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, che dev'essere revocato;
- dev'essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
5 Per quanto concerne la regolazione delle spese di lite, tenuto conto che la parte convenuta opposta ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte attrice opponente e che, in materia, esistono orientamenti contrastanti, appaiono sussistere i presupposti per disporne la compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Milano e, per l'effetto:
2) dichiara la nullità del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma nr. 10428/24, emesso in data 02.08.2024, che viene revocato;
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di Milano;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma 31.07.2025
Il Giudice Vincenzo Giuliano