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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 38217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38217 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - STEFANO APRILE CC - 16/10/2025 R.G.N. 22265/2025 LO VA SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato in [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2025 del TRIBUNALE della Spezia Udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio. Dato avviso al difensore e letta la memoria. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, anche per lo stato di tossicodipendenza, avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX in relazione a undici sentenze, eventualmente anche per gruppi omogenei meglio individuati nell’istanza, nonché di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità per i delitti di rapina consumata e tentata giudicati con alcune di dette sentenze, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. 1.1. La istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è stata giudicata infondata, mentre quella concernente alla circostanza attenuante della lieve entità è stata ritenuta esorbitante rispetto ai poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. Iacopo Memo, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando premesso l’errore materiale contenuto nell’ordinanza per quello che concerne le conclusioni del pubblico ministero che, come si desume dal verbale, erano favorevoli la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione, anche a “blocchi”, sussistendo l'elemento unificante della dimostrata tossicodipendenza nonché la commissione, per blocchi omogenei di tipologia di reato e di ambito temporale, di condotte poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In particolare, il condannato, tossicodipendente, ha commesso in un breve ambito temporale vari delitti contro il patrimonio, i pubblici ufficiali ed evasioni, condotte fra di loro dimostrative della unicità del disegno criminoso. Inoltre, il giudice dell’esecuzione si è rifiutato di esaminare detti reati per blocchi omogenei e di tenere in considerazione lo stato di tossicodipendenza in relazione al quale non ha speso una parola. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38217 Anno 2025 Presidente: BO MO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/10/2025 Infine, il giudice dell’esecuzione si è rifiutato di rideterminare la pena per i reati di tentata rapina e rapina di generi alimentari di scarsissimo valore, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, pur sussistendone i presupposti e rientrando nei poteri del giudice dell’esecuzione di rivalutare il fatto e ridurre la pena.
2.1. Il difensore ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, è fondato sotto tutti i profili. 2. È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.1. Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). Secondo l’id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così già: Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendo la giurisprudenza chiarito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato perché il giudice dell’esecuzione ha erroneamente valorizzato, per escludere la continuazione, la distanza di oltre due anni tra i fatti, senza però avvedersi che nell’ambito della richiesta sono contenute sentenze che concernono reati dello stesso tipo o della stessa indole posti in essere a distanza di poco tempo, sicché la generica e omnicomprensiva valutazione di essi, incentrata sulla particolare ampiezza della distanza temporale, appare in violazione dei principi giurisprudenziali costantemente affermati secondo i quali la verifica ha per oggetto i singoli fatti, potendosi addivenire al riconoscimento anche solo parziale della continuazione tra le numerose sentenze. Resta fermo che è compito del giudice dell’esecuzione verificare, all’interno dei singoli 2 fatti, la sussistenza dei sopra richiamati requisiti per ravvisare l’unicità del disegno criminoso, potendosi giungere a escluderne la presenza in forza di arresti o periodi di detenzione o di ri- avvio agli arresti domiciliari a seguito di evasione, perché tale evenienza può logicamente ritenersi di ostacolo alla preordinazione del nuovo episodio di evasione, laddove il ricorrente non poteva certo prefigurarsi di essere ri-avviato agli arresti domiciliari nonostante la precedente condotta illecita.
3.1. Il provvedimento impugnato è altresì carente per quello che riguarda l’omessa valutazione del dedotto stato di tossicodipendenza, fermo restando che in proposito spetta al giudice considerare, sia la effettiva esistenza di tale condizione, sia la specifica rilevanza di essa ai fini della unificazione dei reati. Con riferimento allo stato di tossicodipendenza la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi;
b) le modalità della condotta;
c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati;
e ) il bene protetto;
f) l'omogeneità delle violazioni;
g) le causali;
h) lo stato di tempo e di luogo;
i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza» (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012, Gallo, Rv. 253846). La questione della tossicodipendenza è però del tutto trascurata.
4. Ancor più grave è l’affermazione secondo la quale non spetterebbe al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito» (ex multis, Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025, Veseli, Rv. 287685 – 01).
4.2. Riconosciuta, dunque, la competenza del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza in proposito formulata dal condannato, resta allo stesso attribuito il compito di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione della speciale circostanza attenuante.
5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché, in diversa persona fisica, proceda a nuovo esame, attenendosi sopra richiamati principi di diritto, nella piena libertà delle valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MO BO 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso EPIDENDIO che ha concluso per l’annullamento con rinvio. Dato avviso al difensore e letta la memoria. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale della Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, anche per lo stato di tossicodipendenza, avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX in relazione a undici sentenze, eventualmente anche per gruppi omogenei meglio individuati nell’istanza, nonché di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità per i delitti di rapina consumata e tentata giudicati con alcune di dette sentenze, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. 1.1. La istanza ex art. 671 cod. proc. pen. è stata giudicata infondata, mentre quella concernente alla circostanza attenuante della lieve entità è stata ritenuta esorbitante rispetto ai poteri attribuiti dalla legge al giudice dell’esecuzione.
2. Ricorre XXXXXXXXXXXXXX,a mezzo del difensore avv. Iacopo Memo, che chiede l'annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando premesso l’errore materiale contenuto nell’ordinanza per quello che concerne le conclusioni del pubblico ministero che, come si desume dal verbale, erano favorevoli la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione, anche a “blocchi”, sussistendo l'elemento unificante della dimostrata tossicodipendenza nonché la commissione, per blocchi omogenei di tipologia di reato e di ambito temporale, di condotte poste in essere in esecuzione del medesimo disegno criminoso. In particolare, il condannato, tossicodipendente, ha commesso in un breve ambito temporale vari delitti contro il patrimonio, i pubblici ufficiali ed evasioni, condotte fra di loro dimostrative della unicità del disegno criminoso. Inoltre, il giudice dell’esecuzione si è rifiutato di esaminare detti reati per blocchi omogenei e di tenere in considerazione lo stato di tossicodipendenza in relazione al quale non ha speso una parola. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38217 Anno 2025 Presidente: BO MO Relatore: APRILE STEFANO Data Udienza: 16/10/2025 Infine, il giudice dell’esecuzione si è rifiutato di rideterminare la pena per i reati di tentata rapina e rapina di generi alimentari di scarsissimo valore, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, pur sussistendone i presupposti e rientrando nei poteri del giudice dell’esecuzione di rivalutare il fatto e ridurre la pena.
2.1. Il difensore ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale nelle conclusioni scritte, è fondato sotto tutti i profili. 2. È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.1. Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). Secondo l’id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così già: Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendo la giurisprudenza chiarito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).
3. Ciò premesso, il ricorso è fondato perché il giudice dell’esecuzione ha erroneamente valorizzato, per escludere la continuazione, la distanza di oltre due anni tra i fatti, senza però avvedersi che nell’ambito della richiesta sono contenute sentenze che concernono reati dello stesso tipo o della stessa indole posti in essere a distanza di poco tempo, sicché la generica e omnicomprensiva valutazione di essi, incentrata sulla particolare ampiezza della distanza temporale, appare in violazione dei principi giurisprudenziali costantemente affermati secondo i quali la verifica ha per oggetto i singoli fatti, potendosi addivenire al riconoscimento anche solo parziale della continuazione tra le numerose sentenze. Resta fermo che è compito del giudice dell’esecuzione verificare, all’interno dei singoli 2 fatti, la sussistenza dei sopra richiamati requisiti per ravvisare l’unicità del disegno criminoso, potendosi giungere a escluderne la presenza in forza di arresti o periodi di detenzione o di ri- avvio agli arresti domiciliari a seguito di evasione, perché tale evenienza può logicamente ritenersi di ostacolo alla preordinazione del nuovo episodio di evasione, laddove il ricorrente non poteva certo prefigurarsi di essere ri-avviato agli arresti domiciliari nonostante la precedente condotta illecita.
3.1. Il provvedimento impugnato è altresì carente per quello che riguarda l’omessa valutazione del dedotto stato di tossicodipendenza, fermo restando che in proposito spetta al giudice considerare, sia la effettiva esistenza di tale condizione, sia la specifica rilevanza di essa ai fini della unificazione dei reati. Con riferimento allo stato di tossicodipendenza la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «in tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione il giudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condotte criminose alla luce di specifici indicatori quali a) la distanza cronologica tra i fatti criminosi;
b) le modalità della condotta;
c) la sistematicità ed abitudini programmate di vita;
d) la tipologia dei reati;
e ) il bene protetto;
f) l'omogeneità delle violazioni;
g) le causali;
h) lo stato di tempo e di luogo;
i) la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza» (Sez. 2, n. 49844 del 03/10/2012, Gallo, Rv. 253846). La questione della tossicodipendenza è però del tutto trascurata.
4. Ancor più grave è l’affermazione secondo la quale non spetterebbe al giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale.
4.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «il condannato per il delitto di rapina all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 86 del 2024, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell'esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito» (ex multis, Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025, Veseli, Rv. 287685 – 01).
4.2. Riconosciuta, dunque, la competenza del giudice dell’esecuzione a provvedere sull’istanza in proposito formulata dal condannato, resta allo stesso attribuito il compito di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’applicazione della speciale circostanza attenuante.
5. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché, in diversa persona fisica, proceda a nuovo esame, attenendosi sopra richiamati principi di diritto, nella piena libertà delle valutazioni di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente STEFANO APRILE MO BO 3 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4