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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/09/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 768/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 768/2023 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II, n. 76, presso lo Studio professionale dell'avv. Daniele Succu;
ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; nata a [...] il Controparte_2
3.8.1940, c.f. , residente in [...]; C.F._3 CP_3 nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
Verbene n. 2; nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_4 C.F._5 in Cagliari, via Famagosta n. 64; , nato a [...] il [...], c.f. CP_5
, residente in [...]; , nata a C.F._6 Controparte_6
Belvì il 31.8.1946, c.f. , domiciliata presso in Nuoro, via C.F._7 CP_5
Togliatti n. 41; , nato a [...] il [...], c.f. , residente CP_7 C.F._8 in Nuoro, via Luigi Sturzo n. 33; , nata a [...] l'[...], c.f. CP_8
, residente in [...]; C.F._9 CP_9
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
10; , nota nata a [...] il [...], c.f. , CP_8 CP_10 C.F._11 residente in [...]; convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare che Parte_1 è proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Belvì, via Roma n.
[...]
21, attualmente indicato in catasto fabbricati alla particella 268 del foglio 13, subalterno 1 e 2. 2.
Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite esclusivamente in caso di loro opposizione alla domanda”.
Motivi della decisione
con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha convenuto nel Parte_1 procedimento i convenuti indicati in epigrafe, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sull'immobile ubicato in Belvì, via Roma n. 21, attualmente indicato in catasto fabbricati alla particella 268 del foglio 13, subalterno 1 e 2.
pagina 1 di 4 A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver esercitato in via esclusiva e da oltre vent'anni il possesso ininterrotto, pacifico e uti dominus sul fabbricato sito in Comune di Belvì, via Roma n. 21, con accesso anche da via Papa
Giovanni XXIII, e in maniera pubblica e pacifica;
- che l'immobile ora indicato era appartenuto a moglie in prime nozze Persona_1 dell'avolo del medesimo ricorrente, ; Tes_1
- che la aveva lasciato l'immobile per testamento a suo marito;
Per_1
- che nel testamento era stato scritto che una parte del fabbricato, composta da una stanza al piano terreno, e due vani superiori, dopo la morte del marito, sarebbero dovuti andare ai nipoti (alias , e , “figli della zia ; CP_10 CP_8 CP_9 CP_8 Per_2
- che la porzione del fabbricato era attualmente identificata dal subalterno 2, mentre la parte trasferita per testamento a era l'attuale subalterno 1; Tes_1
- che, alla morte di , deceduto senza lasciare testamento il 7.12.1961, l'immobile Tes_1 era stato dichiarato nella denuncia di successione a favore della seconda moglie CP_11
e dei tre figli , e , quest'ultima madre del ricorrente
[...] CP_12 CP_13 CP_14
Parte_1
- che, con testamento pubblico del 7.4.1993, , deceduta l'11.6.1994, aveva Controparte_11 disposto che i suoi diritti sull'immobile fossero devoluti “al signor figlio di Parte_1 e di ”; Parte_2 CP_14
- di aver considerato, a partire dal decesso della , lo stesso immobile come cosa propria e CP_8 esclusiva, di averlo utilizzato soprattutto come deposito di materiali e come cantina per il vino, attese le sue condizioni di conservazione non adatte all'uso abitativo, senza incontrare mai alcuna opposizione da parte di alcuno;
- che era deceduta nubile e senza figli;
Persona_3
- che aveva lasciato a succedergli la moglie (a sua volta deceduta) Persona_4 Persona_5
e i figli e;
CP_6 CP_5 CP_1
- , madre del ricorrente, aveva lasciato a succederle i figli , CP_14 Controparte_1 CP_3
, e , oltre al medesimo ricorrente.
[...] CP_4 Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente, deducendo che il procedimento di mediazione obbligatoria si era definito negativamente per mancata partecipazione degli invitati, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti indicati in epigrafe non si sono costituiti nel procedimento, che, istruito mediante produzioni documentali e istruttoria orale, è stato rinviato all'udienza del 30 settembre 2025 per la decisione nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusionali.
*******
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione pagina 2 di 4 del bene e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. n. 18392/06).
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come il ricorrente avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
In particolare, i testimoni e , escussi all'udienza del 17 luglio 2025, Testimone_2 Testimone_3 hanno dichiarato che, da oltre venti anni, il ricorrente aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico, avendolo utilizzato, a partire dall'anno 1993, come deposito di attrezzi da lavoro agricoli, come cantina e come luogo di ritrovo con amici per pranzi e incontri. I testimoni ora indicati hanno altresì confermato che aveva sempre posseduto le chiavi dello stesso immobile. Parte_1
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per essersi recati personalmente e frequentemente nello stesso immobile
(cfr. verbale ud. cit.).
Occorre inoltre considerare che i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, dell'immobile per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, dell'immobile ubicato in Belvì, via Roma n. 21, distinto in catasto fabbricati dello stesso comune, al foglio 13, particella 268, subalterno 1 e 2.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Oristano, 30 settembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ORISTANO
Il Tribunale, nella persona della giudice, dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 768/2023 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II, n. 76, presso lo Studio professionale dell'avv. Daniele Succu;
ricorrente nei confronti di nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 residente in [...]; nata a [...] il Controparte_2
3.8.1940, c.f. , residente in [...]; C.F._3 CP_3 nato a [...] il [...], c.f. residente in [...]
Verbene n. 2; nato a [...] il [...], c.f. , residente Controparte_4 C.F._5 in Cagliari, via Famagosta n. 64; , nato a [...] il [...], c.f. CP_5
, residente in [...]; , nata a C.F._6 Controparte_6
Belvì il 31.8.1946, c.f. , domiciliata presso in Nuoro, via C.F._7 CP_5
Togliatti n. 41; , nato a [...] il [...], c.f. , residente CP_7 C.F._8 in Nuoro, via Luigi Sturzo n. 33; , nata a [...] l'[...], c.f. CP_8
, residente in [...]; C.F._9 CP_9
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in [...]
10; , nota nata a [...] il [...], c.f. , CP_8 CP_10 C.F._11 residente in [...]; convenuti contumaci
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: voglia il Tribunale: “
1. Accertare e dichiarare che Parte_1 è proprietario esclusivo per intervenuta usucapione dell'immobile sito in Belvì, via Roma n.
[...]
21, attualmente indicato in catasto fabbricati alla particella 268 del foglio 13, subalterno 1 e 2. 2.
Condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite esclusivamente in caso di loro opposizione alla domanda”.
Motivi della decisione
con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., ha convenuto nel Parte_1 procedimento i convenuti indicati in epigrafe, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di proprietà, per maturata usucapione ultraventennale, sull'immobile ubicato in Belvì, via Roma n. 21, attualmente indicato in catasto fabbricati alla particella 268 del foglio 13, subalterno 1 e 2.
pagina 1 di 4 A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:
- di aver esercitato in via esclusiva e da oltre vent'anni il possesso ininterrotto, pacifico e uti dominus sul fabbricato sito in Comune di Belvì, via Roma n. 21, con accesso anche da via Papa
Giovanni XXIII, e in maniera pubblica e pacifica;
- che l'immobile ora indicato era appartenuto a moglie in prime nozze Persona_1 dell'avolo del medesimo ricorrente, ; Tes_1
- che la aveva lasciato l'immobile per testamento a suo marito;
Per_1
- che nel testamento era stato scritto che una parte del fabbricato, composta da una stanza al piano terreno, e due vani superiori, dopo la morte del marito, sarebbero dovuti andare ai nipoti (alias , e , “figli della zia ; CP_10 CP_8 CP_9 CP_8 Per_2
- che la porzione del fabbricato era attualmente identificata dal subalterno 2, mentre la parte trasferita per testamento a era l'attuale subalterno 1; Tes_1
- che, alla morte di , deceduto senza lasciare testamento il 7.12.1961, l'immobile Tes_1 era stato dichiarato nella denuncia di successione a favore della seconda moglie CP_11
e dei tre figli , e , quest'ultima madre del ricorrente
[...] CP_12 CP_13 CP_14
Parte_1
- che, con testamento pubblico del 7.4.1993, , deceduta l'11.6.1994, aveva Controparte_11 disposto che i suoi diritti sull'immobile fossero devoluti “al signor figlio di Parte_1 e di ”; Parte_2 CP_14
- di aver considerato, a partire dal decesso della , lo stesso immobile come cosa propria e CP_8 esclusiva, di averlo utilizzato soprattutto come deposito di materiali e come cantina per il vino, attese le sue condizioni di conservazione non adatte all'uso abitativo, senza incontrare mai alcuna opposizione da parte di alcuno;
- che era deceduta nubile e senza figli;
Persona_3
- che aveva lasciato a succedergli la moglie (a sua volta deceduta) Persona_4 Persona_5
e i figli e;
CP_6 CP_5 CP_1
- , madre del ricorrente, aveva lasciato a succederle i figli , CP_14 Controparte_1 CP_3
, e , oltre al medesimo ricorrente.
[...] CP_4 Controparte_2
Alla luce di quanto esposto, la parte ricorrente, deducendo che il procedimento di mediazione obbligatoria si era definito negativamente per mancata partecipazione degli invitati, ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
I convenuti indicati in epigrafe non si sono costituiti nel procedimento, che, istruito mediante produzioni documentali e istruttoria orale, è stato rinviato all'udienza del 30 settembre 2025 per la decisione nelle forme di cui agli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. previa assegnazione di un termine per il deposito di note conclusionali.
*******
La domanda di accertamento merita accoglimento, in quanto fondata.
L'usucapione, regolata dall'art. 1158, c.c., è una fattispecie complessa, avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene, e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio “qualificato”, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sul bene, per almeno venti anni, un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento puntuale di atti conformi alla qualità ed alla destinazione pagina 2 di 4 del bene e tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria in contrapposizione all'inerzia del titolare (cfr. Cass. n. 18392/06).
Per usucapire un bene immobile, come è noto, è necessaria la sussistenza di presupposti essenziali e necessari aventi i seguenti requisiti: a – l'esercizio del possesso per un periodo temporale di vent'anni a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione, sia esso originario o realizzato attraverso l'interversione della detenzione in possesso;
b – il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto e con manifestazione del puntuale compimento di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa tali da rivelare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria di fatto sul bene medesimo che, in modo inconciliabile, escluda la possibilità di godimento altrui, anche parziale, in contrapposizione all'inerzia del titolare. Deve quindi risultare evidente– escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – un'inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che connoti
“impedimento” ad altri di ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (cfr. Cass. n. 9903/2006; Cass. n. 16841/2005); c – il possesso pacifico e pubblico e, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino (cfr. Cass. n. 6997/1998); d – il possesso inequivoco, pertanto, né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale;
deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di realizzare un'attività corrispondente al predetto esercizio della proprietà.
Sulle indicate premesse, ove si verta giudizialmente in una domanda di usucapione, è onere della parte istante fornire prova del possesso utile ad usucapionem ex art. 1158, c.c., e, quindi, di aver acquistato il possesso dell'immobile in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni senza interruzione, con attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Nell'odierna vertenza, l'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di accertare come il ricorrente avesse svolto in modo pacifico, pubblico e continuo, per oltre vent'anni, attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza riconoscere altrui diritti, sull'immobile oggetto di causa.
In particolare, i testimoni e , escussi all'udienza del 17 luglio 2025, Testimone_2 Testimone_3 hanno dichiarato che, da oltre venti anni, il ricorrente aveva esercitato sull'immobile sopra indicato attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà in modo esclusivo e pacifico, avendolo utilizzato, a partire dall'anno 1993, come deposito di attrezzi da lavoro agricoli, come cantina e come luogo di ritrovo con amici per pranzi e incontri. I testimoni ora indicati hanno altresì confermato che aveva sempre posseduto le chiavi dello stesso immobile. Parte_1
I testi indicati, in difetto di risultanze di segno contrario, devono essere considerati imparziali e credibili, tenuto conto che hanno dimostrato di essere a conoscenza delle circostanze dichiarate in modo diretto e immediato, per essersi recati personalmente e frequentemente nello stesso immobile
(cfr. verbale ud. cit.).
Occorre inoltre considerare che i convenuti contumaci hanno mostrato con la loro condotta omissiva di non volersi opporre alla domanda di usucapione.
Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, ora ricostruite, sussistono quindi i presupposti del possesso utile all'acquisto della proprietà a titolo originario, per intervenuta usucapione, dell'immobile per cui è causa.
Le spese legali devono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della mancata opposizione delle parti convenute rispetto alla domanda azionata nel presente giudizio. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accerta e dichiara che è divenuto proprietario, per maturata usucapione Parte_1 ultraventennale, dell'immobile ubicato in Belvì, via Roma n. 21, distinto in catasto fabbricati dello stesso comune, al foglio 13, particella 268, subalterno 1 e 2.
2. Compensa le spese processuali tra le parti.
Oristano, 30 settembre 2025
La giudice
dott.ssa Enrica Marini
pagina 4 di 4