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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Bologna
Seconda Sezione civile
Il Consigliere Istruttore designato Dott. Maria Laura Benini
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 475/2024 promossa da
Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 133/2024, ha rigettato l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2023, emesso in Parte_1 favore di per il pagamento di € 34.046,82 a titolo di corrispettivo per la Controparte_1 fornitura di merci, come risultante da tre fatture emesse nell'anno 2021;
- ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo di non aver mai Parte_1 ordinato la merce di cui alle fatture ex adverso azionate, invero acquistata dal fratello a sua insaputa;
Controparte_2
Ritenuta la costituzione in giudizio dell'appellante non tempestiva, in quanto Parte_1 avvenuta in data 25.3.2024, ben oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello alle controparti, risalente alla data del 21.2.2024 (cfr. Cass. civ. 6369/2017);
Ritenute le giustificazioni addotte sul punto dal difensore di parte appellante all'udienza del 10.9.2024 generiche e non provate quanto al verificarsi di un “errore tecnico di sistema”, risultando invero, dalla documentazione prodotta, la pec indirizzata all' (cfr. Controparte_3 allegati all'atto d'appello); che peraltro nemmeno vi è prova di una tempestiva attivazione all'esito del rigetto, non avendo la parte prodotto la relativa comunicazione né indicato quando questo sarebbe avvenuto;
che quando questo dovesse farsi coincidere con la mail del 21.2.2024 (message-
15 , la iscrizione presso la Cancelleria della Corte d'Appello sarebbe avvenuta oltre un mese CP_4 dopo
P.Q.M.
Visti gli artt. 348 e 165 c.p.c.;
Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Bologna, il 11.03.2025
Il Consigliere istruttore
Dott. Maria Laura Benini
Seconda Sezione civile
Il Consigliere Istruttore designato Dott. Maria Laura Benini
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 475/2024 promossa da
Parte_1
Appellante contro
Controparte_1
Appellato
Controparte_2
Appellato contumace
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Rilevato che:
- Il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza n. 133/2024, ha rigettato l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo n. 998/2023, emesso in Parte_1 favore di per il pagamento di € 34.046,82 a titolo di corrispettivo per la Controparte_1 fornitura di merci, come risultante da tre fatture emesse nell'anno 2021;
- ha proposto appello avverso tale sentenza, deducendo di non aver mai Parte_1 ordinato la merce di cui alle fatture ex adverso azionate, invero acquistata dal fratello a sua insaputa;
Controparte_2
Ritenuta la costituzione in giudizio dell'appellante non tempestiva, in quanto Parte_1 avvenuta in data 25.3.2024, ben oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello alle controparti, risalente alla data del 21.2.2024 (cfr. Cass. civ. 6369/2017);
Ritenute le giustificazioni addotte sul punto dal difensore di parte appellante all'udienza del 10.9.2024 generiche e non provate quanto al verificarsi di un “errore tecnico di sistema”, risultando invero, dalla documentazione prodotta, la pec indirizzata all' (cfr. Controparte_3 allegati all'atto d'appello); che peraltro nemmeno vi è prova di una tempestiva attivazione all'esito del rigetto, non avendo la parte prodotto la relativa comunicazione né indicato quando questo sarebbe avvenuto;
che quando questo dovesse farsi coincidere con la mail del 21.2.2024 (message-
15 , la iscrizione presso la Cancelleria della Corte d'Appello sarebbe avvenuta oltre un mese CP_4 dopo
P.Q.M.
Visti gli artt. 348 e 165 c.p.c.;
Dichiara l'improcedibilità dell'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore di delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Bologna, il 11.03.2025
Il Consigliere istruttore
Dott. Maria Laura Benini