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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/07/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 449/2023
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 449/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IALENTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2023 ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premesso di aver lavorato presso lo stabilimento Michelin Italiana s.p.a. di Fossano dal 1971 al 1995 quale addetto alla manutenzione presso l'Officina Centrale dello stabilimento, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a godere dei benefici previdenziali previsti dalla L. n.
257/92 con condanna al pagamento della corresponsione dei ratei arretrati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 7.7.2015 al saldo, oltre interessi e rivalutazione.
L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza dall'azione, la prescrizione del CP_1 diritto e l'infondatezza delle domande, concludendo per il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 12 La causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'odierna udienza.
* * * * *
1. – E' infondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, come novellato dal D.L.
111/2011, ed ex art. 6 D.L. 103/1991, conv. in L. 166/1991.
1.1. - Il secondo comma dell'art. 47 DPR 639/1970 prevede che:
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_2 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art. 6 D.L. 103/1991, conv. in L. 166/1991 prevede che:
“1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
1.2. – Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la decadenza in questione trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura;
nondimeno, è stato precisato che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede pagina 2 di 12 di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia (Cassazione civile sez. lav., n.41886 del 29/12/2021).
1.3. – Quanto alla decorrenza del termine decadenziale la norma citata prevede che essa vada individuata nella data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o nella data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero nella scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
1.4. – Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che il termine di decadenza non è maturato: dovendosi avere riguardo alla data di presentazione della domanda di ricostituzione per benefici amianto (e non già, come sostenuto dall' dalla CP_2
data di domanda della pensione), presentata il 7.7.2020 e respinta il 23.7.2020 (doc. 9 fascicolo ricorrente), è evidente che alla data di presentazione del ricorso giudiziale (20.5.2023) non è decorso il triennio neppure dalla domanda amministrativa, e pertanto a maggior ragione dai successivi momenti a cui la norma ricollega la decorrenza del termine.
2. – E' infondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003.
Detta disposizione prevede al comma 1 che:
“
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”
I successivi commi 6 e 6 bis prevedono che:
“
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro
pagina 3 di 12 che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”
In concreto, poiché il decreto ministeriale è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno 2005.
Nel caso di specie il ricorrente è stato pacificamente collocato in quiescenza con decorrenza
1.6.1995, sicchè, alla luce del comma 6 bis sopra richiamato, egli ha diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art. 13, co 8, L. 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con la maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,5 e con esclusione del limite decadenziale del 15 giugno 2005.
3. – E' infondata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14599 del 09/05/2022).
Nel caso di specie la certa conoscenza della esposizione all'amianto va individuata, in mancanza di ulteriori indici, nella presentazione della domanda all' in data 7.7.2020 di CP_1
riconoscimento dei benefici, di modo che, avendo il ricorrente prestato ricorso in data
20.5.2023 la prescrizione non può dirsi maturata.
4. – Nel merito alla luce della complessiva istruttoria svolta deve ritenersi provata l'esposizione qualificata all'amianto nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento Michelin di Fossano.
4.1. – Le testimonianze assunte in giudizio hanno confermato lo svolgimento costante, a far data dal 1971 e sino al 1995, di mansioni di manutenzione meccanica sia presso l'Officina
Centrale che presso le varie Officine di manutenzione dello stabilimento e presso i vari reparti
(mansioni risultanti del resto anche dal curriculum aziendale redatto da Michelin e prodotto sub doc. 1 fascicolo ricorrente), all'interno di un ambiente di lavoro ove erano presenti macchinari con pezzi contenenti amianto, tubature coibentate in amianto e tetti in eternit e ove vi era dispersione di fibre in assenza di meccanismi di aspirazione e di strumenti di pagina 4 di 12 protezione delle vie aeree. E' emerso inoltre chiaramente che il ricorrente, con l'ausilio degli operai addetti alle varie macchine, operava per la sostituzione e riparazione di molteplici componenti dei macchinari contenti amianto.
Si considerino le seguenti dichiarazioni testimoniali:
- teste “Conosco il in quanto abbiamo lavorato insieme alla Testimone_1 Pt_1
Michelin di Fossano dal 1971 al 1974. Io sono poi stato trasferito… Il sig. era addetto
Pt_1 all'Officina Centrale di manutenzione ed io ero impiegato tecnico per il controllo della strumentazione. Tutti e due avevamo compiti in tutto lo stabilimento, il sig. per la
Pt_1 manutenzione sulle macchine… Io andavo nell'Officina Centrale spesso, una volta al giorno minimo. Lì c'era ma ci incontravamo anche nei diversi reparti a seconda della
Pt_1 manutenzione da effettuare Per esempio, il lavoro della trafilatura prevedeva macchine che avevano motori di trazione e motori di frenaggio;
gli organi di frizione e di frenaggio erano composti di materiale di amianto, quindi il andava sulla macchina, sostituiva i freni e le
Pt_1 frizioni, portava i pezzi all'officina centrale, eventualmente eseguiva la tornitura se necessaria e poi incollava per mezzo di colla araldite i blocchi di amianto per la frenatura ed il frenaggio. Era un'attività che il afceva tutti i giorni, era il suo lavoro. Non usava nessuna protezione, i
Pt_1 guanti erano opzionali, erano a disposizione, ma non erano obbligatori;
l'unica protezione riguardava gli occhiali perchè c'erano fili vaganti. Il bloccaggio delle macchine della trafilatura avveniva con frequenza;
il numero delle macchine per la trafilatura era circa un centinaio. Era usuale che le macchine si bloccassero ed il manutentore doveva intervenire… C'erano poi i bagni di vapore per il trattamento termico del filo d'acciaio, c'erano anche bagni di ottonatura e di zincatura;
in questi bagni il filo passava attraverso guarnizioni in amianto che venivano sostituite periodicamente in funzione di eventuali perdite di liquido… si occupava di
Pt_1 sostituire le guarnizioni di dette vasche, coadiuvato dall'addetto macchina. Era un'attività di manutenzione casuale, poteva essere una volta al giorno o una volta alla settimana…. Nella trafilatura, dopo che il filo veniva ottonato, veniva inviato al reparto RC dove c'erano ulteriori trafile in bagno saponoso ed anche queste avevano motori di trazione e di frenaggio con guarnizioni in amianto. Anche questi interventi erano molto frequenti perché le macchinette della piccola trafilatura erano una quarantina… Poi si passava al reparto di confezionamento del filo a seconda delle necessità richieste dagli altri stabilimenti. Anche in questo reparto andava
Pt_1
pagina 5 di 12 a sostituire guarnizioni e freni;
in quel reparto le macchine erano talmente rumorose che erano dotate di capote, ovvero coperture di insonorizzazione isolate in amianto…. Capitava che alcuni di questi fili si rompessero, andando a sbattere contro le pareti della capote isolate in amianto, quindi il manutentore e l'operaio addetto alla macchina, aprivano la capote per ricongiungere il filo in acciaio e far ripartire la macchina. Aprendo la capote, venivano investiti da una nuvola di briciole di amianto che provenivano dalla capote… Poi si passava alle macchine di verifica…
Anche queste macchine erano provviste di freni e frizioni in amianto, soggetti alla manutenzione da parte di anche i tetti dello stabilimento erano in eternit… La dispersione di Pt_2 amianto avveniva all'interno di tutto lo stabilimento, perché le macchine per la trafilatura lo sparpagliavano dappertutto.
Non c'erano aspiratori per la polvere. La polvere rimaneva lì. Le macchine che pulivano per terra, sparpagliavano ancora di più la polvere… Il forno era composto di una struttura in ferro all'interno di mattoni refrattari ed aveva isolamenti in amianto. Quando si bruciava una resistenza il manutentore con l'elettricista e l'addetto alla macchina dovevano smontare la resistenza bruciata e sfilando la resistenza dovevano anche sfilare il supporto in amianto all'interno del forno… Tutti gli anni veniva fatta questa manutenzione dei forni… c'era una centrale termica con due caldaie…tutte le caldaie annualmente in agosto subivano una manutenzione e venivano cambiati i tubi dove circolava l'acqua; questi tubi erano supportati da materiale amiantifero…Tutte queste operazioni venivano fatte dal e dagli altri Pt_1 manutentori… ritagliava anche fogli di amianto per fare delle paratie e supporti nei forni di trattamento termico”;
- teste : “abbiamo lavorato insieme allo stabilimento Michelin di Fossano. Testimone_2
Io ho lavorato da agosto 1980 fino a settembre 2015. Lui c'era quando io sono arrivato e poi è andato in pensione prima di me… era un meccanico e girava a fare manutenzione nei Pt_1 reparti. Faceva per esempio il disincaglio sulle macchine con l'aiuto dell'elettricista e a volte dell'addetto alla macchina… Questa attività era frequente, le macchine lavoravano H24, frequentemente questi freni e frizioni si consumavano. I freni e le frizioni contenevano amianto, lo so perché era noto. Si toccavano questi freni con le mani per sostituirli, poi c'era, in corrispondenza del supporto, polvere, che era composta anche di amianto dato dall'usura di questi freni e frizioni. Per protezione usava guanti, occhiali, scarpe e tappi. Le mascherine Pt_1
pagina 6 di 12 allora non esistevano… Andava anche a fare manutenzione nelle caldaie e cambiare i rivestimenti… Nelle caldaie c'era il rivestimento e i tubi dove passava vapore ed acqua calda che erano tutti rivestiti di amianto, così come i contenitori di accumulo dell'acqua calda, sul cui coperchio c'era un materasso d'amianto in modo che il calore non andasse via… Faceva manutenzione dei forni dove arrivava il filo d'acciaio e lì veniva addolcito… i forni erano centinaia. Nei forni c'era amianto, anche nei forni a muffola c'era amianto, in essi il filo d'acciaio subiva un trattamento diverso. Poi dopo i forni a muffola il filo passava nelle trafile dove c'era una riduzione di diametro. Nelle trafile c'erano delle fasce freno che contenevano amianto. faceva anche la manutenzione delle capote, interveniva per cambiare i freni, oppure Pt_1 quando si verificava la rottura del cavetto d'acciaio; questo cavetto, quando si rompeva, continuava a girare per qualche secondo e sbatteva contro una griglia all'interno della capote e polverizzava intorno l'amianto… Dove lavorava c'era dispersione di amianto. Non Pt_1
c'era aspirazione, né nulla. Per pulire il luogo di lavoro si utilizzava una macchina ad aria compressa, o con la scopa si raccoglieva. La stessa cosa si faceva sulle trafile, si prendeva il tubicino di gomma e si soffiava per dare una pulita”;
- teste : “Ho conosciuto il in quanto io ho iniziato a lavorare Testimone_3 Pt_1 allo stabilimento Michelin di Fossano nel 1979 ed il lavorava già lì. Io ho lavorato lì Pt_1 sino al 1991 e lui c'era ancora… Io ero operaio nel reparto RT ovvero reparto trafilatura, e poi nel reparto OX1 ovvero ottonatura e preparazione filo per cerchietti… veniva a fare Pt_1 manutenzione in diversi punti di questo reparto, per esempio riparava le coibentazioni dei tubi che portavano il calore, che erano in amianto, oppure sostituiva le termocoppie dei forni, che erano supporti di amianto e in trafilatura sostituiva le fasce di freno per il tiraggio del filo, che erano rivestite anch'esse in amianto. Veniva a cambiarle quando erano usurate. In più sostituiva
i freni che erano costituiti da ferodi di amianto. Le fasce di freno, per esempio, che erano in materiale d'amianto, venivano sostituite quando erano usurate, ma questa operazione avveniva con frequenza giornaliera… Inizialmente lo facevano solo i manutentori, poi lo facevamo anche noi operai. Anche quando le sostituivamo noi operai, le fasce venivano prelevate dai manutentori, portate in officina e incollato l'amianto alla bandella per ricostituire la fascia nuova… Poi faceva la manutenzione dei tubi;
in quel caso bisognava prima togliere tutta la Pt_1 coibentazione, sostituire il tubo e rifare la coibentazione, che era in cemento ed amianto…. poteva
pagina 7 di 12 avvenire una volta ogni quindici giorni, non era così frequente. Sostituiva poi le termocoppie dei forni… Bisognava sostituire il tubo ed il supporto della termocoppia che era in materiale amiantifero. In tutti i turni di otto ore l'uno si interveniva uno o due volte per queste sostituzioni, con una ventina di manutentori, fra cui Durante l'estate si faceva la Pt_1 manutenzione straordinaria dei forni, i forni a muffola erano sei. Si toglieva il refrattario, c'era anche l'amianto che era refrattario e si sostituivano le termocoppie. Questa operazione si faceva una volta all'anno a macchina ferma per ogni forno. faceva queste operazioni. Nel Pt_1 reparto c'erano bobine che giravano. Il sistema frenante di queste bobine era costituito da ferodi di amianto che si consumavano, non frenavano più e bisognava cambiare tutto il pezzo… Io ho lavorato nel reparto dove c'erano le capote, ma in quel periodo non l'ho visto lavorare lì sopra. Io ho lavorato lì solo per la sostituzione dei colleghi capisquadra, ma conoscevo benissimo queste macchine… Capitava che si rompessero i fili di acciaio all'interno della capote, quindi l'operatore doveva arrestare la macchina, chiamare il manutentore, che interveniva per il ripristino del filo.
Quindi la capote si apriva, essa era rivestita di amianto;
quando i fili si sfilacciavano e sbattevano contro la capote, era presente qualche pezzo di amianto al momento dell'apertura. Per terra era pieno di materiale amiantifero tipo segatura… fine turno c'era la consegna di pulire la macchina per il turno successivo, quindi si puliva la macchina con la scopetta quando non si usava l'aria compressa. Sono poi arrivate delle manichette aspiratrici verso gli anni 90… Non ho mai visto mascherine, non erano allora obbligatorie. Ogni tanto c'erano delle riunioni, ma mai si è menzionato dell'amianto e di proteggersi in quanto allora era legale”.
4.2. – Le dichiarazioni sopra riportate sono del resto coerenti con quelle rese da altri testimoni in giudizi promossi da altri lavoratori del medesimo sito produttivo (alcuni dei quali escussi nel presente giudizio) e prodotte in giudizio dal ricorrente. Anche da tali deposizioni emergono infatti la presenza di amianto in numerosi componenti dei macchinari (freni, frizioni, guarnizioni, mattoni refrattari, etc) la frequente necessità di manutenzione dei macchinari, l'assenza di protezione per le vie aeree, la presenza di polvere di amianto nonché le operazioni di bonifica e rimozione di componenti in amianto avviate dall'azienda dopo il
1991 e durate anni (docc. 5 e 6 fascicolo ricorrente).
4.3. - Quanto poi alla prova dell'esposizione ad amianto in misura superiore alla soglia di accesso al beneficio possono ritenersi sufficienti le relazioni di consulenza tecnica espletate in pagina 8 di 12 altri giudizi sempre relativi a operai addetto allo stabilimento Michelin di Fossano e redatte da due consulenti differenti (cfr. docc. 2, 3 e 4 fascicolo ricorrente e produzioni ulteriori del
12.6.2025).
Ebbene, nel rispondere affermativamente al quesito del giudice, il consulente nominato nella causa Rgl 639/2015, Tribunale di Cuneo, doc. 2 fascicolo ricorrente) ha rilevato l'attività di assistenza prestata dal ricorrente al personale specializzato di manutenzione, che Parte_3
prevedeva anche l'utilizzo e la manipolazione di materiali contenenti amianto, la manipolazione ed utilizzo di guarnizioni contenenti amianto durante le attività di controllo e piccola manutenzione sugli impianti, la manutenzione di ferodi e materiali di attrito negli impianti di frenatura durante l'attività di controllo e piccola manutenzione sugli impianti oltre che l'esposizione ambientale.
In particolare il consulente ha affermato che “nei luoghi di lavoro ove ha operato il lavoratore, con grandissima probabilità, venivano utilizzati e manipolati quotidianamente materiali contenenti amianto e che, in conseguenza dello spontaneo rilascio di fibre di amianto per azioni termiche e/o meccaniche, possono essersi determinate – considerati i dati sperimentali presenti nella letteratura specializzata per attività similari – situazioni di esposizioni personali oltre i parametri di rischio – sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo quantitativo” e ha concluso affermando il lavoratore
“con grande probabilità, è (ndr) stato sottoposto ad una esposizione a fibre di amianto aerodisperse, con concentrazione media annuale, in riferimento ad otto ore lavorative giornaliere, superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo” (doc. 2 fascicolo ricorrente, relazione ing. causa Per_1 Parte_3
Rgl 639/2015 Tribunale di Cuneo). CP_1
Va valorizzato adeguatamente che a tale risultato il consulente è giunto valorizzando le attività di manutenzione svolte dal lavoratore in ausilio ai manutentori, di modo che le conclusioni richiamate possono a maggior ragione ritenersi valide anche nel caso di specie, considerando che le attività di manutenzione da parte del ricorrente venivano svolte per l'intera giornata lavorativa e non solo in via occasionale, come poteva accadere per i colleghi dei vari reparti di produzione.
Le medesime considerazioni sono esposte anche nella relazione redatta dal medesimo consulente nella causa rgl 635/2015, sub doc. 3 fascicolo ricorrente. CP_3
pagina 9 di 12 Analogamente, anche il consulente ing. nella causa Rgl 132/2018, Per_2 CP_4
Tribunale di Cuneo, ha riconosciuto l'esposizione qualificata del lavoratore alle fibre di amianto dopo una attenta analisi e descrizione delle attività svolte all'interno dello stabilimento e di quelle svolte dal lavoratore, in gran parte sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente (doc. 4 fascicolo ricorrente).
Lo stesso ing. ha riconosciuto l'esposizione qualificata dei lavoratori alle fibre di Per_2
amianto nelle cause promosse dai , e , lavoratori che hanno svolto Pt_4 Per_3 Parte_5
presso lo stabilimento di Fossano le attività di “manutentore impianti”, di “manutenzione meccanica” e di “manutenzione”, del tutto sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente.
Le risultanze delle consulenze sopra richiamate – che hanno concordemente riconosciuto per tutti i lavoratori l'esposizione qualificata alle fibre di amianto sino al 31.12.1992 e sono state oggetto di sentenze favorevoli ai ricorrenti pure allegate al fascicolo (docc. da 10 a 13 fascicolo ricorrente e sentenze prodotte in data 12.6.2025) – in quanto fondate su motivazioni convincenti e frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, possono essere poste a fondamento della presente decisione, senza che sia necessario, per ragioni di economia processuale, procedere a nuova ctu, atteso il numero di consulenze, concordi, in atti aventi ad oggetto il medesimo stabilimento e le medesime attività lavorative svolte dal ricorrente.
5. – E' fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei ex art. 47 bis DPR 639/1970.
5.1 – L'art. 47 bis citato, aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, prevede che:
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Prima dell'entrata in vigore della norma (6 luglio 2011), invece, il diritto ai ratei pensionistici si estingueva nell'ordinario termine di dieci anni, se i ratei non erano stati riscossi, e in cinque anni se, invece, essi erano stati liquidati con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, permanendo l'illiquidità, per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr. Cass. 2563/2016).
pagina 10 di 12 5.2. – Deve escludersi l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, senza che però da ciò discenda l'applicazione incondizionata del termine decennale.
Invero, devono trovare applicazione nella fattispecie in esame i principi indicati dall'art. 252 disp. att. c.c., in quanto tale norma – sebbene norma di natura transitoria volta a regolamentare espressamente il succedersi dei diversi termini fissati dal codice del 1965 e da quello vigente in tema di prescrizione e usucapione – costituisce espressione di un principio di carattere generale;
in base a tale disposizione, dunque, ove una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (cfr. Cass. civile sez. lav., 07/02/2018, n.2965; Corte d'Appello Torino n.
192/2016);
Deve ricavarsi che: 1) il nuovo regime prescrizionale quinquennale dei ratei di pensione è entrato in vigore il 6.7.2011; 2) qualora a tale data siano trascorsi meno di 5 anni, da questo momento prende a decorrere il termine quinquennale;
3) qualora siano trascorsi più di 5 anni, il termine di prescrizione scade al compimento del periodo residuo per completare il decennio.
Venendo al caso di specie, la domanda di ricostituzione della pensione è stata inoltrata il
7.7.2020; per quanto attiene dunque ai ratei maturati nel decennio antecedente al presentazione della domanda (7.7.2010-7.7.2020), deve rilevarsi che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (6.7.2011) erano trascorsi meno di 5 anni, con la conseguenza che deve trovare applicazione, a partire dal luglio 2011 la prescrizione quinquennale, con decorrenza da ciascun rateo.
Considerando, dunque, che la domanda è stata presentata il 7.7.2020 sono da considerarsi prescritti i ratei antecedenti al 7.7.2015.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14.
4638
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, pagina 11 di 12 - condanna l' a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente mediante applicazione CP_1
del coefficiente 1,5, e a corrispondere al ricorrente le differenze sui ratei di pensione arretrati con decorrenza 7.7.2015, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, dal 121' giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, nella misura di € 4.638,00 oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/07/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 449/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IALENTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO FERNANDO CP_1 P.IVA_1
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2023 ha convenuto in giudizio l' e Parte_1 CP_1
premesso di aver lavorato presso lo stabilimento Michelin Italiana s.p.a. di Fossano dal 1971 al 1995 quale addetto alla manutenzione presso l'Officina Centrale dello stabilimento, ha chiesto accertarsi il proprio diritto a godere dei benefici previdenziali previsti dalla L. n.
257/92 con condanna al pagamento della corresponsione dei ratei arretrati dall'insorgenza del diritto ovvero dal 7.7.2015 al saldo, oltre interessi e rivalutazione.
L' si è costituito in giudizio eccependo la decadenza dall'azione, la prescrizione del CP_1 diritto e l'infondatezza delle domande, concludendo per il rigetto del ricorso.
pagina 1 di 12 La causa è stata istruita in via documentale e con l'escussione dei testimoni ed è stata discussa all'odierna udienza.
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1. – E' infondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 DPR 639/1970, come novellato dal D.L.
111/2011, ed ex art. 6 D.L. 103/1991, conv. in L. 166/1991.
1.1. - Il secondo comma dell'art. 47 DPR 639/1970 prevede che:
“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la CP_2 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
L'art. 6 D.L. 103/1991, conv. in L. 166/1991 prevede che:
“1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
1.2. – Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la decadenza in questione trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, potendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura;
nondimeno, è stato precisato che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede pagina 2 di 12 di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia (Cassazione civile sez. lav., n.41886 del 29/12/2021).
1.3. – Quanto alla decorrenza del termine decadenziale la norma citata prevede che essa vada individuata nella data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o nella data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero nella scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data della richiesta di presentazione.
1.4. – Applicando i suesposti principi al caso di specie deve rilevarsi che il termine di decadenza non è maturato: dovendosi avere riguardo alla data di presentazione della domanda di ricostituzione per benefici amianto (e non già, come sostenuto dall' dalla CP_2
data di domanda della pensione), presentata il 7.7.2020 e respinta il 23.7.2020 (doc. 9 fascicolo ricorrente), è evidente che alla data di presentazione del ricorso giudiziale (20.5.2023) non è decorso il triennio neppure dalla domanda amministrativa, e pertanto a maggior ragione dai successivi momenti a cui la norma ricollega la decorrenza del termine.
2. – E' infondata l'eccezione di decadenza ex art. 47 del D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003.
Detta disposizione prevede al comma 1 che:
“
1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell' importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime”
I successivi commi 6 e 6 bis prevedono che:
“
6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro
pagina 3 di 12 che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento”
In concreto, poiché il decreto ministeriale è stato emanato il 27 ottobre 2004 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2004, il termine semestrale di decadenza è venuto a scadere il 15 giugno 2005.
Nel caso di specie il ricorrente è stato pacificamente collocato in quiescenza con decorrenza
1.6.1995, sicchè, alla luce del comma 6 bis sopra richiamato, egli ha diritto all'applicazione della più favorevole disciplina di cui all'art. 13, co 8, L. 257/1992, in vigore prima della novella del 2003, con la maggiorazione contributiva secondo il coefficiente 1,5 e con esclusione del limite decadenziale del 15 giugno 2005.
3. – E' infondata l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall CP_1
Secondo la giurisprudenza di legittimità la prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14599 del 09/05/2022).
Nel caso di specie la certa conoscenza della esposizione all'amianto va individuata, in mancanza di ulteriori indici, nella presentazione della domanda all' in data 7.7.2020 di CP_1
riconoscimento dei benefici, di modo che, avendo il ricorrente prestato ricorso in data
20.5.2023 la prescrizione non può dirsi maturata.
4. – Nel merito alla luce della complessiva istruttoria svolta deve ritenersi provata l'esposizione qualificata all'amianto nell'ambito dell'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento Michelin di Fossano.
4.1. – Le testimonianze assunte in giudizio hanno confermato lo svolgimento costante, a far data dal 1971 e sino al 1995, di mansioni di manutenzione meccanica sia presso l'Officina
Centrale che presso le varie Officine di manutenzione dello stabilimento e presso i vari reparti
(mansioni risultanti del resto anche dal curriculum aziendale redatto da Michelin e prodotto sub doc. 1 fascicolo ricorrente), all'interno di un ambiente di lavoro ove erano presenti macchinari con pezzi contenenti amianto, tubature coibentate in amianto e tetti in eternit e ove vi era dispersione di fibre in assenza di meccanismi di aspirazione e di strumenti di pagina 4 di 12 protezione delle vie aeree. E' emerso inoltre chiaramente che il ricorrente, con l'ausilio degli operai addetti alle varie macchine, operava per la sostituzione e riparazione di molteplici componenti dei macchinari contenti amianto.
Si considerino le seguenti dichiarazioni testimoniali:
- teste “Conosco il in quanto abbiamo lavorato insieme alla Testimone_1 Pt_1
Michelin di Fossano dal 1971 al 1974. Io sono poi stato trasferito… Il sig. era addetto
Pt_1 all'Officina Centrale di manutenzione ed io ero impiegato tecnico per il controllo della strumentazione. Tutti e due avevamo compiti in tutto lo stabilimento, il sig. per la
Pt_1 manutenzione sulle macchine… Io andavo nell'Officina Centrale spesso, una volta al giorno minimo. Lì c'era ma ci incontravamo anche nei diversi reparti a seconda della
Pt_1 manutenzione da effettuare Per esempio, il lavoro della trafilatura prevedeva macchine che avevano motori di trazione e motori di frenaggio;
gli organi di frizione e di frenaggio erano composti di materiale di amianto, quindi il andava sulla macchina, sostituiva i freni e le
Pt_1 frizioni, portava i pezzi all'officina centrale, eventualmente eseguiva la tornitura se necessaria e poi incollava per mezzo di colla araldite i blocchi di amianto per la frenatura ed il frenaggio. Era un'attività che il afceva tutti i giorni, era il suo lavoro. Non usava nessuna protezione, i
Pt_1 guanti erano opzionali, erano a disposizione, ma non erano obbligatori;
l'unica protezione riguardava gli occhiali perchè c'erano fili vaganti. Il bloccaggio delle macchine della trafilatura avveniva con frequenza;
il numero delle macchine per la trafilatura era circa un centinaio. Era usuale che le macchine si bloccassero ed il manutentore doveva intervenire… C'erano poi i bagni di vapore per il trattamento termico del filo d'acciaio, c'erano anche bagni di ottonatura e di zincatura;
in questi bagni il filo passava attraverso guarnizioni in amianto che venivano sostituite periodicamente in funzione di eventuali perdite di liquido… si occupava di
Pt_1 sostituire le guarnizioni di dette vasche, coadiuvato dall'addetto macchina. Era un'attività di manutenzione casuale, poteva essere una volta al giorno o una volta alla settimana…. Nella trafilatura, dopo che il filo veniva ottonato, veniva inviato al reparto RC dove c'erano ulteriori trafile in bagno saponoso ed anche queste avevano motori di trazione e di frenaggio con guarnizioni in amianto. Anche questi interventi erano molto frequenti perché le macchinette della piccola trafilatura erano una quarantina… Poi si passava al reparto di confezionamento del filo a seconda delle necessità richieste dagli altri stabilimenti. Anche in questo reparto andava
Pt_1
pagina 5 di 12 a sostituire guarnizioni e freni;
in quel reparto le macchine erano talmente rumorose che erano dotate di capote, ovvero coperture di insonorizzazione isolate in amianto…. Capitava che alcuni di questi fili si rompessero, andando a sbattere contro le pareti della capote isolate in amianto, quindi il manutentore e l'operaio addetto alla macchina, aprivano la capote per ricongiungere il filo in acciaio e far ripartire la macchina. Aprendo la capote, venivano investiti da una nuvola di briciole di amianto che provenivano dalla capote… Poi si passava alle macchine di verifica…
Anche queste macchine erano provviste di freni e frizioni in amianto, soggetti alla manutenzione da parte di anche i tetti dello stabilimento erano in eternit… La dispersione di Pt_2 amianto avveniva all'interno di tutto lo stabilimento, perché le macchine per la trafilatura lo sparpagliavano dappertutto.
Non c'erano aspiratori per la polvere. La polvere rimaneva lì. Le macchine che pulivano per terra, sparpagliavano ancora di più la polvere… Il forno era composto di una struttura in ferro all'interno di mattoni refrattari ed aveva isolamenti in amianto. Quando si bruciava una resistenza il manutentore con l'elettricista e l'addetto alla macchina dovevano smontare la resistenza bruciata e sfilando la resistenza dovevano anche sfilare il supporto in amianto all'interno del forno… Tutti gli anni veniva fatta questa manutenzione dei forni… c'era una centrale termica con due caldaie…tutte le caldaie annualmente in agosto subivano una manutenzione e venivano cambiati i tubi dove circolava l'acqua; questi tubi erano supportati da materiale amiantifero…Tutte queste operazioni venivano fatte dal e dagli altri Pt_1 manutentori… ritagliava anche fogli di amianto per fare delle paratie e supporti nei forni di trattamento termico”;
- teste : “abbiamo lavorato insieme allo stabilimento Michelin di Fossano. Testimone_2
Io ho lavorato da agosto 1980 fino a settembre 2015. Lui c'era quando io sono arrivato e poi è andato in pensione prima di me… era un meccanico e girava a fare manutenzione nei Pt_1 reparti. Faceva per esempio il disincaglio sulle macchine con l'aiuto dell'elettricista e a volte dell'addetto alla macchina… Questa attività era frequente, le macchine lavoravano H24, frequentemente questi freni e frizioni si consumavano. I freni e le frizioni contenevano amianto, lo so perché era noto. Si toccavano questi freni con le mani per sostituirli, poi c'era, in corrispondenza del supporto, polvere, che era composta anche di amianto dato dall'usura di questi freni e frizioni. Per protezione usava guanti, occhiali, scarpe e tappi. Le mascherine Pt_1
pagina 6 di 12 allora non esistevano… Andava anche a fare manutenzione nelle caldaie e cambiare i rivestimenti… Nelle caldaie c'era il rivestimento e i tubi dove passava vapore ed acqua calda che erano tutti rivestiti di amianto, così come i contenitori di accumulo dell'acqua calda, sul cui coperchio c'era un materasso d'amianto in modo che il calore non andasse via… Faceva manutenzione dei forni dove arrivava il filo d'acciaio e lì veniva addolcito… i forni erano centinaia. Nei forni c'era amianto, anche nei forni a muffola c'era amianto, in essi il filo d'acciaio subiva un trattamento diverso. Poi dopo i forni a muffola il filo passava nelle trafile dove c'era una riduzione di diametro. Nelle trafile c'erano delle fasce freno che contenevano amianto. faceva anche la manutenzione delle capote, interveniva per cambiare i freni, oppure Pt_1 quando si verificava la rottura del cavetto d'acciaio; questo cavetto, quando si rompeva, continuava a girare per qualche secondo e sbatteva contro una griglia all'interno della capote e polverizzava intorno l'amianto… Dove lavorava c'era dispersione di amianto. Non Pt_1
c'era aspirazione, né nulla. Per pulire il luogo di lavoro si utilizzava una macchina ad aria compressa, o con la scopa si raccoglieva. La stessa cosa si faceva sulle trafile, si prendeva il tubicino di gomma e si soffiava per dare una pulita”;
- teste : “Ho conosciuto il in quanto io ho iniziato a lavorare Testimone_3 Pt_1 allo stabilimento Michelin di Fossano nel 1979 ed il lavorava già lì. Io ho lavorato lì Pt_1 sino al 1991 e lui c'era ancora… Io ero operaio nel reparto RT ovvero reparto trafilatura, e poi nel reparto OX1 ovvero ottonatura e preparazione filo per cerchietti… veniva a fare Pt_1 manutenzione in diversi punti di questo reparto, per esempio riparava le coibentazioni dei tubi che portavano il calore, che erano in amianto, oppure sostituiva le termocoppie dei forni, che erano supporti di amianto e in trafilatura sostituiva le fasce di freno per il tiraggio del filo, che erano rivestite anch'esse in amianto. Veniva a cambiarle quando erano usurate. In più sostituiva
i freni che erano costituiti da ferodi di amianto. Le fasce di freno, per esempio, che erano in materiale d'amianto, venivano sostituite quando erano usurate, ma questa operazione avveniva con frequenza giornaliera… Inizialmente lo facevano solo i manutentori, poi lo facevamo anche noi operai. Anche quando le sostituivamo noi operai, le fasce venivano prelevate dai manutentori, portate in officina e incollato l'amianto alla bandella per ricostituire la fascia nuova… Poi faceva la manutenzione dei tubi;
in quel caso bisognava prima togliere tutta la Pt_1 coibentazione, sostituire il tubo e rifare la coibentazione, che era in cemento ed amianto…. poteva
pagina 7 di 12 avvenire una volta ogni quindici giorni, non era così frequente. Sostituiva poi le termocoppie dei forni… Bisognava sostituire il tubo ed il supporto della termocoppia che era in materiale amiantifero. In tutti i turni di otto ore l'uno si interveniva uno o due volte per queste sostituzioni, con una ventina di manutentori, fra cui Durante l'estate si faceva la Pt_1 manutenzione straordinaria dei forni, i forni a muffola erano sei. Si toglieva il refrattario, c'era anche l'amianto che era refrattario e si sostituivano le termocoppie. Questa operazione si faceva una volta all'anno a macchina ferma per ogni forno. faceva queste operazioni. Nel Pt_1 reparto c'erano bobine che giravano. Il sistema frenante di queste bobine era costituito da ferodi di amianto che si consumavano, non frenavano più e bisognava cambiare tutto il pezzo… Io ho lavorato nel reparto dove c'erano le capote, ma in quel periodo non l'ho visto lavorare lì sopra. Io ho lavorato lì solo per la sostituzione dei colleghi capisquadra, ma conoscevo benissimo queste macchine… Capitava che si rompessero i fili di acciaio all'interno della capote, quindi l'operatore doveva arrestare la macchina, chiamare il manutentore, che interveniva per il ripristino del filo.
Quindi la capote si apriva, essa era rivestita di amianto;
quando i fili si sfilacciavano e sbattevano contro la capote, era presente qualche pezzo di amianto al momento dell'apertura. Per terra era pieno di materiale amiantifero tipo segatura… fine turno c'era la consegna di pulire la macchina per il turno successivo, quindi si puliva la macchina con la scopetta quando non si usava l'aria compressa. Sono poi arrivate delle manichette aspiratrici verso gli anni 90… Non ho mai visto mascherine, non erano allora obbligatorie. Ogni tanto c'erano delle riunioni, ma mai si è menzionato dell'amianto e di proteggersi in quanto allora era legale”.
4.2. – Le dichiarazioni sopra riportate sono del resto coerenti con quelle rese da altri testimoni in giudizi promossi da altri lavoratori del medesimo sito produttivo (alcuni dei quali escussi nel presente giudizio) e prodotte in giudizio dal ricorrente. Anche da tali deposizioni emergono infatti la presenza di amianto in numerosi componenti dei macchinari (freni, frizioni, guarnizioni, mattoni refrattari, etc) la frequente necessità di manutenzione dei macchinari, l'assenza di protezione per le vie aeree, la presenza di polvere di amianto nonché le operazioni di bonifica e rimozione di componenti in amianto avviate dall'azienda dopo il
1991 e durate anni (docc. 5 e 6 fascicolo ricorrente).
4.3. - Quanto poi alla prova dell'esposizione ad amianto in misura superiore alla soglia di accesso al beneficio possono ritenersi sufficienti le relazioni di consulenza tecnica espletate in pagina 8 di 12 altri giudizi sempre relativi a operai addetto allo stabilimento Michelin di Fossano e redatte da due consulenti differenti (cfr. docc. 2, 3 e 4 fascicolo ricorrente e produzioni ulteriori del
12.6.2025).
Ebbene, nel rispondere affermativamente al quesito del giudice, il consulente nominato nella causa Rgl 639/2015, Tribunale di Cuneo, doc. 2 fascicolo ricorrente) ha rilevato l'attività di assistenza prestata dal ricorrente al personale specializzato di manutenzione, che Parte_3
prevedeva anche l'utilizzo e la manipolazione di materiali contenenti amianto, la manipolazione ed utilizzo di guarnizioni contenenti amianto durante le attività di controllo e piccola manutenzione sugli impianti, la manutenzione di ferodi e materiali di attrito negli impianti di frenatura durante l'attività di controllo e piccola manutenzione sugli impianti oltre che l'esposizione ambientale.
In particolare il consulente ha affermato che “nei luoghi di lavoro ove ha operato il lavoratore, con grandissima probabilità, venivano utilizzati e manipolati quotidianamente materiali contenenti amianto e che, in conseguenza dello spontaneo rilascio di fibre di amianto per azioni termiche e/o meccaniche, possono essersi determinate – considerati i dati sperimentali presenti nella letteratura specializzata per attività similari – situazioni di esposizioni personali oltre i parametri di rischio – sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo quantitativo” e ha concluso affermando il lavoratore
“con grande probabilità, è (ndr) stato sottoposto ad una esposizione a fibre di amianto aerodisperse, con concentrazione media annuale, in riferimento ad otto ore lavorative giornaliere, superiore a 0,1 fibre per centimetro cubo” (doc. 2 fascicolo ricorrente, relazione ing. causa Per_1 Parte_3
Rgl 639/2015 Tribunale di Cuneo). CP_1
Va valorizzato adeguatamente che a tale risultato il consulente è giunto valorizzando le attività di manutenzione svolte dal lavoratore in ausilio ai manutentori, di modo che le conclusioni richiamate possono a maggior ragione ritenersi valide anche nel caso di specie, considerando che le attività di manutenzione da parte del ricorrente venivano svolte per l'intera giornata lavorativa e non solo in via occasionale, come poteva accadere per i colleghi dei vari reparti di produzione.
Le medesime considerazioni sono esposte anche nella relazione redatta dal medesimo consulente nella causa rgl 635/2015, sub doc. 3 fascicolo ricorrente. CP_3
pagina 9 di 12 Analogamente, anche il consulente ing. nella causa Rgl 132/2018, Per_2 CP_4
Tribunale di Cuneo, ha riconosciuto l'esposizione qualificata del lavoratore alle fibre di amianto dopo una attenta analisi e descrizione delle attività svolte all'interno dello stabilimento e di quelle svolte dal lavoratore, in gran parte sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente (doc. 4 fascicolo ricorrente).
Lo stesso ing. ha riconosciuto l'esposizione qualificata dei lavoratori alle fibre di Per_2
amianto nelle cause promosse dai , e , lavoratori che hanno svolto Pt_4 Per_3 Parte_5
presso lo stabilimento di Fossano le attività di “manutentore impianti”, di “manutenzione meccanica” e di “manutenzione”, del tutto sovrapponibili a quelle svolte dal ricorrente.
Le risultanze delle consulenze sopra richiamate – che hanno concordemente riconosciuto per tutti i lavoratori l'esposizione qualificata alle fibre di amianto sino al 31.12.1992 e sono state oggetto di sentenze favorevoli ai ricorrenti pure allegate al fascicolo (docc. da 10 a 13 fascicolo ricorrente e sentenze prodotte in data 12.6.2025) – in quanto fondate su motivazioni convincenti e frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, possono essere poste a fondamento della presente decisione, senza che sia necessario, per ragioni di economia processuale, procedere a nuova ctu, atteso il numero di consulenze, concordi, in atti aventi ad oggetto il medesimo stabilimento e le medesime attività lavorative svolte dal ricorrente.
5. – E' fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei ex art. 47 bis DPR 639/1970.
5.1 – L'art. 47 bis citato, aggiunto dall'articolo 38, comma 1, lett. d), numero 2), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, prevede che:
“Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.
Prima dell'entrata in vigore della norma (6 luglio 2011), invece, il diritto ai ratei pensionistici si estingueva nell'ordinario termine di dieci anni, se i ratei non erano stati riscossi, e in cinque anni se, invece, essi erano stati liquidati con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, permanendo l'illiquidità, per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo (cfr. Cass. 2563/2016).
pagina 10 di 12 5.2. – Deve escludersi l'applicazione retroattiva della nuova disposizione, senza che però da ciò discenda l'applicazione incondizionata del termine decennale.
Invero, devono trovare applicazione nella fattispecie in esame i principi indicati dall'art. 252 disp. att. c.c., in quanto tale norma – sebbene norma di natura transitoria volta a regolamentare espressamente il succedersi dei diversi termini fissati dal codice del 1965 e da quello vigente in tema di prescrizione e usucapione – costituisce espressione di un principio di carattere generale;
in base a tale disposizione, dunque, ove una nuova legge stabilisca un termine di prescrizione più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigore della legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purchè, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (cfr. Cass. civile sez. lav., 07/02/2018, n.2965; Corte d'Appello Torino n.
192/2016);
Deve ricavarsi che: 1) il nuovo regime prescrizionale quinquennale dei ratei di pensione è entrato in vigore il 6.7.2011; 2) qualora a tale data siano trascorsi meno di 5 anni, da questo momento prende a decorrere il termine quinquennale;
3) qualora siano trascorsi più di 5 anni, il termine di prescrizione scade al compimento del periodo residuo per completare il decennio.
Venendo al caso di specie, la domanda di ricostituzione della pensione è stata inoltrata il
7.7.2020; per quanto attiene dunque ai ratei maturati nel decennio antecedente al presentazione della domanda (7.7.2010-7.7.2020), deve rilevarsi che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (6.7.2011) erano trascorsi meno di 5 anni, con la conseguenza che deve trovare applicazione, a partire dal luglio 2011 la prescrizione quinquennale, con decorrenza da ciascun rateo.
Considerando, dunque, che la domanda è stata presentata il 7.7.2020 sono da considerarsi prescritti i ratei antecedenti al 7.7.2015.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo alla luce dei parametri di cui al DM 55/14.
4638
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, pagina 11 di 12 - condanna l' a rivalutare l'anzianità contributiva del ricorrente mediante applicazione CP_1
del coefficiente 1,5, e a corrispondere al ricorrente le differenze sui ratei di pensione arretrati con decorrenza 7.7.2015, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, dal 121' giorno dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, nella misura di € 4.638,00 oltre CP_1
rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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