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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1281/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1810/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica - Via Garibaldi 14 89042 Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2094 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2094 TARI 2018
Si è costituito il Comune di Gioiosa Ionica contestando le doglianze della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 86 DPR n. 602/73, lamentando la carenza del potere di attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica, peraltro non presente nell'albo (presso il Ministero dell'Economia) dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
Dal suo canto, il Comune di Gioiosa Jonica aveva eccepito che i Comuni, in base alla legge di bilancio
2020, potevano avvalersi dell'ingiunzione fiscale rinforzata e, quindi, il Comune di Gioiosa Jonica aveva legittimamente provveduto alla riscossione diretta dei propri tributi.
La ricorrente ha richiamato, con memorie illustrative, alcune decisioni di questa Corte sul tema (nn. sentenze n. 8094/2024 e n. 9548/2024).
Giova osservare, a questo punto, quanto segue.
Il provvedimento quì censurato è strutturato sulla base dell'art. 86 (Fermo di beni mobili registrati) del D.P.
R. 29 settembre 1973, n 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Dalla norma, come modificata dall'art. 52-comma 1- lett. m-bis dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), è dato desumere che "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva … “.
A ben guardare, dunque, si tratta di attività, posta in essere solo da soggetti istituzionalmente operanti esclusivamente per la fase di riscossione e, quindi, non anche da parte dei Comuni.
Da ciò discende la carenza di potere del Comune di Gioiosa Ionica in ordine alla fase di riscossione.
La questione come affrontata e definita ha natura dirimente della vicenda oggetto del presente procedimento ed assorbe ogni altra problematica come proposta.
Il ricorso, si ribadisce, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Gioiosa Ionica al pagamento delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in € 600,00 (quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MOLLACE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1810/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioiosa Ionica - Via Garibaldi 14 89042 Gioiosa Ionica RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2094 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 423/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso impugnando:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2094 TARI 2018
Si è costituito il Comune di Gioiosa Ionica contestando le doglianze della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La ricorrente aveva dedotto la violazione dell'art. 86 DPR n. 602/73, lamentando la carenza del potere di attività riscossiva in capo al Comune di Gioiosa Ionica, peraltro non presente nell'albo (presso il Ministero dell'Economia) dei soggetti abilitati che effettuano la gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali.
Dal suo canto, il Comune di Gioiosa Jonica aveva eccepito che i Comuni, in base alla legge di bilancio
2020, potevano avvalersi dell'ingiunzione fiscale rinforzata e, quindi, il Comune di Gioiosa Jonica aveva legittimamente provveduto alla riscossione diretta dei propri tributi.
La ricorrente ha richiamato, con memorie illustrative, alcune decisioni di questa Corte sul tema (nn. sentenze n. 8094/2024 e n. 9548/2024).
Giova osservare, a questo punto, quanto segue.
Il provvedimento quì censurato è strutturato sulla base dell'art. 86 (Fermo di beni mobili registrati) del D.P.
R. 29 settembre 1973, n 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Dalla norma, come modificata dall'art. 52-comma 1- lett. m-bis dal D. L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), è dato desumere che "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva … “.
A ben guardare, dunque, si tratta di attività, posta in essere solo da soggetti istituzionalmente operanti esclusivamente per la fase di riscossione e, quindi, non anche da parte dei Comuni.
Da ciò discende la carenza di potere del Comune di Gioiosa Ionica in ordine alla fase di riscossione.
La questione come affrontata e definita ha natura dirimente della vicenda oggetto del presente procedimento ed assorbe ogni altra problematica come proposta.
Il ricorso, si ribadisce, va accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, Sezione I, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Gioiosa Ionica al pagamento delle competenze legali e spese di lite, complessivamente liquidate in € 600,00 (quattrocento), da distrarsi a favore del procuratore antistatario.