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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3105/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv.to THIELLA MASSIMO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore THIELLA MASSIMO
ATTORI contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv.to CARTA Controparte_1 C.F._3
DO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore CARTA DO
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025 richiamandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti introduttivi. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.7.2024, e (d'ora Parte_1 Parte_2 innanzi, per brevità anche solo “ e ) convenivano in giudizio (d'ora Pt_1 Pt_2 Controparte_1 innanzi, per brevità anche solo “ ”) al fine di sentir accertare che le infiltrazioni d'acqua del CP_1 proprio immobile erano state causate dallo non corretto scolo delle acque meteoriche provenienti pagina 1 di 9 dall'immobile del convenuto e, per l'effetto, al fine di sentir condannare quest'ultimo ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere ed interventi necessari ad eliminare le predette infiltrazioni ed i danni dalle stesse provocate, come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dal geom. CP_2 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche a scopo conciliativo, rubricato al n. RG
3814/2023 del Tribunale di Vicenza. Con condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori che precedono, dalla data di pubblicazione della sentenza. Altresì gli attori chiedevano di condannare il convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi professionali inerenti ai procedimenti giudiziali prodromici instaurati avanti al Tribunale di
Vicenza (RG n. 2806/2023 e RG n. 3814/2023) quantificati complessivamente pari ad euro 11.018,95, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, nonché la somma di euro 300,00 per il ripristino delle pareti della propria camera da letto come da relazione del geom. con interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal 26.2.2024 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario e condanna dell'avversario processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In fatto ed in diritto, Camera e deducevano di essere comproprietari, sin dal 30.10.1999, dei Pt_2 beni immobili siti nel Comune di Cornedo Vicentino (VI), catasto terreni, mappali 361, 362, 368 e 786
(con la precisazione che il mappale n. 362, già comprendente i mappali nn. 361 e 786, a seguito di variazione catastale, era stato soppresso e così nuovamente censito al N.C.E.U. al foglio 16, particella n. 1005). Sui predetti fondi era eretta la propria abitazione, sita in via Gonzati n. 39 (VI), costruita in aderenza all'immobile di proprietà di , censito al foglio 16, particella n. 359 e ubicato, CP_1 sempre ubicato in via Gonzati, ma al civico n. 37.
Lamentavano che, da tempo, la loro abitazione era affetta da infiltrazioni generate dall'acqua proveniente dal tetto dell'immobile del vicino di casa odierno convenuto, ciò che aveva causato il conseguente ammaloramento della facciata esterna lato sud e di quella lato est dell'abitazione attorea
(all'intonaco), nonché, all'interno, delle pareti della camera da letto corrispondenti al lato sud, laddove sorgeva della muffa a fronte del condensarsi dell'umidità tra le pareti interessate dai fenomeni infiltrativi.
A sostegno delle proprie domande, gli attori esponevano di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. avanti all'intestato Tribunale e che, nonostante la prima fase si fosse conclusa con un provvedimento di rigetto (R.G. 2806/2023 del
Tribunale di Vicenza), in fase di gravame la richiesta dei ricorrenti, odierni attori, era stata accolta e così disposto l'accertamento tecnico d'ufficio conferendo l'incarico al geom. . CP_2
Evidenziavano che nella perizia depositata in data 26.2.2024 il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale aveva inequivocabilmente accertato che la causa delle infiltrazioni verificatesi presso l'abitazione degli attori era da rinvenirsi nella mancanza di opere idonee a regolamentare il deflusso delle acque sul tetto dell'edificio di parte convenuta;
di conseguenza, l'ausiliario aveva indicato i lavori necessari per rimuovere le infiltrazioni e i danni cagionati sulle superfici dell'immobile di Parte_3
ovverossia con un cestello elevatore la posa di “una scossalina partendo dallo spessore del
[...] muro della facciata principale convogliando l'acqua piovana sulla grondaia in facciata del coperto del
Sig. ” da un lato, ed il ripristino delle pareti esterne ed interne dell'immobile degli attori, CP_1 dall'altro lato.
Sicché gli attori chiedevano, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 908, 2051, od in alternativa di cui all'art. 2053 c.c., di accertare la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i danni pagina 2 di 9 cagionati all'immobile adiacente al proprio, difettando la prova dell'esimente del caso fortuito da parte del medesimo in qualità di custode, con conseguente sua condanna all'esecuzione degli interventi di ripristino accertati sostenendone tutti i relativi costi, quantificati dall'ausiliario in complessivi euro
1.659,86, oltre Iva, di cui euro 888,94 per l'eliminazione delle infiltrazioni ed euro 770,92 per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni.
Evidenziavano che il convenuto avrebbe anche dovuto farsi carico dei costi sostenuti dagli attori nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali prodromici citati (in particolare: di euro 2.728,73 per spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo in prima fase, di euro 4.633,08 per spese e competenze della fase di reclamo, di euro 640,50 per i compensi del proprio c.t.p., geom.
ed euro 1.356,78 per spese della consulenza tecnica espletata dal geom. CP_3 CP_2
Pertanto, concludevano chiedendo la condanna di ad eseguire specificatamente le opere CP_1 segnate dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della relazione peritale, con fissazione di una somma di euro 50,00 per die quale misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c., oltre alla condanna al pagamento della somma complessiva pari ad euro 11.018,945, con interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, nonché della somma di euro 300,00 per il ripristino della camera da letto (come da punto 8 della relazione peritale), con interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 26.2.2024.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.11.2024 si costituiva tempestivamente CP_1 contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo che esse venissero respinte.
In fatto ed in diritto, il convenuto lamentava l'assenza di prova che la causa delle infiltrazioni lamentate fosse riconducibile al proprio immobile, invocando l'inutilizzabilità sul punto dell'accertamento tecnico d'ufficio espletato nell'ambito del prodromico giudizio di istruzione preventiva.
Lamentava che la relazione peritale aveva solo parzialmente risposto al quesito posto dal Collegio e che aveva comunque omesso di rispondere alle osservazioni formulate dal proprio c.t.p., geom. Per_1 in relazione al contributo causale di una crepa nell'intonaco della sommità della guaina posata dagli attori. Doveva in effetti ritenersi che la relazione peritale avesse invero sollevato dubbi sulla derivazione causale delle infiltrazioni per solo fatto e colpa del convenuto, essendo ivi stato rilevato che “sopra il tetto del è posata la guaina impermeabilizzante sopra alle tegole, guaina che CP_1
è stata rivoltata, dal tetto del fabbricato del , a ridosso del muro che si sopraeleva del CP_1 fabbricato del Camera, per un'altezza stimata di cm. 60 … Non esiste una scossalina in lamiera tra le due proprietà, tuttavia la guaina dovrebbe supplire alla mancanza della scossalina …”. Di conseguenza, la responsabilità andava individuata negli attori per aver posato una guaina impermeabilizzante in modo non adeguato.
Inoltre, siccome la sopraelevazione realizzata sulla proprietà degli attori (dopo il 1999) era successiva alla costruzione del fabbricato adiacente di (da lui acquistato nel 1985), doveva a maggior CP_1 ragione ritenersi che spettasse esclusivamente a parte attrice approntare tutte le misure idonee a garantire un efficace scolo dell'acqua, non potendo applicarsi l'art. 908 c.c. alle costruzioni che vengono erette per prime poiché altrimenti costrette a prevedere la futura costruzione di muri o manufatti in aderenza da parte del vicino, irragionevolmente. Anche la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. andava respinta, posto che l'esimente del caso fortuito ben poteva consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato stesso, come dunque avvenuto nel caso di specie. Nessun difetto di manutenzione o vizio di costruzione veniva poi ravvisato nel caso concreto, sicché anche la responsabilità ex art. 2053 c.c. era da ritenersi insussistente. pagina 3 di 9 In ogni caso, poiché il convenuto aveva già provveduto a posizionare la scossalina di cui alla relazione peritale, affidandone l'esecuzione alla ditta RI F.LI Slaviero s.n.c. di Slaviero A. & G., con la supervisione di Camera e sostenendone i relativi costi, nessuna ulteriore attività doveva essergli attribuita. Quanto ai lavori e costi relativi al rifacimento delle pareti esterne ed interne dell'immobile attoreo, siccome non ne erano state individuate le cause delle relative infiltrazioni, nulla poteva pretendersi da . CP_1
Infine, il convenuto contestava il quantum debeatur relativamente alle spese processuali richieste e riferite al procedimento d'istruzione preventiva, anche in fase di reclamo, stante la rilevata inutilizzabilità della consulenza espletata e, in ogni caso, la mancanza di prova circa l'intervenuto pagamento dei costi dedotti in punto di compensi del c.t.p. di parte attrice, geom. ed in CP_3 relazione all'importo di euro 300,00 per il ripristino della camera da letto.
* * *
La domanda degli attori è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Va innanzitutto ricondotta la fattispecie nell'alveo applicativo della responsabilità extracontrattuale da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., difettando il presupposto dello stato di rovina di cui all'art. 2053 c.c., in effetti mai allegato né provato dagli attori in relazione all'edificio di proprietà del convenuto quale lamentata causa delle infiltrazioni descritte.
Sicché, in applicazione del relativo criterio di riparto dell'onere della prova, grava evidentemente sugli attori, in qualità di danneggiati, la prova del rapporto di custodia, dei danni cagionati ed il nesso eziologico tra questi ultimi e la cosa in custodia;
invece, spetta al convenuto, in qualità di asserito danneggiante, la prova dell'esimente del caso fortuito atto ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed i danni derivanti.
Orbene, nel caso di specie è pacifico il rapporto di custodia tra e l'immobile di sua proprietà CP_1
(collocato in adiacenza a quello degli attori), essendo peraltro egli titolare del relativo diritto dominicale (cfr. docc. 7, 10 e 11 attori).
Quanto invece all'esistenza delle infiltrazioni e dei danni lamentati in citazione alle pareti esterne ed interne dell'abitazione attorea (cfr. docc. 4 e 5 attori), oltreché del relativo nesso causale, va dato ampio recepimento alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento iscritto al n. RG 3814/2023, fase di reclamo, affidata al geom. (cfr. doc. 24 attori). I risultati degli accertamenti peritali sono CP_2 il frutto dell'applicazione di approfondimenti metodologici tecnici adeguati e ben motivati sicché il
Tribunale non intravede ragioni per doversene discostare.
L'ausiliario in primo luogo ha compiutamente accertato la esistenza delle dedotte infiltrazioni e danneggiamenti sulle pareti esterne e della camera da letto del fabbricato, evidenziando che sussistono
“tracce delle infiltrazioni in prossimità dell'armadio posto a contatto con la parete che confina con la proprietà (dalle fotografie si vede poco tuttavia si notavano gli scrostamenti della tinteggiatura CP_1 dovuta ad un effetto dell'umidità sulla parete esterna verso la corte. Non è stato spostato l'armadio ma si ritiene che, oltre alla parete vicina al fianco dell'armadio, dietro a questo si sia formata solo della muffa, compatibile con l'umidità proveniente dalle infiltrazioni). Dal cortile esterno, come si può vedere dalle fotografie, si osserva che i due fabbricati sono tra loro contigui: a destra quello del Sig. e a Pt_1 sinistra quello del Sig. . Il fabbricato del Sig. è più alto rispetto al fabbricato del Sig. CP_1 Pt_1
pagina 4 di 9 e, mentre il fabbricato Camera ha il piano secondo abitabile (zona notte), il fabbricato CP_1
comprende due piani fuori terra oltre alla soffitta (finestre basse). Tra i due fabbricati, CP_1 dall'esterno, si osservano gli effetti di scrostamento dell'intonaco di entrambi i fabbricati a partire dalla cornice del fabbricato più basso, nella zona di confine. Anche la cornice stessa del fabbricato più basso
( ) presenta, sul lato inferiore, tracce di bagnamento lungo il bordo verso il confine, nonostante CP_1 la presenza di un gocciolatoio in lamiera. Entrati poi all'interno della proprietà , raggiunta la CP_1 soffitta contigua alla camera ove si sono manifestati i fenomeni di degrado, il geom. si è offerto di CP_3 salire sul tetto attraverso una botola/lucernario e ha ispezionato da vicino il confine tra le due proprietà. Si
è potuto constatare che sopra il tetto del è posata la guaina impermeabilizzante sopra alle
CP_1 tegole, guaina che è stata rivoltata, dal tetto del fabbricato del , a ridosso del muro che si
CP_1 sopraeleva del fabbricato del per una altezza stimata di cm. 60 circa (si osserva il segno/crepa Pt_1 che differenzia l'intonaco sopra la guaina dall'intonaco soprastante). Non esiste una scossalina in lamiera tra le due proprietà tuttavia la guaina dovrebbe supplire alla mancanza della scossalina stessa e non si nota nulla di particolare che potrebbe far capire l'origine delle infiltrazioni. Si osserva che la guaina sembra proseguire sulla facciata principale del fabbricato (crepe presenti). Si ritiene ovvio che
CP_1 la guaina sotto l'intonaco sia stata posata in occasione della sopraelevazione del fabbricato e comunque dal ricorrente o suo dante causa. Dall'interno della soffitta del non si osserva alcuna traccia di
CP_1 infiltrazione neppure sull'angolo che dall'esterno si presenta compromesso e ciò appare strano tanto più che il muro che si sopraeleva è quello che si osserva dall'interno della soffitta (non c'è nessun contromuro/parete verso la proprietà )” (cfr. relazione geom. , doc. 24 attori, p. 4 e ss.).
CP_1 CP_2
L'ausiliario ha poi chiarito quale l'esito della valutazione tecnica richiestagli, tenuto conto di tutti gli elementi osservati e dell'accertamento dello stato di fatto svolto ed ha di conseguenza così concluso in relazione al processo causale dei danni materiali rinvenuti: “Considerato che l'acqua può solo scendere in verticale, si esclude che le infiltrazioni siano causate dalla copertura a contatto con il muro che si sopraeleva. Il muro aderente al fondo dell'armadio nella camera dei ricorrenti non è quello che subisce le infiltrazioni perché gli scrostamenti si osservano nel muro verso l'esterno (la muffa che si vede è generata dalla condensa che potrebbe avere anche altra natura). Dall'esterno il problema si manifesta lungo il confine tra i due fabbricati e soprattutto nel punto della cornice del tetto del fabbricato del Sig. . CP_1
Tutto ciò considerato, l'infiltrazione non può che essere originata dalla lattoneria della cornice nel tratto che sporge, lungo la linea di confine tra le due proprietà: l'acqua che cade sul tetto più basso non è tutta convogliata nella grondaia ma cade lungo il muro nei pressi del confine, senza alcuna disciplina e, piano piano, ha deteriorato l'intonaco e creato gli ammaloramenti sulla parete esterna. Ad avvalorare tale affermazione si vedano gli effetti del bagnamento lungo il bordo inferiore della cornice sporgente” (cfr. relazione geom. , doc. 24 attori, p. 10 e ss.). CP_2
In buona sostanza, il geom. ha escluso che la causa dell'infiltrazione possa risiedere e promanare CP_2 dalla parte di edificio sopraelevata dagli attori e, dunque, dalla inadeguatezza della posa della guaina impermeabilizzante nella parte a contatto con il tetto di , collocato a livello più basso (cfr. doc. CP_1
24 attori, fotografie alle pagine 8-9); invece, l'ausiliario ha accertato che la causa delle infiltrazioni e dei danneggiamenti alle pareti è data dall'assenza di un'adeguata lattoneria nella parte di cornice dell'immobile del convenuto che sporge sul lato adiacente a quello dell'immobile attoreo, ciò che non consente un corretto deflusso delle acque che dunque si riservano non correttamente sul fondo (e sulle pareti) dell'abitazione vicina (cfr. doc. 24 attori, fotografie alle pagine 7-9).
Quanto immediatamente precede consente allora di respingere le censure mosse da vuoi in CP_1 relazione alla inutilizzabilità della relazione peritale, vuoi in relazione ad una sua sostanziale inadeguatezza ed incompletezza nel rispondere al quesito. pagina 5 di 9 Il geom. non solo ha chiarito che la causa generatrice del danno non può essere rinvenuta nella CP_2 asserita (dal convenuto) assenza di adeguata posa di guaina impermeabilizzante nella parte di edificio sopraelevata dagli attori, bensì ha aggiunto espressamente anche le ragioni per cui la “crepa” individuata dal c.t.p. di non può invero essa stessa ritenersi causa del problema, rispondendo alle osservazioni
CP_1 del c.t.p. di come segue: “Come detto non si tratta di una crepa ma si tratta del segno della
CP_1 giunzione della guaina all'intonaco della parete verticale di sopraelevazione del fabbricato Vegrini – Camera. E' vero che la guaina prosegue, dalla parete sopra il tetto del anche sulla facciata, ove
CP_1 si osservano le infiltrazioni, tuttavia affermare che detta crepa è l'origine delle infiltrazioni senza avere approfondito l'argomento non può essere una risposta soddisfacente. Come già detto, se tale crepa fosse stata la causa delle infiltrazioni, trattandosi del muro che si vede dall'interno della soffitta del e
CP_1 che prosegue tale e quale, nell'identica posizione, a sopraelevazione del fabbricato dei ricorrenti, gli effetti si noterebbero per forza prima all'interno della proprietà (più prossima all'ingresso di acqua
CP_1 sotto intonaco)” (cfr. relazione geom. , doc. 24 attori, p. 13-14). CP_2
Ne discende che l'accertamento compiuto dal c.t.u. è stato certamente adeguato ed esaustivo, sia avuto riguardo all'esistenza dei danni lamentati dagli attori sia avuto riguardo alle relative cause, dalle quali è dunque stato recisamente escluso, quale concausa, il comportamento del danneggiato stesso, con la conseguenza che la prova liberatoria chiesta dall'art. 2051 c.c. per mandare esente il convenuto da responsabilità non è stata raggiunta.
L'ausiliario ha poi altrettanto compiutamente individuato quali i lavori necessari per ripristinare lo status quo ante e quali i costi da sostenere.
Quanto ai primi, l'ausiliario ha evidenziato che “A parere della scrivente è necessario intervenire con un cestello elevatore e posare una scossalina partendo dallo spessore del muro della facciata principale e convogliando l'acqua piovana sulla grondaia in facciata del coperto del Sig. CP_1
(in modo che l'acqua piovana non sbordi sul fianco della cornice). E' poi necessario ripristinare le pareti esterne ed interne nella proprietà dei richiedenti nelle porzioni rovinate: la superficie esterna della parete dei ricorrenti che necessita il ripristino viene stimata in mq. 5,00/6,00 al massimo, inoltre devono essere risanate le due pareti interne della camera (dietro l'armadio e la porzione di parete esterna verso il cortile tra la finestra e il confine con la proprietà ). Dopo essersi CP_1 confrontata con una ditta artigiana del settore, la scrivente ritiene che l'intero intervento si possa eseguire sia con un cestello elevatore sia con un ponteggio come proposto dai ricorrenti in occasione delle osservazioni” (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. 10-11). CP_2
Quanto, invece, ai costi stimati per l'esecuzione delle predette opere, l'ausiliario ne ha quantificato l'ammontare complessivo in euro 1.659,86 oltre Iva, di cui euro 888,94 per l'eliminazione delle infiltrazioni ed euro 770,92 per l'eliminazione dei danni alla proprietà ad esse conseguenti (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. 12-13). CP_2
Gli attori hanno tuttavia anzitutto chiesto la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. nei confronti del convenuto, sul quale quindi va posto l'obbligo di effettuare gli interventi riparatori individuati dall'ausiliario, come più su indicati, al fine di ristorare il pregiudizio lamentato da e (si tratta delle opere di cui alle voci da n. 1 a n. 9, con l'eccezione di Pt_1 Pt_2 quella al n. 8, che riguarda le pareti interne della camera da letto degli attori e rispetto alle quali gli attori hanno avanzato domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'importo relativo ai lavori).
ha tuttavia dichiarato in corso di causa di aver già proceduto ad effettuare a proprie spese CP_1
pagina 6 di 9 l'intervento di installazione della scossalina in lamiera lungo la cornice della parete del proprio edificio secondo le modalità individuate dall'ausiliario (cfr. docc. 2 e 3 convenuto) e tale circostanza non è contestata dagli attori. Residua dunque, a ben vedere, l'esecuzione degli interventi individuati dal consulente tecnico d'ufficio per la riparazione delle pareti esterne dell'immobile di Parte_3 talché va condannato limitatamente al compimento di siffatta residuale attività. CP_1
Gli attori accompagnano poi la richiesta risarcitoria in forma specifica ad una richiesta di condanna al pagamento di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto all'ordine del Tribunale di eseguire i lavori ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
In merito va messo in luce che, trattandosi di opere da realizzarsi nell'arco temporale di circa dieci giorni come precisato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. CP_2
13), considerata la modesta entità degli interventi da realizzare ed il fatto che ha dimostrato CP_1 di aver già in parte provveduto, facendo così pronosticare positivamente anche l'adempimento in toto al presente provvedimento, non si reputa equa la condanna al pagamento di una somma di denaro nei termini richiesti da quale misura di coercizione indiretta in ordine al compimento Parte_4 dei prescritti obblighi di fare.
La domanda in parte qua va dunque respinta.
Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno chiesta per equivalente con riferimento ai costi da sostenere per la riparazione delle pareti interne all'immobile degli attori, di cui alla voce n. 8 della relazione peritale del geom. , che l'ausiliario ha quantificato pari ad euro 300,00 oltre Iva, CP_2 somma da considerarsi già all'attualità (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. 13). Altresì la CP_2 pretesa risarcitoria per equivalente ha ad oggetto i costi e le spese, anche a titolo professionale, asseritamente sostenuti dagli attori nell'ambito della prodromica fase di istruzione preventiva, anche in sede di reclamo (RG 2806/2023 e RG 3814/2023 del Tribunale di Vicenza), complessivamente da determinarsi, a ben vedere, pari ad euro 9.359,09 (di cui euro 2.728,73 per il procedimento RG
2806/2023, euro 4.633,08 per il procedimento RG 3814/2023, euro 1.356,78 per i compensi pagati al geom. ed euro 640,50 per i compensi pagati al proprio c.t.p. geom. . CP_2 CP_3
In quest'ultimo caso, tuttavia, va precisato che non di somme dovute a titolo risarcitorio dal danneggiante in favore ai danneggiati si tratta, bensì di spese processuali, le quali andranno dunque decise unitamente a quelle del presente giudizio, sulla scorta del principio della soccombenza, in recepimento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità ben diffuso sul punto (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 27/10/2023, n. 29850: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”). Oltre ad interessi legali a partire dalla data della sentenza al saldo, come per legge.
Alla luce di tutto quanto precede, il convenuto va allora condannato all'esecuzione delle opere
(residuali) di ripristino della parete esterna dell'abitazione degli attori, individuate alle voci da n. 1 a n.
7 della relazione del geom. (cfr. doc. 24 attori, p. 12), nonché va condannato al pagamento in CP_2 favore degli attori pari ad euro 300,00 oltre Iva, corrispondenti al costo di ripristino della camera da letto in questione, somma da considerarsi già all'attualità.
Infine, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta alla luce del principio della soccombenza
(comunque largamente prevalente di ), secondo parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., CP_1
pagina 7 di 9 valore della causa pari al quantum debeatur (corrispondente al costo delle opere di ripristino stimato dall'ausiliario pari ad euro 1.659,86 oltre Iva), importi medi per tutte le fasi del giudizio, eccetto la fase decisionale per cui vanno riconosciuti minimi attesa la discussione orale. Con condanna in favore al procuratore che si è dichiarato difensore antistatario.
Stessa sorte anche per le spese della fase di accertamento tecnico preventivo a scopo conciliativo, incluse la fase di reclamo e le competenze maturate dal consulente tecnico d'ufficio, da determinarsi secondo parametri di cui al DM 55/2014 già richiamato, valore delle cause pari al quantum debeatur, importi medi per ogni fase. Quanto specificatamente alla prima fase (RG 2806/2023), stante il provvedimento di rigetto che ha deciso sulle spese, la liquidazione che segue in dispositivo va su di esso parametrato (cfr. doc. 20 attori).
Le spese chieste per la consulenza tecnica di parte (geom. pari ad euro 640,50 non sono invece CP_3 dovute, atteso che non ne è stato provato il relativo pagamento, in accoglimento della eccezione sul punto sollevata dal convenuto, considerato che la documentazione prodotta dagli attori a riguardo non documenta affatto la predetta circostanza (cfr. doc. 32 attori).
Tenuto conto del fatto che la domanda proposta non è stata accolta quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., non si ravvisano i presupposti per provvedere ad una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3105/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di nella causazione delle infiltrazioni Controparte_1
e danni materiali verificatisi sull'immobile di proprietà di e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 2051 c.c., per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONDANNA al compimento degli interventi ed opere individuate alle voci da n. 1 Controparte_1
a n. 7 della relazione peritale del geom. (p. 12) depositata nell'ambito del procedimento di CP_2 accertamento tecnico preventivo, anche a scopo conciliativo, iscritto al n. RG 3814/2023 del Tribunale di Vicenza.
3. CONDANNA al risarcimento del danno in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2 quantificato pari ad euro 300,00 oltre Iva, da considerarsi all'attualità. Oltre ad interessi di
[...] legge al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. RIGETTA la domanda proposta da e ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Parte_1 Parte_2
5. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio in favore Controparte_1 dell'avv. Massimo Thiella, procuratore antistatario di e che quantifica Parte_1 Parte_2 pari ad euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 279,38 per esborsi, Iva e
Cassa come per legge.
6. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Massimo Thiella, Controparte_1 procuratore antistatario di e del procedimento iscritto al n. RG Parte_1 Parte_2
2806/2023 del Tribunale di Vicenza, che quantifica pari ad euro 1.780,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 131,50 per esborsi, Iva e Cassa come per legge.
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Massimo Thiella, Controparte_1 procuratore antistatario di e del procedimento iscritto al n. RG Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 9 3814/2023 del Tribunale di Vicenza, che quantifica pari ad euro 2.337,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 174,50 per esborsi, Iva e Cassa come per legge.
8. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio (geom. svolta nel CP_2 procedimento iscritto al n. RG 3814/2023 a carico di . Controparte_1
9. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3105/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv.to THIELLA MASSIMO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore THIELLA MASSIMO
ATTORI contro
(c.f. , con il patrocinio dell'avv.to CARTA Controparte_1 C.F._3
DO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore CARTA DO
CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Le parti hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025 richiamandosi alle conclusioni rassegnate nei propri atti introduttivi. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.7.2024, e (d'ora Parte_1 Parte_2 innanzi, per brevità anche solo “ e ) convenivano in giudizio (d'ora Pt_1 Pt_2 Controparte_1 innanzi, per brevità anche solo “ ”) al fine di sentir accertare che le infiltrazioni d'acqua del CP_1 proprio immobile erano state causate dallo non corretto scolo delle acque meteoriche provenienti pagina 1 di 9 dall'immobile del convenuto e, per l'effetto, al fine di sentir condannare quest'ultimo ad eseguire a propria cura e spese tutte le opere ed interventi necessari ad eliminare le predette infiltrazioni ed i danni dalle stesse provocate, come indicato nella consulenza tecnica d'ufficio redatta dal geom. CP_2 nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, anche a scopo conciliativo, rubricato al n. RG
3814/2023 del Tribunale di Vicenza. Con condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori che precedono, dalla data di pubblicazione della sentenza. Altresì gli attori chiedevano di condannare il convenuto alla rifusione delle spese e dei compensi professionali inerenti ai procedimenti giudiziali prodromici instaurati avanti al Tribunale di
Vicenza (RG n. 2806/2023 e RG n. 3814/2023) quantificati complessivamente pari ad euro 11.018,95, oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, nonché la somma di euro 300,00 per il ripristino delle pareti della propria camera da letto come da relazione del geom. con interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dal 26.2.2024 al saldo. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario e condanna dell'avversario processuale ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
In fatto ed in diritto, Camera e deducevano di essere comproprietari, sin dal 30.10.1999, dei Pt_2 beni immobili siti nel Comune di Cornedo Vicentino (VI), catasto terreni, mappali 361, 362, 368 e 786
(con la precisazione che il mappale n. 362, già comprendente i mappali nn. 361 e 786, a seguito di variazione catastale, era stato soppresso e così nuovamente censito al N.C.E.U. al foglio 16, particella n. 1005). Sui predetti fondi era eretta la propria abitazione, sita in via Gonzati n. 39 (VI), costruita in aderenza all'immobile di proprietà di , censito al foglio 16, particella n. 359 e ubicato, CP_1 sempre ubicato in via Gonzati, ma al civico n. 37.
Lamentavano che, da tempo, la loro abitazione era affetta da infiltrazioni generate dall'acqua proveniente dal tetto dell'immobile del vicino di casa odierno convenuto, ciò che aveva causato il conseguente ammaloramento della facciata esterna lato sud e di quella lato est dell'abitazione attorea
(all'intonaco), nonché, all'interno, delle pareti della camera da letto corrispondenti al lato sud, laddove sorgeva della muffa a fronte del condensarsi dell'umidità tra le pareti interessate dai fenomeni infiltrativi.
A sostegno delle proprie domande, gli attori esponevano di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. avanti all'intestato Tribunale e che, nonostante la prima fase si fosse conclusa con un provvedimento di rigetto (R.G. 2806/2023 del
Tribunale di Vicenza), in fase di gravame la richiesta dei ricorrenti, odierni attori, era stata accolta e così disposto l'accertamento tecnico d'ufficio conferendo l'incarico al geom. . CP_2
Evidenziavano che nella perizia depositata in data 26.2.2024 il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale aveva inequivocabilmente accertato che la causa delle infiltrazioni verificatesi presso l'abitazione degli attori era da rinvenirsi nella mancanza di opere idonee a regolamentare il deflusso delle acque sul tetto dell'edificio di parte convenuta;
di conseguenza, l'ausiliario aveva indicato i lavori necessari per rimuovere le infiltrazioni e i danni cagionati sulle superfici dell'immobile di Parte_3
ovverossia con un cestello elevatore la posa di “una scossalina partendo dallo spessore del
[...] muro della facciata principale convogliando l'acqua piovana sulla grondaia in facciata del coperto del
Sig. ” da un lato, ed il ripristino delle pareti esterne ed interne dell'immobile degli attori, CP_1 dall'altro lato.
Sicché gli attori chiedevano, tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 908, 2051, od in alternativa di cui all'art. 2053 c.c., di accertare la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i danni pagina 2 di 9 cagionati all'immobile adiacente al proprio, difettando la prova dell'esimente del caso fortuito da parte del medesimo in qualità di custode, con conseguente sua condanna all'esecuzione degli interventi di ripristino accertati sostenendone tutti i relativi costi, quantificati dall'ausiliario in complessivi euro
1.659,86, oltre Iva, di cui euro 888,94 per l'eliminazione delle infiltrazioni ed euro 770,92 per l'eliminazione dei danni causati dalle infiltrazioni.
Evidenziavano che il convenuto avrebbe anche dovuto farsi carico dei costi sostenuti dagli attori nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali prodromici citati (in particolare: di euro 2.728,73 per spese e competenze del procedimento per accertamento tecnico preventivo in prima fase, di euro 4.633,08 per spese e competenze della fase di reclamo, di euro 640,50 per i compensi del proprio c.t.p., geom.
ed euro 1.356,78 per spese della consulenza tecnica espletata dal geom. CP_3 CP_2
Pertanto, concludevano chiedendo la condanna di ad eseguire specificatamente le opere CP_1 segnate dai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della relazione peritale, con fissazione di una somma di euro 50,00 per die quale misura di coercizione indiretta di cui all'art. 614 bis c.p.c., oltre alla condanna al pagamento della somma complessiva pari ad euro 11.018,945, con interessi legali dai singoli pagamenti al saldo, nonché della somma di euro 300,00 per il ripristino della camera da letto (come da punto 8 della relazione peritale), con interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 26.2.2024.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.11.2024 si costituiva tempestivamente CP_1 contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo che esse venissero respinte.
In fatto ed in diritto, il convenuto lamentava l'assenza di prova che la causa delle infiltrazioni lamentate fosse riconducibile al proprio immobile, invocando l'inutilizzabilità sul punto dell'accertamento tecnico d'ufficio espletato nell'ambito del prodromico giudizio di istruzione preventiva.
Lamentava che la relazione peritale aveva solo parzialmente risposto al quesito posto dal Collegio e che aveva comunque omesso di rispondere alle osservazioni formulate dal proprio c.t.p., geom. Per_1 in relazione al contributo causale di una crepa nell'intonaco della sommità della guaina posata dagli attori. Doveva in effetti ritenersi che la relazione peritale avesse invero sollevato dubbi sulla derivazione causale delle infiltrazioni per solo fatto e colpa del convenuto, essendo ivi stato rilevato che “sopra il tetto del è posata la guaina impermeabilizzante sopra alle tegole, guaina che CP_1
è stata rivoltata, dal tetto del fabbricato del , a ridosso del muro che si sopraeleva del CP_1 fabbricato del Camera, per un'altezza stimata di cm. 60 … Non esiste una scossalina in lamiera tra le due proprietà, tuttavia la guaina dovrebbe supplire alla mancanza della scossalina …”. Di conseguenza, la responsabilità andava individuata negli attori per aver posato una guaina impermeabilizzante in modo non adeguato.
Inoltre, siccome la sopraelevazione realizzata sulla proprietà degli attori (dopo il 1999) era successiva alla costruzione del fabbricato adiacente di (da lui acquistato nel 1985), doveva a maggior CP_1 ragione ritenersi che spettasse esclusivamente a parte attrice approntare tutte le misure idonee a garantire un efficace scolo dell'acqua, non potendo applicarsi l'art. 908 c.c. alle costruzioni che vengono erette per prime poiché altrimenti costrette a prevedere la futura costruzione di muri o manufatti in aderenza da parte del vicino, irragionevolmente. Anche la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. andava respinta, posto che l'esimente del caso fortuito ben poteva consistere anche nel fatto del terzo o del danneggiato stesso, come dunque avvenuto nel caso di specie. Nessun difetto di manutenzione o vizio di costruzione veniva poi ravvisato nel caso concreto, sicché anche la responsabilità ex art. 2053 c.c. era da ritenersi insussistente. pagina 3 di 9 In ogni caso, poiché il convenuto aveva già provveduto a posizionare la scossalina di cui alla relazione peritale, affidandone l'esecuzione alla ditta RI F.LI Slaviero s.n.c. di Slaviero A. & G., con la supervisione di Camera e sostenendone i relativi costi, nessuna ulteriore attività doveva essergli attribuita. Quanto ai lavori e costi relativi al rifacimento delle pareti esterne ed interne dell'immobile attoreo, siccome non ne erano state individuate le cause delle relative infiltrazioni, nulla poteva pretendersi da . CP_1
Infine, il convenuto contestava il quantum debeatur relativamente alle spese processuali richieste e riferite al procedimento d'istruzione preventiva, anche in fase di reclamo, stante la rilevata inutilizzabilità della consulenza espletata e, in ogni caso, la mancanza di prova circa l'intervenuto pagamento dei costi dedotti in punto di compensi del c.t.p. di parte attrice, geom. ed in CP_3 relazione all'importo di euro 300,00 per il ripristino della camera da letto.
* * *
La domanda degli attori è parzialmente fondata e va accolta, nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
Va innanzitutto ricondotta la fattispecie nell'alveo applicativo della responsabilità extracontrattuale da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., difettando il presupposto dello stato di rovina di cui all'art. 2053 c.c., in effetti mai allegato né provato dagli attori in relazione all'edificio di proprietà del convenuto quale lamentata causa delle infiltrazioni descritte.
Sicché, in applicazione del relativo criterio di riparto dell'onere della prova, grava evidentemente sugli attori, in qualità di danneggiati, la prova del rapporto di custodia, dei danni cagionati ed il nesso eziologico tra questi ultimi e la cosa in custodia;
invece, spetta al convenuto, in qualità di asserito danneggiante, la prova dell'esimente del caso fortuito atto ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa ed i danni derivanti.
Orbene, nel caso di specie è pacifico il rapporto di custodia tra e l'immobile di sua proprietà CP_1
(collocato in adiacenza a quello degli attori), essendo peraltro egli titolare del relativo diritto dominicale (cfr. docc. 7, 10 e 11 attori).
Quanto invece all'esistenza delle infiltrazioni e dei danni lamentati in citazione alle pareti esterne ed interne dell'abitazione attorea (cfr. docc. 4 e 5 attori), oltreché del relativo nesso causale, va dato ampio recepimento alla consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento iscritto al n. RG 3814/2023, fase di reclamo, affidata al geom. (cfr. doc. 24 attori). I risultati degli accertamenti peritali sono CP_2 il frutto dell'applicazione di approfondimenti metodologici tecnici adeguati e ben motivati sicché il
Tribunale non intravede ragioni per doversene discostare.
L'ausiliario in primo luogo ha compiutamente accertato la esistenza delle dedotte infiltrazioni e danneggiamenti sulle pareti esterne e della camera da letto del fabbricato, evidenziando che sussistono
“tracce delle infiltrazioni in prossimità dell'armadio posto a contatto con la parete che confina con la proprietà (dalle fotografie si vede poco tuttavia si notavano gli scrostamenti della tinteggiatura CP_1 dovuta ad un effetto dell'umidità sulla parete esterna verso la corte. Non è stato spostato l'armadio ma si ritiene che, oltre alla parete vicina al fianco dell'armadio, dietro a questo si sia formata solo della muffa, compatibile con l'umidità proveniente dalle infiltrazioni). Dal cortile esterno, come si può vedere dalle fotografie, si osserva che i due fabbricati sono tra loro contigui: a destra quello del Sig. e a Pt_1 sinistra quello del Sig. . Il fabbricato del Sig. è più alto rispetto al fabbricato del Sig. CP_1 Pt_1
pagina 4 di 9 e, mentre il fabbricato Camera ha il piano secondo abitabile (zona notte), il fabbricato CP_1
comprende due piani fuori terra oltre alla soffitta (finestre basse). Tra i due fabbricati, CP_1 dall'esterno, si osservano gli effetti di scrostamento dell'intonaco di entrambi i fabbricati a partire dalla cornice del fabbricato più basso, nella zona di confine. Anche la cornice stessa del fabbricato più basso
( ) presenta, sul lato inferiore, tracce di bagnamento lungo il bordo verso il confine, nonostante CP_1 la presenza di un gocciolatoio in lamiera. Entrati poi all'interno della proprietà , raggiunta la CP_1 soffitta contigua alla camera ove si sono manifestati i fenomeni di degrado, il geom. si è offerto di CP_3 salire sul tetto attraverso una botola/lucernario e ha ispezionato da vicino il confine tra le due proprietà. Si
è potuto constatare che sopra il tetto del è posata la guaina impermeabilizzante sopra alle
CP_1 tegole, guaina che è stata rivoltata, dal tetto del fabbricato del , a ridosso del muro che si
CP_1 sopraeleva del fabbricato del per una altezza stimata di cm. 60 circa (si osserva il segno/crepa Pt_1 che differenzia l'intonaco sopra la guaina dall'intonaco soprastante). Non esiste una scossalina in lamiera tra le due proprietà tuttavia la guaina dovrebbe supplire alla mancanza della scossalina stessa e non si nota nulla di particolare che potrebbe far capire l'origine delle infiltrazioni. Si osserva che la guaina sembra proseguire sulla facciata principale del fabbricato (crepe presenti). Si ritiene ovvio che
CP_1 la guaina sotto l'intonaco sia stata posata in occasione della sopraelevazione del fabbricato e comunque dal ricorrente o suo dante causa. Dall'interno della soffitta del non si osserva alcuna traccia di
CP_1 infiltrazione neppure sull'angolo che dall'esterno si presenta compromesso e ciò appare strano tanto più che il muro che si sopraeleva è quello che si osserva dall'interno della soffitta (non c'è nessun contromuro/parete verso la proprietà )” (cfr. relazione geom. , doc. 24 attori, p. 4 e ss.).
CP_1 CP_2
L'ausiliario ha poi chiarito quale l'esito della valutazione tecnica richiestagli, tenuto conto di tutti gli elementi osservati e dell'accertamento dello stato di fatto svolto ed ha di conseguenza così concluso in relazione al processo causale dei danni materiali rinvenuti: “Considerato che l'acqua può solo scendere in verticale, si esclude che le infiltrazioni siano causate dalla copertura a contatto con il muro che si sopraeleva. Il muro aderente al fondo dell'armadio nella camera dei ricorrenti non è quello che subisce le infiltrazioni perché gli scrostamenti si osservano nel muro verso l'esterno (la muffa che si vede è generata dalla condensa che potrebbe avere anche altra natura). Dall'esterno il problema si manifesta lungo il confine tra i due fabbricati e soprattutto nel punto della cornice del tetto del fabbricato del Sig. . CP_1
Tutto ciò considerato, l'infiltrazione non può che essere originata dalla lattoneria della cornice nel tratto che sporge, lungo la linea di confine tra le due proprietà: l'acqua che cade sul tetto più basso non è tutta convogliata nella grondaia ma cade lungo il muro nei pressi del confine, senza alcuna disciplina e, piano piano, ha deteriorato l'intonaco e creato gli ammaloramenti sulla parete esterna. Ad avvalorare tale affermazione si vedano gli effetti del bagnamento lungo il bordo inferiore della cornice sporgente” (cfr. relazione geom. , doc. 24 attori, p. 10 e ss.). CP_2
In buona sostanza, il geom. ha escluso che la causa dell'infiltrazione possa risiedere e promanare CP_2 dalla parte di edificio sopraelevata dagli attori e, dunque, dalla inadeguatezza della posa della guaina impermeabilizzante nella parte a contatto con il tetto di , collocato a livello più basso (cfr. doc. CP_1
24 attori, fotografie alle pagine 8-9); invece, l'ausiliario ha accertato che la causa delle infiltrazioni e dei danneggiamenti alle pareti è data dall'assenza di un'adeguata lattoneria nella parte di cornice dell'immobile del convenuto che sporge sul lato adiacente a quello dell'immobile attoreo, ciò che non consente un corretto deflusso delle acque che dunque si riservano non correttamente sul fondo (e sulle pareti) dell'abitazione vicina (cfr. doc. 24 attori, fotografie alle pagine 7-9).
Quanto immediatamente precede consente allora di respingere le censure mosse da vuoi in CP_1 relazione alla inutilizzabilità della relazione peritale, vuoi in relazione ad una sua sostanziale inadeguatezza ed incompletezza nel rispondere al quesito. pagina 5 di 9 Il geom. non solo ha chiarito che la causa generatrice del danno non può essere rinvenuta nella CP_2 asserita (dal convenuto) assenza di adeguata posa di guaina impermeabilizzante nella parte di edificio sopraelevata dagli attori, bensì ha aggiunto espressamente anche le ragioni per cui la “crepa” individuata dal c.t.p. di non può invero essa stessa ritenersi causa del problema, rispondendo alle osservazioni
CP_1 del c.t.p. di come segue: “Come detto non si tratta di una crepa ma si tratta del segno della
CP_1 giunzione della guaina all'intonaco della parete verticale di sopraelevazione del fabbricato Vegrini – Camera. E' vero che la guaina prosegue, dalla parete sopra il tetto del anche sulla facciata, ove
CP_1 si osservano le infiltrazioni, tuttavia affermare che detta crepa è l'origine delle infiltrazioni senza avere approfondito l'argomento non può essere una risposta soddisfacente. Come già detto, se tale crepa fosse stata la causa delle infiltrazioni, trattandosi del muro che si vede dall'interno della soffitta del e
CP_1 che prosegue tale e quale, nell'identica posizione, a sopraelevazione del fabbricato dei ricorrenti, gli effetti si noterebbero per forza prima all'interno della proprietà (più prossima all'ingresso di acqua
CP_1 sotto intonaco)” (cfr. relazione geom. , doc. 24 attori, p. 13-14). CP_2
Ne discende che l'accertamento compiuto dal c.t.u. è stato certamente adeguato ed esaustivo, sia avuto riguardo all'esistenza dei danni lamentati dagli attori sia avuto riguardo alle relative cause, dalle quali è dunque stato recisamente escluso, quale concausa, il comportamento del danneggiato stesso, con la conseguenza che la prova liberatoria chiesta dall'art. 2051 c.c. per mandare esente il convenuto da responsabilità non è stata raggiunta.
L'ausiliario ha poi altrettanto compiutamente individuato quali i lavori necessari per ripristinare lo status quo ante e quali i costi da sostenere.
Quanto ai primi, l'ausiliario ha evidenziato che “A parere della scrivente è necessario intervenire con un cestello elevatore e posare una scossalina partendo dallo spessore del muro della facciata principale e convogliando l'acqua piovana sulla grondaia in facciata del coperto del Sig. CP_1
(in modo che l'acqua piovana non sbordi sul fianco della cornice). E' poi necessario ripristinare le pareti esterne ed interne nella proprietà dei richiedenti nelle porzioni rovinate: la superficie esterna della parete dei ricorrenti che necessita il ripristino viene stimata in mq. 5,00/6,00 al massimo, inoltre devono essere risanate le due pareti interne della camera (dietro l'armadio e la porzione di parete esterna verso il cortile tra la finestra e il confine con la proprietà ). Dopo essersi CP_1 confrontata con una ditta artigiana del settore, la scrivente ritiene che l'intero intervento si possa eseguire sia con un cestello elevatore sia con un ponteggio come proposto dai ricorrenti in occasione delle osservazioni” (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. 10-11). CP_2
Quanto, invece, ai costi stimati per l'esecuzione delle predette opere, l'ausiliario ne ha quantificato l'ammontare complessivo in euro 1.659,86 oltre Iva, di cui euro 888,94 per l'eliminazione delle infiltrazioni ed euro 770,92 per l'eliminazione dei danni alla proprietà ad esse conseguenti (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. 12-13). CP_2
Gli attori hanno tuttavia anzitutto chiesto la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c. nei confronti del convenuto, sul quale quindi va posto l'obbligo di effettuare gli interventi riparatori individuati dall'ausiliario, come più su indicati, al fine di ristorare il pregiudizio lamentato da e (si tratta delle opere di cui alle voci da n. 1 a n. 9, con l'eccezione di Pt_1 Pt_2 quella al n. 8, che riguarda le pareti interne della camera da letto degli attori e rispetto alle quali gli attori hanno avanzato domanda di condanna del convenuto al pagamento dell'importo relativo ai lavori).
ha tuttavia dichiarato in corso di causa di aver già proceduto ad effettuare a proprie spese CP_1
pagina 6 di 9 l'intervento di installazione della scossalina in lamiera lungo la cornice della parete del proprio edificio secondo le modalità individuate dall'ausiliario (cfr. docc. 2 e 3 convenuto) e tale circostanza non è contestata dagli attori. Residua dunque, a ben vedere, l'esecuzione degli interventi individuati dal consulente tecnico d'ufficio per la riparazione delle pareti esterne dell'immobile di Parte_3 talché va condannato limitatamente al compimento di siffatta residuale attività. CP_1
Gli attori accompagnano poi la richiesta risarcitoria in forma specifica ad una richiesta di condanna al pagamento di euro 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto all'ordine del Tribunale di eseguire i lavori ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c..
In merito va messo in luce che, trattandosi di opere da realizzarsi nell'arco temporale di circa dieci giorni come precisato dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. CP_2
13), considerata la modesta entità degli interventi da realizzare ed il fatto che ha dimostrato CP_1 di aver già in parte provveduto, facendo così pronosticare positivamente anche l'adempimento in toto al presente provvedimento, non si reputa equa la condanna al pagamento di una somma di denaro nei termini richiesti da quale misura di coercizione indiretta in ordine al compimento Parte_4 dei prescritti obblighi di fare.
La domanda in parte qua va dunque respinta.
Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno chiesta per equivalente con riferimento ai costi da sostenere per la riparazione delle pareti interne all'immobile degli attori, di cui alla voce n. 8 della relazione peritale del geom. , che l'ausiliario ha quantificato pari ad euro 300,00 oltre Iva, CP_2 somma da considerarsi già all'attualità (cfr. relazione geom. doc. 24 attori, p. 13). Altresì la CP_2 pretesa risarcitoria per equivalente ha ad oggetto i costi e le spese, anche a titolo professionale, asseritamente sostenuti dagli attori nell'ambito della prodromica fase di istruzione preventiva, anche in sede di reclamo (RG 2806/2023 e RG 3814/2023 del Tribunale di Vicenza), complessivamente da determinarsi, a ben vedere, pari ad euro 9.359,09 (di cui euro 2.728,73 per il procedimento RG
2806/2023, euro 4.633,08 per il procedimento RG 3814/2023, euro 1.356,78 per i compensi pagati al geom. ed euro 640,50 per i compensi pagati al proprio c.t.p. geom. . CP_2 CP_3
In quest'ultimo caso, tuttavia, va precisato che non di somme dovute a titolo risarcitorio dal danneggiante in favore ai danneggiati si tratta, bensì di spese processuali, le quali andranno dunque decise unitamente a quelle del presente giudizio, sulla scorta del principio della soccombenza, in recepimento dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità ben diffuso sul punto (cfr. Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 27/10/2023, n. 29850: “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente”). Oltre ad interessi legali a partire dalla data della sentenza al saldo, come per legge.
Alla luce di tutto quanto precede, il convenuto va allora condannato all'esecuzione delle opere
(residuali) di ripristino della parete esterna dell'abitazione degli attori, individuate alle voci da n. 1 a n.
7 della relazione del geom. (cfr. doc. 24 attori, p. 12), nonché va condannato al pagamento in CP_2 favore degli attori pari ad euro 300,00 oltre Iva, corrispondenti al costo di ripristino della camera da letto in questione, somma da considerarsi già all'attualità.
Infine, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali vanno poste a carico di parte convenuta alla luce del principio della soccombenza
(comunque largamente prevalente di ), secondo parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i., CP_1
pagina 7 di 9 valore della causa pari al quantum debeatur (corrispondente al costo delle opere di ripristino stimato dall'ausiliario pari ad euro 1.659,86 oltre Iva), importi medi per tutte le fasi del giudizio, eccetto la fase decisionale per cui vanno riconosciuti minimi attesa la discussione orale. Con condanna in favore al procuratore che si è dichiarato difensore antistatario.
Stessa sorte anche per le spese della fase di accertamento tecnico preventivo a scopo conciliativo, incluse la fase di reclamo e le competenze maturate dal consulente tecnico d'ufficio, da determinarsi secondo parametri di cui al DM 55/2014 già richiamato, valore delle cause pari al quantum debeatur, importi medi per ogni fase. Quanto specificatamente alla prima fase (RG 2806/2023), stante il provvedimento di rigetto che ha deciso sulle spese, la liquidazione che segue in dispositivo va su di esso parametrato (cfr. doc. 20 attori).
Le spese chieste per la consulenza tecnica di parte (geom. pari ad euro 640,50 non sono invece CP_3 dovute, atteso che non ne è stato provato il relativo pagamento, in accoglimento della eccezione sul punto sollevata dal convenuto, considerato che la documentazione prodotta dagli attori a riguardo non documenta affatto la predetta circostanza (cfr. doc. 32 attori).
Tenuto conto del fatto che la domanda proposta non è stata accolta quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., non si ravvisano i presupposti per provvedere ad una condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 3105/2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA e DICHIARA la responsabilità di nella causazione delle infiltrazioni Controparte_1
e danni materiali verificatisi sull'immobile di proprietà di e ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 2051 c.c., per le ragioni di cui in motivazione.
2. CONDANNA al compimento degli interventi ed opere individuate alle voci da n. 1 Controparte_1
a n. 7 della relazione peritale del geom. (p. 12) depositata nell'ambito del procedimento di CP_2 accertamento tecnico preventivo, anche a scopo conciliativo, iscritto al n. RG 3814/2023 del Tribunale di Vicenza.
3. CONDANNA al risarcimento del danno in favore di e Controparte_1 Parte_1 Pt_2 quantificato pari ad euro 300,00 oltre Iva, da considerarsi all'attualità. Oltre ad interessi di
[...] legge al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4. RIGETTA la domanda proposta da e ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Parte_1 Parte_2
5. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio in favore Controparte_1 dell'avv. Massimo Thiella, procuratore antistatario di e che quantifica Parte_1 Parte_2 pari ad euro 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 279,38 per esborsi, Iva e
Cassa come per legge.
6. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Massimo Thiella, Controparte_1 procuratore antistatario di e del procedimento iscritto al n. RG Parte_1 Parte_2
2806/2023 del Tribunale di Vicenza, che quantifica pari ad euro 1.780,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 131,50 per esborsi, Iva e Cassa come per legge.
7. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv. Massimo Thiella, Controparte_1 procuratore antistatario di e del procedimento iscritto al n. RG Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 9 3814/2023 del Tribunale di Vicenza, che quantifica pari ad euro 2.337,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, euro 174,50 per esborsi, Iva e Cassa come per legge.
8. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio (geom. svolta nel CP_2 procedimento iscritto al n. RG 3814/2023 a carico di . Controparte_1
9. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 8 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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