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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/11/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1642 del 2019 R.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Andrea Lollo e dall'avv. Umberto Frangipane ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte attrice-
e
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
CP_3 CP_4 Controparte_5
e , in atti Controparte_2 Controparte_6
generalizzati;
-parte convenuta contumace-
Oggetto: usucapione.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato per pubblici proclami, Parte_1
ha citato in giudizio i convenuti e ha chiesto l'accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c.,
l'avvenuto acquisto per usucapione del fondo sito nel Comune di Zaccanopoli
1 (VV), identificato nel catasto terreni al foglio 3 particella n. 137 di ha 1 are
96 ca 60, R.D. €. 25,38 e R.A. €. 11,17, classificato pascolo arborato di prima classe, in favore del sig. per aver lo stesso mantenuto il possesso Parte_1
di detti compendi in modo esclusivo, continuo, pacifico e pubblico ininterrottamente per oltre vent'anni…dichiarare l'emananda sentenza, titolo idoneo per la trascrizione e volturazione ex art. 2651 c.c. ed ordinare, ergo, alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ed all'Ufficio
Catastale la trascrizione e volturazione relativa”.
A sostegno della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che “ possiede ininterrottamente, da oltre vent'anni, uti dominus, Parte_1
in modo esclusivo, continuo, pacifico e pubblico, il compendio immobiliare sito nel Comune di Zaccanopoli (VV), identificato nel catasto terreni al foglio
3 particella n. 137”;
-che “Gli atti di dominio dell'odierno attore si sono estrinsecati in attività quotidiane di pascolo del bestiame e di sfruttamento del fondo quale ricovero notturno di animali, nonché nella pulitura e nel taglio di legname quali attività connesse all'impresa agricola di cui era ed è tutt'ora esercente.
Inoltre, l'attore ha sfruttato nel corso degli anni il suddetto fondo adottando
a salvaguardia del medesimo varie forme di trattamento contro gli infestanti attraverso l'uso di prodotti pesticidi”;
-che “gli odierni convenuti non hanno mai interferito col possesso esclusivo, uti dominus, dell'attore, né hanno compiuto atti d'esercizio del diritto incompatibili con il possesso animo domini dello usucapente: il sig.
come detto, ha sempre avuto, corpore et animo, l'autonomo ed Parte_1
esclusivo godimento dei beni in questione, nec vi nec clam. Su tali circostanze potranno testimoniare, con dovizia di particolari, numerose persone le quali hanno potuto constatare quanto in epigrafe espresso”.
Non si sono costituiti in giudizio i convenuti. Rispetto agli stessi va, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale. 2 All'udienza del 13 novembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3,
c.p.c.
***
Ciò premesso, la domanda introduttiva del giudizio merita accoglimento per le ragioni di seguito dettagliate.
Prima di procedere all'esame degli elementi fattuali che contraddistinguono la vicenda in rilievo, occorre richiamare i presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 1158 c.c., norma che disciplina il modo di acquisto a titolo originario (della proprietà e degli altri diritti reali di godimento) mediante il quale viene tutelata quella particolare situazione di fatto esercitata sulla cosa, senza interruzioni, da parte di un soggetto che, attraverso una prolungata e indiscussa signoria sul bene, si è sostituito, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
Non vi è dubbio che le esigenze di certezza che fondano l'ordinamento giuridico impongano un accertamento particolarmente rigoroso dei presupposti che caratterizzano in modo indefettibile la fattispecie acquisitiva in esame e che si sostanziano nell'inerzia del titolare del bene, nel possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e nell'animus possidendi.
Tali stringenti verifiche si giustificano alla luce dell'effetto prodotto dallo strumento invocato nel presente giudizio, attraverso il quale, nel consentire a taluno di acquisire la titolarità del bene, la situazione di mero fatto, consolidatasi nel tempo, viene convertita in una situazione giuridica piena, definitiva, certa, stabile e, dunque, opponibile erga omnes.
Ora, mentre il primo requisito, per costante giurisprudenza, consiste nel mancato esercizio delle prerogative dominicali da parte del proprietario del bene - ovvero nella sua mancata reazione avverso il potere di fatto esercitato da altri sull'immobile - il possesso uti dominus (corpus) ricorre ove l'interessato dimostri di avere instaurato una peculiare situazione di fatto con 3 il bene e di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo, e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario.
Quanto, invece, al c.d. animus possidendi, il requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto, bensì in quella volontà di comportarsi come proprietario del bene, attraverso l'esercizio delle facoltà corrispondenti al relativo diritto, e di fare in modo che i terzi lo considerino come tale. L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto così da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la coltivazione della particella non è sufficiente a integrare i presupposti di cui
4 all'art. 1158 c.c. in quanto tale attività materiale, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere uti dominus.
Pertanto: <costituisce… accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario… La coltivazione deve quindi essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso”… il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione>> (Cass.
Civ. n. 1796 del 2022).
Inoltre: “la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, “ad substantiam” o “ad probationem”, e, pertanto, può essere 5 fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso” (cfr. Cass. Civ. n. 20884 del 2023).
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo giudice ritiene che, nel caso che occupa, sussistano i presupposti per accogliere la domanda atteso che parte attrice ha dimostrato il possesso - pubblico, pacifico, continuativo, esclusivo e ultraventennale - concretizzatosi nell'utilizzazione del terreno e nelle attività di cura del fondo;
condotte, queste, che costituiscono tipico atto di esercizio del diritto dominicale.
A conforto di tale conclusione intervengono gli elementi di seguito dettagliati.
Parte attrice, nel corso del giudizio, ha sostenuto: di avere goduto del bene in modo autonomo ed esclusivo;
di avere curato il terreno;
di avere utilizzato quotidianamente il fondo per il pascolo del bestiame e per il ricovero notturno degli animali;
di avere provveduto anche al taglio di legname;
di avere effettuato trattamenti con l'uso di pesticidi.
E in tal senso si sono espressi concordemente i testi escussi - sulla cui intrinseca attendibilità e connessa veridicità del narrato non è emerso alcun elemento che consenta fondatamente di revocarne in dubbio la sussistenza - i quali, rendendo dichiarazioni omogenee, hanno affermato come, sin dal 1995, parte attrice: abbia utilizzato il terreno per il pascolo, per il ricovero notturno degli animali, per il taglio del legname, per lo stazionamento e il parcheggio di mezzi;
abbia realizzato opere di canalizzazione delle acque piovane;
abbia delimitato il terreno con una struttura tubolare d'acciaio che funge da cancello;
abbia provveduto alla pulizia e alla manutenzione del fondo;
abbia goduto del bene in maniera pacifica, indisturbata, esclusiva, pubblica e continuativa (cfr. verbale del 30 ottobre 2022).
In definitiva, stante il tenore delle prove esaminate, deve affermarsi che l'attore abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La domanda va, pertanto, accolta.
In ordine al governo delle spese di lite, considerata la mancata opposizione delle parti convenute, rimaste contumaci, può disporsi la compensazione. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1642 del 2019 R.G., così provvede:
-dichiara proprietario, per maturata usucapione, del Parte_1
terreno oggetto di causa (sito nel Comune di Zaccanopoli e identificato in catasto al foglio n. 3, particella n. 137);
-ordina la trascrizione della sentenza come per legge;
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 16 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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