Sentenza 25 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2025, proposto da
AN DO, BR EV, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Schembri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Salzano sull'istanza dei ricorrenti depositata in data 12.11.2024 (doc. n. 1), di autorizzazione alla traslazione volumetrica da uno ad altro lotto interni al P.d.R. “Tagliaron”, di proprietà degli stessi;
nonché per le condanna dello stesso Comune a rispondere a quella istanza:
a) con statuizione da parte di codesto Ecc.mo Tribunale della doverosità di quella autorizzazione, costituendo quella traslazione volumetrica esercizio di un diritto dei proprietari dei lotti interni allo stesso ambito urbanistico;
b) subordinatamente assegnando al Comune, un termine perentorio per provvedere sull'istanza;
c) nominando fin d'ora un Commissario ad acta, che, scaduto quell'eventuale termine, provveda egli al rilascio di quella autorizzazione o, comunque, a rispondere sull’istanza de qua
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori Vescovi, in sostituzione dell'avv. Bucci, e Schembri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla P.A. in relazione all’istanza in epigrafe indicata per i motivi analiticamente esposti in ricorso.
Si costituiva l’amministrazione resistente sollevando plurime eccezioni di rito e dichiarando di aver, comunque, provveduto sull’istanza presentata dalla ricorrente prima della proposizione del ricorso.
Alla camera di consiglio in epigrafe indicata il difensore della ricorrente eccepiva la tardività della costituzione del Comune.
L’Ente Civico riformulava oralmente le eccezioni svolte con la memoria difensiva.
Il Collegio, rilevato che il doc. 1 depositato da parte ricorrente era privo di data, invitava il difensore della ricorrente a chiarire quale fosse la data di presentazione dell’istanza sulla quale si sarebbe formato il preteso silenzio-inadempimento e indi - dopo aver sottoposto al contraddittorio delle parti possibili profili di inammissibilità/improcedibilità del ricorso (art. 73., co. 3, c..p.a.) -, all’esito di un’ampia discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
La memoria difensiva e i documenti depositati dal Comune sono inutilizzabili poiché tardivi, siccome depositati solo cinque giorni prima dell’udienza, in violazione dei termini previsti dagli artt. 73 e 87 c.p.a.
Il ricorso va, tuttavia, dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse per una duplice ragione.
In primo luogo, per il semplice e decisivo motivo che l’istanza sulla quale si sarebbe formato il preteso silenzio-inadempimento (doc. 1 ric: ”istanza di trasferimento di cubatura…”) è priva di data, sicché non è possibile verificare rispetto a detta istanza la violazione dei termini procedimentali e dell’obbligo di provvedere.
In secondo luogo, perché anche a voler considerare quale istanza della ricorrente la nota presentata dall’arch. Luca Volpato in data 12.11.2024 (secondo quanto prospettato dalle parti in sede di discussione orale) risulta dagli atti - e in particolare dallo stesso ricorso introduttivo del giudizio, pagg. da 6 a 8 - che, con nota del 25 febbraio 2025, l’amministrazione comunale ha riscontrato l’istanza formulata dalla parte ricorrente, rappresentando di non poterla accogliere per le ragioni ivi indicate.
La surriferita risposta del 25.2.2025, adottata prima della proposizione del presente ricorso (notificato il 4.7.2025 e depositato l’11.7.2025.) e avente valore giuridico di provvedimento espresso, rende inammissibile il ricorso contro il silenzio proposto dalla parte ricorrente.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non vi è motivo per discostarsi, quello secondo cui l'adozione da parte dell’amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso: a) inammissibile, per carenza originaria di interesse ad agire, se il provvedimento, ancorché non comunicato, intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo; b) improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio(tra le tante Cons. St, sez. VI, 10 maggio 2007 n. 2237, Cons. Stato, sez. IV, n. 3256/2002; Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2006, n. 4968).
La circostanza che la nota di cui trattasi sia stata emanata da un organo o da un funzionario che si assume incompetente è, in questa sede, irrilevante, poiché tale atto promana, comunque, dall’ente (il Comune) titolare dell’attribuzione ovvero del potere di provvedere ed è idoneo a far cessare l’inerzia della P.A..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Comune le spese di lite, liquidate in € 2000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA AI, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
LE BA, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | IA AI |
IL SEGRETARIO