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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3182 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 14/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1967/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Arcangeli, Talanti e Palermo)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Spinoso)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1955 del 14/2/2025
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, previa declaratoria di difetto parziale di giurisdizione, si rigettava la domanda proposta dal notaio nei confronti della - d'ora in poi, Parte_1 Controparte_1 breviter, anche solo “ - volta a: 1) accertare l'inadempimento della resistente agli obblighi CP_1 previdenziali nei suoi confronti, per la mancata prestazione, senza alcuna causa giustificativa, inerente l'intera indennità di cessazione dalle funzioni notarili e, per l'effetto, accertare il diritto della ricorrente a percepire la complessiva somma di € 118.498,17, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo, a titolo di “residuo indennità di cessazione dalle funzioni”; 2) accertare, comunque, che l'importo massimo costituito dall'anticipazione non potesse eccedere, nella sua interezza tra capitale ed interessi, € 170.000,00, come comunicato dalla;
3) Controparte_2 condannare la a corrisponderle la predetta somma residua di € 118.498,17, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto (31/1/2019) all'effettiva corresponsione;
4) condannare la resistente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dalla ricorrente a causa della condotta della controparte, con pronuncia anche in via equitativa.
La interponeva appello, cui resisteva la Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura la suddetta declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione tributaria, in ordine ad una parte della domanda attorea e, in particolare, riguardo alla pretesa della di condannare la al pagamento, in proprio favore, CP_3 CP_1 dell'importo trattenuto dalla medesima e di quello versato all'Amministrazione Finanziaria, CP_1 sull'assunto per cui la prima, dopo aver illegittimamente trattenuto una parte dell'indennità una tantum di cessazione dall'esercizio della funzione notarile, aveva versato alla seconda altra parte a titolo di ritenuta d'acconto, corrispondendole così solo la residua parte di tale emolumento.
La censura non merita condivisione.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna appellante - la quale riconduce la sua domanda alla mera negazione della pretesa della di trattenere delle somme, che dovevano, invece, CP_1
“innegabilmente andare all'iscritta” - la questione de qua riguarda la contestazione dell'applicazione, da parte della stessa della ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione pagata, sicchè si rivela fondata CP_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla resistente, essendo la questione medesima devoluta alla giurisdizione tributaria.
Sul punto, il massimo organo di nomofilachia (v. Cass. S.U. 1/12/2000, n. 1242) ha precisato che la controversia avente ad oggetto la domanda concernente l'imposizione fiscale operata dalla Controparte_1
sulla pensione e sull'indennità di cessazione dalle funzioni notarili appartiene alla giurisdizione
[...] delle Commissioni tributarie di cui al d.lgs. n. 545/1992 (oggi, Corti di Giustizia Tributaria).
Ciò assorbe ogni profilo relativo alla corretta applicazione, al caso di specie, dell'invocato Trattato
Italia-Malta - dove era residente, all'epoca, la - segnatamente per quel che concerne la c.d. doppia Pt_1 imposizione internazionale (del resto, Cass. 25/9/2023, n. 27278, citata dal presente libello impugnatoria, è stata emessa dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione). Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura il convincimento del Tribunale capitolino, ad avviso del quale - incontestato il diritto della alla corresponsione della residua quota dell'indennità CP_3 una tantum - bene avrebbe fatto la a non corrisponderla in mancanza di un conto corrente presso la CP_1
che ne consentisse il versamento, atteso che, per un verso, “il conto su cui Controparte_2 effettuare il versamento c'era” e, per altro verso, “non si comprende perché mai una persona dovrebbe essere costretta a vincolare tutta la sua indennità di cessazione residua presso una che si è occupata CP_2 solo di gestire l'anticipazione concordata con il cliente”.
Anche tali assunti non meritano condivisione.
Invero, la Convenzione stipulata tra la e la suddetta BA (in particolare, l'art. 4) prevedeva un CP_1 finanziamento con il pagamento al massimo dell'80% dell'indennità di cessazione maturata dal notaio fino a quel momento e l'accreditamento, da parte della prima alla seconda, dell'intera indennità di cessazione, “una volta giunta a maturazione”.
Dalla documentazione versata in atti, emerge, da un lato, che la in data 20/9/2007, sulla base CP_3 della suddetta Convenzione, ha richiesto un'anticipazione della sua indennità di cessazione, conferendo, altresì, alla il mandato irrevocabile “ad erogare la somma corrispondente all'anticipo dell'indennità di CP_1 cessazione tramite la BA Popolare di Sondrio S.p.A. su apposito conto corrente da indicare”, e, dall'altro, che il 31/5/2019 la stessa ha comunicato alla che, a seguito di contrasti con la in CP_3 CP_1 CP_2 merito al rapporto instaurato ed agli importi “indebitamente richiesti dall'Istituto di credito”, quest'ultimo aveva revocato il rapporto di conto corrente con segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della BA d'Italia
(peraltro, lo stato di insolvenza era preesistente alla vicenda oggetto del presente giudizio).
In quest'ottica, stante l'assenza di un conto corrente intestato alla presso la CP_3 CP_2 CP_2
, la non poteva effettuare il pagamento del residuo importo dell'indennità di
[...] Controparte_1 cessazione che, in virtù della Convenzione stipulata tra la e la deve essere, appunto, CP_1 CP_2 effettuato mediante accredito sul conto corrente, intestato al notaio cessato dal servizio, presso la BA che ha erogato il finanziamento.
Del resto, la avanzando la domanda di finanziamento in virtù della Convenzione di cui sopra, CP_3 ha aderito alle clausole della Convenzione stessa, che prevedono - per quel che qui rileva - l'obbligo per la di versare l'(intera) indennità di cessazione, allorquando il relativo diritto sarebbe giunto a CP_1 maturazione, sul conto corrente aperto al momento del finanziamento dal notaio presso la Controparte_2
.
[...]
Ne consegue - come correttamente ritenuto dal primo giudice - che “spetterà alla ricorrente risolvere le questioni inerenti i suoi rapporti con la in maniera tale da consentire alla Controparte_2 [...]
di provvedere alla liquidazione dell'importo residuo con le modalità previste dalla Convenzione CP_1 ed accettate dalla stessa ricorrente al momento della richiesta del finanziamento”.
Quanto sopra fa perdere di rilievo decisorio al terzo (ed ultimo) motivo di gravame, con cui l'appellante si lamenta del mancato accoglimento della sua pretesa risarcitoria, atteso che il comportamento tenuto dalla si è rivelato legittimo, essendosi la stessa attenuta alle condizioni della Convenzione stipulata con la CP_1
, condizioni accettate anche dalla in sede di richiesta del finanziamento;
Controparte_2 CP_3 infatti, nello specifico, l'asserito danno è derivato dalla condotta della stessa appellante, per l'oggettiva impossibilità di effettuare l'erogazione del residuo importo ancora dovuto a titolo di indennità di cessazione su un conto corrente intestato alla stessa presso la . Controparte_2 Per quanto fin qui esposto, l'appello va disatteso.
Le spese del grado seguono soccombenza, e vengono liquidate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, al valore della causa e all'attività processuale ivi svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 9.990,75 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 14/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE TE)