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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 23/07/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
PASQUINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ENRICO DE
NICOLA 171, Fraz. LIDO DI CAMAIORE-CAMAIORE (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1 Conclusioni Per la ricorrente: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1) affidare esclusiva il minore , a Camaiore (LU) l'08.06.2016, cod. fisc. , alla Persona_1 CodiceFiscale_3 di lui madre e ricorrente nata il [...] a [...] residente in [...], Parte_1 Marina di IE (LU), cod. fisc. , consentendo al padre visite protette incaricando gli C.F._1 assistenti sociali di IE (il c.d. affido super esclusivo), con obbligo a carico del padre di comunicare ogni cambio di residenza;
3) per quanto attiene alle modalità di visita del genitore non affidatario, incaricare i Servizi Social di IE a trovare la miglior soluzione sia in termini di luogo, idoneo, dove effettuare le visite protette, sia in ordine ai giorni ed agli orari, anche coinvolgendo un educatore;
4) per il contributo al mantenimento del minore, imporre al padre, sig. , una somma mensile di € 500,00, salvo diversa somma all'esito Controparte_1 dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo di Intesa adottato dal suintestato Tribunale, salvo diversa somma all'esito. Con ogni più ampia riserva e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.10.2024 ha domandato al Tribunale di disporre: Parte_1
l'affido super-esclusivo del figlio minore , nato il [...] dalla relazione Persona_2 more uxorio con ; incontri in forma protetta tra padre e figlio;
un assegno a Controparte_1 carico del padre di €500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale. A sostegno della domanda, ha rappresentato che il resistente ha lasciato la casa familiare nel 2021, disinteressandosi del tutto del figlio minore, portatore di handicap, dal punto di vista morale e materiale.
, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per cui all'udienza Controparte_1 del 7.2.2025 il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia, stabilendo in via provvisoria l'affido del minore in via esclusiva alla madre con domiciliazione presso la stessa ed a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore di €200, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando altresì mandato al Servizio Sociale di
IE di svolgere indagini socio-familiari.
Alla successiva udienza del 4.7.2025, acquisita la relazione del Servizio Sociale, la ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, considerata la tenera età dello stesso e la sua condizione di salute come descritta in atti- tali da ritenere che lo stesso sia ancora privo di autonoma capacità di discernimento, rendendo non opportuna e superflua l'audizione.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 Con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore
(così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio (Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza tanto l'assenza dei rapporti padre figlio quanto l'inadempienza totale del padre all'obbligo di mantenimento.
È emerso dagli atti che il padre non ha mai provveduto al mantenimento del minore e che, dall'abbandono della casa familiare, se ne è del tutto disinteressato anche sotto il profilo dell'assistenza morale, rendendosi irreperibile.
Al contempo, sebbene il contegno tenuto dal padre al di fuori del procedimento, sia già di per sé sufficiente a dimostrare il suo disinteresse rispetto alle esigenze di cura e mantenimento del
3 minore, cui deve provvedere integralmente la madre, anche il contegno processuale tenuto dal resistente vale a confermare una pressoché totale indifferenza verso la vicenda.
Di contro, non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente non sia idonea ad occuparsi del minore. Il Servizio Sociale del Comune di IE, incaricato del monitoraggio, ha riferito che: la madre del minore, che se ne occupa in via esclusiva data l'assenza del padre, si è sempre mostrata collaborativa con il Servizio, a differenza del padre che non ha mai dato riscontro alle richieste avanzate;
il nucleo è supportato dalla zia materna, che costituisce un punto di riferimento ed una risorsa importante;
il nucleo è altresì supportato, dal punto di vista economico, per il tramite di assegni di inclusione e sono previsti sostegni all'inserimento lavorativo della ricorrente;
il minore, in carico all'UFSMIA è apparso sereno e sicuro dei propri riferimenti familiari ed adeguatamente supportato dal nucleo materno.
In conclusione, valutate complessivamente tutte le circostanze, in una situazione quale quella in esame, l'affidamento condiviso del minore è del tutto inattuabile, e comunque contrario all'interesse dello stesso.
Le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti, che anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, sempre nell'ottica del suo superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dalla madre.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, che anche le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, siano assunte, non già di comune accordo tra i genitori, bensì siano adottate soltanto da uno dei due: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, la bigenitorialità è, di fatto, soltanto formale: un genitore assente nella vita del figlio, non può conoscerne le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e, pertanto, egli si è,
4 di fatto, volontariamente posto nella condizione di non contribuire, neppure in minima parte, alle scelte di vita del figlio.
Inoltre, i tempi necessari per attendere una eventuale risposta del padre potrebbero comportare ritardi ingiustificati nell'adozione di decisioni essenziali per il minore (come ad esempio decisioni in ambito sanitario o scolastico, quali la sua partecipazione ad attività formative extrascolastiche) o renderle sostanzialmente inadottabili.
Si ritiene opportuno, comunque, che siano proseguiti e mantenuti tutti gli interventi di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, descritti nella relazione del Servizio Sociale di IE, compresa la presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA territorialmente competente.
Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlio, nel superiore ed esclusivo interesse del minore, si stabilisce che il padre dovrà farsi parte diligente per incontrare il figlio minore e progressivamente recuperare il rapporto, con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti e raccordandosi con i professionisti che hanno in carico il minore.
Quanto al contributo al mantenimento, si confermano, in difetto di emergenze istruttorie in ordine alla capacità reddituale del padre, i provvedimenti già adottati in via provvisoria. Invero, da un lato non è noto se il padre svolga attività lavorativa, giacché si è reso del tutto irreperibile dall'altro va comunque valorizzato il maggior carico sopportato dalla madre per il mantenimento del minore.
A carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa
(volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), sono poste le spese di lite, parametrate sui valori minimi tabellari per la complessiva somma di €2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via SUPER-esclusiva il minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni
5 di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlio, che il padre intenda attivare, si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, previa altresì concertazione con l'UFSMIA che ha in carico il minore, in forma protetta presso lo Spazio Neutro, che dovrà essere interessato su iniziativa del padre;
- dispone che siano proseguiti gli interventi di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare già attivati e descritti nella relazione del Servizio Sociale di IE, compresa la presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA territorialmente competente;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile di
€ 200, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO Parte_1 C.F._1
PASQUINI, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA ENRICO DE
NICOLA 171, Fraz. LIDO DI CAMAIORE-CAMAIORE (LU), giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio
1 Conclusioni Per la ricorrente: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed il figlio minorenne nelle modalità di seguito indicate: 1) affidare esclusiva il minore , a Camaiore (LU) l'08.06.2016, cod. fisc. , alla Persona_1 CodiceFiscale_3 di lui madre e ricorrente nata il [...] a [...] residente in [...], Parte_1 Marina di IE (LU), cod. fisc. , consentendo al padre visite protette incaricando gli C.F._1 assistenti sociali di IE (il c.d. affido super esclusivo), con obbligo a carico del padre di comunicare ogni cambio di residenza;
3) per quanto attiene alle modalità di visita del genitore non affidatario, incaricare i Servizi Social di IE a trovare la miglior soluzione sia in termini di luogo, idoneo, dove effettuare le visite protette, sia in ordine ai giorni ed agli orari, anche coinvolgendo un educatore;
4) per il contributo al mantenimento del minore, imporre al padre, sig. , una somma mensile di € 500,00, salvo diversa somma all'esito Controparte_1 dell'istruttoria, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previste dal Protocollo di Intesa adottato dal suintestato Tribunale, salvo diversa somma all'esito. Con ogni più ampia riserva e comunque con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.10.2024 ha domandato al Tribunale di disporre: Parte_1
l'affido super-esclusivo del figlio minore , nato il [...] dalla relazione Persona_2 more uxorio con ; incontri in forma protetta tra padre e figlio;
un assegno a Controparte_1 carico del padre di €500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale. A sostegno della domanda, ha rappresentato che il resistente ha lasciato la casa familiare nel 2021, disinteressandosi del tutto del figlio minore, portatore di handicap, dal punto di vista morale e materiale.
, ancorché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito per cui all'udienza Controparte_1 del 7.2.2025 il Tribunale ne ha dichiarato la contumacia, stabilendo in via provvisoria l'affido del minore in via esclusiva alla madre con domiciliazione presso la stessa ed a carico del padre un contributo per il mantenimento del minore di €200, da versarsi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, dando altresì mandato al Servizio Sociale di
IE di svolgere indagini socio-familiari.
Alla successiva udienza del 4.7.2025, acquisita la relazione del Servizio Sociale, la ricorrente ha precisato le conclusioni come in epigrafe riportate ed il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, considerata la tenera età dello stesso e la sua condizione di salute come descritta in atti- tali da ritenere che lo stesso sia ancora privo di autonoma capacità di discernimento, rendendo non opportuna e superflua l'audizione.
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2 Con riferimento alla disciplina dell'affidamento del minore, occorre rilevare che, sebbene l'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisca la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., può comunque essere disposto nei casi in cui il Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro coniuge sia contrario all'interesse del minore.
In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore
(così ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Il legislatore non ha ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, ragion per cui la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi con provvedimento motivato, con riferimento alla peculiarità della fattispecie (C. Cass. 26587/2009).
Tali circostanze debbono essere sintomatiche della inidoneità del genitore ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affido condiviso comporta, anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente.
A tal fine, costituiscono comportamenti altamente sintomatici della indisponibilità del genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita del figlio (Cass. n. 26587/2009), non solo la discontinuità con cui egli eserciti il diritto di visita nei confronti del minore, ma anche la totale inadempienza del padre all'obbligo di mantenimento del figlio.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza tanto l'assenza dei rapporti padre figlio quanto l'inadempienza totale del padre all'obbligo di mantenimento.
È emerso dagli atti che il padre non ha mai provveduto al mantenimento del minore e che, dall'abbandono della casa familiare, se ne è del tutto disinteressato anche sotto il profilo dell'assistenza morale, rendendosi irreperibile.
Al contempo, sebbene il contegno tenuto dal padre al di fuori del procedimento, sia già di per sé sufficiente a dimostrare il suo disinteresse rispetto alle esigenze di cura e mantenimento del
3 minore, cui deve provvedere integralmente la madre, anche il contegno processuale tenuto dal resistente vale a confermare una pressoché totale indifferenza verso la vicenda.
Di contro, non vi sono elementi per ritenere che la ricorrente non sia idonea ad occuparsi del minore. Il Servizio Sociale del Comune di IE, incaricato del monitoraggio, ha riferito che: la madre del minore, che se ne occupa in via esclusiva data l'assenza del padre, si è sempre mostrata collaborativa con il Servizio, a differenza del padre che non ha mai dato riscontro alle richieste avanzate;
il nucleo è supportato dalla zia materna, che costituisce un punto di riferimento ed una risorsa importante;
il nucleo è altresì supportato, dal punto di vista economico, per il tramite di assegni di inclusione e sono previsti sostegni all'inserimento lavorativo della ricorrente;
il minore, in carico all'UFSMIA è apparso sereno e sicuro dei propri riferimenti familiari ed adeguatamente supportato dal nucleo materno.
In conclusione, valutate complessivamente tutte le circostanze, in una situazione quale quella in esame, l'affidamento condiviso del minore è del tutto inattuabile, e comunque contrario all'interesse dello stesso.
Le peculiarità del caso inducono inoltre a ritenere, per i medesimi motivi esposti, che anche le decisioni di maggiore interesse per il minore, sempre nell'ottica del suo superiore interesse, debbano essere adottate esclusivamente dalla madre.
Infatti, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, che anche le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, siano assunte, non già di comune accordo tra i genitori, bensì siano adottate soltanto da uno dei due: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.
Nel caso di specie, la bigenitorialità è, di fatto, soltanto formale: un genitore assente nella vita del figlio, non può conoscerne le capacità, le inclinazioni naturali, le aspirazioni e, pertanto, egli si è,
4 di fatto, volontariamente posto nella condizione di non contribuire, neppure in minima parte, alle scelte di vita del figlio.
Inoltre, i tempi necessari per attendere una eventuale risposta del padre potrebbero comportare ritardi ingiustificati nell'adozione di decisioni essenziali per il minore (come ad esempio decisioni in ambito sanitario o scolastico, quali la sua partecipazione ad attività formative extrascolastiche) o renderle sostanzialmente inadottabili.
Si ritiene opportuno, comunque, che siano proseguiti e mantenuti tutti gli interventi di supporto e monitoraggio del nucleo familiare, descritti nella relazione del Servizio Sociale di IE, compresa la presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA territorialmente competente.
Quanto alla regolamentazione delle modalità di visita padre-figlio, nel superiore ed esclusivo interesse del minore, si stabilisce che il padre dovrà farsi parte diligente per incontrare il figlio minore e progressivamente recuperare il rapporto, con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti e raccordandosi con i professionisti che hanno in carico il minore.
Quanto al contributo al mantenimento, si confermano, in difetto di emergenze istruttorie in ordine alla capacità reddituale del padre, i provvedimenti già adottati in via provvisoria. Invero, da un lato non è noto se il padre svolga attività lavorativa, giacché si è reso del tutto irreperibile dall'altro va comunque valorizzato il maggior carico sopportato dalla madre per il mantenimento del minore.
A carico della parte soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; tenuto conto dell'impegno professionale e dell'attività svolta, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa
(volontaria giurisdizione, causa di valore indeterminabile e di complessità bassa), sono poste le spese di lite, parametrate sui valori minimi tabellari per la complessiva somma di €2.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- affida in via SUPER-esclusiva il minore alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
dispone che anche le decisioni
5 di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale del minore siano adottate in via esclusiva dalla madre;
- dispone che gli eventuali incontri padre-figlio, che il padre intenda attivare, si svolgano, con monitoraggio del Servizio Sociale territorialmente competente, previa altresì concertazione con l'UFSMIA che ha in carico il minore, in forma protetta presso lo Spazio Neutro, che dovrà essere interessato su iniziativa del padre;
- dispone che siano proseguiti gli interventi di sostegno e monitoraggio del nucleo familiare già attivati e descritti nella relazione del Servizio Sociale di IE, compresa la presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA territorialmente competente;
- pone a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento del minore, la somma mensile di
€ 200, da versarsi alla madre entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
- pone a carico dei genitori in ragione del 50% tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, extrascolastiche, sportive e ludiche, come da Protocollo in vigore presso questo Tribunale, che dovranno essere previamente concordate, salvi i casi di urgenza;
- condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 2.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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