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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/06/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 506 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025 per la causa promossa da , in proprio e quale socio accomandatario Parte_1
della rappresentati e difesi dall'Avv. Violi Lidia, Parte_2
contro l' , rappresentata e difesa dall'Avv. Petito Giuliana, e contro Controparte_1
il , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura RT
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 506 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 /2024 R.G. tra:
, nato in [...] il [...] (c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
quale socio accomandatario della Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in via Paolo Pellicano n.18, Reggio Calabria,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Violi Lidia, che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. TR
), elettivamente domiciliato in Via C. Battisti n. 124, Copertino (LE), presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Petito Giuliana, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E CONTRO
(CF ), in persona del RT P.IVA_3
– legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale CP_4
dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato il 19.04.2025, proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000725000 e della sottesa cartella di pagamento n. 09420160025288769000, relativa alla revoca delle agevolazioni attività produttive
L. 488/92 dell'importo complessivo di Euro 270.315,14, anno di riferimento 2014, ente creditore
Ministero Sviluppo delle Imprese e del Made in Italy. Evidenziava che, in data 21.02.2024, gli era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000725000 relativa, tra l'altro, alla cartella n. 09420160025288769000, concernente la revoca delle agevolazioni per attività produttive di cui alla L. 488/92.
In via preliminare, l'opponente rilevava la nullità dell'intera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto, la sottesa cartella n. 0942014000454799120000 relativa a IVA, interessi e sanzioni anno di riferimento del debito 2010, carico iscritto a ruolo pari ad € 240.159,58 era stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria con sentenza n. 3868/2016 del
9.03.2016 emessa dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria e confermata in appello con sentenza n. 2967/2023 della Corte di giustizia Tributaria di secondo Grado di Reggio Calabria, depositata il 16.11.2023.
Ciò premesso eccepiva la “nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (atto derivato) per l'omessa notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) e dell'atto impositivo”, rilevando che non vi era mai stata la notifica della sottesa cartella di pagamento n.
9420160025288769000, evidenziando i seguenti profili: I) nullità dell'intera sequela procedimentale per mancata notifica dell'atto presupposto;
II) violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, norma che prevede l'obbligo del concessionario di procedere alla notifica della cartella di pagamento del debito iscritto a ruolo;
III) violazione dell'obbligo di motivazione;
IV) nullità del preavviso di ispezione ipotecaria in quanto notificato dall'indirizzo t del Email_1
mittente non presente negli Elenchi Pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, D.L. 179/12); V) intervenuta prescrizione del diritto di credito soggetto al termine prescrizionale quinquiennale.
In via gradata eccepiva la parziale illegittimità delle cartelle nella parte relativa al calcolo degli interessi di mora e compensi di riscossione, non essendo stati esplicitati i criteri di computo.
In conclusione, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria per la parte relativa alla cartella impugnata;
accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a TR
procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato atto di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000725000 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale N. 09420160025288769000 secondo i modi prescritti dalla legg e;
Dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione, intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
”.
Si costituiva tempestivamente il , il quale, nel chiedere il RT rigetto dell'opposizione proposta, evidenziava:
1) l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti impositori: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui era chiesto l'integrale annullamento, riguardava anche altre cartelle emesse da ulteriori enti impositori;
pertanto, l'impugnazione proposta era inammissibile, non essendo stati citati tutti i litisconsorti necessari;
2) l'inammissibilità, per tardività, dei motivi di opposizione concernenti l'omessa o irregolare notificazione e il difetto di motivazione della cartella di pagamento e l'irregolarità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
3) l'infondatezza della dedotta nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per l'annullamento giurisdizionale della cartella di pagamento n. 0942014000454799120000;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
nel premettere come si applicasse il termine prescrizionale decennale (e non quinquiennale), l'amministrazione convenuta evidenziava che, al più, tale termine era iniziato a decorrere dalla nota del 2.02.2009, con la quale la Banca concessionaria aveva proposto la revoca delle agevolazioni;
tale termine era stato poi interrotto con la nota di avvio del procedimento di revoca del 10.10.2013 e, quindi, con il d.d. n. 1376 del giorno 8.05.2014, con cui erano state richieste le somme dovute.
Si costituiva tardivamente l' la quale evidenziava che la Controparte_5
cartella di pagamento n. 09420160025288769000 era stata notificata tramite pec in data 18.11.2016; inoltre erano stati successivamente notificati i seguenti atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n.
094 2018 9003821804 000, notificata in data 17.05.2018; l'intimazione di pagamento n. 094 2019
9012859056 000, notificata in data 10.10.2019; l'intimazione di pagamento n.
09420229000554592000, notificata in data 01.03.2022; l'intimazione di pagamento n.
09420239001969084000, notificata in data 13/04/2023. Per il resto, contestava tutti i motivi CP_5 di opposizione articolati da e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione.
2.Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
In via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata dal , RT
circa il difetto di contraddittorio nell'opposizione per cui è causa.
Invero, parte opponente ha inteso proporre opposizione avverso la comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria n. 09476202400000725000 e della sottesa cartella di pagamento n.
09420160025288769000, relativa alla revoca delle agevolazioni attività produttive L. 488/92, citando in giudizio l'agente per la riscossione ( ) e l'ente impositore Controparte_1
( ). RT
Costituisce, infatti, principio pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui nel caso di opposizione a cartella esattoriale, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 25/07/2007, n.16412).
Nel caso di specie, l'opponente ha agito, conformemente al suesposto orientamento giurisprudenziale, nei confronti dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario con riguardo agli enti impositori, essendo limitata la contestazione azionata nel presente giudizio alla pretesa creditoria relativa alla revoca dei contributi pubblici di cui alla contestata cartella esattoriale n. 09420160025288769000. Ciò detto, va operata la qualificazione dei motivi di opposizione che attengono all'illegittimità formale del procedimento di riscossione, per omissione o nullità della notifica degli atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oppure per la mancanza in tale ultimo atto, dei requisiti di forma richiesti dalla legge (profili supra indicati ai punti 1-2-3-4) nonché di quello, pur proposto in via gradata, di oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Si tratta, a ben vedere, di motivi da ricondurre nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c. 1 c.p.c.. Infatti, in questo caso, non viene in questione l'an della pretesa esecutiva, ma solo la ritualità dell'atto impugnato o del procedimento di riscossione in cui si inserisce.
Ai sensi dell'art 617 I co. c.p.c.: “ le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art.
480 terzo comma con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Del resto, nel senso che la contestata omissione o nullità della notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, configuri un motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. da far valere entro venti giorni dalla conoscenza del primo atto utile, si è pronunciata più volte la S.C. (cfr. Cass. n. 11338/10; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. n. 5111/2007).
Alcun dubbio può poi sussistere neanche in merito alla riconducibilità degli altri vizi eccepiti, nel paradigma dell'articolo richiamato: in punto di vizio di motivazione dell'atto di intimazione ed asserita mancanza di elementi dello stesso cfr. Cass. n 21080/2015 e Cass. sez. lav. n. 25208/2009.
Ne discende che, a fronte della notifica dell'atto impugnato – comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria- avvenuta per quanto asserito dalla stessa parte opponente, nonché documentalmente provato dalla stessa, in data 21.02.2024, il debitore avrebbe avuto l'onere di proporre la presente opposizione nel termine dei 20 giorni successivi a tale data, mentre risulta che l'atto di citazione sia stato notificato soltanto in data 19.04.2024 e, dunque, ben oltre tale termine.
L'accoglimento della preliminare eccezione di inammissibiltà per tardività dei predetti motivi di opposizione ne preclude ogni esame nel merito.
Infatti, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attinendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio. In conclusione, il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato non risulta rispettato, con conseguente tardività dell'opposizione proposta.
In ogni caso, infondata è la questione attinente alla esistenza e della validità della consegna della comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria posta in essere a mezzo pec, laddove la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma da altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di notifica della cartella di pagamento,
l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cassazione civile sez. trib.,
28/10/2016, n.21865).
Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga attuata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (Cassazione civile sez. trib., 13/01/2016, n.384;
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, n.2272; Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4018).
D'altra parte la corte ha confermato, in materia di notifica di atti giudiziari, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066; Cassazione civile sez. III,
08/09/2022, n.26511).
Fatta questa premessa è incontestato che la comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società ricorrente ed è quindi pacifico che la società ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa. Si ritiene che alcun ipotesi di inesistenza abbia afferito la notificazione in parola, in quanto, secondo gli stringenti criteri adottati dalla Suprema Corte, risultano presenti sia l'attività di trasmissione sia quella di consegna all'indirizzo del destinatario tratto dai pubblici elenchi, tanto che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso avverso gli atti in questione e ciò anche stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, c.p.c. che esclude che possa essere dichiarata la la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cassazione civile sez. trib., 14/10/2024 n.26682) la quale, nell'affrontare identiche questioni, ha affermato che è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio TR
b) la casella di destinazione era attiva, in quanto è incontestato che la Email_2
società ricorrente abbia ricevuto la notifica via pec dell'atto impugnato.
Ciò detto, l'unica eccezione ex art. 615 I comma c.p.c. è quella relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché con essa l'opponente contesta l'esistenza del diritto del
[...]
a procedere ad esecuzione forzata. RT
Tale eccezione è infondata. E' condiviso in giurisprudenza il principio per cui in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362;
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n.23603)
Ed invero, premesso che il diritto alla restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si prescrive in 10 anni, il diritto alla restituzione delle somme percepite non poteva che essere esercitato dal momento in cui la detta revoca fu disposta (dovendosi far coincidere con la data del detto provvedimento il dies
a quo della prescrizione).
Nel caso di specie, il decreto con cui il (allora Ministero RT CP_2
dello Sviluppo Economico) ha disposto la revoca del contributo erogato in favore della
[...]
è datato 8.05.2024, tal che non può considerarsi in alcun modo prescritto il diritto alla Parte_2
restituzione delle somme esercitato, a mezzo della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 21.02.2024.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale motivo di opposizione.
Infondato è il motivo di opposizione circa la invalidità dell'intera comunicazione di iscrizione ipotecaria in relazione al dedotto annullamento, da parte del Giudice Tributario, della cartella n. cartella 0942014000454799120000 relativa a IVA, interessi e sanzioni, anno di riferimento del debito
2010.
Invero, non vi è alcuna caducazione dell'intero atto impugnato a seguito del dedotto annullamento di una delle cartelle sottese, in quanto l'intimazione di pagamento, come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono atti aventi efficacia informativa (ed interruttiva del termine prescrizionale) in ordine alla possibile esecuzione forzata dei crediti sottesi;
va da sé che laddove vi siano più cartelle sottese (e quindi più partite creditorie), l'annullamento di una di esse non travolge per intero l'atto successivo, il quale rimane in piedi rispetto alle cartelle ancora valide.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente in favore delle opposte e : le stesse sono Controparte_1 RT
liquidate come da dispositivo, secondo il valore della cartella esattoriale contestata (Euro
270.315,14), tutte le fasi, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di TR
, che si liquidano in Euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa
[...]
come per legge;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore del RT
, che si liquidano in Euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva
[...]
e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 30.06.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025 per la causa promossa da , in proprio e quale socio accomandatario Parte_1
della rappresentati e difesi dall'Avv. Violi Lidia, Parte_2
contro l' , rappresentata e difesa dall'Avv. Petito Giuliana, e contro Controparte_1
il , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura RT
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 506 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 506 /2024 R.G. tra:
, nato in [...] il [...] (c.f. ), in proprio e Parte_1 C.F._1
quale socio accomandatario della Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in via Paolo Pellicano n.18, Reggio Calabria,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Violi Lidia, che li rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. TR
), elettivamente domiciliato in Via C. Battisti n. 124, Copertino (LE), presso lo studio P.IVA_2 dell'Avv. Petito Giuliana, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE OPPOSTA
E CONTRO
(CF ), in persona del RT P.IVA_3
– legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale CP_4
dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliato
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 13.06.2025.
In fatto ed in diritto
1. Con atto di citazione notificato il 19.04.2025, proponeva opposizione avverso la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000725000 e della sottesa cartella di pagamento n. 09420160025288769000, relativa alla revoca delle agevolazioni attività produttive
L. 488/92 dell'importo complessivo di Euro 270.315,14, anno di riferimento 2014, ente creditore
Ministero Sviluppo delle Imprese e del Made in Italy. Evidenziava che, in data 21.02.2024, gli era stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000725000 relativa, tra l'altro, alla cartella n. 09420160025288769000, concernente la revoca delle agevolazioni per attività produttive di cui alla L. 488/92.
In via preliminare, l'opponente rilevava la nullità dell'intera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in quanto, la sottesa cartella n. 0942014000454799120000 relativa a IVA, interessi e sanzioni anno di riferimento del debito 2010, carico iscritto a ruolo pari ad € 240.159,58 era stata annullata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria con sentenza n. 3868/2016 del
9.03.2016 emessa dalla Commissione Tributaria di Reggio Calabria e confermata in appello con sentenza n. 2967/2023 della Corte di giustizia Tributaria di secondo Grado di Reggio Calabria, depositata il 16.11.2023.
Ciò premesso eccepiva la “nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (atto derivato) per l'omessa notifica della cartella di pagamento (atto presupposto) e dell'atto impositivo”, rilevando che non vi era mai stata la notifica della sottesa cartella di pagamento n.
9420160025288769000, evidenziando i seguenti profili: I) nullità dell'intera sequela procedimentale per mancata notifica dell'atto presupposto;
II) violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, norma che prevede l'obbligo del concessionario di procedere alla notifica della cartella di pagamento del debito iscritto a ruolo;
III) violazione dell'obbligo di motivazione;
IV) nullità del preavviso di ispezione ipotecaria in quanto notificato dall'indirizzo t del Email_1
mittente non presente negli Elenchi Pubblici (artt. 4 e 16, comma 12, D.L. 179/12); V) intervenuta prescrizione del diritto di credito soggetto al termine prescrizionale quinquiennale.
In via gradata eccepiva la parziale illegittimità delle cartelle nella parte relativa al calcolo degli interessi di mora e compensi di riscossione, non essendo stati esplicitati i criteri di computo.
In conclusione, l'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
“1) accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del preavviso di iscrizione ipotecaria per la parte relativa alla cartella impugnata;
accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di a TR
procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato atto di preavviso di iscrizione ipotecaria n. 09476202400000725000 non sono dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
ovvero dichiarare la inesistente e/o omessa notifica della impugnata cartella esattoriale N. 09420160025288769000 secondo i modi prescritti dalla legg e;
Dichiarare l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù dell'atto impugnato per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione, intervenuta prescrizione del credito vantato dall'ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità per le ulteriori somme indebitamente richieste, ovvero, per l'effetto dichiarare la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia della cartella de qua;
”.
Si costituiva tempestivamente il , il quale, nel chiedere il RT rigetto dell'opposizione proposta, evidenziava:
1) l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti impositori: la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, di cui era chiesto l'integrale annullamento, riguardava anche altre cartelle emesse da ulteriori enti impositori;
pertanto, l'impugnazione proposta era inammissibile, non essendo stati citati tutti i litisconsorti necessari;
2) l'inammissibilità, per tardività, dei motivi di opposizione concernenti l'omessa o irregolare notificazione e il difetto di motivazione della cartella di pagamento e l'irregolarità della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria;
3) l'infondatezza della dedotta nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per l'annullamento giurisdizionale della cartella di pagamento n. 0942014000454799120000;
4) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
nel premettere come si applicasse il termine prescrizionale decennale (e non quinquiennale), l'amministrazione convenuta evidenziava che, al più, tale termine era iniziato a decorrere dalla nota del 2.02.2009, con la quale la Banca concessionaria aveva proposto la revoca delle agevolazioni;
tale termine era stato poi interrotto con la nota di avvio del procedimento di revoca del 10.10.2013 e, quindi, con il d.d. n. 1376 del giorno 8.05.2014, con cui erano state richieste le somme dovute.
Si costituiva tardivamente l' la quale evidenziava che la Controparte_5
cartella di pagamento n. 09420160025288769000 era stata notificata tramite pec in data 18.11.2016; inoltre erano stati successivamente notificati i seguenti atti interruttivi: l'intimazione di pagamento n.
094 2018 9003821804 000, notificata in data 17.05.2018; l'intimazione di pagamento n. 094 2019
9012859056 000, notificata in data 10.10.2019; l'intimazione di pagamento n.
09420229000554592000, notificata in data 01.03.2022; l'intimazione di pagamento n.
09420239001969084000, notificata in data 13/04/2023. Per il resto, contestava tutti i motivi CP_5 di opposizione articolati da e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta. Parte_1
La causa, istruita documentalmente, veniva assunta in decisione.
2.Preliminarmente, si evidenzia come la presente controversia venga decisa facendo applicazione del principio c.d. della ragione più liquida. Infatti, in ragione di tale principio processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Cass. civ. Sez. V Ord., 09/01/2019, n. 363; Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette;
ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
In via preliminare, va disattesa l'eccezione, sollevata dal , RT
circa il difetto di contraddittorio nell'opposizione per cui è causa.
Invero, parte opponente ha inteso proporre opposizione avverso la comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria n. 09476202400000725000 e della sottesa cartella di pagamento n.
09420160025288769000, relativa alla revoca delle agevolazioni attività produttive L. 488/92, citando in giudizio l'agente per la riscossione ( ) e l'ente impositore Controparte_1
( ). RT
Costituisce, infatti, principio pacifico in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui nel caso di opposizione a cartella esattoriale, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite” (cfr.
Cassazione civile sez. un., 25/07/2007, n.16412).
Nel caso di specie, l'opponente ha agito, conformemente al suesposto orientamento giurisprudenziale, nei confronti dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario con riguardo agli enti impositori, essendo limitata la contestazione azionata nel presente giudizio alla pretesa creditoria relativa alla revoca dei contributi pubblici di cui alla contestata cartella esattoriale n. 09420160025288769000. Ciò detto, va operata la qualificazione dei motivi di opposizione che attengono all'illegittimità formale del procedimento di riscossione, per omissione o nullità della notifica degli atti prodromici all'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oppure per la mancanza in tale ultimo atto, dei requisiti di forma richiesti dalla legge (profili supra indicati ai punti 1-2-3-4) nonché di quello, pur proposto in via gradata, di oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
Si tratta, a ben vedere, di motivi da ricondurre nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c. 1 c.p.c.. Infatti, in questo caso, non viene in questione l'an della pretesa esecutiva, ma solo la ritualità dell'atto impugnato o del procedimento di riscossione in cui si inserisce.
Ai sensi dell'art 617 I co. c.p.c.: “ le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo
e del precetto si propongono prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art.
480 terzo comma con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”.
Del resto, nel senso che la contestata omissione o nullità della notifica degli atti prodromici all'atto impugnato, configuri un motivo di opposizione ex art. 617 c.p.c. da far valere entro venti giorni dalla conoscenza del primo atto utile, si è pronunciata più volte la S.C. (cfr. Cass. n. 11338/10; Cass. n.
27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. n. 5111/2007).
Alcun dubbio può poi sussistere neanche in merito alla riconducibilità degli altri vizi eccepiti, nel paradigma dell'articolo richiamato: in punto di vizio di motivazione dell'atto di intimazione ed asserita mancanza di elementi dello stesso cfr. Cass. n 21080/2015 e Cass. sez. lav. n. 25208/2009.
Ne discende che, a fronte della notifica dell'atto impugnato – comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria- avvenuta per quanto asserito dalla stessa parte opponente, nonché documentalmente provato dalla stessa, in data 21.02.2024, il debitore avrebbe avuto l'onere di proporre la presente opposizione nel termine dei 20 giorni successivi a tale data, mentre risulta che l'atto di citazione sia stato notificato soltanto in data 19.04.2024 e, dunque, ben oltre tale termine.
L'accoglimento della preliminare eccezione di inammissibiltà per tardività dei predetti motivi di opposizione ne preclude ogni esame nel merito.
Infatti, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attinendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio. In conclusione, il termine di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato non risulta rispettato, con conseguente tardività dell'opposizione proposta.
In ogni caso, infondata è la questione attinente alla esistenza e della validità della consegna della comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria posta in essere a mezzo pec, laddove la pec provenga non dall'indirizzo di posta pec contenuto nei pubblici registri predisposti per la validità delle notifiche stesse ma da altro indirizzo di posta pec rilasciato dal dominio “gov.it”.
Al riguardo la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di notifica della cartella di pagamento,
l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all'individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo. (Cassazione civile sez. trib.,
28/10/2016, n.21865).
Infatti, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga attuata un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali principi, sebbene espressi in relazione alla notificazione del ricorso per cassazione, si estendono alla notificazione della cartella di pagamento (Cassazione civile sez. trib., 13/01/2016, n.384;
Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, n.2272; Cassazione civile sez. II, 21/02/2007, n.4018).
D'altra parte la corte ha confermato, in materia di notifica di atti giudiziari, che l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità ( Cassazione civile sez. I, 05/04/2024, n.9066; Cassazione civile sez. III,
08/09/2022, n.26511).
Fatta questa premessa è incontestato che la comunicazione preventiva di ispezione ipotecaria è pervenuta a mezzo pec all'indirizzo risultante dai pubblici registri della società ricorrente ed è quindi pacifico che la società ricorrente era perfettamente a conoscenza di quanto ricevuto, come dimostrato dal ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica essendo stata operata da un indirizzo di posta certificata non indicato nei registri previsti per la notifica degli atti in materia civile o amministrativa. Si ritiene che alcun ipotesi di inesistenza abbia afferito la notificazione in parola, in quanto, secondo gli stringenti criteri adottati dalla Suprema Corte, risultano presenti sia l'attività di trasmissione sia quella di consegna all'indirizzo del destinatario tratto dai pubblici elenchi, tanto che la società ricorrente è stata in grado di proporre ricorso avverso gli atti in questione e ciò anche stante il chiaro disposto dell'articolo 156, ultimo comma, c.p.c. che esclude che possa essere dichiarata la la nullità della notifica degli atti che abbiano raggiunto il loro effetto, costituito nel caso di specie, di consentire alla ricorrente di azionare la propria difesa in giudizio.
Tale conclusione, peraltro, trova conferma in quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nelle decisione 15 maggio 2022, n. 15979 secondo cui in tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta certificata, ma non anche la individuazione del mittente attraverso una casella univoca di posta elettronica essendo sufficiente la riconducibilità certa dell'atto ricevuto all'Ente.
Tale indirizzo è stato ulteriormente ribadito dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023 n.6015, Cassazione civile sez. trib., 14/10/2024 n.26682) la quale, nell'affrontare identiche questioni, ha affermato che è pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, cioè l'avvenuta conoscenza da parte della società della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente della riscossione, in quanto: a) l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento all' , in quanto contenente il dominio TR
b) la casella di destinazione era attiva, in quanto è incontestato che la Email_2
società ricorrente abbia ricevuto la notifica via pec dell'atto impugnato.
Ciò detto, l'unica eccezione ex art. 615 I comma c.p.c. è quella relativa all'intervenuta prescrizione del credito azionato, poiché con essa l'opponente contesta l'esistenza del diritto del
[...]
a procedere ad esecuzione forzata. RT
Tale eccezione è infondata. E' condiviso in giurisprudenza il principio per cui in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/05/2024, n.12362;
Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, n.23603)
Ed invero, premesso che il diritto alla restituzione dell'indebito, ex art. 2033 c.c., si prescrive in 10 anni, il diritto alla restituzione delle somme percepite non poteva che essere esercitato dal momento in cui la detta revoca fu disposta (dovendosi far coincidere con la data del detto provvedimento il dies
a quo della prescrizione).
Nel caso di specie, il decreto con cui il (allora Ministero RT CP_2
dello Sviluppo Economico) ha disposto la revoca del contributo erogato in favore della
[...]
è datato 8.05.2024, tal che non può considerarsi in alcun modo prescritto il diritto alla Parte_2
restituzione delle somme esercitato, a mezzo della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in data 21.02.2024.
Ne consegue l'infondatezza anche di tale motivo di opposizione.
Infondato è il motivo di opposizione circa la invalidità dell'intera comunicazione di iscrizione ipotecaria in relazione al dedotto annullamento, da parte del Giudice Tributario, della cartella n. cartella 0942014000454799120000 relativa a IVA, interessi e sanzioni, anno di riferimento del debito
2010.
Invero, non vi è alcuna caducazione dell'intero atto impugnato a seguito del dedotto annullamento di una delle cartelle sottese, in quanto l'intimazione di pagamento, come la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono atti aventi efficacia informativa (ed interruttiva del termine prescrizionale) in ordine alla possibile esecuzione forzata dei crediti sottesi;
va da sé che laddove vi siano più cartelle sottese (e quindi più partite creditorie), l'annullamento di una di esse non travolge per intero l'atto successivo, il quale rimane in piedi rispetto alle cartelle ancora valide.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente in favore delle opposte e : le stesse sono Controparte_1 RT
liquidate come da dispositivo, secondo il valore della cartella esattoriale contestata (Euro
270.315,14), tutte le fasi, valori ai minimi in considerazione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché della sovrapponibilità tra fase introduttiva e decisionale.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di TR
, che si liquidano in Euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa
[...]
come per legge;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore del RT
, che si liquidano in Euro 11.229,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva
[...]
e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi lì 30.06.2025
Il Giudice dott. Mariano Carella