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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7845/2024
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Afeltra Roberto Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Raho Marcello e Cascio Ester
RESISTENTE
nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249006213860000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249006213860000, notificata il 24.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 1)
35920150000482188000; 2) 35920150000803345000; 3)
35920160002404039000; 4) 35920160002820620000; 5)
35920160004731463000; 6) 35920170000429384000; 7)
35920170002217820000; 8) 35920170003470080000; 9)
35920170003744131000; 10) 35920170004062553000; 11)
35920180000323936000; 12) 35920180002854849000;
13)35920180006004216000; 14) 35920190000343024000.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la carenza di motivazione in relazione alla quantificazione ed ai criteri delle sanzioni e degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti e, nel merito,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_1 infondati in fatto ed in diritto. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva Controparte_2
La causa, fissata all'udienza del 22.10.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è improcedibile nei confronti di Controparte_2
, giacché parte ricorrente non ha documentato la
[...] regolare notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, nonostante l'invito di questo Giudice con verbale del 18.09.2024.
Ad ogni buon conto, occorre rilevare che le doglianze del ricorrente (omessa notifica degli avvisi portati dall'intimazione di pagamento opposta e carenza di motivazione degli avvisi di addebito circa la quantificazione di interessi e sanzioni) afferiscono a vizi formali dell'atto e che pertanto integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Invero, tenuto conto che l'intimazione di pagamento n.
05920249006213860000 è stata notificata in data 24.05.2024, laddove il ricorso risulta depositato il 30.06.2024, tali eccezioni appaiono inammissibili in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della predetta intimazione.
Sul punto giova ricordare il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo il quale: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del
1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l.
14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”
(Cass. Ord. 15116 del 17/07/2015).
Si osserva, altresì, che alcuna doglianza ha mosso il ricorrente in merito alla pretesa contributiva azionata.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione è inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti di
[...]
; Controparte_3
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti di CP_1
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00,oltre accessori CP_1 come per legge;
Lecce, 27.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 22.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Afeltra Roberto Parte_1
RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dagli avv.ti Raho Marcello e Cascio Ester
RESISTENTE
nonché contro
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento n.
05920249006213860000
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30.06.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 05920249006213860000, notificata il 24.05.2024, limitatamente agli avvisi di addebito n. 1)
35920150000482188000; 2) 35920150000803345000; 3)
35920160002404039000; 4) 35920160002820620000; 5)
35920160004731463000; 6) 35920170000429384000; 7)
35920170002217820000; 8) 35920170003470080000; 9)
35920170003744131000; 10) 35920170004062553000; 11)
35920180000323936000; 12) 35920180002854849000;
13)35920180006004216000; 14) 35920190000343024000.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito e la carenza di motivazione in relazione alla quantificazione ed ai criteri delle sanzioni e degli interessi. Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti e, nel merito,
l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti poiché CP_1 infondati in fatto ed in diritto. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Non si costituiva Controparte_2
La causa, fissata all'udienza del 22.10.2025, veniva sostituita ex art 127 ter cpc con il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
le parti hanno depositato le note scritte nel termine perentorio stabilito, coincidente con il giorno di udienza.
Motivi della decisione
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è improcedibile nei confronti di Controparte_2
, giacché parte ricorrente non ha documentato la
[...] regolare notifica del ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, nonostante l'invito di questo Giudice con verbale del 18.09.2024.
Ad ogni buon conto, occorre rilevare che le doglianze del ricorrente (omessa notifica degli avvisi portati dall'intimazione di pagamento opposta e carenza di motivazione degli avvisi di addebito circa la quantificazione di interessi e sanzioni) afferiscono a vizi formali dell'atto e che pertanto integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Invero, tenuto conto che l'intimazione di pagamento n.
05920249006213860000 è stata notificata in data 24.05.2024, laddove il ricorso risulta depositato il 30.06.2024, tali eccezioni appaiono inammissibili in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della predetta intimazione.
Sul punto giova ricordare il principio espresso dalla Suprema
Corte secondo il quale: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del
1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l.
14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”
(Cass. Ord. 15116 del 17/07/2015).
Si osserva, altresì, che alcuna doglianza ha mosso il ricorrente in merito alla pretesa contributiva azionata.
Per le ragioni che precedono, l'opposizione è inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti di
[...]
; Controparte_3
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso nei confronti di CP_1
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da che si liquidano in € 1.000,00,oltre accessori CP_1 come per legge;
Lecce, 27.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Francesca Costa