TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/05/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9962/2021 R.G. vertente tra:
Parte_1
(Avv. FESCE ANTONIO)
- ATTORE -
E
(Avv. LONGO MARICA) CP_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la
[...]
, ha convenuto in giudizio , quale Parte_2 CP_1
amministratore unico della società fallita, affinché fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla società e dai suoi creditori sociali nella misura di complessivi € 1.383.796,93 (c.d. differenza netti patrimoniali) ovvero nella minor misura di € 1.280.320,26 (differenza tra attivo e passivo fallimentare) ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, per aver causato con la propria attività gestoria la perdita del patrimonio della società, poi fallita;
con vittoria delle spese di lite. Ha sostenuto al riguardo la Curatela Fallimentare che il TO avrebbe commesso un falso contabile nell'anno 2017 cancellando senza idonea documentazione debiti e crediti per complessivi
€ 984.811,20, parte dei quali (€ 365.293,67) già presenti anche nelle situazioni patrimoniali precedenti 2016 e 2015, con conseguente perdita dell'intero capitale sociale e di tutte le riserve già al 31.12.2015. Il TO avrebbe, inoltre, erroneamente indicato crediti erariali per € 109.533,00 nel bilancio 2015 ed € 100.098,00 nel bilancio 2016 e non effettuato gli ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali negli anni 2007, 2012, 2013 e 2014 per complessivi € 191.941,00.
L'amministratore avrebbe quindi gestito la società fallita in assenza del capitale di rischio già dal
31.12.2015, omettendo di individuare la causa di scioglimento e cagionando un deficit patrimoniale di - € 231.446 al 31.12.2015 di - € 1.266.384 al 31.12.2016 e di - € 1.371.346 al 31.12.2017 con un conseguente danno di € 1.383.796,93 alla data del fallimento, pari alla differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015, di € 0, ed il patrimonio netto, alla data del fallimento (7.8.2018) di €
1.393.796,93, detratti i costi della fase di liquidazione pari ad € 10.000,00.
Costituendosi il convenuto, ha chiesto il rigetto della domanda proposta ritenendo non sussistenti i presupposti per la responsabilità dell'amministratore e contestano le rettifiche contabili operate dalla difesa attorea;
con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una ctu contabile.
All'udienza del 22.10.2024 è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La domanda va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La difesa della Curatela attrice prospetta una responsabilità dell'amministratore convenuto addebitando allo stesso l'incremento del deficit patrimoniale della società fallita dopo la perdita del capitale sociale che, stando alla sua prospettazione, sarebbe avvenuto nell'esercizio 2015.
In tesi generale, va osservato che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che
“Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento” (Cass. S.U. n. 9100/2015).
Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall'impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell'aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale (così, Cass. n. 19733/2915;
Cass. n. 25977/2008).
Infatti, integra responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell'attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi (Trib. Bologna, Sez. Spec. Impresa, 15.9.2022; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 3.4.2020).
Al riguardo, le Sezioni Unite, nella già menzionata sentenza n. 9100/2015, hanno significativamente precisato: “Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta
l'immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa”.
Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa (Cass.
n. 22911/2010; Cass. n. 17033/2008; Cass. n. 3694/2007).
Anche ai fini dell'operatività dei criteri di valutazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., la Suprema Corte richiede che “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta" (Cass. n. 9983/2017).
Di recente, la Suprema Corte (ord. n. 15245/2022) ha ribadito “che la condanna al risarcimento dei danni implica pur sempre la prova del nesso di consequenzialità tra una condotta di mala gestio, addebitata agli amministratori, e il danno occorso alla società” e che “l'azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell'art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata
(o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove però ne sussistano le condizioni, e sempreché il ricorso a esso (criterio) sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile;
e sempreché, comunque, l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo” (nella stessa ordinanza si legge, inoltre, in relazione addirittura al caso di quasi totale carenza o intellegibilità delle scritture contabili (che, però, non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio) che “Essa (cioè la sentenza gravata) ha mancato di indicare in qual senso gli addebiti mossi (“riassumibili nella mancata corretta tenuta delle scritture aziendali”) avessero a porsi in relazione causalistica con fantomatici effetti dannosi dell'attività gestoria. Ha sì menzionato alcuni fatti (pagamenti non annotati, prelevamenti, fatture di acquisto e connesse cessioni di merce, incassi in contanti), ma senza tuttavia offrirne un pur minimo significato in termini di nocumento patrimoniale conseguente per la società. A seguire il ragionamento della corte d'appello di Palermo ne verrebbe in vero legittimata una conclusione astratta, esattamente opposta a quella invalsa nella giurisprudenza di questa Corte: e cioè che ove faccia difetto la regolarità contabile l'intero deficit fallimentare debba essere automaticamente attribuito ad atti di mala gestio, a prescindere dall'identificazione di tali atti e della loro finanche solo presunta idoneità pregiudizievole. Così non è in quanto pur nell'ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in conseguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale;
sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere”).
Del resto, l'art. 2486 c.c., il cui comma 3 è stato invocato dalla curatela attrice ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali, così esordisce: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza …”. Quindi, la norma sulla quantificazione del danno presuppone logicamente l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per fa valere tale responsabilità dell'amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall'attività conservativa a cui lo stesso è tenuto.
Nella fattispecie in esame, non ricorrono i presupposti fin qui enunciati, in mancanza di puntuali allegazioni da parte della curatela attrice circa specifici fatti commessi dall'amministratore al di fuori dei suoi poteri di conservazione del patrimonio sociale, che avrebbero aggravato la situazione patrimoniale della società.
Infatti, la Curatela ha contestato al TO le seguenti operazioni contabili: a) “Cancellazione dell'attivo patrimoniale”: si deduce che “una "eliminazione" di attivo pari a euro 984.811,20 avvenuta in contabilità in data 2.1.2017 costituisce un fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio 2016 e prima della approvazione del bilancio che, secondo corretti principi contabili
(OIC 29), doveva essere recepito nei valori di bilancio e indicato nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, c.1, n. 22-quater, c.c.; pertanto, la eliminazione dell'importo di € 984.811,20 dell'attivo avrebbe dovuto essere rilevata nei valori di bilancio del 31.12.2016, con la conseguenza che già nell'esercizio 2016 si sarebbe registrato un patrimonio netto negativo;
aggiunge poi la
Curatela che tra i saldi di crediti e debiti eliminati, l'importo di € 365.293,67 si riferirebbe a 501 clienti e 80 fornitori con cui la società già non intratteneva alcun rapporto da oltre un anno prima del 31/12/2016, com'è dimostrato dalla scheda-partitario dell'anno 2016 relativa a ogni singolo cliente o fornitore che, per tutto l'anno, non riporta alcun movimento, cosicché si renderebbe necessaria anche una rettifica ai dati di bilancio al 31.12.2015, con la rilevazione di svalutazioni/perdite su crediti per € 365.293,67; b) l'illegittima iscrizione di crediti per imposte anticipate, indicando crediti erariali per € 109.533,00 nel bilancio 2015 ed € 100.098,00 nel bilancio
2016; c) la mancata rilevazione di ammortamenti in diversi esercizi (2007, 2012, 2013 e 2014) per complessivi € 191.941,00. La curatela ha assunto che “è evidente il nesso causale tra le operazioni contestate all'amministratore e gli eventi deleteri che ne sono seguiti a carico della società”, ritenendo che le
“conseguenze negative delle operazioni oggetto di contestazione devono essere retrodatate all'esercizio 2015, momento storico della causa di scioglimenti della società”. Si è dedotto, altresì, che l'amministratore nonostante il verificarsi della causa di scioglimento per perdita integrale del capitale sociale, “ha continuato la prosecuzione dell'attività commerciale con una gestione non conservativa”, sicché lo stesso è responsabile “per il colpevole ritardo nella messa in liquidazione della società avvenuta soltanto nel luglio 2018”, tanto che se “la gestione non fosse proseguita sino al momento del fallimento, ma fosse cessata prima, la perdita di patrimonio sociale sarebbe stata inferiore” (v. pg. 12-13 atto di citazione).
In relazione alle predette operazioni contabili contestate all'amministratore convenuto (sub a), b) e c), coerentemente con quanto suesposto in punto di diritto, va osservato che la dedotta irregolare o disordinata tenuta della contabilità è solo potenzialmente, ma non necessariamente, foriera di danno per il patrimonio della società. Infatti, le omissioni e le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci possono, in astratto, rappresentare lo strumento per occultare pregresse operazioni illecite ovvero per celare la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 4 c.c. e così consentire l'indebita prosecuzione dell'ordinaria attività gestoria in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge, ma in tali ipotesi il danno risarcibile è rappresentato all'evidenza, non già dalle omissioni in sé o dalla misura del "falso", ma dagli effetti patrimoniali delle condotte che con quelle omissioni e con quei falsi si sono occultate o che grazie a quei falsi sono state consentite. Tali condotte devono essere specificamente contestate da chi agisce per il risarcimento del danno (così anche, Trib. Palermo ord. 7.6.2021; Trib. Milano
21.7.2014).
In altri termini, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all'amministratore convenuto, non giustifica di per sé la sussistenza di un danno risarcibile poiché
l'attore deve allegare “un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”
(Cass. n. 13220/2021).
Dunque, pur ammettendo la sussistenza delle irregolarità contabili contestate al , le Pt_1
stesse non possono fondare da sole una sua responsabilità risarcitoria.
Né si condivide l'assunto della difesa attorea per cui sussiste un nesso causale tra tali irregolarità ed il pregiudizio economico subito dalla società per effetto dell'aggravarsi della perdita del patrimonio sociale (effettivamente riscontrata dal ctu: v. prospetto a pg. 45 della sua relazione).
Invero, dette operazioni avrebbero avuto il solo effetto di celare la perdita del capitale sociale, ma le stesse, avendo un rilievo puramente contabile, non possono aver determinato un incremento del deficit patrimoniale.
Come visto, la difesa della Curatela attrice deduce anche che il pur in presenza di un Pt_1 patrimonio netto negativo avrebbe continuato “l'attività commerciale”, contravvenendo al dovere di una gestione conservativa. Orbene, in astratto è proprio una siffatta attività che può generare un aggravamento del disavanzo patrimoniale della società, ma la difesa della Curatela attrice non ha neppure accennato a quali sarebbero state le operazioni commerciali che avrebbero aggravato la situazione patrimoniale, sicché l'apparato difensivo difetta già sul piano dell'allegazione.
Né vale sostenere, come fatto dalla Curatela, che se la gestione dell'attività caratteristica non fosse proseguita dopo il verificarsi della causa di scioglimento la perdita patrimoniale sarebbe stata inferiore, poiché trattasi di una petizione di principio, atteso che, come già riferito, “le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività
d'impresa” (Cass. S.U. 9100/2015 cit.). Spettava dunque alla difesa attorea allegare le operazioni commerciali successive alla perdita del capitale sociale che avrebbero generato l'ulteriore deficit patrimoniale, avvalendosi, in caso di difficoltà nell'individuazione analitica delle conseguenze dannose, ma solo allora, del criterio equitativo del c.d. netti patrimoniali per la quantificazione del danno. In altre parole, il suddetto criterio risarcitorio non può essere invocato se non si descrivono le attività poste in essere dall'amministratore che concettualmente possono avere generato il peggioramento dello stato patrimoniale della società (nel caso in esame, il ctu colloca condivisibilmente al 31.12.2016 la perdita del capitale sociale - patrimonio netto rettificato - €
996.704 a tale data - e la società venne posta in liquidazione nel luglio 2017, sicché la Curatela avrebbe dovuto indicare le attività operative dell'amministratore che in questo frangente temporale avrebbero generato l'ulteriore deficit) .
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda proposta è priva di fondamento.
3. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM
n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile, complessità media (cfr. Cass. n.
10984/2021 per cui ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al
"disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur (come nel caso che ci occupa) essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione), in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM.
Analogamente, vanno poste, in via definitiva, a carico della attrice le spese di ctu, Pt_1
liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la , al Parte_2
pagamento delle spese processuali in favore di che si liquidano in euro 10.860,00 CP_1
per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della Parte_2
così come liquidate in corso di causa.
[...]
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del 12/05/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana