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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2371/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2371/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
ZAFFERANO
e
MB AL (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SARA DEMONTIS C.F._3
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1) Disporsi la revoca del contributo al mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili posto a carico della signora MB Parte_2
LM, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, ossia la collocazione del figlio presso la residenza paterna, ciò per le ragioni di cui in premessa;
2) Disporsi l'obbligo del padre, signor , alla corresponsione di un contributo al mantenimento Parte_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , pari ad € Parte_2
380,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal 10.01.2025, mediante bonifico bancario diretto alle coordinate del figlio già fornite, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT. 3) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio secondo le indicazioni delle Linee Parte_2
Guida del CNF datate 29.11.2017, che le parti tutte dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente ricorso (doc.7). Le modalità di rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare e/o obbligatorie ma per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno quelle stabilite nelle Linee Guida del CNF datate 29.11.2017, che le parti tutte dichiarano di conoscere ed accettare, allegate al presente ricorso (cfr. doc.7). Per quanto concerne le spese universitarie (tasse), si dà atto che il figlio invierà via mail al padre, con congruo anticipo, i bollettini delle rate in scadenza per ciascun anno accademico in modo che lo stesso possa provvedere tempestivamente alla corresponsione della quota parte dovuta, onde evitare anticipazioni e successive richieste di rimborso. Analogamente si procederà con riferimento alle eventuali ulteriori incombenze universitarie del figlio (tasse per test di valutazione, ecc.). Le tasse universitarie relative all'anno accademico 2024 resteranno ad integrale carico del padre. Per quanto concerne i libri di testo, il figlio invierà al padre, sempre via mail, l'elenco di quelli necessari alla preparazione degli esami per ciascun semestre con indicazione del costo unitario, in modo che lo stesso possa provvedere tempestivamente alla corresponsione della quota parte dovuta, onde evitare anticipazioni e successive richieste di rimborso;
una volta effettuato l'acquisto, il figlio si impegna ad inviare al padre la relativa fattura. Il padre si impegna ad inviare al figlio, ogni anno e nei termini previsti, il Modello ISEE ai fini delcalcolo delle tasse universitarie e per l'eventuale accesso ad altri benefici, solamente se richiesto e previsto esplicitamente dal regolamento tasse universitario per gli anni successivi al 2024. 4) L'assegno unico universale verrà riscosso integralmente dal figlio maggiorenne, , Parte_2 fino alla sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione. 5) Il figlio maggiorenne, Parte_2
si impegna a fornire al padre, mediante comunicazione mail, i risultati degli esami sostenuti
[...] durante l'anno accademico frequentato, ciò con cadenza semestrale (alla fine di febbraio e settembre) mediante trasmissione del certificato storico esami sostenuti ( scaricato dalla propria area web personale universitaria), ovvero mediante la trasmissione del semplice screenshoot dell'area personale web da cui si evinca lo storico degli esami sostenuti e la relativa votazione. 6) Le parti danno atto di non avere reciprocamente più niente a che pretendere in relazione ai rapporti pregressi insorti dalla data di trasferimento di presso la madre (luglio 2024) fino al 31.12.2024 per le ragioni Parte_2 ed i titoli di cui all'espositiva sub. 8). 7) Confermate nel resto tutte le ulteriori condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. 3230/2020 RG TC di Sassari, così come recepite dalla sentenza n. 812/2021 pubblicata il 15.07.2021. 8) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 9 luglio 2025 Parte_1
LM MB e il loro figlio chiedevano che questo Tribunale
[...] Parte_2 accogliesse l'istanza di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento di € 150,00 previsto a carico della madre in favore del figlio
[...]
, essendo mutata la situazione di fatto su cui si basava il provvedimento di cessazione degli Pt_2 effetti civili del matrimonio.
Esponevano che con sentenza n. 812/2021, pubblicata in data 15.7.2021, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Sorgono il 29 settembre 2001, disponendo a carico della MB l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio l'importo di € 150,00 mensili. Parte_2 Rappresentavano che dalla data della sentenza erano intervenuti mutamenti giustificanti la richiesta congiunta di modifica delle condizioni previste per la regolazione dei rapporti patrimoniali successivi al divorzio. In particolare, il figlio , divenuto maggiorenne ma non economicamente Parte_2 indipendente, aveva deciso di trasferire la propria residenza presso la dimora materna, in Grosseto, e di frequentare l'Università degli Studi di Siena, dipartimento di Giurisprudenza, presso la sede secondaria di Grosseto. Ciò aveva reso necessario ridefinire i rapporti di natura patrimoniale tra gli ex coniugi, nonché tra i genitori ed il figlio stesso, divenuto ormai maggiorenne, alle seguenti condizioni: revocando l'assegno di mantenimento di € 150,00 disposto a carico della MB in favore del figlio;
disponendo un contributo al mantenimento a carico del pari a € Parte_1 380,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato al figlio e concorrendo i genitori in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese Pt_2 straordinarie.
All'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 le parti confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni sopra riportate e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione.
*** La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta in quanto l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e risulta adeguato all'intervenuto mutamento della situazione di fatto, successivo alla sentenza (trasferimento del figlio presso la dimora materna e iscrizione dello stesso presso l'Università degli Studi di Parte_2
Grosseto).
Deve pertanto, essere recepito l'accordo dei coniugi e disporsi la modifica della sentenza n. 812/2021 del 15.7.2021.
Stante il tenore congiunto del ricorso, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. modifica la sentenza di divorzio n. 812/2021 del 15.7.2021 in conformità alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso e riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa interamente le spese.
Sassari, 19 dicembre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2371/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STEFANO Parte_1 C.F._1
ZAFFERANO
e
MB AL (C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. SARA DEMONTIS C.F._3
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “1) Disporsi la revoca del contributo al mantenimento del figlio pari ad € 150,00 mensili posto a carico della signora MB Parte_2
LM, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso, ossia la collocazione del figlio presso la residenza paterna, ciò per le ragioni di cui in premessa;
2) Disporsi l'obbligo del padre, signor , alla corresponsione di un contributo al mantenimento Parte_1 del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, , pari ad € Parte_2
380,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dal 10.01.2025, mediante bonifico bancario diretto alle coordinate del figlio già fornite, da rivalutarsi annualmente secondo ISTAT. 3) I genitori concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio secondo le indicazioni delle Linee Parte_2
Guida del CNF datate 29.11.2017, che le parti tutte dichiarano di conoscere ed accettare e che si allegano al presente ricorso (doc.7). Le modalità di rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare e/o obbligatorie ma per le quali non è richiesta la previa concertazione, saranno quelle stabilite nelle Linee Guida del CNF datate 29.11.2017, che le parti tutte dichiarano di conoscere ed accettare, allegate al presente ricorso (cfr. doc.7). Per quanto concerne le spese universitarie (tasse), si dà atto che il figlio invierà via mail al padre, con congruo anticipo, i bollettini delle rate in scadenza per ciascun anno accademico in modo che lo stesso possa provvedere tempestivamente alla corresponsione della quota parte dovuta, onde evitare anticipazioni e successive richieste di rimborso. Analogamente si procederà con riferimento alle eventuali ulteriori incombenze universitarie del figlio (tasse per test di valutazione, ecc.). Le tasse universitarie relative all'anno accademico 2024 resteranno ad integrale carico del padre. Per quanto concerne i libri di testo, il figlio invierà al padre, sempre via mail, l'elenco di quelli necessari alla preparazione degli esami per ciascun semestre con indicazione del costo unitario, in modo che lo stesso possa provvedere tempestivamente alla corresponsione della quota parte dovuta, onde evitare anticipazioni e successive richieste di rimborso;
una volta effettuato l'acquisto, il figlio si impegna ad inviare al padre la relativa fattura. Il padre si impegna ad inviare al figlio, ogni anno e nei termini previsti, il Modello ISEE ai fini delcalcolo delle tasse universitarie e per l'eventuale accesso ad altri benefici, solamente se richiesto e previsto esplicitamente dal regolamento tasse universitario per gli anni successivi al 2024. 4) L'assegno unico universale verrà riscosso integralmente dal figlio maggiorenne, , Parte_2 fino alla sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione. 5) Il figlio maggiorenne, Parte_2
si impegna a fornire al padre, mediante comunicazione mail, i risultati degli esami sostenuti
[...] durante l'anno accademico frequentato, ciò con cadenza semestrale (alla fine di febbraio e settembre) mediante trasmissione del certificato storico esami sostenuti ( scaricato dalla propria area web personale universitaria), ovvero mediante la trasmissione del semplice screenshoot dell'area personale web da cui si evinca lo storico degli esami sostenuti e la relativa votazione. 6) Le parti danno atto di non avere reciprocamente più niente a che pretendere in relazione ai rapporti pregressi insorti dalla data di trasferimento di presso la madre (luglio 2024) fino al 31.12.2024 per le ragioni Parte_2 ed i titoli di cui all'espositiva sub. 8). 7) Confermate nel resto tutte le ulteriori condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. 3230/2020 RG TC di Sassari, così come recepite dalla sentenza n. 812/2021 pubblicata il 15.07.2021. 8) Spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. il 9 luglio 2025 Parte_1
LM MB e il loro figlio chiedevano che questo Tribunale
[...] Parte_2 accogliesse l'istanza di revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento di € 150,00 previsto a carico della madre in favore del figlio
[...]
, essendo mutata la situazione di fatto su cui si basava il provvedimento di cessazione degli Pt_2 effetti civili del matrimonio.
Esponevano che con sentenza n. 812/2021, pubblicata in data 15.7.2021, il Tribunale di Sassari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Sorgono il 29 settembre 2001, disponendo a carico della MB l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in favore del figlio l'importo di € 150,00 mensili. Parte_2 Rappresentavano che dalla data della sentenza erano intervenuti mutamenti giustificanti la richiesta congiunta di modifica delle condizioni previste per la regolazione dei rapporti patrimoniali successivi al divorzio. In particolare, il figlio , divenuto maggiorenne ma non economicamente Parte_2 indipendente, aveva deciso di trasferire la propria residenza presso la dimora materna, in Grosseto, e di frequentare l'Università degli Studi di Siena, dipartimento di Giurisprudenza, presso la sede secondaria di Grosseto. Ciò aveva reso necessario ridefinire i rapporti di natura patrimoniale tra gli ex coniugi, nonché tra i genitori ed il figlio stesso, divenuto ormai maggiorenne, alle seguenti condizioni: revocando l'assegno di mantenimento di € 150,00 disposto a carico della MB in favore del figlio;
disponendo un contributo al mantenimento a carico del pari a € Parte_1 380,00 mensili, da versare entro il giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato al figlio e concorrendo i genitori in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese Pt_2 straordinarie.
All'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 le parti confermavano la volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio in conformità alle conclusioni sopra riportate e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione.
*** La domanda diretta ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio deve essere accolta in quanto l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico e risulta adeguato all'intervenuto mutamento della situazione di fatto, successivo alla sentenza (trasferimento del figlio presso la dimora materna e iscrizione dello stesso presso l'Università degli Studi di Parte_2
Grosseto).
Deve pertanto, essere recepito l'accordo dei coniugi e disporsi la modifica della sentenza n. 812/2021 del 15.7.2021.
Stante il tenore congiunto del ricorso, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. modifica la sentenza di divorzio n. 812/2021 del 15.7.2021 in conformità alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso e riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
2. compensa interamente le spese.
Sassari, 19 dicembre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana