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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/05/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1035/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1035/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE e l'avv. GIANNATTASIO Parte_1
ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Martinelli Sara
Per il funzionario . Controparte_1 Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle rispettive conclusioni. Parte ricorrente sostiene l'attualità in servizio come da contratto depositato dalla parte avversaria. Il precisa che sussiste il diritto CP_1
alla carta docenti solo in caso di superamento di 180 giorni di lavoro annuo.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1035/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA, P.IVA_ elettivamente domiciliata in VIA SALVADOR ALLENDE 36/A 80053 CASTELLAMMARE
DI STABIA ITALIA, presso il difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dei dott.ri NICOLETTA MORBIOLI e GIOVANNI LA GROTTERIA, elettivamente domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda: CP_1 I. relativamente all'a.s. 2021/22, l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale maturata e mai percepita con conseguente condanna del a CP_1 corrispondere la somma complessiva di € 1.218,59 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
II. in relazione agli aa.s.. 2022/23 e 2023/24, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 1.000,00; Controparte_1
- il si è costituito in giudizio, domandando l'integrale rigetto dell'avverso ricorso;
CP_1 rileva
1. Quanto alla Retribuzione Professionale Docente
- La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e delle pronunce rese da questo Tribunale sulla materia (si richiamano le sentenze – note al , in quanto già parte CP_1 nei relativi giudizi – nn. 300/2021, 42/2022, 408/2022 e 428/2022);
- Sulla questione si è infatti espressa la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”;
- A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. cpc, la scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene ed in particolare non avendo il resistente allegato alcuna CP_1 circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dalla ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale;
2. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del fatto che è incontestato fra le parti che la ricorrente abbia lavorato, nell'a.s. 2021/2022, in forza dei contratti a tempo determinato dal 02/11/2021 al 05/11/2021, dal 06/11/2021 al 11/11/2021, dal 12/11/2021 al 12/11/2021, dal 22/11/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022, dal 01/04/2022 al 30/04/2022, dal
01/05/2022 al 08/06/2022 e dal 14/06/2022 al 17/06/2022, come dedotto in ricorso e non contestato dal e che l'importo mensile della RPD al lordo delle trattenute CP_1 previdenziali ed erariali risulti pari, dall'1/3/2018, ad € 174,50 (cfr. pag. 4 del ricorso e pag. 6 della memoria di costituzione) il convenuto deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 1.218,59 oltre agli interessi dal dovuto al saldo, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dal;
CP_1
3. Quanto alla c.d. “carta docente”
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
I. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); II. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
III. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- la domanda, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024,
611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondata, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti CP_1 di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta pacifico fra le parti, in quanto allegato in ricorso e non contestato in memoria, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto durante gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, con contratti di lavoro prevedenti il servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche.
- In relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato con contratto fino al 30.06.2025, come risulta dallo stato matricolare prodotto da parte resistente;
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- quanto poi alla domanda relativa all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale parte ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche ai docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di parte ricorrente, ai sensi degli CP_1 ar 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito su detta Carte della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015.
- Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta il diritto della ricorrente alla percezione della Retribuzione Parte_1 Professionale Docenti, prevista da l 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1 nell'a.s. 2021/22 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente , dell'importo di € 1.218,59 a titolo di Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti, oltre accessori di legge;
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente , con le CP_1 Parte_1 modalità di tt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre ica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione su detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la somma in € 1.300,00 per compensi professionali e in € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1035/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 20 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per l'avv. GIANNATTASIO SALVATORE e l'avv. GIANNATTASIO Parte_1
ANDREA, oggi sostituito dall'avv. Martinelli Sara
Per il funzionario . Controparte_1 Controparte_2
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle rispettive conclusioni. Parte ricorrente sostiene l'attualità in servizio come da contratto depositato dalla parte avversaria. Il precisa che sussiste il diritto CP_1
alla carta docenti solo in caso di superamento di 180 giorni di lavoro annuo.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1035/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO ANDREA, P.IVA_ elettivamente domiciliata in VIA SALVADOR ALLENDE 36/A 80053 CASTELLAMMARE
DI STABIA ITALIA, presso il difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dei dott.ri NICOLETTA MORBIOLI e GIOVANNI LA GROTTERIA, elettivamente domiciliato presso l' sito in Borgo Scroffa n. 2 – Controparte_3 CP_3
PARTE CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda: CP_1 I. relativamente all'a.s. 2021/22, l'accertamento del diritto alla percezione della retribuzione professionale maturata e mai percepita con conseguente condanna del a CP_1 corrispondere la somma complessiva di € 1.218,59 oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
II. in relazione agli aa.s.. 2022/23 e 2023/24, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 1.000,00; Controparte_1
- il si è costituito in giudizio, domandando l'integrale rigetto dell'avverso ricorso;
CP_1 rileva
1. Quanto alla Retribuzione Professionale Docente
- La domanda avanzata dalla ricorrente è fondata e deve pertanto essere accolta, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e delle pronunce rese da questo Tribunale sulla materia (si richiamano le sentenze – note al , in quanto già parte CP_1 nei relativi giudizi – nn. 300/2021, 42/2022, 408/2022 e 428/2022);
- Sulla questione si è infatti espressa la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20015/2018, così massimata: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”;
- A detto principio ed alle pronunce della Corte di Cassazione che lo hanno sancito, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. cpc, la scrivente intende conformarsi non sussistendo alcuna valida ragione per discostarsene ed in particolare non avendo il resistente allegato alcuna CP_1 circostanza di fatto per la quale il servizio prestato in forza di incarichi temporanei di breve durata, ed in particolare quello prestato dalla ricorrente, debba ritenersi oggettivamente diverso e qualitativamente inferiore – tanto da meritare un trattamento economico ridotto – rispetto a quello reso dai docenti di ruolo o sulla base di contratti di durata annuale;
2. Alla luce di quanto sopra ed in considerazione del fatto che è incontestato fra le parti che la ricorrente abbia lavorato, nell'a.s. 2021/2022, in forza dei contratti a tempo determinato dal 02/11/2021 al 05/11/2021, dal 06/11/2021 al 11/11/2021, dal 12/11/2021 al 12/11/2021, dal 22/11/2021 al 30/12/2021, dal 31/12/2021 al 31/03/2022, dal 01/04/2022 al 30/04/2022, dal
01/05/2022 al 08/06/2022 e dal 14/06/2022 al 17/06/2022, come dedotto in ricorso e non contestato dal e che l'importo mensile della RPD al lordo delle trattenute CP_1 previdenziali ed erariali risulti pari, dall'1/3/2018, ad € 174,50 (cfr. pag. 4 del ricorso e pag. 6 della memoria di costituzione) il convenuto deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente della somma lorda di € 1.218,59 oltre agli interessi dal dovuto al saldo, come dedotto da parte ricorrente e non contestato dal;
CP_1
3. Quanto alla c.d. “carta docente”
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
I. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016); II. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
III. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- la domanda, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024,
611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondata, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti CP_1 di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Risulta pacifico fra le parti, in quanto allegato in ricorso e non contestato in memoria, che parte ricorrente ha lavorato in qualità di docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto durante gli aa.ss. 2022/23 e 2023/24, con contratti di lavoro prevedenti il servizio annuale o fino al termine delle attività didattiche.
- In relazione a tali contratti, dunque, alla luce dei princìpi e criteri indicati nella sentenza della Suprema Corte sopra richiamata, la prestazione del docente precario è sovrapponibile – ai fini dell'applicazione del beneficio in parola – a quella del docente di ruolo, divenendo discriminatorio, e quindi illegittimo, il differente trattamento rispetto a quest'ultimo.
- Deve inoltre rilevarsi, in relazione alle condizioni che la Suprema Corte ha ritenuto necessarie per l'adempimento dell'obbligazione in forma specifica, che parte ricorrente ha dato prova di essere attualmente in servizio come docente a tempo determinato con contratto fino al 30.06.2025, come risulta dallo stato matricolare prodotto da parte resistente;
- Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha altresì statuito, con decisione che si intende qui osservare in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte di legittimità, che l'obbligazione oggetto di causa abbia natura di obbligazione pecuniaria di pagamento, e come tale il ritardato adempimento comporta l'obbligo di corrispondere, sull'importo riconosciuto come dovuto, la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui il beneficio avrebbe dovuto essere corrisposto e quella di effettiva erogazione. Il dies a quo va quindi individuato, secondo quanto affermato dalla Corte, nel momento del conferimento degli incarichi o, se detto momento sia anteriore, nel momento successivo in cui, per l'anno scolastico di riferimento, sia consentito ai docenti di ruolo procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
- quanto poi alla domanda relativa all'a.s. 2023/2024, rispetto al quale parte ricorrente ha ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche, va sul punto evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma
121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche ai docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di parte ricorrente, ai sensi degli CP_1 ar 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito su detta Carte della somma pari a complessivi euro 1.000,00. Di tale somma la parte ricorrente potrà fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n. 107/2015.
- Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza, possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- accerta il diritto della ricorrente alla percezione della Retribuzione Parte_1 Professionale Docenti, prevista da l 15/3/2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1 nell'a.s. 2021/22 e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente , dell'importo di € 1.218,59 a titolo di Retribuzione Parte_1
Professionale Docenti, oltre accessori di legge;
- condanna il a costituire in favore di parte ricorrente , con le CP_1 Parte_1 modalità di tt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre ica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, con accredito/assegnazione su detta Carta della somma pari a complessivi euro 1.000,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente a tale titolo liquidando la somma in € 1.300,00 per compensi professionali e in € 49,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge (iva e cpa), con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 20 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri