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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 638/2021 R.G. promossa da
, nato a [...] il Parte_1
27/08/1976, c.f. elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
ESTONIA n. 12, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. CONCETTA GUERRIERI (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente all'avv. ROSSANA MARIA RUBINO (c.f. C.F._3 ricorrente
contro
, c.f. , con sede in Siracusa alla Via CP_1 P.IVA_1
Stentinello n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE S. PANAGIA n. 136/R, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. MASSIMO AIELLO (c.f.
), che la rappr. e dif. per procura in atti C.F._4
resistente __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un
1 termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 30 marzo 2021,
ha esposto: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze della società dal CP_1
22/07/2016 al 17/08/2020 con contratto di lavoro a tempo indeterminato con qualifica di Impiegato Tecnico inquadrato nel livello 5 CCNL Metalmeccanici Industria;
• che nel mese di luglio 2016 la datrice di lavoro ha comandato il ricorrente a prestare servizio in Egitto dove è stato impiegato presso il cantiere sito in Burullus con mansione di supervisore dei collaudi dal 22/07/2016 al 31/03/2018;
• di aver percepito nel suddetto periodo somme inferiori a quelle cui aveva diritto in relazione alla quantità di lavoro prestato;
che l'orario di lavoro contrattuale del ricorrente era di 40 ore settimanali distribuite in cinque giornate dal lunedì al venerdì;
• che dal luglio al settembre 2016 il ha soggiornato Pt_1 nella città di Alessandria che dista circa un'ora e mezza dal cantiere sito a Burullus e, per raggiungere il luogo di lavoro e far rientro la sera presso il suo appartamento, usufruiva del servizio di trasporto messo a disposizione dalla datrice di lavoro;
• di aver lavorato nel corso di tale periodo ininterrottamente dal lunedì alla domenica con mezza giornata alla settimana di riposo coincidente con il venerdì pomeriggio con orario dalle ore 6:00 fino alle ore 21:00, con un'ora di pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
• che successivamente al ricorrente è stato chiesto di alloggiare presso il cantiere di Burullus ove l'azienda aveva allestito dei container ad uso abitazione al fine di sfruttare al massimo le potenzialità lavorative del ricorrente ed in questo periodo il si trovava di fatto ad essere sempre a disposizione per Pt_1 qualsiasi esigenza con orario di lavoro dalle ore 7:00 alle ore
2 19:00 e dopo cena dalle ore 20.00 mediamente fino alle ore 23:00/24:00 o fin quando il lavoro di supervisione non terminava;
• che spesso anche durante la notte il ricorrente veniva chiamato per effettuare dei controlli in cantiere;
• che mentre gli operai appartenenti ad un'altra società che lavoravano nello stesso cantiere si alternavano in due turni di lavoro, uno diurno e l'altro notturno, lo stesso non avveniva per i dipendenti dell' ; CP_1
• che la società datrice di lavoro ha retribuito alcune ore di lavoro straordinario ma la quantificazione è approssimativa in difetto;
• che il ha diritto a rivendicare il pagamento della Pt_1 somma di € 58.515,00 a titolo di lavoro straordinario;
• che frequentemente, al termine di una trasferta o dopo la chiusura di un cantiere, la società poneva forzatamente il lavoratore in ferie prima di applicarlo ad altra commessa nonostante la piena disponibilità del ricorrente a prestare la sua attività lavorativa;
• che il rapporto di lavoro tra le parti si è risolto per il licenziamento del ricorrente in data 17/08/2020;
• che l'ultima busta paga emessa dalla datrice di lavoro riporta la quantificazione, in negativo, delle ferie in quanto la società
ha compensato i crediti del ricorrente con i giorni di CP_1 ferie goduti dallo stesso oltre a quelli previsti dal CCNL di categoria, detraendo dalla busta paga la somma di € 4.718,97 per ferie. Il ricorrente ha concluso chiedendo la condanna Parte_1 dell' al pagamento della complessiva somma di € 63.233,97 CP_1 nei confronti di , oltre rivalutazione ed interessi dalle Parte_1 scadenze al saldo, con vittoria di spese e compensi di giudizio. Si è costituita in giudizio l' contestando le domande CP_1 attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha eccepito:
• che il ha osservato presso il cantiere di Burullus in Pt_1
Egitto l'orario di lavoro ordinario di 40 ore settimanali dalle ore 8,00 alle ore 17,00 con un'ora di pausa, per cinque giorni la settimana prestando in aggiunta attività lavorativa straordinaria allorché richiesto dalla datrice, per un orario
3 all'interno dei limiti di 200 ore annuali previsto dall'art. 7 del CCNL di Settore;
• che l'orario lavorativo ha registrato prestazioni eccedenti l'ordinario in conformità alle esigenze via via manifestate dall'azienda per il cantiere, venendo puntualmente remunerato nel rispetto delle percentuali indicate in CCNL;
• che anche i dipendenti dell'IREM si alternavano in due turni;
l' infondatezza della richiesta di indennità ferie non godute e R.O.L. non fruiti in quanto l'operata decurtazione è stata determinata dalla fruizione in via anticipata da parte del lavoratore, su sua espressa richiesta, delle ferie maturande in suo favore durante il rapporto, maturazione interrotta per fatto non imputabile all'Azienda a causa del licenziamento disciplinare comminato al ricorrente per reiterata assenza ingiustificata correlata al rifiuto di prestare attività in trasferta presso il cantiere di Sannazaro de' Burgondi in provincia di Pavia;
• che la predetta interruzione ha impedito il successivo conguaglio del congedo costringendo l'Azienda a recuperare alla cessazione l'importo corrispondente alle ferie riconosciute in misura maggiore rispetto al dovuto. Si rileva che, secondo la giurisprudenza, l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
iale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca
4 di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto ed ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa (Trib. Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183). In relazione alle ferie non godute si rileva che, in materia di rapporto di lavoro subordinato, dal mancato godimento delle ferie deriva, una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione, il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica;
l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, venendo ad incorrere, così, nella “mora del creditore” (Tribunale Fermo sez. lav., 15/09/2020, n.85). E' stata espletata istruttoria orale.
, sentito in data 8 giugno 2023, ha affermato: che Testimone_1 dal mese di luglio 2016 a quello di marzo 2018 il ha lavorato
Pt_1 presso il cantiere sito in Burullus con la mansione di supervisore dei collaudi;
di essere un collega di lavoro di;
di aver lavorato presso
Pt_1 la dal 2013 fino al 2020 a tempo indeterminato ma di averci CP_1 lavorato già dal 2006; di avere una causa in corso con la resistente pendente avanti il Giudice del Lavoro;
che nel periodo indicato in ricorso il
Pt_1 ha lavorato ininterrottamente sette giorni su sette con sola mezza giornata di riposo coincidente il venerdì pomeriggio;
che nel periodo dal 22 luglio 2016 al 22 settembre 2016 il ha soggiornato ad Alessandria
Pt_1
d'Egitto e qui ogni giorno veniva prelevato da un'autista della società alle ore 6 del mattino e vi faceva rientro la sera alle 21 osservando l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle 19,00; di essere a conoscenza dei fatti avendo gli stessi orari di lavoro e mansioni del ricorrente;
che dal settembre 2016 fino al marzo 2018 il ha soggiornato nei container allestiti all'interno Pt_1 del cantiere in Burullus;
che quando soggiornava nel container all'interno del cantiere in Burullus dal settembre 2016 fino al marzo 2018 il Pt_1 effettuava orari di lavoro dalle 7 del mattino alle 19 di sera e spesso anche dopo cena;
che il cantiere era attivo h 24 e sempre con gli stessi lavoratori;
che dopo cena il faceva ritorno in cantiere per supervisionare il Pt_1
5 lavoro degli operai che facevano il turno di notte per almeno due o tre volte nel corso della settimana;
che mentre nel cantiere in Burullus i dipendenti di un'altra società seguivano due turni di lavoro, uno diurno e l'altro notturno, i dipendenti dell'IREM lavoravano ininterrottamente giorno e notte per coprire entrambi i turni;
che nel cantiere in Burullus durante la notte il veniva chiamato per recarsi in cantiere per effettuare Pt_1 controlli;
di non essere a conoscenza delle circostanze relative alla richiesta di ferie maturate e di permessi da parte del ricorrente nel periodo dal gennaio 2018 alla cessazione del rapporto di lavoro;
di aver svolto attività di supervisore della qualità mentre il svolgeva attività di Pt_1 supervisore del cantiere;
che sia il teste che per l'attività Tes_1 Pt_1 svolta dovevano essere sempre presenti in cantiere e venivano chiamati a visionare ogni fine fase lavorativa.
, sentito in data 8 giugno 2023, ha dichiarato: che Controparte_2 dal luglio 2016 al marzo 2018 il ha lavorato presso il cantiere sito
Pt_1 in Burullus con la mansione di supervisore dei collaudi;
di essere a conoscenza dei fatti in quanto dipendente della con mansione di CP_1 tecnico delle operazioni dal 2022 ma di avervi lavorato dal 2011 con la mansione project management;
di essere stato all'epoca dei fatti in causa il project management di quel cantiere;
che nel periodo dal 22 luglio 2016 al 22 settembre 2016 il ricorrente non ha osservato l'orario di lavoro dalle ore 7,00 alle 19,00; che nel detto periodo il lavorava tutti i giorni
Pt_1 tranne il venerdì, in cui non lavorava nessuno, ed il giovedì si cercava di lavorare solo la mezza giornata e comunque sempre fino alle 17; di aver soggiornato nello stesso hotel del osservando i medesimi orari e
Pt_1 tratta stradale per raggiungere il cantiere;
che dal settembre 2016 al marzo 2018 il ha soggiornato come gli altri dipendenti nei container
Pt_1 allestiti all'interno del cantiere in Burullus, vivendo nei container di 40 mq per una persona;
che il lavoro nel cantiere di Burullus proseguiva anche durante le ore notturne e dopo cena il faceva ritorno in cantiere per
Pt_1 supervisionare il lavoro degli operai che facevano il turno di notte per almeno due o tre volte nel corso della settimana;
che chi faceva la notte l'indomani iniziava non prima di mezzogiorno;
che l'intervento post cena diventava a tutti gli effetti un turno lavorativo per quella giornata;
che dal gennaio 2018 alla cessazione del rapporto di lavoro il non ha
Pt_1 chiesto le ferie maturate per ciascun anno;
che il svolgeva attività
Pt_1 di super visore del cantiere con montaggio strutture e carpenteria e una volta finita la struttura faceva i collaudi;
di essersi occupato invece di
6 supervisionare l'andamento delle commesse per controllare che procedevano secondo il programma.
, sentita in data 8 giugno 2023, ha dichiarato: che Testimone_2 dal luglio 2016 al marzo 2018 il ha lavorato presso il cantiere sito Pt_1 in Burullus con la mansione di supervisore dei collaudi;
di essere CP_ dipendente della con la mansione di responsabile delle risorse umane dal febbraio 2002 a tutt'ora; che dal gennaio 2018 alla cessazione del rapporto di lavoro il ha chiesto le ferie maturate per ciascun anno;
Pt_1 di essere a conoscenza dei fatti occupandosi sia delle buste paga dei dipendenti sia della gestione dei dipendenti dal colloquio iniziale alle turnazioni nei cantieri;
che quando i dipendenti si trovano nei cantieri nazionali ed extranazionali e devono richiedere le ferie, all'interno di ogni cantiere vi è un impiegato che raccoglie tutte le richieste e si occupa degli spostamenti aerei, successivamente l'impiegato viene trasmesso alla sede dell'azienda in Siracusa che monitora la coincidenza tra inizio ferie e volo;
che la richiesta di ferie giunse alla teste direttamente per telefono CP_2 dal Lauretta nell'ultimo periodo di lavoro, in particolare quello coincidente con la pandemia da Covid;
che il in quel periodo era in Kuwait, Pt_1 chiese di andare in ferie ed andò in ferie nonostante gli fosse stato rappresentato che difficilmente dopo le ferie sarebbe potuto rientrare in Kuwait a causa della pandemia, tant'è che il ricorrente non poté più rientrare e prolungò le sue ferie;
che nel periodo dal gennaio 2018 alla cessazione del rapporto di lavoro il ha chiesto di fruire di Pt_1 CP_ permessi;
che i permessi sostanzialmente per la sono delle ferie a tutti gli effetti.
, sentito in data 29 febbraio 2024, ha affermato: di Testimone_3 essere un impiegato IREM dal 2002; che il nel periodo dal luglio Pt_1
2016 al marzo 2018 lavorava dal sabato al mercoledì dalle 7 del mattino alle 19 con un'ora di riposo per la pausa pranzo, il giovedì lavorava mezza giornata anche se a volte si sforava dall'orario previsto ed il venerdì era di riposo;
che il giovedì si completava solitamente alle 16,30 in quanto non si faceva l'orario completo fino alle 19,00, sempre con un' ora di pausa;
che quando soggiornava nel container all'interno del cantiere in Burullus dal settembre 2016 al marzo 2018, il effettuava orari di lavoro dalle 7 Pt_1 del mattino alle 19 di sera;
che solo saltuariamente si lavorava dopo cena;
che il si recava quando vi era necessità a verificare come andava Pt_1
l'attività ma non era un'attività che durava tanto, giusto il tempo della verifica;
che il era inizialmente il supervisore della carpenteria Pt_1
7 metallica e successivamente supervisore ai collaudi e la sua attività era collegata alle necessità di lavoro;
che nel cantiere in Burullus i dipendenti dell' non lavoravano ininterrottamente per coprire entrambi i turni CP_1 diurno e notturno;
che, se la sera il faceva dei collaudi, l'indomani Pt_1 aveva il diritto di andare al lavoro non prima delle ore 12. In punto di valutazione dell'attendibilità del testimone, la giurisprudenza ha chiarito che la capacità a testimoniare si distingue dalla valutazione sull'attendibilità del teste in quanto le stesse operano su due piani diversi. Infatti, l'una (art. 246 c.p.c.), dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio;
la seconda si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civile, sez. I 30/03/2023, n. 8988). Con riguardo alle dichiarazioni testimoniali rese da Tes_1
, si rileva che il teste ha promosso un giudizio dal
[...] Tes_1 contenuto similare nei confronti della resistente per cui le dichiarazioni non possono essere ritenute pienamente attendibili in considerazione dell'eventuale interesse del testimone ad un determinato esito della lite. In relazione al lavoro straordinario, il ricorrente si è limitato a prospettare un orario “medio” di lavoro senza collocazione cronologica precisa né documentazione idonea a dimostrare le prestazioni eccedenti. Il teste ha confermato la versione del ricorrente Testimone_1 ma la sua attendibilità è come rilevato compromessa dall'interesse diretto ed ha fornito dichiarazioni generiche, prive di riferimenti temporali puntuali.
ha escluso che il osservasse un orario Controparte_2 Pt_1 continuativo dalle 7 alle 19 tutti i giorni, precisando che il lavoro si svolgeva dal sabato al mercoledì fino alle 19, il giovedì mezza giornata e il venerdì riposo, con eventuali interventi post-cena considerati come turno per quella giornata;
ha inoltre chiarito che chi effettuava controlli notturni iniziava il turno successivo non prima di mezzogiorno escludendo quindi la continuità di orario prospettata dal ricorrente.
8 ha confermato la stessa articolazione oraria Testimone_3
(sabato-mercoledì 7:00-19:00, giovedì ridotto, venerdì riposo) e ha precisato che gli interventi dopo cena erano saltuari e di breve durata, giusto per il tempo di una verifica, non tali da integrare un turno aggiuntivo costante. ha confermato la gestione regolare delle ferie e Testimone_2 permessi, incompatibile con la tesi di un impegno continuativo senza riposi. Le dichiarazioni dei tre testi da ultimo indicati, convergenti e coerenti tra loro, smentiscono la ricostruzione del ricorrente evidenziando che il lavoro straordinario era occasionale, legato alle esigenze di cantiere e comunque retribuito secondo le maggiorazioni previste dal CCNL, come attestato dalle buste paga. La tesi del ricorrente è ulteriormente smentita dalla fruizione di ferie e ROL risultante dalle buste paga (es. giorni di ferie e ore di permesso in vari mesi), circostanza incompatibile con un orario continuativo abnorme;
inoltre, le buste paga dimostrano il pagamento di straordinari entro il limite di 200 ore annue previsto dall'art. 7 CCNL Metalmeccanici con maggiorazioni corrette (25% o 50%) in base alla tipologia. Il ricorrente ha dedotto che la decurtazione operata nella busta paga finale sarebbe illegittima, sostenendo di non aver mai usufruito di ferie o permessi durante il rapporto di lavoro;
tale affermazione non trova riscontro nelle risultanze documentali e testimoniali;
dalle buste paga prodotte in atti emerge chiaramente che il ricorrente ha fruito di ferie e permessi (ROL) in modo continuativo nel corso del rapporto - i prospetti mensili riportano le voci FERIE GODUTE e ROL GODUTI, con indicazione di giorni e ore effettivamente utilizzati. La teste , responsabile risorse umane, ha Testimone_2 confermato che il chiese ferie anche nel periodo coincidente con la Pt_1 pandemia, prolungando le assenze per impossibilità di rientro e che i permessi erano gestiti come ferie a tutti gli effetti. La resistente ha dimostrato che il licenziamento disciplinare intervenuto per assenza ingiustificata ha impedito il conguaglio finale, costringendo l'azienda a recuperare le somme corrispondenti alle ferie godute in eccedenza rispetto al maturato. L'onere di provare l'attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie grava sul lavoratore;
nel caso di specie tale prova manca mentre le buste paga dimostrano che ferie e permessi sono stati goduti e contabilizzati.
9 Per queste ragioni il ricorso non può trovare accoglimento. La peculiarità e complessità della vicenda, che si collega ad altra questione di licenziamento, e la sussistenza comunque di elementi a sostegno del ricorso, seppure insufficienti (le dichiarazioni del teste
) giustificano la compensazione delle spese di lite. Testimone_1
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 638/2021 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate. Siracusa, 15/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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