Art. 3. Recupero ICIAP, utilizzo contributi statali su rate mutui e varie 1. In deroga al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 66 del 1989 , i comuni, in occasione del primo versamento alle province successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto della quota del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, sono autorizzati a trattenere dalla quota stessa il maggiore importo della quota versata alle province per l'imposta medesima dell'anno 1989 e risultante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 .
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , e al comma 2-bis dell' articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993 .
3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993 . Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993 , le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua puo'essere utilizzata per la contrazione di nuovi muti a totale carico dello Stato.
4. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993 , le parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 8".
2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1994 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 , e al comma 2-bis dell' articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993 .
3. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1995 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre 1994, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993 . Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993 , le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua puo'essere utilizzata per la contrazione di nuovi muti a totale carico dello Stato.
4. Al comma 19 dell'articolo 3 della legge n. 537 del 1993 , le parole: "commi da 5 a 18" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 8".