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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di ES
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 4756/2023
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
(C.F. ), nata in data [...] Controparte_1 C.F._1
in Porto Alegre, RS/BRASILE ed ivi residente in [...]504, Nossa Senhora Das Graças, Canoas, RS/BR;
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 P.IVA_1
Porto Alegre, RS/BRASILE ed ivi residente Via Rua Rio Grande do Norte, 1043,
Country, Cascavel, PR/BR, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Silvia Contestabile (C.F. ) e Andrea De Marchi (C.F. CodiceFiscale_2
) del Foro di Roma e presso il loro studio elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati, ricorrenti contro
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ES (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._4
legis domiciliato, resistente
a scioglimento della riserva assunta all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del
17.03.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 04.12.2023, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti della SI.ra , Persona_1
nata il [...] a Canoas, in [...]
Le istanti esponevano, in fatto:
1. di essere figlie e, pertanto, di discendere dalla SI.ra , nata nel Persona_1
Comune di Canoas, in Brasile, in data 09.01.1951;
2. che, a seguito dell'ordinanza sindacale del Comune di Itala (ME) del 10.04.2018, la SI.ra ha acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis e Persona_1
che il relativo atto di nascita è stato trascritto presso il Comune di Itala (ME) al n. 4 p. 2 s. b. a. 2018;
3. che la SI.ra , in data 20.12.1973, ha contratto matrimonio con Persona_1
il SI. , a Canoas, in Brasile e che il relativo Parte_2
atto di matrimonio è stato trascritto presso il Comune di Itala (ME) al n. 16 p. II
S.C.;
4. che da quest'ultima unione nascevano due figlie, odierne ricorrenti, di nome e;
CP_1 Pt_1
5. che, nello specifico, la SI.ra nasceva, in Brasile, in Controparte_1
data 01.03.1976;
6. che quest'ultima, in data 10.04.2008, sposava, in Brasile, il SI. Persona_2
[...]
7. che la SI.ra nasceva, in Brasile, in data Parte_1
14.03.1982;
8. che quest'ultima, in data 24.06.2011, contraeva matrimonio, in Brasile, con il SI. Persona_3 CP_3
Le ricorrenti concludevano assumendo di aver acquisito, alla luce di tale linea di discendenza diretta e ininterrotta, la cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre
. Persona_1 In via istruttoria, a sostegno delle proprie deduzioni e al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadine italiane, le ricorrenti producevano la seguente documentazione: albero genealogico;
certificato di nascita di trascritto Persona_1
presso il Comune di Itala con annotazione del matrimonio trascritto nello stesso
Comune; certificato di nascita di certificato di Controparte_1
matrimonio di e certificato Controparte_1 Persona_2
di nascita di certificato di matrimonio di Parte_1 [...]
e prenotazione “Agendamento” e Parte_1 Persona_4
risposta del Consolato Italiano con numero di prenotazione famiglia;
schermata sito del Consolato Generale D'Italia a Porto Alegre con numero di chiamata del 1° trimestre
2020; richieste di prenotazione e relativo numero protocollo rilasciato dal Consolato del 2007-2008; decreto del Console Generale d'Italia in Porto Alegre del 23 luglio 2011
n. 82.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti;
parte resistente avanzava, inoltre, richiesta di compensazione delle spese di lite.
Gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, trattandosi di un procedimento attinente allo status della persona, che emetteva il visto.
A scioglimento della riserva assunta all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Quanto alla competenza territoriale va, in primo luogo, precisato che l'art. 1 co.
36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n.
13, prevede che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Ebbene, nonostante l'ava degli odierni ricorrenti, la SI.ra , sia Persona_1
nata a Canoas, in [...], può, in ogni caso, affermarsi, a ragione, la competenza di questo Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, alla SI.ra è stata riconosciuta la cittadinanza italiana Persona_1
iure sanguinis in esito ad un procedimento amministrativo istruito e concluso dal
Comune di Itala (ME) con ordinanza sindacale del 10.04.2018 e il relativo atto di nascita è stato trascritto presso il Comune di Itala (ME).
In secondo luogo, va riconosciuta la sussistenza del requisito dell'interesse ad agire.
Come osservato e come documentalmente dimostrato (v. allegati n. 7, 8, 9 e 10), la SI.ra e la SI.ra hanno Controparte_1 Parte_1
deciso di ricorrere alla via giurisdizionale per ottenere il riconoscimento del loro status di cittadine italiane, pur potendo ricorrere all'Autorità amministrativa (considerato che si tratta di una discendenza per derivazione materna collocata, dal punto di vista temporale, integralmente in epoca post costituzionale), a causa del ritardo nella definizione delle pratiche di cittadinanza in cui versa il Consolato Generale d'Italia a
Porto Alegre, quale Consolato competente nel caso in esame.
Più precisamente, dalla schermata del sito del Consolato Generale d'Italia –
Porto Alegre acquisita all'interno del documento n. 8 e datata 04.02.2022 si evince che le famiglie convocate per l'avvio della procedura di riconoscimento della cittadinanza sono quelle prenotate fino al numero 13.400, laddove il numero assegnato alla famiglia
è il 32.069, come risulta dalla comunicazione di cui all'allegato Controparte_1
n. 7.
Le lunghe liste d'attesa che affliggono, in generale, i Consolati Italiani in Brasile
e, nello specifico, il Consolato Italiano di Porto Alegre, determinano una non trascurabile incertezza in ordine ai tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Proprio a fronte di tale fenomeno, si è consolidato in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord.
Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Sul punto, occorre evidenziare che la soprindicata linea materna presenta esclusivamente passaggi che si collocano in epoca successiva all'entrata in vigore della
Costituzione: il matrimonio tra la SI.ra e il SI. Persona_1 [...]
risale al 1973, la nascita della ricorrente Parte_2 Controparte_1
si colloca nel 1976 e la nascita della richiedente
[...] Parte_1
risale al 1982.
Nonostante nel caso di specie non si riscontrino passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, occorre rammentare che ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla
Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Ciò posto in punto di diritto, la domanda di parte attrice appare fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, la documentazione apostillata e tradotta prodotta dai ricorrenti che, è bene precisare, non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dall'Amministrazione resistente, dimostra che le odierne ricorrenti sono dirette discendenti dell'ava indicata all'interno dell'albero genealogico.
Nello specifico, l'ascendente (divenuta Persona_1 Persona_5
in seguito al matrimonio contratto con il SI. ),
[...] Parte_2
figlia del SI. e della SI.ra (come Controparte_4 Parte_3
risulta dal relativo atto di nascita e dall'atto di nascita delle ricorrenti), nasceva in
Brasile in data 09.0.1951.
Oltre alla cittadinanza brasiliana iure soli, la SI.ra acquisiva la Persona_1
cittadinanza italiana iure sanguinis dalla nascita, come riconosciuto dall'ordinanza sindacale del 10.04.2018 del Comune di Itala (ME), richiamata all'interno dell'annotazione contenuta nel relativo atto di nascita.
La SI.ra , riconosciuta cittadina italiana in via amministrativa, Persona_1
trasmetteva, pertanto, tale status alle figlie e Controparte_1 [...]
nate dopo il 1948; ciò in virtù di quanto affermato nelle già Parte_1
menzionate sentenze della Corte Costituzionale.
In ordine allo status civitatis italiano delle odierne ricorrenti, peraltro, non appare superfluo evidenziare che le stesse, in forza della sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale, non hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero in epoca successiva all'entrata in vigore della
Costituzione.
In definitiva, si può, a ragione, ritenere che le richiedenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dalla cittadina italiana , in assenza di contestazioni da Persona_1 parte del convenuto, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della CP_2
cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS.
UU. N. 25318 del 24.08.2022).
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che le SInore Controparte_1
e sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo
[...] Parte_1
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, in persona del giudice onorario dott. Salvatore Irullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
ES, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di ES.
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 4756/2023
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
(C.F. ), nata in data [...] Controparte_1 C.F._1
in Porto Alegre, RS/BRASILE ed ivi residente in [...]504, Nossa Senhora Das Graças, Canoas, RS/BR;
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 P.IVA_1
Porto Alegre, RS/BRASILE ed ivi residente Via Rua Rio Grande do Norte, 1043,
Country, Cascavel, PR/BR, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli
Avv.ti Silvia Contestabile (C.F. ) e Andrea De Marchi (C.F. CodiceFiscale_2
) del Foro di Roma e presso il loro studio elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliati, ricorrenti contro
, (C.F. ), in persona del Ministro pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ES (C.F. , presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope C.F._4
legis domiciliato, resistente
a scioglimento della riserva assunta all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del
17.03.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 04.12.2023, i ricorrenti adivano l'intestato Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti della SI.ra , Persona_1
nata il [...] a Canoas, in [...]
Le istanti esponevano, in fatto:
1. di essere figlie e, pertanto, di discendere dalla SI.ra , nata nel Persona_1
Comune di Canoas, in Brasile, in data 09.01.1951;
2. che, a seguito dell'ordinanza sindacale del Comune di Itala (ME) del 10.04.2018, la SI.ra ha acquistato la cittadinanza italiana iure sanguinis e Persona_1
che il relativo atto di nascita è stato trascritto presso il Comune di Itala (ME) al n. 4 p. 2 s. b. a. 2018;
3. che la SI.ra , in data 20.12.1973, ha contratto matrimonio con Persona_1
il SI. , a Canoas, in Brasile e che il relativo Parte_2
atto di matrimonio è stato trascritto presso il Comune di Itala (ME) al n. 16 p. II
S.C.;
4. che da quest'ultima unione nascevano due figlie, odierne ricorrenti, di nome e;
CP_1 Pt_1
5. che, nello specifico, la SI.ra nasceva, in Brasile, in Controparte_1
data 01.03.1976;
6. che quest'ultima, in data 10.04.2008, sposava, in Brasile, il SI. Persona_2
[...]
7. che la SI.ra nasceva, in Brasile, in data Parte_1
14.03.1982;
8. che quest'ultima, in data 24.06.2011, contraeva matrimonio, in Brasile, con il SI. Persona_3 CP_3
Le ricorrenti concludevano assumendo di aver acquisito, alla luce di tale linea di discendenza diretta e ininterrotta, la cittadinanza italiana iure sanguinis dalla madre
. Persona_1 In via istruttoria, a sostegno delle proprie deduzioni e al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadine italiane, le ricorrenti producevano la seguente documentazione: albero genealogico;
certificato di nascita di trascritto Persona_1
presso il Comune di Itala con annotazione del matrimonio trascritto nello stesso
Comune; certificato di nascita di certificato di Controparte_1
matrimonio di e certificato Controparte_1 Persona_2
di nascita di certificato di matrimonio di Parte_1 [...]
e prenotazione “Agendamento” e Parte_1 Persona_4
risposta del Consolato Italiano con numero di prenotazione famiglia;
schermata sito del Consolato Generale D'Italia a Porto Alegre con numero di chiamata del 1° trimestre
2020; richieste di prenotazione e relativo numero protocollo rilasciato dal Consolato del 2007-2008; decreto del Console Generale d'Italia in Porto Alegre del 23 luglio 2011
n. 82.
Il si costituiva in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_2
Distrettuale dello Stato senza, tuttavia, contestare nel merito la domanda di parte avversa e rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti;
parte resistente avanzava, inoltre, richiesta di compensazione delle spese di lite.
Gli atti di causa venivano comunicati al Pubblico Ministero, trattandosi di un procedimento attinente allo status della persona, che emetteva il visto.
A scioglimento della riserva assunta all'esito delle note in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025, la causa è stata assunta in decisione.
Quanto alla competenza territoriale va, in primo luogo, precisato che l'art. 1 co.
36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017 n.
13, prevede che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Ebbene, nonostante l'ava degli odierni ricorrenti, la SI.ra , sia Persona_1
nata a Canoas, in [...], può, in ogni caso, affermarsi, a ragione, la competenza di questo Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, alla SI.ra è stata riconosciuta la cittadinanza italiana Persona_1
iure sanguinis in esito ad un procedimento amministrativo istruito e concluso dal
Comune di Itala (ME) con ordinanza sindacale del 10.04.2018 e il relativo atto di nascita è stato trascritto presso il Comune di Itala (ME).
In secondo luogo, va riconosciuta la sussistenza del requisito dell'interesse ad agire.
Come osservato e come documentalmente dimostrato (v. allegati n. 7, 8, 9 e 10), la SI.ra e la SI.ra hanno Controparte_1 Parte_1
deciso di ricorrere alla via giurisdizionale per ottenere il riconoscimento del loro status di cittadine italiane, pur potendo ricorrere all'Autorità amministrativa (considerato che si tratta di una discendenza per derivazione materna collocata, dal punto di vista temporale, integralmente in epoca post costituzionale), a causa del ritardo nella definizione delle pratiche di cittadinanza in cui versa il Consolato Generale d'Italia a
Porto Alegre, quale Consolato competente nel caso in esame.
Più precisamente, dalla schermata del sito del Consolato Generale d'Italia –
Porto Alegre acquisita all'interno del documento n. 8 e datata 04.02.2022 si evince che le famiglie convocate per l'avvio della procedura di riconoscimento della cittadinanza sono quelle prenotate fino al numero 13.400, laddove il numero assegnato alla famiglia
è il 32.069, come risulta dalla comunicazione di cui all'allegato Controparte_1
n. 7.
Le lunghe liste d'attesa che affliggono, in generale, i Consolati Italiani in Brasile
e, nello specifico, il Consolato Italiano di Porto Alegre, determinano una non trascurabile incertezza in ordine ai tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Proprio a fronte di tale fenomeno, si è consolidato in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord.
Tribunale di Roma XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, occorre, innanzitutto, richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti
o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui viene approvata la l. n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, che riconosceva un ruolo preminente al marito-padre.
In particolare, a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana. In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione.
Pertanto, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In tal senso, è d'obbligo rilevare che tali declaratorie di illegittimità costituzionale comportano, a tutt'oggi, che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio 1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data.
Sul punto, occorre evidenziare che la soprindicata linea materna presenta esclusivamente passaggi che si collocano in epoca successiva all'entrata in vigore della
Costituzione: il matrimonio tra la SI.ra e il SI. Persona_1 [...]
risale al 1973, la nascita della ricorrente Parte_2 Controparte_1
si colloca nel 1976 e la nascita della richiedente
[...] Parte_1
risale al 1982.
Nonostante nel caso di specie non si riscontrino passaggi in linea femminile antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione, occorre rammentare che ai rapporti risalenti ad epoca pre-costituzionale si applicano, invece, i principi sanciti dalla
Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009; grazie a suddetto intervento ermeneutico, infatti, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio (precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Ciò posto in punto di diritto, la domanda di parte attrice appare fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Infatti, la documentazione apostillata e tradotta prodotta dai ricorrenti che, è bene precisare, non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte dall'Amministrazione resistente, dimostra che le odierne ricorrenti sono dirette discendenti dell'ava indicata all'interno dell'albero genealogico.
Nello specifico, l'ascendente (divenuta Persona_1 Persona_5
in seguito al matrimonio contratto con il SI. ),
[...] Parte_2
figlia del SI. e della SI.ra (come Controparte_4 Parte_3
risulta dal relativo atto di nascita e dall'atto di nascita delle ricorrenti), nasceva in
Brasile in data 09.0.1951.
Oltre alla cittadinanza brasiliana iure soli, la SI.ra acquisiva la Persona_1
cittadinanza italiana iure sanguinis dalla nascita, come riconosciuto dall'ordinanza sindacale del 10.04.2018 del Comune di Itala (ME), richiamata all'interno dell'annotazione contenuta nel relativo atto di nascita.
La SI.ra , riconosciuta cittadina italiana in via amministrativa, Persona_1
trasmetteva, pertanto, tale status alle figlie e Controparte_1 [...]
nate dopo il 1948; ciò in virtù di quanto affermato nelle già Parte_1
menzionate sentenze della Corte Costituzionale.
In ordine allo status civitatis italiano delle odierne ricorrenti, peraltro, non appare superfluo evidenziare che le stesse, in forza della sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale, non hanno perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio contratto con un cittadino straniero in epoca successiva all'entrata in vigore della
Costituzione.
In definitiva, si può, a ragione, ritenere che le richiedenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dalla cittadina italiana , in assenza di contestazioni da Persona_1 parte del convenuto, atteso che “a chi richieda il riconoscimento della CP_2
cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SS. UU. n. 25317 del 24.08.2022; conforme SS.
UU. N. 25318 del 24.08.2022).
Per tutto quanto fin qui ritenuto e considerato, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che le SInore Controparte_1
e sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo
[...] Parte_1
l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di ES, in persona del giudice onorario dott. Salvatore Irullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
ES, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giorgia
Cacciola, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Prima e la Terza
Sezione Civile del Tribunale di ES.