Articolo 1 della Legge 9 febbraio 1868, n. 4232
Articolo 2
Versione
8 marzo 1868
Art. 1.

La Provincia di Mantova e' ricostituita, nei rapporti di circoscrizione territoriale, nel modo come esisteva all'epoca della dominazione austriaca, anteriormente alla stipulazione dei Trattati di Villafranca e di Zurigo.

Pero' i Comuni di Acquafredda e di Volongo continueranno a far parte della Provincia di Brescia; quello d'Ostiano passera' dalla Provincia di Brescia a quella di Cremona; e quello di Peschiera continuera' a formar parte della Provincia di Verona. Alla stessa Provincia di Cremona rimarra' annesso il Comune d'Isola Dovarese. Il Comune di Rolo rimarra' alla Provincia di Reggio nell'Emilia.

Un Decreto Reale, da pubblicarsi contemporaneamente all'emanazione della presente Legge, determinera' la circoscrizione dei distretti amministrativi dei quali si comporra' la Provincia, si' e come erano stabiliti in detta epoca.

Entrata in vigore il 8 marzo 1868