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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. ssa Elisa Milazzo, all'udienza del 13.1.2025 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. emana la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5542 /2024 R.G.L., avente ad oggetto “Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione”,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. ROTELLI PAOLO GIOVANNI;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, con l'Avv. ANELLO MARCO;
Controparte_1
- Resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Premessa
Con ricorso depositato in data 9.6.2024 ha dito l'odierno tribunale per sentirsi Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“1) In via cautelare e nel merito: Accertare, ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'annullabilità e/o l'inefficacia del decreto (all. 1) con cui si pro-cede al licenziamento, irrogato in data 19.04.2024 e ogni altro atto prodromico e conseguente anch'esso qui impugnato;
2) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della docente NT a beneficiare della riserva e quindi ordinare a parte resistente di reinserire il titolo di riserva in favore della ricorrente;
3) Per l'effetto, annullare e/o disapplicare il decreto di annullamento dell'individuazione, con ogni atto annesso e connesso prodromico e conseguente, e Ordinare al Controparte_1
, all' , all' e all' , di reintegrare
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
immediatamente la docente nel posto di lavoro e consentire alla stessa di poter essere Pt_1
sottoposta alla valutazione per poter ultimare il c.d. anno di prova nonché condannare controparte al pagamento di una somma pari all'importo delle retribuzioni globali di fatto decorrenti dal dì del licenziamento a quello della effettiva reintegra, con interessi e rivalutazione come per legge;
4) Condannare parte resistente al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in favore del ricorrente dal licenziamento alla reintegrazione.
5) Condannare altresì controparte al risarcimento dei danni da quantificarsi in via equitativa;
6) Con riserva di ulteriormente esporre e dedurre nonché depositare documenti e richiedere mezzi istruttori a seguito dell'eventuale difesa avversaria.”
A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente ha esposto che a seguito della partecipazione alle procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, di cui al concorso indetto con D.D. 498/2020, si collocava utilmente in graduatoria di merito, per la regione , CP_2
alla posizione n. 1312, con punti 147 e con titolo di riserva ,come da graduatoria pubblicata ed allegata dapprima al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 27506 del
14.09.2022, ed ai successivi decreti protocollo n.33188 del 26.10.2022, n.35618 del 17.11.2022,
n.39519 del 21.12.2022, n. 13103 del 20.03.2023, n.20555 del 31.5.2023, n. 28691 del 28.06.2023 e n. 30231 del 10.07.2023, di rettifica della graduatoria in considerazione dei reclami pervenuti.
In considerazione della posizione ottenuta nella graduatoria di merito a seguito dell'apertura delle procedure di immissioni in ruolo relative all'a.s. 2023/2024 la docente veniva individuata Pt_1 dall'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia su classe di concorso EEEE per assunzione a tempo indeterminato e veniva assegnata con decorrenza giuridica ed economica 01.09.2023 presso l'
[...]
di . Controparte_4 CP_3
A seguito di controlli d'ufficio effettuati ex art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, l' , Controparte_5
trasmetteva all'Ufficio Scolastico regionale le note prot. Controparte_6
4159 del 19.02.2024 e prot. 4624 del 23.02.2024 con cui si dava atto che con nota di riscontro prot.
12595 del 21/02/2024 il CPI di Messina comunicava che la docente risultava regolarmente iscritta giusto atto prot. 22439 del 04/04/1990, sino a quando - a seguito di un rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso dal 09/10/2017 al 30/06/2018 - perdeva i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi previsti dalla legge n.68/99, senza provvedere successivamente a rinnovare la richiesta di reinserimento nei suddetti elenchi.
Conseguentemente, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha provveduto alla rimozione della riserva nell'anzidetta graduatoria di merito e alla rettifica della graduatoria della procedura concorsuale indicata in premessa, con decreto prot. 15984 del 17/04/2024 che risulta oggi impugnato.
Alla luce della rettifica della graduatoria di merito è stata dunque annullata con decorrenza immediata l'individuazione da procedura di immissione in ruolo per l'a.s. 2023/24 relativa alla docente (06/02/1963) presso CTEE8AD02A - S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE Parte_1
(CT) classe EEEE – Scuola Primaria posto comune.
Di tale annullamento della individuazione per immissione in ruolo la ricorrente ha dedotto la Pt_1 sua illegittimità alla luce dell'art 4 comma 6 lettera o) del bando a cui ha partecipato, nonché per la violazione dei principi di cui al d.lgs n.165/2001 che governano il licenziamento disciplinare e in ultimo per difetto di legittimazione attiva all'emanazione dello stesso da parte dell'amministrazione periferica.
Cont Con memoria del 30.7.2024 il si è costituito rivendicando la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto delle domande ex adverso formulate.
Rigettata la domanda cautelare per assenza del periculum, la scrivente ha rinviato per la decisione all'udienza del 13.1.2025 sostituita ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Entro il termine perentorio fissato, ha depositato note solo parte ricorrente e la causa viene decisia con la presente sentenza.
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2. Merito
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Come risulta dalla documentazione in atti l'individuazione della NT, di seguito annullata, per l'a.s. 2023/24 presso CTEE8AD02A - S.G. BOSCO - SEDE CENTRALE (CT) classe – CP_1
Scuola Primaria posto comune, discendeva dalla valutazione del titolo di riserva per gli invalidi civili. Va invero premesso che nel sistema scolastico italiano, il diritto al lavoro delle persone disabili è tutelato dalla Legge 68/1999, che mira a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso un sistema di collocamento mirato.
In particolare, questa legge prevede una riserva di posti per i lavoratori appartenenti alle categorie protette, garantendo che una quota specifica delle posizioni disponibili venga destinata a tali persone.
Mette conto osservare che il possesso dello stato di disoccupazione1 rappresenta requisito essenziale per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa alle liste speciali ex art. 8 della legge n.68/99 per la categoria degli invalidi civili così come indicato dalla Direttiva n.1/2019 della Presidenza del CdM
e ribadito nelle Linee di indirizzo regionali per la gestione uniforme delle procedure del collocamento mirato pubblicate in GURS il 7.4.2022.
Nel caso di specie la NT per come risulta dallo stato matricolare prodotto, a far data dall'1.9.2007 viene assunta a tempo indeterminato quale collaboratrice scolastica e per l'a.s.
2017/2018 accetta una supplenza annuale per insegnamento come docente di sostegno per poi continuare a prestare attività lavorativa come collaboratrice scolastica.
Pertanto la stessa avendo perso lo stato di disoccupazione risulta cancellata dalle liste speciali di collocamento e non ha presentato istanza di reinserimento alle suddette trovandosi occupata. 1 Il decreto legislativo n.150/2015 ha introdotto una serie di modifiche normative, una parte delle quali trovano applicazione anche per il collocamento delle categorie protette, in quanto compatibili. La circolare n.34 del 23/12/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito delle importanti indicazioni sui riflessi che tali innovazioni comportano nella disciplina del collocamento obbligatorio. Segnatamente la novità più importante riguarda l'individuazione dello stato di disoccupazione che, com'è noto, è uno dei requisiti - sia per gli invalidi che per le altre categorie (orfani e vedove/i di guerra, profughi ecc) - per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio. L'art.19 del sopra citato decreto legislativo n.150/2015 stabilisce che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”. I requisiti richiesti per il riconoscimento dello stato di disoccupazione sono quindi due: l'essere privi di impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. In analogia con quanto previsto per l'accesso ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro, il Ministero del Lavoro ha ritenuto che, in base al raccordo con la normativa vigente in questo settore, la permanenza nell'elenco del collocamento mirato previsto per le categorie protette è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma nei seguenti termini: a) se si instaura un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione(€8.000); b) se si intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale si ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti (€ 4.800). In questi due casi l'iscrizione alle liste si conserva;
è invece sospesa per il periodo in cui si ha un rapporto di lavoro subordinato con una durata non superiore a sei mesi e un salario superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (€ 8.000). Superando questo limite temporale, si decade dall'iscrizione alle liste. Nel caso di specie in ragione del reddito percepito come collaboratrice scolastica, la ricorrente non può esere considerata in stato di disoccupazione. Nonostante la superiore circostanza sia pacificamente ammessa dalla stessa ricorrente la quale evidenzia come non avrebbe potuto chiedere il reinserimento nelle suddette liste, proprio perché risultava occupata, la NT rivendica comunque il proprio diritto alla riserva in virtù dell'art. 4 lettera o) del bando laddove è previsto che “Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta”.
Avendo la stessa indicato nella domanda la data e la procedura in cui ha presentato in precedenza la certificazione, la ricorrente sostiene di poter vantare il diritto alla riserva così come previsto dal bando.
La suddetta prospettazione non può tuttavia essere condivisa.
Il bando di concorso richiama in maniera esplicita la normativa di rango primario laddove in maniera inequivocabile si riferisce a coloro che hanno diritto alla riserva di posti “ in applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68” la quale collega imprescindibilmente lo status di disoccupato all'attribuzione del diritto alla riserva.
A sostegno della suddetta interpretazione depone innanzitutto il dato letterale dell'art. 7 comma due della citata normativa laddove nell'indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all'art. 8 comma 2, per poter beneficiare della riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso.
Il suddetto articolo è altresì richiamato espressamente dal bando al comma 3 dell'art.14 rubricato
“assunzione in servizio” laddove prevede che “in materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art.7 comma due della legge 12 marzo 1999 n. 68”.
Che lo stato di disoccupazione sia imprescindibile si evince altresì dalla modifica normativa del comma due dell'art. 16 della legge n. 68 del 1999 secondo cui nell'originaria formulazione “i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, anche se non versino in stato di disoccupazione”.
Già sotto la vigenza della suddetta formulazione il Consiglio di Stato sia in sede consultiva mediante la formulazione del parere n.11616 del 2004, sia in sede giurisdizionale con l'emanazione della sentenza nr. 525 del 5.2.2010, ha ribadito il principio secondo il quale, la c.d. “quota di riserva” in favore dei disabili, debba essere riconosciuta anche nel caso in cui il disabile sia privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria a condizione però che il medesimo sia in possesso di tale status quanto meno al momento di presentazione della domanda al concorso.
L'essenzialità del requisito dello stato inoccupazionale si conferma alla luce della modifica apportata all'art.16 sopra citato dall'art.25 comma 9 bis della legge n.114 del 2014 che ha eliminato l'inciso “anche se non versa in stato di disoccupazione” attribuendo alle pubbliche amministrazioni solo la possibilità di assumerli oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
Va inoltre richiamata a sostegno della necessità di tale status per l'attribuzione della quota di riserva l'argomentazione sistematica desumibile dalla previsione del regolamento di esecuzione della legge n.68/199 laddove all'art.1 comma 2 consente l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche se non in possesso dello stato di disoccupazione ma solo per la categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità.
Ciò posto la previsione contenuta nel bando secondo cui “coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta” non può comportare l'attribuzione della quota di riserva in assenza dello status di disoccupazione in contrasto con la normativa di rango primario richiamata più volte dalla stessa lex specialis.
L'attribuzione della riserva ai soggetti invalidi ma che risultino occupati alla data di presentazione della domanda comporterebbe un'ingiustificata posizione di privilegio rispetto a tutti i soggetti partecipanti alla procedura concorsuale non soltanto in riferimento a quelli sani ma anche rispetto a coloro la cui inabilità è ostativa all'ingresso nel mondo del lavoro e per il cui inserimento è stata dettata la disciplina di cui alla legge n.68/199 attuativa del principio solidaristico cristallizzato nell'art.38 della Costituzione.
Tra l'altro la ricorrente nel formulare la domanda di partecipazione oltre ad indicare, nella sezione titoli di riserva, la data e la procedura in cui ha presentato la certificazione richiesta ha sbarrato anche la casella relativa all'iscrizione degli elenchi di collocamento obbligatorio di cui alla legge n.68/199 della provincia di Messina, risultando invece la stessa cancellata.
Non sono condivisibili nemmeno gli ulteriori motivi di illegittimità e di nullità del decreto di annullamento della procedura di immissione a seguito della rimozione della riserva erroneamente qualificato quale “licenziamento disciplinare” ex art. 55 quater, lett. d, per “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” . Non si è trattato, infatti, nel caso di specie invero di licenziamento disciplinare ma di atto posto in essere in autotutela dall'Amministrazione a seguito di controlli d'ufficio sulla regolare posizione dei neo immessi in ruolo per verificare la sussistenza della qualifica di riservista.
Va inoltre disatteso l'ulteriore motivo di nullità del decreto di annullamento per presunta incompetenza all'emanazione da parte dell'amministrazione periferiche non risultando invocabile nel caso di specie quanto espresso la sentenza della Cassazione richiamata disciplinante una fattispecie diversa da quella oggetto di causa.
Dall'assenza di profili di illegittimità della condotta della pubblica amministrazione discende conseguentemente il rigetto altresì della domanda risarcitoria spiegata in relazione al patema d'animo subito di cui tra l'altro non si è fornita alcuna prova non potendosi sopperire a tale lacuna con la liquidazione in via equitativa richiesta dalla ricorrente.
3. Spese
Stante la peculiarità della fattispecie esaminata e la qualità delle parti, reputa il giudicante che ricorrano i motivi di cui al secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., dichiarato incostituzionale dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite e ciò proprio alla luce dei principi da ultimo sanciti dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Catania, 13/01/2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisa Milazzo