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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1629/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nata il [...] in [...] (U.S.A) e residente in Parte_1
Massachusetts, Haverhill, 01830-2727, 16 Rutherford Ave (U.S.A), C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Covarelli ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio a Perugia, Via Campo di Marte n. 14/i,
giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE -
E CONTRO
, con sede in Controparte_3
Caltanissetta (93100), Viale Regina Margherita n. 30, in persona del Prefetto pro
tempore, CF: . P.IVA_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “si insiste per l'accoglimento delle conclusioni dispiegate nel
ricorso introduttivo”.
Per il : “L'Amministrazione, come sopra rappresentata e Controparte_1
difesa, chiede preliminarmente che la presente controversia venga rinviata in attesa
della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal
tribunale di Bologna.
In subordine, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede
che la causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla opponeva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3
per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da , cittadino ON
italiano, nato a [...] il [...].
Emigrato negli U.S.A., lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, per poi naturalizzarsi cittadino americano nel 1918.
2 Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie
informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta
nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere”, con spese “quanto meno,
compensate”.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, nessuno si costituiva per l . Controparte_3
All'esito dell'udienza del 29.1.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia della Controparte_3
ed al contempo la sua carenza di legittimazione passiva, essendo il riconoscimento della cittadinanza italiana atto di competenza esclusiva del Ministero degli Interni.
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di sospensione impropria del presente giudizio articolata dal resistente in quanto la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con la propria ordinanza del
26.11.2024 risulta irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
Nel merito, la ricorrente ha agito per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano a suo tempo ON
3 emigrato negli Stati Uniti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti secondo le regole ratione temporis applicabili.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che , avo italiano, si è ON
naturalizzato cittadino americano nel 1918 (cfr. decreto di naturalizzazione depositato dalla ricorrente) e dunque dopo due anni dalla nascita del proprio figlio,
[...]
, occorsa il 20.12.1916. Persona_2
Il descritto atto determina interruzione nella trasmissione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, ratione temporis
vigente, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la
patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
4 Di seguito, ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 555/1912, al cittadino italiano che aveva perso la cittadinanza era riconosciuto il diritto di riacquistarla secondo specifiche procedure ed entro determinate condizioni ivi specificate.
A tal riguardo, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in
tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino
italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza Pt_2
iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a
conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo
rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza
per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con Pt_2
acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in
quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico
applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli
minori a lui sottoposti” (Cass. Civ. n. 454/2024; nello stesso senso Cass. Civ. n.
3564/2024, Cass. Civ. 17161/2023).
Secondo il descritto orientamento, la norma in esame era finalizzata a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa nel 1912 e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere la propria moglie e i propri figli ed adottava decisioni che vincolavano tutti. Ciò, sempre che l'unità
familiare fosse effettiva e quindi fondata sulla comune residenza.
Inoltre, la legge del 1912 garantiva altresì il principio di autodeterminazione del minore che, al momento della perdita della cittadinanza del genitore, non aveva capacità
di agire ed era soggetto alla patria potestà, consentendo comunque al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni previste dalla medesima legge.
5 Alla luce di tutto quanto esposto, si rileva che nella fattispecie oggetto di causa, a seguito della volontaria naturalizzazione di , il di lui figlio, ON [...]
, ha perso la cittadinanza italiana in quanto minorenne al momento Persona_2
della citata naturalizzazione e non risulta né allegato né provato che lo stesso, una volta compiuto il diciottesimo anno di età, abbia operato la scelta in favore del riacquisto della cittadinanza italiana, come consentito dalla L. n. 555 del 1912.
Pertanto, la domanda proposta in questo giudizio non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente ed il , tenuto conto della natura del giudizio, delle ragioni della Controparte_1
decisione nonché, soprattutto, del fatto che parte resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda.
Tra la ricorrente e la , invece, nulla si dispone attesa la Controparte_3
mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio tra la parte ricorrente ed il;
Controparte_1
- nulla sulle spese tra la ricorrente e la parte contumace.
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1629/2024 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
, nata il [...] in [...] (U.S.A) e residente in Parte_1
Massachusetts, Haverhill, 01830-2727, 16 Rutherford Ave (U.S.A), C.F.:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Covarelli ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio a Perugia, Via Campo di Marte n. 14/i,
giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTE -
CONTRO
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del Controparte_1
p.t., C.F. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CP_2 P.IVA_1
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
1 - RESISTENTE -
E CONTRO
, con sede in Controparte_3
Caltanissetta (93100), Viale Regina Margherita n. 30, in persona del Prefetto pro
tempore, CF: . P.IVA_2
- RESISTENTE CONTUMACE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: “si insiste per l'accoglimento delle conclusioni dispiegate nel
ricorso introduttivo”.
Per il : “L'Amministrazione, come sopra rappresentata e Controparte_1
difesa, chiede preliminarmente che la presente controversia venga rinviata in attesa
della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità sollevata dal
tribunale di Bologna.
In subordine, precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede
che la causa venga posta in decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla opponeva.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, la ricorrente conveniva in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_3
per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da , cittadino ON
italiano, nato a [...] il [...].
Emigrato negli U.S.A., lì trascorreva la propria vita, anche generando prole, per poi naturalizzarsi cittadino americano nel 1918.
2 Il resistente si costituiva in giudizio chiedendo la “sospensione impropria in
senso lato del presente giudizio” alla luce della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91 sollevata dal Tribunale di Bologna con propria ordinanza del 26 novembre 2024.
Nel merito, evidenziava la significativa attività compiuta dai Parte_2
nell'evasione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana
[...]
presentate per via amministrativa, il cui numero è in progressivo aumento. Chiedeva
quindi procedersi all'esame del proposto ricorso, previo rigoroso accertamento del diritto attivato, “se dal caso chiedendo all'autorità consolare competente le necessarie
informazioni”, verificando “la ricorrenza o meno della linea di discendenza diretta
nonché di cause di perdita della cittadinanza fatto valere”, con spese “quanto meno,
compensate”.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, nessuno si costituiva per l . Controparte_3
All'esito dell'udienza del 29.1.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia della Controparte_3
ed al contempo la sua carenza di legittimazione passiva, essendo il riconoscimento della cittadinanza italiana atto di competenza esclusiva del Ministero degli Interni.
Ancora in via preliminare, deve rigettarsi l'istanza di sospensione impropria del presente giudizio articolata dal resistente in quanto la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna con la propria ordinanza del
26.11.2024 risulta irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio.
Nel merito, la ricorrente ha agito per il riconoscimento della cittadinanza italiana in virtù della sua discendenza dal cittadino italiano a suo tempo ON
3 emigrato negli Stati Uniti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ferma la discendenza da cittadino italiano, infatti, unica condizione necessaria è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti secondo le regole ratione temporis applicabili.
In particolare, l'acquisto della cittadinanza è automatico nel caso di nascita all'interno del matrimonio in cui almeno uno dei genitori sia cittadino italiano,
occorrendo invece, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 91 del 1992, in caso di nascita al di fuori del matrimonio, il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione.
A chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
Dai documenti prodotti in atti, risulta che , avo italiano, si è ON
naturalizzato cittadino americano nel 1918 (cfr. decreto di naturalizzazione depositato dalla ricorrente) e dunque dopo due anni dalla nascita del proprio figlio,
[...]
, occorsa il 20.12.1916. Persona_2
Il descritto atto determina interruzione nella trasmissione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, ratione temporis
vigente, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la
patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero.
Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
4 Di seguito, ai sensi degli artt. 3 e 9 della legge n. 555/1912, al cittadino italiano che aveva perso la cittadinanza era riconosciuto il diritto di riacquistarla secondo specifiche procedure ed entro determinate condizioni ivi specificate.
A tal riguardo, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, “in
tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino
italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza Pt_2
iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a
conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo
rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza
per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con Pt_2
acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in
quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel regime giuridico
applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli
minori a lui sottoposti” (Cass. Civ. n. 454/2024; nello stesso senso Cass. Civ. n.
3564/2024, Cass. Civ. 17161/2023).
Secondo il descritto orientamento, la norma in esame era finalizzata a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa nel 1912 e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori, si assumeva la responsabilità di proteggere la propria moglie e i propri figli ed adottava decisioni che vincolavano tutti. Ciò, sempre che l'unità
familiare fosse effettiva e quindi fondata sulla comune residenza.
Inoltre, la legge del 1912 garantiva altresì il principio di autodeterminazione del minore che, al momento della perdita della cittadinanza del genitore, non aveva capacità
di agire ed era soggetto alla patria potestà, consentendo comunque al figlio di cittadino italiano che avesse così perduto la cittadinanza, di recuperarla una volta divenuto maggiorenne, a determinate condizioni previste dalla medesima legge.
5 Alla luce di tutto quanto esposto, si rileva che nella fattispecie oggetto di causa, a seguito della volontaria naturalizzazione di , il di lui figlio, ON [...]
, ha perso la cittadinanza italiana in quanto minorenne al momento Persona_2
della citata naturalizzazione e non risulta né allegato né provato che lo stesso, una volta compiuto il diciottesimo anno di età, abbia operato la scelta in favore del riacquisto della cittadinanza italiana, come consentito dalla L. n. 555 del 1912.
Pertanto, la domanda proposta in questo giudizio non può trovare accoglimento.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente ed il , tenuto conto della natura del giudizio, delle ragioni della Controparte_1
decisione nonché, soprattutto, del fatto che parte resistente non si è opposta all'accoglimento della domanda.
Tra la ricorrente e la , invece, nulla si dispone attesa la Controparte_3
mancata costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio tra la parte ricorrente ed il;
Controparte_1
- nulla sulle spese tra la ricorrente e la parte contumace.
Caltanissetta, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Testaquatra
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