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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4745 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3810/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL OM Presidente
Dott. NT GO. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3810/2022 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione cartella di
pagamento”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11/6/2025, e vertente
TRA
(già , con Parte_1 Parte_2
sede in Ceppaloni – BN – alla S.S. Appia, n.
7 - Km 251 +000 - P.IVA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_1
c.f. , rapp.ta e difesa, in virtù di mandato
[...] CodiceFiscale_1
a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Arturo Vassallo, c.f.
[...]
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
NT VE alla via Piano, 5, il quale dichiara, di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento all'indirizzo di posta certificata: .salerno.it. Email_1 CP_1 2
APPELLANTE
E
, Agente della Riscossione Controparte_2
per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana, quale subentrante ex lege a titolo universale, con effetti giuridici a partire dal 1 luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di incorporante la Controparte_3
ed giusta Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
atto di fusione mediante incorporazione per Notaio del Persona_1
17.06.2016, Rep. n. 41.564, Racc. n. 23.400, P. IVA: , ai sensi P.IVA_2
dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n. 225/2016 del
01.12.2016, in G.U. n. 282 del 02.12.2016, in persona del responsabile atti introduttivi del giudizio dott. , giusta procura CP_7 Controparte_8
speciale per atto Notaio del 28/04/2022, Rep. n. 177893, Persona_2
Racc. n. 11776, con sede in Roma alla Via G. Grezar, civico 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CL, c.f. ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Guantai
Nuovi n. 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, firmata digitalmente ed allegata in foglio separato. L'Avv. Claudio
CL dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni all'indirizzo pec e/o al n. fax Email_2
0810060736.
APPELLATA
E
Controparte_9 [...]
società con socio unico iscritta all'Albo delle Banche
[...] Controparte_10
al n.74762.60, num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e c.f.
, con sede in Roma al Viale America n. 351, in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro - tempore Dott.
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al Controparte_11
presente atto, dall'Avv.to Giovanni Maria Dal Negro del Foro di Napoli, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_4
Napoli alla Via Scipione Capece, 3/b, ove ai sensi dell'art. 176 mezzo fax al n. 081/19720833 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante (già Parte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi ai propri
[...]
scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento integrale;
in ogni caso, previa revoca dell'ordinanza precedente, insistendo per la nomina di CTU per i motivi dedotti in sede di gravame. Impugna ed opponendosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti.
Per l'appellata Controparte_9
in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi
[...]
integralmente ai precedenti atti e verbali di causa e chiedendo l'accoglimento delle eccezioni ivi sollevate, delle richieste formulate e delle conclusioni rassegnate, da ripetute e trascritte, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, insistendo per il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato. 4
Per l'appellata , in persona del Controparte_12
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alle pregresse difese ed allegazioni,
e precisando le proprie conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione, da ritenersi integralmente riportate e trascritte;
insistendo, in particolare, per il rigetto dell'appello, siccome inammissibile ed infondato.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.9.2022 la Parte_1
(già , in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...] Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1933/2022 del 22.8.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta nei confronti dell' , in persona Controparte_12
del legale rapp.te pro – tempore e della
[...]
entrambe in persona dei rispettivi legali Controparte_9
rapp.ti pro – tempore, nonché avverso la cartella di pagamento n.
01720180002288182000, con cui l' - Controparte_13
sede di Benevento aveva ad essa intimato il pagamento della somma di €
180,863,04 su ruolo emesso dalla Controparte_14
[...]
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello
l' e la Controparte_12 [...]
entrambe in persona dei rispettivi legali Controparte_9
rapp.ti pro – tempore, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- in via principale - previa sospensione della esecutività, ai sensi del 5
combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., anche con decreto
inaudita altera parte - riformare la sentenza n. 1933/2022 (R.G. 4469/2018),
emessa dall'Ill.mo Tribunale di Benevento in data 14.08.2022 e pubblicata il
22.08.2022 e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda proposta in
primo grado.
Con condanna della parte appellata alle spese, competenze ed onorari
del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si
dichiara, a tal uopo, antistatario”.
Con comparsa del 27.1.2023 si costituiva l'appellato l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo Controparte_12
l'irregolare instaurazione del contraddittorio - non essendo stata convenuta in giudizio la terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_15
rapp.te pro – tempore, alla quale non era stato notificato l'atto di impugnazione ai fini della denuncia della lite ai fini dell'art. 332 c.p.c. -
nonché l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 618 c.p.c., essendo stata qualificata in sentenza l'azione come opposizione agli atti esecutivi, nonché
per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo state peraltro introdotte questioni mai dedotte in primo grado, in violazione del divieto di nova in appello.
In ogni caso, contestava nel merito, come meglio ivi indicato, il merito dell'opposizione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione in quanto
infondata e non provata;
2. In via principale, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed
infondato per le motivazioni innanzi esposte;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare 6
unicamente l'Ente Impositore alla refusione delle spese di giudizio;
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con comparsa del 27.1.2023 si costituiva anche l'appellata
[...]
in persona del legale rapp.te Controparte_9
pro – tempore, eccependo anch'essa l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito,
opponendosi alla chiesta istanza di sospensione e chiedendo di rigettare l'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ordinanza dell'8.3.2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione e invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza dell'11.6.2025.
All'esito della stessa, per la quale, con decreto del 21.5.2025, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***********************
L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con l'originario atto di citazione in opposizione ex art. 615
c.p.c., notificato in data 1.10.2018, la proponeva opposizione Parte_2
avverso la cartella di pagamento n. 01720180002288182000 con cui l' , sede di Benevento aveva ingiunto alla Controparte_13
stessa di pagare la somma di € 180,863,04 a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dalla Controparte_14 7
In particolare, detta iscrizione traeva origine dal recupero degli importi erogati alla predetta società opponente a titolo di finanziamento agevolato ex
lege n. 662/96 dal Banco Popolare s.c.r.l. (ora , con Controparte_15
riferimento all'operazione n. 67391400 ed a seguito dell'escussione da parte della banca finanziatrice dell'importo del residuo impagato del citato mutuo acceso con il fondo di garanzia pubblico istituito con la norma citata e gestito dalla in qualità di Controparte_14
mandataria del . Controparte_16
Infatti, come sottolineato dal giudice di primo grado, il Fondo di
Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 comma 100 della legge n. 662
del 23.12. 1996, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e, su istanza delle banche finanziatrici, facilita la concessione di prestiti fornendo una “garanzia pubblica”.
Pertanto, in caso di inadempimento della società che ha ottenuto il prestito così garantito, l'istituto finanziatore, al fine di avvalersi della garanzia, richiede al Fondo l'attivazione e la liquidazione della perdita subita.
Ciò ha come conseguenza che la citata , nella Controparte_9
sua qualità di gestore del Fondo, doveva ritenersi surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del debitore, rivalendosi, dunque, nei confronti dell'impresa inadempiente, secondo quanto stabilito dall'art. 1203
c.c. e dall'art. 2 comma 4 del D.M. del 20.06.2005 nelle forme dell'esecuzione forzata tramite iscrizione a ruolo.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha innanzitutto disatteso le eccezioni iniziali proposte riguardanti vizi formali della cartella esattoriale e,
in particolare l'illegittima applicazione di maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81, 8
l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della legge 24.11.1981 n. 689 e i vizi della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC.
Il Tribunale ha infatti affermato che tali eccezioni, come noto, per norma e anche per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, vanno proposte nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. e i termini di tale opposizione erano di gg. 20 dalla notifica della cartella di pagamento, dovendosi pertanto ritenere le stese del tutto tardive.
In ogni caso, secondo la sentenza “…..nella somma contestata non
appare applicata la maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art.
27 comma 6 della legge 24.11.1981 n. 689, e in generale le prime due
eccezioni sollevate appaiono del tutto generiche non chiarendo assolutamente
quale somma sarebbe stata erroneamente applicata.
Circa la questione del vizio di notifica a mezzo PEC oltre che la
pretesa nullità della cartella per mancanza dei requisiti della certezza e della
liquidità del relativo credito, anch'esse in ogni caso da respingere perché
proposte fuori dai termini dei 20 giorni, va, in ogni caso rilevato che la nullità
della notificazione del titolo esecutivo è sanata dalla proposizione
dell'opposizione stessa. L'atto, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., ha infatti
raggiunto il suo scopo a cui era destinato (cfr. Cass. civ. n. 15378 del
6.07.2006; nello stesso senso, Cass. civ. n. 5213 del 25.05.1998; Cass. civ. n.
5906 del 17.03.2006; Cass. civ. n. 19498 del 23.08.2013). Di più, lo stesso
attore, con dovizia di particolari, chiarisce che ha proposto, per contestare la
Contr legittimità del credito preteso dalla altro giudizio in cui, ben evidenzia
la conoscenza di ogni particolare afferente alla pretesa”. 9
Con il proprio atto di impugnazione la lamenta l'erronea Parte_1
valutazione da parte del Tribunale del materiale probatorio riguardante la notifica della a cartella di pagamento.
Sostiene infatti la predetta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in conformità alla giurisprudenza tributaria maggioritaria, secondo cui, in tali ipotesi, “la
cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata
notificata - come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società
ricorrente - attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta
certificata non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P.A., né
riferibile all'agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web
dell'Agenzia”.
Osserva la Corte sul punto che si tratta di rilievo del tutto inammissibile per due ordini di ragioni;
non solo, infatti, avendo il primo giudice qualificato l'opposizione sul punto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la stessa non era appellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ma, in ogni caso, si tratta di censura del tutto nuova rispetto a quanto inizialmente dedotto con l'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ad analoga conclusione deve ovviamente giungersi quanto all'ulteriore rilievo di vizi formali della cartella, tale da determinare la violazione, a dire della del cd. Statuto del Contribuente (L. Parte_1
212/2000).
Con l'ulteriore ed articolato motivo di gravame, la Parte_1
lamenta ancora che, ancora una volta erroneamente, il primo giudice avrebbe disatteso le proprie richieste istruttorie, con particolare riguardo alla nomina 10
di CTU tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., al fine di determinare l'effettivo saldo del conto corrente bancario n. 22180 e del mutuo chirografario per l'importo pari ad 825.000,00.
Inoltre, il Tribunale di Benevento, a dire della non aveva Parte_1
correttamente valutato la circostanza, sia pure ritualmente dedotta, relativa alla pendenza innanzi a questa stessa Corte di Appello di Napoli del procedimento di impugnazione della sentenza n. 1339/2020 (R.G. 71/2016),
emessa dal medesimo Tribunale di Benevento in data 29.09.2020 e pubblicata il 5.10.2020, nella quale era stato oggetto di accertamento proprio il contratto di mutuo da cui aveva tratto origine la richiesta di ripetizione della
[...]
a mezzo della cartella di Controparte_14
pagamento oggetto di opposizione.
Il primo giudice, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello relativo all'accertamento negativo del credito derivante dal mutuo per cui è causa, sussistendo un evidente vincolo di pregiudizialità.
Osserva sul punto la Corte che, come già precisato, il presente giudizio ha un oggetto del tutto diverso e distinto rispetto a quello pendente tra la ed il , riguardante il contratto di finanziamento e Parte_2 CP_15
le relative condizioni, concernendo invece il diritto della
[...]
quale garante dell'operazione, Controparte_14
a riscuotere le somme da esso riscosse da parte del predetto istituto finanziatore, con conseguente surroga nei relativi diritti ex art. 1203 c.c. e conseguente iscrizione a ruolo esattoriale.
D'altra parte, le richieste formulate dall'opponente appaiono ancor di 11
più infondate alla luce della circostanza che, nel presente giudizio, la Pt_1
(all'epoca non aveva originariamente proposto nei confronti
[...] Pt_2
della banca finanziatrice alcuna domanda.
Infatti, il veniva citato in giudizio esclusivamente Controparte_15
dalla stessa garante Controparte_9
con atto di chiamata in causa - non costituendosi tuttavia in giudizio – e per la sola denegata e subordinata ipotesi di “..accoglimento dell'opposizione per
violazioni e/o inadempimenti all'operato della stessa ascrivibili, al
pagamento in favore dell'esponente degli importi a suo tempo liquidati oltre
Contr accessori nonché a manlevare e tenere indenne il per quanto fosse
eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese
ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di non dare corso all'istruttoria richiesta dall'appellante, con conseguente infondatezza del motivo di gravame sul punto articolato.
Tale conclusione assume carattere assorbente rispetto alla questione sollevata dall' , relativa alla mancata Controparte_12
instaurazione del contraddittorio - relativamente al presente grado di giudizio
- nei confronti della chiamata in causa innanzi al Controparte_15
Tribunale e, quindi, litisconsorte processuale necessaria in sede di gravame.
Ed invero, con principio costantemente affermato dalla Suprema Corte
(v. ex plurimis, Cassazione civile , sez. III , 05/05/2025 , n. 11825), sia pure con riguardo ai giudizi innanzi ad essa instaurati, “Il rispetto del diritto
fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi
degli artt. 175 e 127 c.p.c. , di evitare e impedire comportamenti che siano di 12
ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si
traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,
dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di
difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei
soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi
effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è
superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la
rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un
aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del
giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei
diritti processuali delle parti”.
La totale infondatezza dell'appello proposto, con conseguente necessario rigetto dello stesso e conferma della gravata decisione, con la quale
è stata rigettata l'opposizione della rende del tutto superflua Parte_1
l'instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti della
[...]
non essendosi nenache realizzata l'ipotesi che aveva CP_15
originariamente generato la necessità di una chiamata in causa in garanzia da parte della Controparte_9
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall' , in persona del legale Controparte_12
rapp.te pro – tempore e dalla Controparte_9
entrambe in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro –
[...]
tempore, parti appellate, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 13
rapp.te pro – tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 260.000,00,
considerato il valore delle spese di lite in contestazione) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante (già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla (già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 9.9.2022, nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_12
rapp.te pro – tempore e della Controparte_9
entrambe in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro –
[...]
tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1933/2022 del 22.8.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
14
2) CO la (già Parte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in
[...]
favore dell' , in persona del legale Controparte_12
rapp.te pro – tempore e della Controparte_9
entrambe in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro
[...]
– tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno di detti appellati, in complessivi €
6.500.00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante (già Parte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore
[...]
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NT GO
IL PRESIDENTE
UL OM
Sent. n.
Ruolo Generale n. 3810/2022
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. UL OM Presidente
Dott. NT GO. Consigliere Estensore
Dott. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3810/2022 R.G., avente ad oggetto
“Altre controversie di diritto amministrativo – opposizione cartella di
pagamento”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale dell'11/6/2025, e vertente
TRA
(già , con Parte_1 Parte_2
sede in Ceppaloni – BN – alla S.S. Appia, n.
7 - Km 251 +000 - P.IVA
, in persona del legale rapp.te pro tempore, sig. P.IVA_1 Parte_1
c.f. , rapp.ta e difesa, in virtù di mandato
[...] CodiceFiscale_1
a margine dell'atto di appello, dall'Avv. Arturo Vassallo, c.f.
[...]
, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in C.F._2
NT VE alla via Piano, 5, il quale dichiara, di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento all'indirizzo di posta certificata: .salerno.it. Email_1 CP_1 2
APPELLANTE
E
, Agente della Riscossione Controparte_2
per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della
Regione Siciliana, quale subentrante ex lege a titolo universale, con effetti giuridici a partire dal 1 luglio 2017, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di incorporante la Controparte_3
ed giusta Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
atto di fusione mediante incorporazione per Notaio del Persona_1
17.06.2016, Rep. n. 41.564, Racc. n. 23.400, P. IVA: , ai sensi P.IVA_2
dell'art. 1 D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge n. 225/2016 del
01.12.2016, in G.U. n. 282 del 02.12.2016, in persona del responsabile atti introduttivi del giudizio dott. , giusta procura CP_7 Controparte_8
speciale per atto Notaio del 28/04/2022, Rep. n. 177893, Persona_2
Racc. n. 11776, con sede in Roma alla Via G. Grezar, civico 14, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio CL, c.f. ed CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli, alla Via Guantai
Nuovi n. 11, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, firmata digitalmente ed allegata in foglio separato. L'Avv. Claudio
CL dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o le notificazioni all'indirizzo pec e/o al n. fax Email_2
0810060736.
APPELLATA
E
Controparte_9 [...]
società con socio unico iscritta all'Albo delle Banche
[...] Controparte_10
al n.74762.60, num. di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e c.f.
, con sede in Roma al Viale America n. 351, in persona P.IVA_3
dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro - tempore Dott.
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al Controparte_11
presente atto, dall'Avv.to Giovanni Maria Dal Negro del Foro di Napoli, c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_4
Napoli alla Via Scipione Capece, 3/b, ove ai sensi dell'art. 176 mezzo fax al n. 081/19720833 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo
PEC: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante (già Parte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi ai propri
[...]
scritti difensivi e chiedendone l'accoglimento integrale;
in ogni caso, previa revoca dell'ordinanza precedente, insistendo per la nomina di CTU per i motivi dedotti in sede di gravame. Impugna ed opponendosi a tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalle controparti.
Per l'appellata Controparte_9
in persona del legale rapp.te pro – tempore, riportandosi
[...]
integralmente ai precedenti atti e verbali di causa e chiedendo l'accoglimento delle eccezioni ivi sollevate, delle richieste formulate e delle conclusioni rassegnate, da ripetute e trascritte, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
In particolare, insistendo per il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato. 4
Per l'appellata , in persona del Controparte_12
legale rapp.te pro – tempore, riportandosi alle pregresse difese ed allegazioni,
e precisando le proprie conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione, da ritenersi integralmente riportate e trascritte;
insistendo, in particolare, per il rigetto dell'appello, siccome inammissibile ed infondato.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.9.2022 la Parte_1
(già , in persona del legale rapp.te pro – tempore,
[...] Parte_2
proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1933/2022 del 22.8.2022, con la quale era stata rigettata l'opposizione da essa proposta nei confronti dell' , in persona Controparte_12
del legale rapp.te pro – tempore e della
[...]
entrambe in persona dei rispettivi legali Controparte_9
rapp.ti pro – tempore, nonché avverso la cartella di pagamento n.
01720180002288182000, con cui l' - Controparte_13
sede di Benevento aveva ad essa intimato il pagamento della somma di €
180,863,04 su ruolo emesso dalla Controparte_14
[...]
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello
l' e la Controparte_12 [...]
entrambe in persona dei rispettivi legali Controparte_9
rapp.ti pro – tempore, chiedendo, per le ragioni meglio indicate nell'atto introduttivo, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- in via principale - previa sospensione della esecutività, ai sensi del 5
combinato disposto di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., anche con decreto
inaudita altera parte - riformare la sentenza n. 1933/2022 (R.G. 4469/2018),
emessa dall'Ill.mo Tribunale di Benevento in data 14.08.2022 e pubblicata il
22.08.2022 e, per l'effetto, accogliere integralmente la domanda proposta in
primo grado.
Con condanna della parte appellata alle spese, competenze ed onorari
del doppio grado di giudizio, con attribuzione allo scrivente avvocato che si
dichiara, a tal uopo, antistatario”.
Con comparsa del 27.1.2023 si costituiva l'appellato l'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, eccependo Controparte_12
l'irregolare instaurazione del contraddittorio - non essendo stata convenuta in giudizio la terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_15
rapp.te pro – tempore, alla quale non era stato notificato l'atto di impugnazione ai fini della denuncia della lite ai fini dell'art. 332 c.p.c. -
nonché l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 618 c.p.c., essendo stata qualificata in sentenza l'azione come opposizione agli atti esecutivi, nonché
per violazione dell'art. 342 c.p.c., essendo state peraltro introdotte questioni mai dedotte in primo grado, in violazione del divieto di nova in appello.
In ogni caso, contestava nel merito, come meglio ivi indicato, il merito dell'opposizione, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione in quanto
infondata e non provata;
2. In via principale, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed
infondato per le motivazioni innanzi esposte;
3. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare 6
unicamente l'Ente Impositore alla refusione delle spese di giudizio;
4. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con comparsa del 27.1.2023 si costituiva anche l'appellata
[...]
in persona del legale rapp.te Controparte_9
pro – tempore, eccependo anch'essa l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, comunque, la sua infondatezza nel merito,
opponendosi alla chiesta istanza di sospensione e chiedendo di rigettare l'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Con ordinanza dell'8.3.2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata decisione e invitava le parti a precisare le loro conclusioni all'udienza dell'11.6.2025.
All'esito della stessa, per la quale, con decreto del 21.5.2025, veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello non è fondato e va rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con l'originario atto di citazione in opposizione ex art. 615
c.p.c., notificato in data 1.10.2018, la proponeva opposizione Parte_2
avverso la cartella di pagamento n. 01720180002288182000 con cui l' , sede di Benevento aveva ingiunto alla Controparte_13
stessa di pagare la somma di € 180,863,04 a seguito di iscrizione a ruolo effettuata dalla Controparte_14 7
In particolare, detta iscrizione traeva origine dal recupero degli importi erogati alla predetta società opponente a titolo di finanziamento agevolato ex
lege n. 662/96 dal Banco Popolare s.c.r.l. (ora , con Controparte_15
riferimento all'operazione n. 67391400 ed a seguito dell'escussione da parte della banca finanziatrice dell'importo del residuo impagato del citato mutuo acceso con il fondo di garanzia pubblico istituito con la norma citata e gestito dalla in qualità di Controparte_14
mandataria del . Controparte_16
Infatti, come sottolineato dal giudice di primo grado, il Fondo di
Garanzia per le P.M.I., istituito in base all'art. 2 comma 100 della legge n. 662
del 23.12. 1996, ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese e, su istanza delle banche finanziatrici, facilita la concessione di prestiti fornendo una “garanzia pubblica”.
Pertanto, in caso di inadempimento della società che ha ottenuto il prestito così garantito, l'istituto finanziatore, al fine di avvalersi della garanzia, richiede al Fondo l'attivazione e la liquidazione della perdita subita.
Ciò ha come conseguenza che la citata , nella Controparte_9
sua qualità di gestore del Fondo, doveva ritenersi surrogata nei diritti spettanti all'istituto finanziatore nei confronti del debitore, rivalendosi, dunque, nei confronti dell'impresa inadempiente, secondo quanto stabilito dall'art. 1203
c.c. e dall'art. 2 comma 4 del D.M. del 20.06.2005 nelle forme dell'esecuzione forzata tramite iscrizione a ruolo.
Ciò posto, il giudice di primo grado ha innanzitutto disatteso le eccezioni iniziali proposte riguardanti vizi formali della cartella esattoriale e,
in particolare l'illegittima applicazione di maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81, 8
l'illegittima applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 della legge 24.11.1981 n. 689 e i vizi della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC.
Il Tribunale ha infatti affermato che tali eccezioni, come noto, per norma e anche per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, vanno proposte nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. e i termini di tale opposizione erano di gg. 20 dalla notifica della cartella di pagamento, dovendosi pertanto ritenere le stese del tutto tardive.
In ogni caso, secondo la sentenza “…..nella somma contestata non
appare applicata la maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'art.
27 comma 6 della legge 24.11.1981 n. 689, e in generale le prime due
eccezioni sollevate appaiono del tutto generiche non chiarendo assolutamente
quale somma sarebbe stata erroneamente applicata.
Circa la questione del vizio di notifica a mezzo PEC oltre che la
pretesa nullità della cartella per mancanza dei requisiti della certezza e della
liquidità del relativo credito, anch'esse in ogni caso da respingere perché
proposte fuori dai termini dei 20 giorni, va, in ogni caso rilevato che la nullità
della notificazione del titolo esecutivo è sanata dalla proposizione
dell'opposizione stessa. L'atto, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c., ha infatti
raggiunto il suo scopo a cui era destinato (cfr. Cass. civ. n. 15378 del
6.07.2006; nello stesso senso, Cass. civ. n. 5213 del 25.05.1998; Cass. civ. n.
5906 del 17.03.2006; Cass. civ. n. 19498 del 23.08.2013). Di più, lo stesso
attore, con dovizia di particolari, chiarisce che ha proposto, per contestare la
Contr legittimità del credito preteso dalla altro giudizio in cui, ben evidenzia
la conoscenza di ogni particolare afferente alla pretesa”. 9
Con il proprio atto di impugnazione la lamenta l'erronea Parte_1
valutazione da parte del Tribunale del materiale probatorio riguardante la notifica della a cartella di pagamento.
Sostiene infatti la predetta che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in conformità alla giurisprudenza tributaria maggioritaria, secondo cui, in tali ipotesi, “la
cartella di pagamento impugnata deve considerarsi inesistente, essendo stata
notificata - come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla società
ricorrente - attraverso una casella pec spedita da un indirizzo di posta
certificata non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice P.A., né
riferibile all'agente della riscossione neanche attraverso il ricorso al sito web
dell'Agenzia”.
Osserva la Corte sul punto che si tratta di rilievo del tutto inammissibile per due ordini di ragioni;
non solo, infatti, avendo il primo giudice qualificato l'opposizione sul punto ai sensi dell'art. 617 c.p.c., la stessa non era appellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ma, in ogni caso, si tratta di censura del tutto nuova rispetto a quanto inizialmente dedotto con l'originario atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Ad analoga conclusione deve ovviamente giungersi quanto all'ulteriore rilievo di vizi formali della cartella, tale da determinare la violazione, a dire della del cd. Statuto del Contribuente (L. Parte_1
212/2000).
Con l'ulteriore ed articolato motivo di gravame, la Parte_1
lamenta ancora che, ancora una volta erroneamente, il primo giudice avrebbe disatteso le proprie richieste istruttorie, con particolare riguardo alla nomina 10
di CTU tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., al fine di determinare l'effettivo saldo del conto corrente bancario n. 22180 e del mutuo chirografario per l'importo pari ad 825.000,00.
Inoltre, il Tribunale di Benevento, a dire della non aveva Parte_1
correttamente valutato la circostanza, sia pure ritualmente dedotta, relativa alla pendenza innanzi a questa stessa Corte di Appello di Napoli del procedimento di impugnazione della sentenza n. 1339/2020 (R.G. 71/2016),
emessa dal medesimo Tribunale di Benevento in data 29.09.2020 e pubblicata il 5.10.2020, nella quale era stato oggetto di accertamento proprio il contratto di mutuo da cui aveva tratto origine la richiesta di ripetizione della
[...]
a mezzo della cartella di Controparte_14
pagamento oggetto di opposizione.
Il primo giudice, a dire dell'appellante, avrebbe dovuto sospendere il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione di quello relativo all'accertamento negativo del credito derivante dal mutuo per cui è causa, sussistendo un evidente vincolo di pregiudizialità.
Osserva sul punto la Corte che, come già precisato, il presente giudizio ha un oggetto del tutto diverso e distinto rispetto a quello pendente tra la ed il , riguardante il contratto di finanziamento e Parte_2 CP_15
le relative condizioni, concernendo invece il diritto della
[...]
quale garante dell'operazione, Controparte_14
a riscuotere le somme da esso riscosse da parte del predetto istituto finanziatore, con conseguente surroga nei relativi diritti ex art. 1203 c.c. e conseguente iscrizione a ruolo esattoriale.
D'altra parte, le richieste formulate dall'opponente appaiono ancor di 11
più infondate alla luce della circostanza che, nel presente giudizio, la Pt_1
(all'epoca non aveva originariamente proposto nei confronti
[...] Pt_2
della banca finanziatrice alcuna domanda.
Infatti, il veniva citato in giudizio esclusivamente Controparte_15
dalla stessa garante Controparte_9
con atto di chiamata in causa - non costituendosi tuttavia in giudizio – e per la sola denegata e subordinata ipotesi di “..accoglimento dell'opposizione per
violazioni e/o inadempimenti all'operato della stessa ascrivibili, al
pagamento in favore dell'esponente degli importi a suo tempo liquidati oltre
Contr accessori nonché a manlevare e tenere indenne il per quanto fosse
eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese
ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa”.
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di non dare corso all'istruttoria richiesta dall'appellante, con conseguente infondatezza del motivo di gravame sul punto articolato.
Tale conclusione assume carattere assorbente rispetto alla questione sollevata dall' , relativa alla mancata Controparte_12
instaurazione del contraddittorio - relativamente al presente grado di giudizio
- nei confronti della chiamata in causa innanzi al Controparte_15
Tribunale e, quindi, litisconsorte processuale necessaria in sede di gravame.
Ed invero, con principio costantemente affermato dalla Suprema Corte
(v. ex plurimis, Cassazione civile , sez. III , 05/05/2025 , n. 11825), sia pure con riguardo ai giudizi innanzi ad essa instaurati, “Il rispetto del diritto
fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi
degli artt. 175 e 127 c.p.c. , di evitare e impedire comportamenti che siano di 12
ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si
traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue
perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare,
dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di
difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei
soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi
effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è
superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la
rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un
aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del
giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei
diritti processuali delle parti”.
La totale infondatezza dell'appello proposto, con conseguente necessario rigetto dello stesso e conferma della gravata decisione, con la quale
è stata rigettata l'opposizione della rende del tutto superflua Parte_1
l'instaurazione del contraddittorio in questa sede nei confronti della
[...]
non essendosi nenache realizzata l'ipotesi che aveva CP_15
originariamente generato la necessità di una chiamata in causa in garanzia da parte della Controparte_9
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall' , in persona del legale Controparte_12
rapp.te pro – tempore e dalla Controparte_9
entrambe in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro –
[...]
tempore, parti appellate, seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 13
rapp.te pro – tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad € 260.000,00,
considerato il valore delle spese di lite in contestazione) e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante (già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla (già , in Parte_1 Parte_2
persona del legale rapp.te pro – tempore, con citazione del 9.9.2022, nei confronti dell' , in persona del legale Controparte_12
rapp.te pro – tempore e della Controparte_9
entrambe in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro –
[...]
tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
1933/2022 del 22.8.2022, così provvede:
1) rigetta l'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
14
2) CO la (già Parte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in
[...]
favore dell' , in persona del legale Controparte_12
rapp.te pro – tempore e della Controparte_9
entrambe in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro
[...]
– tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno di detti appellati, in complessivi €
6.500.00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante (già Parte_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore
[...]
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NT GO
IL PRESIDENTE
UL OM